Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/06/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 19.6.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7227/2023 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Cristina Capodicasa e dall'avv. Antonella Arena, giusta procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., avente sede in Taranto, via Angelo Controparte_1
Berardi n. 8, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Claudio Schiavone, giusta P.IVA_1
procura in atti;
Resistente
E NEI CONFRONTI
, in persona del legale rappresentante p.t., avente sede in Controparte_2
Roma, Piazza del Gesù n.46, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guglielmi, P.IVA_2
per procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2023 ha adito il Tribunale, deducendo: - Parte_1
di avere lavorato alle dipendenze della nell'ambito dell'attività di raccolta di Controparte_3
rifiuti solidi non pericolosi in favore di Enti pubblici e società private, con qualifica di operatore
Pagina 1
volte; -che, da ultimo, ha prestato la propria attività con azienda cessionaria di Controparte_1
ramo d'azienda, giusta cessione del 27.7.2022 con la , inquadrato nel livello 2/B Controparte_3
del CCNL Igiene Ambientale.
Il ricorrente ha convenuto in giudizio quale ultima datrice di lavoro dall'1.10.2022 Controparte_1
e, altresì, , quale agenzia per la somministrazione dei contratti di lavoro Controparte_2
determinato, deducendo sia la violazione della disciplina del contratto a termine in ragione dell'unitario rapporto intercorso, dal 6.8.2020, prima con e infine con Controparte_3 CP_1
sia la illegittima reiterazione di rapporti a tempo determinato.
[...]
Nel dettaglio, parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della Controparte_3
dal 6.08.2020 con rapporto di lavoro a tempo determinato soggetto a plurime proroghe (n. 9), sino al 31.05.2021, svolgendo la propria attività presso il cantiere del Comune di Riposto;
di avere lavorato, altresì, presso il medesimo cantiere in forza di contratti di somministrazione alle dipendenze della con prestazioni rese sempre in favore della utilizzatrice Controparte_2 [...]
(dal 15.07.2021 al 30.09.2021, dal 1.10.2021 al 30.04.2022, dall'1.05.2022 al CP_3
11.09.2022); a seguito della cessione del ramo d'azienda da parte della Controparte_3 Parte_1
ha reso prestazioni in favore della cessionaria utilizzatrice (dal 12.09.2022 a Controparte_1
30.9.2022); infine con contratto di lavoro a tempo determinato è stato assunto dalla CP_1
dall'1.10.2022 al 30.11.2022.
[...]
Scaduto tale ultimo contratto non è seguita alcuna proroga né la stipula di un nuovo contratto.
Il ricorrente, quindi, il 5.1.2023 ha presentato alle società resistenti impugnativa dei contratti a termine e diffida ad immediata conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Assumendo la natura unitaria e continua dell'attività lavorativa svolta, il ricorrente ha dedotto la violazione del termine di durata massima del contratto acausale, l'assenza delle condizioni oggettive giustificatrici l'apposizione del termine di cui all'art. 19 D.lgs. 81/2015 e la violazione della disciplina delle proroghe di cui all'art. 21; per cui sussiste il diritto alla conversione del
Pagina 2 contratto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 19, comma 2 d. lgs. 81/2015 posto che il lavoratore ha soddisfatto esigenze non provvisorie delle società datoriali ma permanenti e durevoli nel corso degli anni, nonché il diritto al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 28 del D.lgs. 81/2015 paventando un “evidente danno da perdita di chance di conseguire la costituzione di un ordinario rapporto di lavoro privatistico a tempo indeterminato”.
Il ricorrente ha quindi chiesto: “Accertare e dichiarare l'unitarietà dei contratti a termine e la conseguente effettiva realizzazione di un contratto di lavoro indeterminato con il soggetto utilizzatore;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine avvenuta in danno del sig. , per superamento dei limiti di durata di cui all'art. Parte_1
19, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015; - Dichiarare l'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato con del 06.08.2020 per superamento del numero Controparte_3
di proroghe previsto ex art. 21, comma 2 d. lgs. n. 81/2015; - Accertare l'illegittima reiterazione dei contratti di somministrazione di lavoro per elusione delle disposizioni di cui agli artt. 19 e ss. – 30 e ss. D.lgs. n. 81/2015; - Per l'effetto, riconoscere che tra le parti in causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per superamento della durata massima di legge o dalla data di decorrenza della quinta proroga, ovvero dalla data di decorrenza del primo contratto di somministrazione, con trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
-
Conseguentemente, ordinare alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla reintegra e/o alla riammissione in servizio del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato e regolarizzare ai fini previdenziali e assistenziali il rapporto di lavoro;
Condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
di un'indennità omnicomprensiva, a titolo di risarcimento del danno ex artt. 28, comma 2 e 39 D.
Lgs. 81/2015, nella misura massima consentita ex lege, commisurandola all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Fissata l'udienza di discussione delle parti per il 26.10.2023, in data 16.10.2023 si è tempestivamente costituita la chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Pagina 3 In via preliminare ha eccepito la decadenza dal potere di impugnativa dei contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente prima dell'1.7.2022.
Nel merito, ha dedotto la propria estraneità rispetto ai rapporti intercorsi con la Controparte_3
non imputabili alla resistente ai sensi dell'art. 2112 c.c. in quanto il ricorrente non era dipendente della società cedente al momento della cessione di ramo d'azienda relativa al servizio di appalto presso il Comune di Riposto;
ha poi contestato la fondatezza della domanda deducendo che la stipula dei contratti stipulati con il ricorrente era avvenuta nel rispetto dei limiti di legge.
Ha eccepito che in ogni caso, i rapporti intercorsi con la non potevano assumere Controparte_3
rilievo in quanto intercorsi con un soggetto diverso e afferenti allo svolgimento di mansioni non di pari livello e categoria legale, cioè livello J con la società Tech s.p.a. e, invece, livello 2B con la società resistente.
Ha contestato il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto che non ha allegato Parte_1
i contratti a tempo determinato e di somministrazione ma solo copia delle proroghe di essi.
Ha osservato, pur non accettando il contraddittorio, stante la eccepita decadenza, che parte ricorrente ha contestato il “superamento dei limiti di durata di cui all'art. 19, comma 2 D. Lgs. n.
81/2015” ed al “superamento del numero di proroghe previsto ex art. 21, comma 2, D.lgs. n.
81/2015” in relazione al solo “contratto di lavoro a tempo determinato con del Controparte_3
06.08.2020”:
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, ha chiesto in ogni caso di limitare il risarcimento del danno alla misura minima di 2,5 mensilità, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.
Il resistente ha quindi chiesto: “in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della domanda: - per effetto della non applicabilità dell'art. 2112 c.c. ai contratti di lavoro del ricorrente;
- per effetto dell'intervenuta decadenza dal diritto di impugnare il termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con la Società convenuta;
in subordine, nel merito - dichiarare l'integrale rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto;
- in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa domanda, si chiede che il Giudice adito: - ai fini della determinazione dell'eventuale misura risarcitoria, limiti il risarcimento del danno al giusto e dovuto
Pagina 4 nella misura minima e – comunque - tenga conto delle somme percepite dal ricorrente per effetto di rapporti di lavoro stipulati con soggetti terzi successivamente alla data di cessazione dell'ultimo contratto a termine intercorso tra le parti;
- con vittoria di spese e competenze di causa”.
In pari data si è costituita la quale, in via preliminare, ha chiesto la estromissione Controparte_2
dal presente giudizio per non avere il ricorrente formulato alcuna domanda nei confronti di nonché la decadenza dall'impugnativa relativamente al contratto e alle proroghe Controparte_2
sottoscritti col ricorrente dal 15.07.2021 al 30.04.2022.
A sostegno della propria tesi ha osservato che il ricorrente ha stipulato i contratti di somministrazione con la solo nei periodi come di seguito indicati: dal 15.07.2021 Controparte_2
al 30.09.2021, dal 01.10.2021 al 30.04.2022; dal 01.05.2022 all'11.09.2022; dal 12.09.2022 al
30.09.2022.
Il ricorrente avrebbe dovuto contestare la presunta illegittimità dei contratti a termine entro e non oltre 180 giorni dalla scadenza di ogni singolo contratto;
l'unica comunicazione pervenuta è del
5.1.2023 ed è pertanto tardiva relativamente ai contratti sottoscritti prima del 30.4.2022.
In subordine, ha eccepito che, in merito al primo rapporto intercorso dal 15.7.2021 al 30.9.2021, esso ha avuto una durata inferiore ai 12 mesi previsti dall'art. 19 D.Lgs. 81/2015, non necessitando, quindi, di alcuna specifica causale;
in merito al secondo rapporto intercorso tra l'1.10.2021 e il
30.4.2022, analogamente, è stato oggetto di quattro proroghe, per una durata complessiva di sette mesi;
in merito al terzo rapporto dall'1.5.2022 all'11.9.2022, l'apposizione della causale “esigenza di integrazione del personale addetto alla raccolta differenziata per far fronte a incrementi temporanei dell'attività ordinaria”, pur non necessaria, è comunque conforme al dettato dell'art. 19 D.Lgs. 81/2015, al CCNL Agenzia di Somministrazione applicato e al CCNL Servizi di Igiene
Ambientale applicato dagli utilizzatori. Egualmente, il contratto dal 12.9.2022 al 30.9.2022, di durata inferiore al mese, presso il nuovo utilizzatore non necessita Controparte_1
dell'apposizione di alcuna causale.
In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, ha chiesto di essere garantita, manlevata e/o tenuta indenne da con riferimento a tutte le Controparte_1
somme eventualmente oggetto di condanna.
Pagina 5 ha chiesto: “Preliminarmente: - dichiarare e disporre l'estromissione dal giudizio Controparte_2
di per mancanze di domande nei suoi confronti da parte del ricorrente. Nel merito: - in CP_2
subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di estromissione dal giudizio, rigettare integralmente tutte le domande svolte dal ricorrente con riferimento alla presunta illegittimità dei termini di durata apposti ai singoli contratti di lavoro a tempo determinato con previa ogni opportuna e necessaria statuizione sull'intervenuta CP_2
decadenza da parte del ricorrente come eccepita dalla esponente e sulla piena legittimità e validità degli stessi termini impugnati;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle istanze del ricorrente, limitare l'eventuale tutela risarcitoria applicata entro i limiti minimi di legge in ragione di quanto previsto dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva applicata al caso di specie, pienamente rispettati da In via ulteriormente CP_2
subordinata: - in ipotesi di condanna, anche parziale, di al pagamento di somme in CP_2
favore del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto della stessa ad essere garantita, CP_2
manlevata e tenuta indenne da in relazione a ogni onere e/o somma eventualmente Controparte_1
dovuti al ricorrente secondo i titoli da questo azionati, ovvero, il suo diritto ad essere rimborsata delle somme eventualmente oggetto di una pronuncia di condanna, con ogni conseguente e necessaria statuizione. In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Istruita la causa a mezzo di produzioni documentali, l'udienza del 19.6.2025 è stata sosti-tuita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, viene pronunciata la presente sentenza.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di decadenza dal potere di impugnativa dei contratti a tempo determinato e di somministrazione stipulati.
L'art. 28 l. n. 81/2015 in materia di contratto a termine prevede che “l'impugnazione del contratto
a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6”.
Il D.Lgs. 81/2015 si è, cioè, allineato alla precedente disciplina, stabilendo che il contratto a termine deve essere impugnato stragiudizialmente entro 120 giorni dalla cessazione del singolo contratto e che, nei successivi 180 giorni, deve poi essere depositato il ricorso giudiziario.
Pagina 6 Il DL 87/2018 ha successivamente esteso da 120 a 180 giorni il termine per l'impugnazione stragiudiziale del contratto.
L'art. 39 comma 1 D.Lgs. 81/2015, in materia di contratti di somministrazione prevede: “Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del
1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore”.
Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 15226/2023 ha statuito “Ritiene il Collegio che anche nell'ambito della specifica disciplina dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001 per i contratti a termine valgano i principi già affermati da questa Corte in numerose sentenze rese nell'ambito dei contratti di somministrazione a tempo determinato nelle quali si è già avuto occasione di confrontarsi con il tema della capacità espansiva dell'impugnazione dell'ultimo contratto di lavoro
a termine anche a quelli che lo hanno preceduto proprio con riferimento all'ipotesi in cui tra un contratto e l'altro sia intercorso un termine inferiore a quello utile per l'impugnazione stragiudiziale
(cfr. Cass. 25/02/2020 n. 5037). In quella sede, nel richiamare altre pronunce (Cass. n. 30134,
30135, 30136, 32702 del 2018 e nn. 422, 2283 e 24356 del 2019) si è ribadito il principio secondo cui: «in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per
l'impugnativa». In particolare, va condiviso l'orientamento espresso da questa Corte già con la sentenza 08/02/2020 n. 2420 con la quale era stato affermato che il termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, come successivamente modificato, decorre, per i contratti di somministrazione, dalla data di scadenza originariamente pattuita. In quella sede si specificò che il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte dei contratti di somministrazione, a differenza di quanto previsto per i contratti a termine, non autorizzava di per sé il lavoratore a nutrire alcun affidamento tale da rendere necessaria una comunicazione del datore di lavoro. Nel confermare tale statuizione anche con riguardo ai contratti a termine, sembra opportuno chiarire che, al di fuori dei casi specifici previsti dall'art. 5 commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 per i quali la reiterazione del contratto a termine comporta per legge che il secondo contratto si consideri a
Pagina 7 tempo indeterminato ovvero che il rapporto sia tale sin dalla stipula del primo contratto (è questo il caso della successione di assunzioni a termine senza soluzione di continuità) (cfr. 11/03/2022 n.
8038), la mera reiterazione dei contratti a termine non può ingenerare alcun affidamento del lavoratore. In continuità con quanto già affermato nell'ambito della somministrazione a termine va ribadito allora che, al di fuori dei casi su richiamati, la singolarità dei contratti e l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro evidenzia la necessità che a ciascuno di essi si applichino le regole inerenti alla loro impugnabilità, venendo altrimenti anticipata in modo non giustificato una eventuale considerazione unitaria del rapporto lavorativo, estranea al fatto storico allegato, il cui rilievo giuridico è oggetto della domanda avanzata”.
Ancora: “Questa Corte ritiene che l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estenda ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa, poiché l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro (il quale potrà determinarsi solo ex post, a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto) comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità…” (cfr.Cass. Civ.
Sez.Lav. n.11001 del 26 aprile 2021)
Nella specie, è documentato che l'atto stragiudiziale è del 5.1.2023 (cfr. doc. 13) ed è tempestivo in relazione all'ultimo contratto stipulato a tempo determinato da (dall'1.10.2022 Controparte_1
al 30.11.2022) direttamente con il ricorrente (cfr. allegato 6 della raccomandata a Controparte_1
mano allegata dal ricorrente doc. 14). In merito ai contratti di somministrazione antecedenti,
l'impugnativa è tardiva, atteso che per essi il termine di decadenza per la proposizione dell'impugnazione è di sessanta giorni dalla scadenza di ogni singolo contratto.
La decorrenza del termine in questione va fissata al momento della cessazione della prestazione presso l'utilizzatore che in quanto destinatario della pretesa, è anche l'unico legittimato alla ricezione dell'impugnazione.
Si aggiunga che ad eccezione del contratto di somministrazione stipulato, per il periodo dal
12.9.2022 al 30.9.2022, fra e l'utilizzatrice non rilevano i precedenti CP_2 Controparte_1
contratti di somministrazione in cui l'utilizzatrice è sia perché soggetto giuridico Controparte_3
distinto da (nei cui confronti soltanto la domanda di reintegra/riammissione in Controparte_1
Pagina 8 servizio è stata proposta) sia perché non risulta essere stato mai notificato a alcun Controparte_3
atto di impugnazione stragiudiziale del rapporto.
Il ricorso è stato depositato tempestivamente il 27.6.2023 (nel rispetto dell'ulteriore termine dei
180 giorni dall'atto stragiudiziale) limitatamente all'ultimo contratto stipulato direttamente con la
Impregico.
Pertanto, anche ritenendo l'unitarietà del rapporto con , dapprima in base al contratto CP_1
di somministrazione di lavoro a tempo determinato dal 12.9.2022 al 30.9.2022, e poi in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato dall'1.10.2022 al 30.11.2022, l'eccezione di decadenza è comunque fondata relativamente ai contratti di somministrazione stipulati in data anteriore al
12.9.2022.
Nel merito il ricorso è infondato, non riscontrandosi la denunciata violazione della disciplina del contratto a termine di cui all'art. 19 e ss. del D.lgs. 81/2015.
La questione oggetto del presente giudizio è stata già esaminata da questo ufficio con la sentenza del 24.4.2025 n. 1824 (est. dott.ssa Cunsolo), che può di seguito richiamarsi ex art. 118 disp. att.
c.p.c.: “L'assunto da cui muove parte ricorrente è che l'attività lavorativa prestata prima in favore della e poi in favore della in virtù di plurimi contratti a termine, Controparte_3 Controparte_1
anche in regime di somministrazione, sia da considerarsi unitariamente, determinando la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti dell'ultima società datrice di lavoro.
Alla ricostruzione unitaria dei rapporti di lavoro osta tuttavia e in primo luogo lo stesso disposto letterale dell'art. 19 co. 2 del D.lgs. 81/2015, che stabilisce il limite massimo di durata del lavoro a tempo indeterminato facendo riferimento ai soli rapporti di lavoro “intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore […] conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria”, prevedendo che nel computo debbano altresì considerarsi i “periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato”.
Ai fini della conversione del rapporto a tempo indeterminato, dunque, assumono rilievo solo i rapporti intercorsi tra i medesimi soggetti, eventualmente anche nell'ambito di somministrazioni di lavoro ove il lavoratore a tempo determinato sia chiamato a svolgere l'attività presso il
Pagina 9 medesimo soggetto utilizzatore. Di contro, la diversità soggettiva tra lavoratore, da un lato, e datore di lavoro o soggetto utilizzatore, dall'altro, non consente di cumulare i contratti ai fini del superamento del limite massimo dei ventiquattro mesi di rapporto...”.
Pertanto, nella specie, i periodi di attività lavorativa prestata in favore della anche Controparte_3
per il tramite dell'agenzia di somministrazione Temporary s.r.l., non possono essere considerati unitamente ai rapporti di lavoro intercorsi con e per la stante la diversità soggettiva Controparte_1
delle parti coinvolte.
A ciò si aggiunga che la ricostruzione unitaria della successione dei contratti a termine è ostacolata anche dalla diversità di mansioni.
Invero, dalla documentazione prodotta in atti (cfr. tutti i modelli Unilav relativi al rapporto con la si evince che il ricorrente era stato da questa assunto con la qualifica di operatore Controparte_3
ecologico e inquadramento nel livello J.
Solo a far data dall'1.5.2022 il ricorrente, alle dipendenze della stato inquadrato Controparte_2
nel livello 2B (cfr. allegato 5 della e tale circostanza risulta ostativa alla possibilità Controparte_2
di considerare come continuativa la successione di contratti indicata in ricorso ai fini del superamento del termine massimo di durata del rapporto a tempo determinato e della sua conversione in rapporto a tempo indeterminato.
La ricostruzione unitaria del rapporto di lavoro ai fini della conversione e della sua imputazione integrale in capo a non può essere sostenuta nemmeno in virtù dell'intervenuta Controparte_1
cessione di ramo d'azienda da parte di Controparte_3
Pur essendo incontestato tra le parti che, in data 27.7.2022, abbia acquisito dalla Controparte_1
il ramo d'azienda afferente all'appalto “Servizio di spazzamento, raccolta e Controparte_3
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO Comune di Riposto”(cfr. allegato 1 della , risulta altrettanto pacifico che a quella data il ricorrente non era dipendente Controparte_1
della società cedente, per cui non rileva la cessione del ramo d'azienda, prestando piuttosto la propria attività in regime di somministrazione e alle dipendenze della Controparte_2
Il ricorrente non poteva dunque beneficiare degli effetti dell'art. 2112 c.c. nei confronti della società cessionaria, non essendo suo dipendente, né ha chiesto accertarsi la fittizietà del rapporto
Pagina 10 di somministrazione o dichiararsi l'esistenza di un rapporto di lavoro in capo alla per il CP_3
medesimo periodo (società nemmeno convenuta in giudizio), che possa condurre ad un analogo effetto (cfr Tribunale di Catania sez. L. n. 1824/2025).
Nemmeno sono stati offerti nel presente giudizio concreti elementi fattuali che consentano al
Tribunale di affermare che l'effettivo atteggiarsi dei rapporti a termine intercorsi con parti datoriali formalmente differenti sottendessero in realtà un intento fraudolento o fossero in concreto riconducibili ad un “unico centro di imputazione dei rapporti giuridici”, come rappresentato in ricorso.
Nel caso concreto, si osserva che il ricorrente non era dipendente della società cedente e, dunque, non era incluso nel relativo ramo d'azienda (cfr. doc. 1, pagine 4 e 5 allegato dal Controparte_1
prestando piuttosto la propria attività in regime di somministrazione e alle dipendenze della
(cfr. doc. 9 parte ricorrente e allegato 6, pagina 3 versato in atti dalla Controparte_2 CP_2
resistente).
Al di là dell'argomentazione relativa al superamento dei limiti temporali di durata e dei limiti posti alle proroghe del contratto a tempo determinato che, come di seguito si esaminerà, non posso dirsi violati dalla non sono stati nemmeno allegati dalla parte ricorrente elementi Controparte_1
in forza dei quali desumere l'esistenza fra le società datrici di lavoro di un collegamento che ne faccia venire meno l'alterità e che risulti sintomatico di una sostanziale unicità soggettiva tale da qualificarle in termini di unico centro di imputazione di interessi.
I soli rapporti a termine rilevanti nel presente giudizio sono quelli intercorsi con Controparte_1
sia con contratto di somministrazione stipulato con (a far data dal 12.9.2022 sino Controparte_2
al 30.09.2022) sia con contratto stipulato direttamente con dal 1.10.2022 fino al CP_1
30.11.2022 (raccomandata dell'1.10.2022 allegata dal ricorrente).
È dunque con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati in tale lasso di tempo che va condotta la verifica in merito alla lamentata violazione della disciplina di legge ratione temporis applicabile.
In punto di diritto, la disciplina applicabile alla fattispecie è quella di cui all'art. 19 e ss. del D.lgs.
81/2015, conseguente alle modifiche apportate con D.L. n. 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, in vigore fino al 4.5.2023.
Pagina 11 L'art. 19 del D.lgs. 81/2015, all'epoca vigente, prevedeva al comma 1 che “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi” senza vincolo di causalità; al comma 1-bis che “In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi” e al comma 2 che “fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello
e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto
o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento”.
Il successivo art. 21, disciplinante il regime delle proroghe e dei rinnovi, nella formulazione conseguente alle modifiche apportate con D.L. n. 87/2018, convertito il L. 96/2018, prevedeva, per quanto rileva in questa sede, che “Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi
e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato.
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga”.
A ciò si aggiunga che il CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali
[...]
all'art. 11, comma 4, prevede che “in attuazione dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. CP_4
n. 81/2015 […], la successione dei contratti a tempo determinato e di periodi di missione per
Pagina 12 contratti di somministrazione a tempo determinato in capo allo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, […] non può superare la durata complessiva di 30 mesi”.
Individuati i limiti temporali alla durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato e i limiti alle proroghe previsti dalla normativa richiamata, nella specie non si ravvisa alcuna violazione della disciplina di legge che giustifichi la conversione del rapporto.
Invero, il contratto a termine con la è stato pacificamente stipulato con decorrenza Controparte_1
dall'1.10.2022 e fino al 30.11.2022 (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente).
Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19, anche aggiungendosi a tale periodo il rapporto prestato in regime di somministrazione a tempo determinato alle dipendenze di Parte_3
dal 12.9.2022 al 30.9.2022, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di
[...]
legittimità, ciò “rileva solo ai fini del rispetto del limite massimo di ventiquattro mesi stabilito per la successione di tali contratti e non di quello previsto per la proroga o il rinnovo acausale dei rapporti a tempo determinato” (Cass. 20505/2024).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela infondato e deve essere integralmente rigettato, rimanendo assorbite le ulteriori domande.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso si rivela infondato e deve essere integralmente rigettato, rimanendo assorbite le ulteriori domande.
Tenuto conto della particolarità della fattispecie e della differente qualità delle parti, le spese processuali sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Catania, 22/6/2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi
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