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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1008/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4802/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18035/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 10/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249018160065 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 503/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 17.6.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate di Napoli ed all'agenzia delle Entrate OS di Napoli, la Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata da Rappresentante_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249018160065, notificata in data 25.3.2024, nonché la presupposta cartella di pagamento n. 07120230006925385000, emessa dalla
Direzione Provinciale II di Napoli della Agenzia delle Entrate, in relazione alla Dichiarazione modello IRAP
2020 presentata per anno di imposta 2019.
Il ricorrente ha osservato che in data 18.4.2023 ha proposto ricorso avverso la cartella presupposta. deciso con sentenza n. 2204/2024, depositata in data 9.2.024, rispetto alla quale avrebbe proposto appello.
In data 21.6.2022 ha tuttavia presentato Dichiarazione IRAP integrativa con protocollo n.
22062110243868422, con la quale ha inserito i dati relativi al cuneo fiscale per deduzioni IRAP dichiarate.
Ha pertanto richiesto il ricalcolo della minore imposta IRAP dovuta.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio ha eccepito che, a seguito della notifica della cartella n. 07120230006925385000 sottesa all'intimazione n. 071290249018160065 impugnata in questo giudizio e dell'intervenuta precedente impugnazione della medesima cartella, a seguito della quale vi è stato il rigetto del ricorso di primo grado con sentenza n. 6808/2023, la contribuente avrebbe potuto eccepire solo vizi propri dell'intimazione di pagamento notificata, pena la violazione anche del principio del ne bis in idem.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 18035 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in euro 3450,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
In estrema sintesi, la Corte di primo grado ha osservato che la ricorrente avrebbe riproposto in questo giudizio esclusivamente profili di gravame già rigettati in altro giudizio tributaro di primo grado, con conseguente consolidamento della pretesa fiscale intimata. Né avrebbe potuto darsi rilievo, ad avviso del giudice di primo grado, alla Dichiarazione Irap integrativa, una volta emessa la cartella di pagamento presupposta.
§ 4. – Ha proposto appello la società contribuente. L'appellante ha richiesto di valutare la presentazione della dichiarazione integrativa ed ha eccepito l'impossibilità di procedere ad intimazione attesa la pendenza del giudizio in relazione alla cartella in essa riportata.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è infondato.
Con la pronuncia della sentenza n. 2204/13/2024, depositata in data 09/02/2024 e divenuta definitiva per mancata impugnazione, il giudice tributario ha accertato la legittimità della cartella oggetto dell'intimazione, rendendo inammissibile una riproposizione dei motivi di merito ad essa attinenti.
Il consolidamento della pretesa sostanzialmente assorbe le censure mosse con il ricorso di primo grado e reiterate con la proposizione dei motivi di appello, incentrati sulla legittimità della pretesa fiscale in sé, oggetto di accertamento in altro giudizio tributario.
Non risultano, per converso, censure dell'appellante relative a vizi propri dell'intimazione, la quale - a differenza di quanto osservato dall'appellante - poteva essere emessa a seguito della notificazione della cartella impugnata nel diverso giudizio tributario attinente all'atto presupposto.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
3700,00.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
GUARDIANO ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4802/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18035/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
26 e pubblicata il 10/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249018160065 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 503/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 17.6.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato all'Agenzia delle Entrate di Napoli ed all'agenzia delle Entrate OS di Napoli, la Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata da Rappresentante_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120249018160065, notificata in data 25.3.2024, nonché la presupposta cartella di pagamento n. 07120230006925385000, emessa dalla
Direzione Provinciale II di Napoli della Agenzia delle Entrate, in relazione alla Dichiarazione modello IRAP
2020 presentata per anno di imposta 2019.
Il ricorrente ha osservato che in data 18.4.2023 ha proposto ricorso avverso la cartella presupposta. deciso con sentenza n. 2204/2024, depositata in data 9.2.024, rispetto alla quale avrebbe proposto appello.
In data 21.6.2022 ha tuttavia presentato Dichiarazione IRAP integrativa con protocollo n.
22062110243868422, con la quale ha inserito i dati relativi al cuneo fiscale per deduzioni IRAP dichiarate.
Ha pertanto richiesto il ricalcolo della minore imposta IRAP dovuta.
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio ha eccepito che, a seguito della notifica della cartella n. 07120230006925385000 sottesa all'intimazione n. 071290249018160065 impugnata in questo giudizio e dell'intervenuta precedente impugnazione della medesima cartella, a seguito della quale vi è stato il rigetto del ricorso di primo grado con sentenza n. 6808/2023, la contribuente avrebbe potuto eccepire solo vizi propri dell'intimazione di pagamento notificata, pena la violazione anche del principio del ne bis in idem.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 18035 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in euro 3450,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
In estrema sintesi, la Corte di primo grado ha osservato che la ricorrente avrebbe riproposto in questo giudizio esclusivamente profili di gravame già rigettati in altro giudizio tributaro di primo grado, con conseguente consolidamento della pretesa fiscale intimata. Né avrebbe potuto darsi rilievo, ad avviso del giudice di primo grado, alla Dichiarazione Irap integrativa, una volta emessa la cartella di pagamento presupposta.
§ 4. – Ha proposto appello la società contribuente. L'appellante ha richiesto di valutare la presentazione della dichiarazione integrativa ed ha eccepito l'impossibilità di procedere ad intimazione attesa la pendenza del giudizio in relazione alla cartella in essa riportata.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è infondato.
Con la pronuncia della sentenza n. 2204/13/2024, depositata in data 09/02/2024 e divenuta definitiva per mancata impugnazione, il giudice tributario ha accertato la legittimità della cartella oggetto dell'intimazione, rendendo inammissibile una riproposizione dei motivi di merito ad essa attinenti.
Il consolidamento della pretesa sostanzialmente assorbe le censure mosse con il ricorso di primo grado e reiterate con la proposizione dei motivi di appello, incentrati sulla legittimità della pretesa fiscale in sé, oggetto di accertamento in altro giudizio tributario.
Non risultano, per converso, censure dell'appellante relative a vizi propri dell'intimazione, la quale - a differenza di quanto osservato dall'appellante - poteva essere emessa a seguito della notificazione della cartella impugnata nel diverso giudizio tributario attinente all'atto presupposto.
§ 7. – Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
3700,00.