Articolo 6 della Legge 11 febbraio 1991, n. 43
Articolo 5
Versione
3 marzo 1991
Art. 6. Norma di rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 10 febbraio 1982, n. 39 .
Nota all'art. 6:
- Per il titolo della legge n. 39/1982 si veda in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 3 marzo 1991
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