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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4420 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 6.11.2025:
Visto il provvedimento del 20.3.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 10527/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett.
H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 20.3.2021;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
AT PI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario AT PI, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10527/2021 R.G.A.C.
Tra
elettivamente domiciliata in Palermo piazza Sturzo n. 40 Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Donato Di Bona e Marco Montalbano che la rappresentano e difendono giusta procura su foglio separato allegato in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Padovani n. 20 presso lo studio dell'Avv.
US AS che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
OGGETTO: . CP_2
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, così provvede: In accoglimento della domanda proposta da Parte_1
Dichiara risolto il contratto inter partes del 28.10.2020;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 5.300,00 (di cui euro 4.900,00 per l'acquisto dell'auto ed euro 400,00 per passaggio di proprietà) oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
rifusione in favore di delle spese del presente giudizio che Parte_1
liquida, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfettario del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio liquidate come da decreto in atti.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene resa dopo l'entrata in vigore della Legge 69/2009, onde si procede ex art. 132 c.2 n.4 come riformato.
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva Parte_1
in giudizio la società convenuta assumendo di aver acquistato Controparte_1
da quest'ultima, in data 28.10.2020, un'autovettura usata Hyundai 120 Tg.
DW209MH dotata di impianti di alimentazione benzina e Gpl per il prezzo di euro
5.300,00 (di cui euro 4.900,00 per l'acquisto dell'auto ed euro 400,00 per il trasferimento di proprietà).
L'autovettura veniva consegnata il 19.11.2020 ma priva di parasole, antenna impianto radio, kit sosta di emergenza.
Allegava l'attrice che in data 24.11.2020, si verificava un'avaria a causa dell'ossidazione di alcuni cavi di trasmissione della corrente elettrica alla centralina. In data 27.11.2020 si verificava altra avaria alle candele di avviamento e al filtro dell'impianto di alimentazione a gas.
In data 1.12.2020 altra avaria riguardava il malfunzionamento della pompa carburante.
Nelle successive date del 5.1.2021 – 12.1.2021 – 26.1.2021 – 11.2.2021 – 2.3.2021 –
18-3.2021 20.4.2021 26.4.2021 – 21.5.2021 la vettura veniva ripetutamente ricoverata presso la per ulteriori avarie e fermi su strada: concludeva Controparte_1
chiedendo, previa declaratoria di risoluzione contrattuale, la condanna della società convenuta alla restituzione della somma pagata per l'acquisto dell'auto pari a euro
4.900,00 e al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di euro
400,00 per il passaggio di proprietà presso gli uffici del PRA.
La società si costituiva in giudizio negando la fondatezza delle Controparte_1
difese spiegate dall'attrice delle quali chiedeva il rigetto.
La causa istruita per mezzo delle prove documentali e ctu all'udienza del 6.11.2025 veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note inviate telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La controversia nasce dall'acquisto, nel mese di ottobre 2020, da parte dell'attrice, di un'autovettura usata Hyundai 120 per il prezzo concordato di euro 4.900,00 (oltre euro 400,00 per passaggio proprietà).
Stando alla ricostruzione dei fatti avvenuta nel corso del giudizio l'autovettura dell'attrice è stata oggetto di guasti importanti fin dal giorno della consegna del
19.11.2020 consistenti in vizi all'impianto di trasmissione ella corrente elettrica, alle candele di avviamento, filtro e valvola dell'impianto di alimentazione a gas, spegnimento del motore, mancato funzionamento pedale della frizione.
Tali vizi sono stati denunciati dall'attrice alla società convenuta contestualmente alla loro scoperta. Riguardo la effettiva sussistenza dei vizi, va osservato come l'attrice abbia allegato diversi episodi di malfunzionamento del veicolo.
Occorre pertanto stabilire la natura dei vizi suddetti che sono da qualificare come difetti di conformità del bene ex artt. 128-132 del d.lg. n. 206/2005, per i quali il consumatore ha diritto alla garanzia da parte del venditore.
L'art. 129 del d.lg. n. 206/2005 prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, cosa che si verifica quando i beni - sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore;
- presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.
Nel caso qui dibattuto i vizi dell'autovettura acquistata dall'attrice si sono manifestati immediatamente dopo l'acquisto.
Da quanto detto appare chiaro che, nonostante i guasti si siano presentati successivamente alla consegna della cosa, la causa dei vizi sia da collocare nel periodo precedente alla consegna.
Ai sensi dell'art. 132, comma 3, «… si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data ...», cosa che, nel caso di specie, si è verificato, visto che si sono manifestati subito dopo l'acquisto.
Lo standard di conformità che si richiede ad un bene usato ex art. 128, comma 3, (le cui disposizioni si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa), come il veicolo in questione, è giustamente meno rigoroso di quello che si richiede ad un equivalente bene nuovo, ma non può arrivare a tollerare gravi difetti che eccedono la normale usura della cosa e che ne compromettono il normale uso. Quanto sopra esposto trova conferma nel criterio di tipo economico, per cui l'acquirente non dovrebbe spendere, per la manutenzione del veicolo successiva all'acquisto, più di quanto avrebbe speso se avesse acquistato a suo tempo lo stesso veicolo nuovo.
A giudizio del giudicante, l'elevata difettosità manifestatisi in così breve tempo di vari componenti non può essere ascritta alla normale uso della cosa ma le cause dei vizi e/o difetti riscontrati vanno ricercate in un anomalo pregresso utilizzo del veicolo, antecedentemente all'acquisto da parte dell'odierna attrice.
Deve invocarsi nella presente controversia il principio di diritto secondo il quale in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di all'art. 1490 c.c. , "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa".
E, inoltre, ai sensi dell'art. 1494 c.c., " in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa".
E, a tale ultimo proposito, è illuminante la sentenza della Corte di Cassazione-Sez. II
Civile, N. 3042 del 16/02/2015, secondo cui, in caso di compravendita, grava sul venditore, chiamato dal compratore al risarcimento dei danni, l'onere di fornire la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi della cosa venduta.
Il Venditore, pertanto, risponde del vizio della cosa venduta laddove non dimostri di non averlo occultato intenzionalmente.
Nel caso che ci occupa, nessuna traccia di tale prova liberatoria è stata fornita dal venditore il cui onere era quello di garantire che la cosa venduta fosse immune da vizi che ne diminuissero in modo apprezzabile il valore e conseguentemente lo stesso dovrà rispondere del vizio della cosa venduta.
Ancora ai sensi dell'art 1490 c.c. il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
Le SS.UU. sent. n. 11748/2019 , “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c.”, si sono pronunciate nel senso che “il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c.
è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”. La questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore va, dunque, risolta alla stregua del principio di cui all'art. 2967 cod.civ., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
pertanto, il compratore, che agisce per la risoluzione o la riduzione del prezzo, deve provare l'esistenza dei vizi su cui si fonda il suo diritto. Osserva poi la Corte come tale soluzione risulti in linea con il principio della vicinanza della prova e con il canone
“negativa non sunt probanda”, dal momento che, dopo la consegna, è il compratore ad avere la disponibilità della cosa, e che la prova dell'esistenza dei vizi è una prova positiva, diversamente da quella (negativa) della loro inesistenza.”
Alla luce dei fatti suesposti può ritenersi pacifico che nessuna responsabilità' possa ascriversi all'attrice che ha acquistato il bene sulla scorta delle informazioni date dalla venditrice che rilevavano un buono stato d'uso del veicolo che veniva garantito come perfettamente funzionante e privo di difetti.
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio ha, inoltre, consentito di accertare che
“….il veicolo di cui si tratta non risulta idoneo ad un costante e regolare uso sin dal momento dell'acquisto……..i frequenti ricoveri in officina dell'autovettura ne hanno limitato notevolmente la disponibilità all'attrice e, quindi, l'uso provocando così notevolissimi disagi nel normale svolgimento della vita quotidiana sia dell'attrice sia dei familiari………”.
Deve accogliersi pertanto la domanda di parte attrice tesa a dichiarare la responsabilità di parte convenuta e previa declaratoria di risoluzione contrattuale ad ottenere da quest'ultima la condanna al pagamento delle spese sostenute per l'acquisto del veicolo.
In definitiva, la domanda attorea va accolta nei confronti della venditrice e pertanto dichiarata la risoluzione del contratto di acquisto del 28.10.2020 la Controparte_1
[...
va condannata al pagamento in favore di della somma di Parte_1
euro 5.300,00 (di cui euro 4.900,00 per l'acquisto dell'auto ed euro 400,00 per passaggio di proprietà) oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 in base ai parametri medi previsti in relazione allo scaglione di riferimento.
Sempre in ragione del criterio legale della soccombenza le spese della espletata ctu – liquidate come da decreto in atti – vanno poste definitivamente a carico della società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 6.11.2025
Il Got
AT PI
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 6.11.2025:
Visto il provvedimento del 20.3.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 10527/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett.
H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 20.3.2021;
Viste le note conclusive e di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
Il Got
AT PI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario AT PI, ha emesso, ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10527/2021 R.G.A.C.
Tra
elettivamente domiciliata in Palermo piazza Sturzo n. 40 Parte_1
presso lo studio degli Avv.ti Donato Di Bona e Marco Montalbano che la rappresentano e difendono giusta procura su foglio separato allegato in calce all'atto di citazione;
Attrice
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Palermo, via Padovani n. 20 presso lo studio dell'Avv.
US AS che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
OGGETTO: . CP_2
p.q.m.
Il Tribunale di Palermo – III Sezione Civile
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, così provvede: In accoglimento della domanda proposta da Parte_1
Dichiara risolto il contratto inter partes del 28.10.2020;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di euro 5.300,00 (di cui euro 4.900,00 per l'acquisto dell'auto ed euro 400,00 per passaggio di proprietà) oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1
rifusione in favore di delle spese del presente giudizio che Parte_1
liquida, ex DM n. 55/2014, in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfettario del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone definitivamente a carico di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio liquidate come da decreto in atti.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
La presente sentenza viene resa dopo l'entrata in vigore della Legge 69/2009, onde si procede ex art. 132 c.2 n.4 come riformato.
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra conveniva Parte_1
in giudizio la società convenuta assumendo di aver acquistato Controparte_1
da quest'ultima, in data 28.10.2020, un'autovettura usata Hyundai 120 Tg.
DW209MH dotata di impianti di alimentazione benzina e Gpl per il prezzo di euro
5.300,00 (di cui euro 4.900,00 per l'acquisto dell'auto ed euro 400,00 per il trasferimento di proprietà).
L'autovettura veniva consegnata il 19.11.2020 ma priva di parasole, antenna impianto radio, kit sosta di emergenza.
Allegava l'attrice che in data 24.11.2020, si verificava un'avaria a causa dell'ossidazione di alcuni cavi di trasmissione della corrente elettrica alla centralina. In data 27.11.2020 si verificava altra avaria alle candele di avviamento e al filtro dell'impianto di alimentazione a gas.
In data 1.12.2020 altra avaria riguardava il malfunzionamento della pompa carburante.
Nelle successive date del 5.1.2021 – 12.1.2021 – 26.1.2021 – 11.2.2021 – 2.3.2021 –
18-3.2021 20.4.2021 26.4.2021 – 21.5.2021 la vettura veniva ripetutamente ricoverata presso la per ulteriori avarie e fermi su strada: concludeva Controparte_1
chiedendo, previa declaratoria di risoluzione contrattuale, la condanna della società convenuta alla restituzione della somma pagata per l'acquisto dell'auto pari a euro
4.900,00 e al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di euro
400,00 per il passaggio di proprietà presso gli uffici del PRA.
La società si costituiva in giudizio negando la fondatezza delle Controparte_1
difese spiegate dall'attrice delle quali chiedeva il rigetto.
La causa istruita per mezzo delle prove documentali e ctu all'udienza del 6.11.2025 veniva trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note inviate telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
La controversia nasce dall'acquisto, nel mese di ottobre 2020, da parte dell'attrice, di un'autovettura usata Hyundai 120 per il prezzo concordato di euro 4.900,00 (oltre euro 400,00 per passaggio proprietà).
Stando alla ricostruzione dei fatti avvenuta nel corso del giudizio l'autovettura dell'attrice è stata oggetto di guasti importanti fin dal giorno della consegna del
19.11.2020 consistenti in vizi all'impianto di trasmissione ella corrente elettrica, alle candele di avviamento, filtro e valvola dell'impianto di alimentazione a gas, spegnimento del motore, mancato funzionamento pedale della frizione.
Tali vizi sono stati denunciati dall'attrice alla società convenuta contestualmente alla loro scoperta. Riguardo la effettiva sussistenza dei vizi, va osservato come l'attrice abbia allegato diversi episodi di malfunzionamento del veicolo.
Occorre pertanto stabilire la natura dei vizi suddetti che sono da qualificare come difetti di conformità del bene ex artt. 128-132 del d.lg. n. 206/2005, per i quali il consumatore ha diritto alla garanzia da parte del venditore.
L'art. 129 del d.lg. n. 206/2005 prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, cosa che si verifica quando i beni - sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore;
- presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi.
Nel caso qui dibattuto i vizi dell'autovettura acquistata dall'attrice si sono manifestati immediatamente dopo l'acquisto.
Da quanto detto appare chiaro che, nonostante i guasti si siano presentati successivamente alla consegna della cosa, la causa dei vizi sia da collocare nel periodo precedente alla consegna.
Ai sensi dell'art. 132, comma 3, «… si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data ...», cosa che, nel caso di specie, si è verificato, visto che si sono manifestati subito dopo l'acquisto.
Lo standard di conformità che si richiede ad un bene usato ex art. 128, comma 3, (le cui disposizioni si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa), come il veicolo in questione, è giustamente meno rigoroso di quello che si richiede ad un equivalente bene nuovo, ma non può arrivare a tollerare gravi difetti che eccedono la normale usura della cosa e che ne compromettono il normale uso. Quanto sopra esposto trova conferma nel criterio di tipo economico, per cui l'acquirente non dovrebbe spendere, per la manutenzione del veicolo successiva all'acquisto, più di quanto avrebbe speso se avesse acquistato a suo tempo lo stesso veicolo nuovo.
A giudizio del giudicante, l'elevata difettosità manifestatisi in così breve tempo di vari componenti non può essere ascritta alla normale uso della cosa ma le cause dei vizi e/o difetti riscontrati vanno ricercate in un anomalo pregresso utilizzo del veicolo, antecedentemente all'acquisto da parte dell'odierna attrice.
Deve invocarsi nella presente controversia il principio di diritto secondo il quale in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di all'art. 1490 c.c. , "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa".
E, inoltre, ai sensi dell'art. 1494 c.c., " in ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa".
E, a tale ultimo proposito, è illuminante la sentenza della Corte di Cassazione-Sez. II
Civile, N. 3042 del 16/02/2015, secondo cui, in caso di compravendita, grava sul venditore, chiamato dal compratore al risarcimento dei danni, l'onere di fornire la prova liberatoria di avere ignorato senza sua colpa i vizi della cosa venduta.
Il Venditore, pertanto, risponde del vizio della cosa venduta laddove non dimostri di non averlo occultato intenzionalmente.
Nel caso che ci occupa, nessuna traccia di tale prova liberatoria è stata fornita dal venditore il cui onere era quello di garantire che la cosa venduta fosse immune da vizi che ne diminuissero in modo apprezzabile il valore e conseguentemente lo stesso dovrà rispondere del vizio della cosa venduta.
Ancora ai sensi dell'art 1490 c.c. il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
Le SS.UU. sent. n. 11748/2019 , “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c.”, si sono pronunciate nel senso che “il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c.
è gravato dall'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi”. La questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore va, dunque, risolta alla stregua del principio di cui all'art. 2967 cod.civ., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
pertanto, il compratore, che agisce per la risoluzione o la riduzione del prezzo, deve provare l'esistenza dei vizi su cui si fonda il suo diritto. Osserva poi la Corte come tale soluzione risulti in linea con il principio della vicinanza della prova e con il canone
“negativa non sunt probanda”, dal momento che, dopo la consegna, è il compratore ad avere la disponibilità della cosa, e che la prova dell'esistenza dei vizi è una prova positiva, diversamente da quella (negativa) della loro inesistenza.”
Alla luce dei fatti suesposti può ritenersi pacifico che nessuna responsabilità' possa ascriversi all'attrice che ha acquistato il bene sulla scorta delle informazioni date dalla venditrice che rilevavano un buono stato d'uso del veicolo che veniva garantito come perfettamente funzionante e privo di difetti.
La relazione di consulenza tecnica d'ufficio ha, inoltre, consentito di accertare che
“….il veicolo di cui si tratta non risulta idoneo ad un costante e regolare uso sin dal momento dell'acquisto……..i frequenti ricoveri in officina dell'autovettura ne hanno limitato notevolmente la disponibilità all'attrice e, quindi, l'uso provocando così notevolissimi disagi nel normale svolgimento della vita quotidiana sia dell'attrice sia dei familiari………”.
Deve accogliersi pertanto la domanda di parte attrice tesa a dichiarare la responsabilità di parte convenuta e previa declaratoria di risoluzione contrattuale ad ottenere da quest'ultima la condanna al pagamento delle spese sostenute per l'acquisto del veicolo.
In definitiva, la domanda attorea va accolta nei confronti della venditrice e pertanto dichiarata la risoluzione del contratto di acquisto del 28.10.2020 la Controparte_1
[...
va condannata al pagamento in favore di della somma di Parte_1
euro 5.300,00 (di cui euro 4.900,00 per l'acquisto dell'auto ed euro 400,00 per passaggio di proprietà) oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 in base ai parametri medi previsti in relazione allo scaglione di riferimento.
Sempre in ragione del criterio legale della soccombenza le spese della espletata ctu – liquidate come da decreto in atti – vanno poste definitivamente a carico della società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_1
Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 6.11.2025
Il Got
AT PI