Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4420
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Sentenza 7 novembre 2025

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Il Tribunale di Palermo, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ha deciso la controversia promossa da una consumatrice (Parte_1) nei confronti di una società venditrice di autoveicoli usati (Controparte_1). L'attrice lamentava l'acquisto, in data 28.10.2020, di un'autovettura usata Hyundai i20 per un prezzo complessivo di euro 5.300,00 (di cui 4.900,00 per l'auto e 400,00 per il passaggio di proprietà). A seguito della consegna, avvenuta il 19.11.2020, l'autovettura presentava numerosi vizi e malfunzionamenti, tra cui problemi all'impianto elettrico, alle candele, al filtro e alla pompa del carburante, che ne hanno reso impossibile l'utilizzo regolare e hanno richiesto ripetuti interventi di riparazione. L'attrice, deducendo la non conformità del bene venduto ai sensi del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), chiedeva la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato, oltre al rimborso delle spese per il passaggio di proprietà. La società convenuta si era costituita in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree. La causa, istruita documentalmente e tramite consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa sulla base delle note conclusive depositate dalle parti.

Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda attorea, dichiarando risolto il contratto di compravendita stipulato tra le parti in data 28.10.2020. Il giudice ha qualificato i numerosi guasti manifestatisi sull'autovettura come difetti di conformità ai sensi degli artt. 128-132 del d.lgs. n. 206/2005, presumendo che tali vizi, manifestatisi entro sei mesi dalla consegna, fossero preesistenti alla stessa, in conformità all'art. 132, comma 3, del medesimo decreto. È stato ritenuto che, sebbene per un bene usato sia richiesto uno standard di conformità meno rigoroso rispetto a un bene nuovo, i gravi difetti riscontrati eccedessero la normale usura e compromettessero l'uso del veicolo. Il Tribunale ha richiamato i principi di cui agli artt. 1490 e 1494 c.c. in materia di garanzia per vizi della cosa venduta, sottolineando l'onere del venditore di provare di aver ignorato i vizi senza colpa e l'onere del compratore di provare l'esistenza dei vizi, onere che nel caso di specie è stato assolto anche attraverso la consulenza tecnica d'ufficio. Di conseguenza, la società convenuta è stata condannata alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 5.300,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori, e le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono state poste definitivamente a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4420
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 4420
    Data del deposito : 7 novembre 2025

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