Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/04/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n. 367/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Leonardo SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 01.03.2022 al n. 367 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 199/2022 del 25.02.2022
promossa da elettivamente domiciliato in Viareggio, via delle Darsene n. 25, Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Simone Grandi che lo rappresenta e difende, come da mandato allegato
- appellante-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Camaiore, fraz. Capezzano Pianore, Centro Direzionale Le Bocchette, via dei Carpentieri n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Lorenzo Massagli che la rappresenta e difende, come da mandato allegato;
- appellata-
avente ad oggetto: opposizione a precetto.
: “Piaccia all'Ill.ma Corte D'Appello adita, respinta ogni diversa istanza, Parte_2
domanda ed eccezione, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado emessa dal GOT Avv. Giovanni Piccioli qui impugnata e in integrale riforma della stessa accogliere le conclusioni rassegnate del giudizio di primo grado che si intendono integralmente richiamate e qui trascritte: - accertare e dichiarare che le somme intimate nell'atto di precetto oggetto di opposizione non sono dovute dal Sig.
quanto all'importo di IVA sulle spese legali;
- accertare e dichiarare Parte_1
che non ha pertanto diritti di procedere esecutivamente nei CP_1
confronti del Sig. in relazione alle somme richieste a titolo di IVA Parte_1
sulle spese legali;
- per l'effetto dichiarare parzialmente nullo e/o inefficace il precetto opposto;
- nel caso in cui controparte pretendesse il pagamento dell'IVA come indicata nel precetto opposizione e delle spese di soccombenza, si chiede fin d'ora la condanna della stessa alla restituzione del relativo importo oltre interessi ex art. 1284 VI comma cpc;
- condannare parte convenuta al pagamento della somma di
€ 1.000,00, ovvero della somma maggior e/o minore che verrà ritenuta equa e di giustizia, a titolo di lite temeraria ex art. 96 III comma cpc. Con vittoria di spese di lite, compenso professionale, rimborso forfettario al 15% e oneri di legge e quant'altro dovuto per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc ivi comprese il rimborso delle spese legali pagate alla parte vittoriosa in primo grado, le spese di registrazione della sentenza di primo grado, le spese peritali sostenute da parte attrice per il proprio consulente di parte Dott come da docc. 10 e 11 prodotti in primo Persona_1
grado dall'appellante pari ad Euro 737,19. Si insiste, pertanto, per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado ed indicate nell'atto di citazione in appello. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova. 1) Vero che conferma che ha la possibilità di detrarre l'IVA sulle spese CP_1
legali del proprio difensore, come da parere pro veritate che Le si mostra? 2) Vero che a seguito del parere pro veritate ha emesso la notula che le si mostra? 3) Vero
2 che il Sig ha saldato la notula che Le si mostra;
Si indica come teste Parte_1
il Dott. corrente in Pietrasanta (LU). Si chiede ammettersi CTU Persona_1
tecnico contabile sulla non debenza dell'iva in questione, a conferma del parare pro veritate del Dott. se contestato.”; per l'appellata Persona_1 CP_1
“Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello, respingere l'appello per le ragioni di
[...]
cui in atti e con vittoria di spese e compensi di lite da distrarre in favore dello scrivente avvocato antistatario”.
- FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato,
proponeva opposizione al precetto a lui notificato in data 3.12.2019, Parte_1
in cui gli intimava il pagamento della somma di € 5.816,99=, oltre Controparte_1
interessi legali e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 2206/2019, emesso dal
Giudice di Pace di Lucca in data 24.10.2019. Parte opponente, in particolare, sosteneva l'errata quantificazione della suddetta somma, attesa la non debenza dell'IVA riportata nell'atto di precetto relativa alle spese legali relative al procedimento monitorio. L'importo di € 139,45= oggetto di opposizione non era addebitale a in ragione di quanto previsto all'art. 19 D.P.R. n. 633/1972, Parte_1
ossia la detraibilità dell'IVA per parte vittoriosa quale soggetto passivo CP_1
di imposta. Dunque, chiedeva dichiararsi la parziale nullità del precetto opposto. Si costituiva che chiedeva respingersi l'opposizione, precisando il CP_1
principio giurisprudenziale secondo cui solo nella fase esecutiva il debitore poteva esimersi dal corrispondere al creditore l'IVA sulle spese legali, qualora il creditore effettivamente avesse detratto il relativo costo. Infatti, se il creditore non recuperava il costo addebitatogli dal difensore, non aveva la possibilità di conseguire due volte la medesima somma come ingiustificato arricchimento, pertanto, la richiesta di pagamento dell'IVA al debitore sarebbe stata del tutto legittima. Parte opposta precisava di trovarsi al momento della notifica del precetto in una condizione di credito IVA di € 5.488,72=, divenuti € 11.537,00= nella seconda mensilità del 2020 e infine € 15.071,26= nella terza mensilità. La causa era istruita solo documentalmente,
3 quindi, discussa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. con udienza sostituita dal deposito di note scritte..
II. La sentenza di primo grado. Con la sentenza in epigrafe indicata, il
Tribunale di Lucca così decideva: “…1) Rigetta l'opposizione; 2) Condanna
l'opponente alla rifusione delle spese processuali dell'opposta Parte_1
, che liquida equitativamente in complessivi € 1.000,00 oltre a Controparte_1
rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge…”. Osservava, in motivazione, il Giudice quanto segue: “…giusta Cass. 24634/2020, la somma dovuta dal vincitore della causa al proprio difensore a titolo di I.V.A. rientra tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare.
Essa è stata legittimamente, pertanto, inserita nel precetto. L'imposta costituisce, infatti, una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. La sua eventuale detraibilità è una questione che incide soltanto in sede di esecuzione, dovendo comunque ritenersi sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale operazione. Parte soccombente dovrà quindi pagare alla controparte anche l'I.V.A. sul compenso del difensore di quest'ultima, anche se il vincitore abbia, poi, la possibilità di portare in detrazione questa somma (cfr. Cass. 4674/2017), rilevando la questione soltanto in sede di distribuzione della somma in sede di esecuzione. Ne segue che l'opposizione non è fondata e dovrà essere rigettata. Le spese processuali della presente fase di opposizione saranno infine poste a carico del soccombente opponente, liquidate in forma equitativa, come richiesto da parte opposta, in complessivi € 1.000,00 come in dispositivo…”.
III. L'appello. In questa sede, impugnava la suddetta sentenza. Parte_1
III.
1. In particolare, con un sostanziale unico motivo di gravame, lamentava erronea interpretazione delle pronunce di legittimità: ribadiva il costante orientamento giurisprudenziale in punto di non debenza dell'imposta in caso di diritto alla detrazione della medesima da parte di un soggetto passivo d'imposta;
lamentava che nel caso di specie era impossibile addebitargli l'importo di € 139,45= a
4 titolo di IVA sulle spese legali sostenute da , pacificamente soggetto CP_1
passivo di imposta e come tale avente diritto alla detrazione. Il Giudice di prime cure errava nell'interpretare la pronuncia della Suprema Corte, richiamata in motivazione, in quanto non pertinente alla presente causa, rendendo la motivazione del tutto illogica. Infatti, la Suprema Corte si era pronunciata sulla condanna disposta dal Giudice della cognizione nei confronti di parte soccombente a rimborsare al vincitore anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di
IVA. Dunque, nulla a che vedere con la ripetibilità della somma in sede di esecuzione, come nel presente giudizio, costituendo l'atto di precetto già atto dell'esecuzione. Inoltre, a nulla rilevava la condizione di credito in cui CP_1
si trovava temporaneamente a titolo di IVA, atteso che l'importo in oggetto poteva comunque essere in futuro portato in detrazione. Parte appellante chiedeva altresì la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96/3 c.p.c. attesa la manifesta infondatezza delle difese svolte, oltre alla condotta stragiudiziale tenuta.
III.
2. Si costituiva che, preliminarmente eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'appello, considerato, da un lato, il valore effettivo del petitum che rendeva il giudizio in primo grado formulato secondo equità e, come tale, non appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c.; dall'altro lato, qualora il giudizio di primo grado dovesse qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, la pronuncia in esame comunque non sarebbe stata appellabile. Nel merito, Parte appellata si riportava alle difese già svolte in primo grado, in particolare, la circostanza che la sola qualifica del soggetto dotato di partita IVA non era sufficiente a escludere l'esigibilità
dell'imposta, dovendosi accertare l'effettiva detrazione da parte del creditore.
Quanto alla citata sentenza di legittimità nella pronuncia oggetto di gravame, il
Giudice di prime cure non aveva errato, atteso che solo l'atto di pignoramento costituiva il primo atto di esecuzione, pertanto, controparte avrebbe dovuto agire più
propriamente ai sensi dell'art. 615/2 c.p.c.- Infine, Parte appellata contestava la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96/3 c.p.c. in assenza dei presupposti necessari ex lege.
5 III.
3. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica. In sede di memoria di replica, chiedeva dichiararsi inammissibile il deposito di Parte_1
comparse e repliche da parte di in quanto tardive ai sensi dell'art. 190 CP_1
c.p.c. non applicandosi alla materia di specie la sospensione feriale dei termini. In sede di comparsa conclusionale, depositata in data 24.9.2024, precisava CP_1
che la sospensione feriale non era applicabile, salvo il caso in cui l'opponente avesse chiesto una condanna al pagamento di una somma di denaro, come nel caso di specie attesa la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96/3 c.p.c.-
IV. Questioni pregiudiziali. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da Parte appellata, atteso che l'ipotesi di inappellabilità di una sentenza del Tribunale inerisce ai soli casi di pronuncia secondo equità su concorde richiesta delle Parti, situazione non presente nel caso che ci occupa. Inoltre, l'opposizione è stata correttamente qualificata dal Giudice di prime cure come opposizione all'esecuzione ex art. 615/1 c.p.c., e come tale oggetto d'appello, in quanto attinente all'an dell'esecuzione, ossia alla contestazione del diritto del creditore a procedere. Al contrario, non può ritenersi ammissibile la comparsa conclusionale di Parte appellata, in quanto depositata tardivamente rispetto ai termini perentori di cui all'art. 190 c.p.c.- Infatti, è pacifico secondo giurisprudenza di legittimità che: “…L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e 92 dell'ordinamento giudiziario…”. (Cass. civ., sez. VI- 3, ord. n. 22484/2014,
22/10/2014). Non incide sulla domanda principale, che per sua natura è sottratta alla disciplina della sospensione feriale, quella accessoria di condanna ai sensi dell'art. 96
6 c.p.c., come precisato dalla Suprema Corte: “…Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la domanda di risarcimento danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., non ha natura autonoma, ma meramente accessoria alla domanda di opposizione. Ne consegue che, ove l'appello avverso la sentenza di primo grado abbia ad oggetto unicamente la domanda dell'opponente di accertamento della responsabilità dell'opposta a tale titolo, l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini prevista, per la natura della causa, per l'opposizione esecutiva, è applicabile anche alla domanda accessoria, stante la prevalenza del regime previsto per la causa principale, in conseguenza del rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due domande…” (Cass. civ., sez. VI-2, ord. n. 10661/2020, 05/06/2020).
V. Il merito. L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
V.
1. Il Giudice di prime cure errava nel riportarsi alla pronuncia di legittimità
n. 24634/2020, nella parte in cui affrontava la diversa ipotesi di impugnazione della liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa dello stesso procedimento ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con conseguente condanna del soccombente anche al pagamento di IVA, e non, come nel caso di specie, l'impugnazione dell'atto di precetto contenente le suddette spese portate in esecuzione. Infatti, con recente pronuncia la Suprema Corte ha nuovamente ribadito che: “…l'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”) (in tal senso, tra le altre Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3968; Cass., sez. 2,
23/01/2007, n. 1406). La questione è stata approfondita con la decisione n. 1406 del
2007, rilevando che l'obbligazione del soccombente di rimborsare l'I.V.A. al vincitore non trova la sua radice nel rapporto tributario, ma la rinviene nell'art. 91 cod. proc. civ., norma, questa, che lo obbliga al rimborso dei diritti, degli onorari e
7 delle spese sopportate dal vincitore (tra le quali deve essere compresa l'I.V.A. che questi è tenuto a versare, in via di rivalsa, al suo difensore), spese che, per essere liquidate, debbono essere documentate nella loro effettività o, come per l'I.V.A., nella loro doverosità (per legge). I meccanismi e le conseguenze successive sono estranei al procedimento nel quale si effettua la liquidazione delle spese sopportate dalla parte vittoriosa, che vengono poste a carico dell'altra parte in forza del
(diverso) principio della soccombenza, a sua volta basato su quello di causalità e di responsabilità nascenti dal processo (in senso conforme, Cass. n. 4674/17, cit.)…”
(Cass. civ., sez. III , ord. n. 2818/2024, 30/01/2024). Peraltro, la presente fase di opposizione a precetto deve già qualificarsi come esecutiva rispetto al caso di specie.
Infatti, pur non essendo il precetto propriamente atto del processo esecutivo, comunque, ne condiziona lo svolgimento e i presupposti atteso che l'opposizione ex art. 615/1 c.p.c. è azione giudiziale con la quale il debitore, minacciato di esecuzione, chiede l'accertamento negativo del credito rispetto all'eventuale e successiva fase esecutiva, a dispetto di quanto contenuto nel titolo esecutivo stesso. La stessa Corte
di Cassazione, in punto di deducibilità dell'IVA eccepita in sede esecutiva, più volte si riferisce anche all'opposizione a precetto: “…la deducibilità dell'Iva può rilevare solo in ambito esecutivo, nel quale la parte soccombente ha la possibilità di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato d.P.R. n.
633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque,
l'esigibilità dell'I.V.A. …” (Cass. civ., sez. VI - 2, ord. n. 18192/2018, 10/07/2018).
V.2. È pacifica tra le Parti la qualifica della società creditrice quale soggetto passivo di imposta che, come tale, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 633/1972 ha diritto alla detrazione dell'imposta nel momento in cui la stessa diventa esigibile. È altresì
incontestato che il pagamento dell'IVA, a carico della parte soccombente in giudizio,
presuppone che la parte vittoriosa non sia soggetto d'imposta, perché, in caso contrario, potrebbe portarla in detrazione e non ne sopporterebbe, quindi, il carico finale. Con il decreto ingiuntivo n. 2206/2019 del 24.10.2019, il Giudice di Pace di
8 Lucca ha condannato l'odierno appellante al pagamento, in favore di , CP_1
delle spese processuali sostenute dalla medesima nel procedimento monitorio, oltre
IVA e CAP come per legge. Infatti, ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 633/1972, la parte vittoriosa del giudizio monitorio – – è tenuta al pagamento dell'IVA a CP_1
favore del proprio difensore, costituendo tale importo onere accessorio di natura fiscale del corrispettivo dovuto per le prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. Tuttavia, essendo soggetto passivo di imposta e avendo diritto CP_1
alla detrazione dell'IVA, questa non costituisce un effettivo costo per la parte vittoriosa, in quanto imposta neutrale che le permette di restare indenne dal peso del tributo. Di conseguenza, la società non può pretendere di recuperare l'imposta ponendola a carico del soccombente , così legittimando un proprio Parte_1
ingiusto arricchimento mediante il doppio conseguimento della somma (dal e dal Fiso in sede di recupero). La circostanza che al Parte_1 CP_1
momento non abbia detratto l'imposta a nulla rileva, potendosi ammettere l'esigibilità del credito in oggetto da parte di solo se il medesimo abbia CP_1
dimostrato la propria impossibilità a detrarre l'imposta in concreto;
in caso di temporanea impossibilità a detrarre, comunque, la società rimarrebbe nella posizione di potenzialmente porre l'IVA a carico del soccombente quale utente finale. A
dispetto di quanto sostenuto da , né la lettera della legge né la CP_1
consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di IVA richiedono quale presupposto, al fine di escludere il pagamento dell'imposta in sede esecutiva, la prova dell'effettiva detrazione da parte del creditore. Al contrario, la Suprema Corte si esprime sempre in termini di legittimazione o possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA, e non di esercizio concreto mediante la suddetta prova (“…in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro…” Cass. civ. sez. II, sent. n. 2474/2012, 21/02/2012).
9 Ciò è stato invero precisato anche da risalente giurisprudenza di legittimità: “…La condanna della parte soccombente a rimborsare all'altra le spese del processo comprende il rimborso dell'IVA che la parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, quando essa non sia autorizzata a portare l'imposta in detrazione,
e non quando possa, per la sua qualità personale, rivalersi del tributo in questione, restando in tal caso irrilevante che si avvalga in concreto della facoltà di detrazione o di rivalsa…” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 4720/1988, 21/07/1988). Quanto all'impossibilità per Parte appellata di detrarre in concreto l'imposta in ragione della situazione a credito IVA che la medesima aveva fino all'anno 2020 – senza null'altro allegare rispetto alla propria e attuale situazione contabile – la circostanza è del tutto irrilevante in quanto inidonea ad escludere il titolo della società ad esercitare la detrazione dell'imposta in qualsiasi momento, di cui all'art. 19 D.P.R. n. 633/1972.
Invero, ciò è stato riconosciuto dalla stessa che, in sede di comparsa di CP_1
costituzione in primo grado, ha così precisato: “…Si dirà: ma se in futuro passasse da un credito iva di euro 15.071,26 ad una situazione di debito CP_1
iva e dunque, per converso, di possibilità di detrazione, potrebbe allora in effetti detrarre l'iva di euro 139,45 per cui è causa? Senz' altro sì, ma il problema si pone adesso e non in futuro: certo, l' attuale impossibilità di detrazione non pare definitiva e dunque, astrattamente, in futuro potrebbe venir meno, ma non vi è dubbio che al momento, dovendo stilare un atto di precetto, essa iva non poteva non esservi prevista…”. (pp. 4-5, comparsa costituzione I grado). Deve pertanto CP_1
dichiararsi la non debenza in capo al precettato della voce relativa Parte_1
all'IVA, dovendosi decurtare dalla somma riportata nel precetto impugnato l'importo di € 139,45= quale corrispettivo IVA per le competenze legali svolte in favore della parte vittoriosa in fase monitoria, . Le richieste istruttorie, riproposte CP_1
in questa sede da Parte appellante, restano assorbite dall'accoglimento del gravame.
V.
3. Al contrario, deve respingersi la richiesta di condanna di Parte appellata ai sensi dell'art. 96/3 c.p.c., non ravvisandosi alcun dolo o colpa grave nella condotta tenuta dalla medesima, né in sede giudiziale, né in sede extra giudiziale. Non risulta
10 agli atti, difatti, alcun tentativo di accordo tra le Parti, né un comportamento ostativo di o di abuso del processo che, al contrario, ha sempre CP_1
affermato di non aver portato in detrazione l'IVA considerata la pendenza della presente causa.
VI. Le spese di lite. Quanto alle spese di lite, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per questa Corte d'Appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite
(cfr., fra le altre, Cassazione civile, Sezione I, 16.05.2006 n. 11491). Dunque, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del
D.M. 13.08.2022 n. 147, secondo il valore effettivo della domanda (€ 139,45=) con parametro compreso tra minimo e medio, esclusa la fase istruttoria rispetto al solo giudizio di appello, non ulteriormente tenutasi. Deve riconoscersi il ristoro in favore dell'appellante delle spese di registrazione della sentenza. Non deve invece riconoscersi il rimborso delle spese di consulenza di parte sostenute dalla medesima appellante le quali – semmai risarcibili quale eventuale voce di danno – paiono assolutamente superflue, vertendo peraltro la lite su mera questione di diritto.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa di appello proposta da nei Parte_1
confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 199/2022 del 25.02.2022, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la parziale nullità dell'atto di precetto opposto limitatamente alla somma ivi contenuta e riferita ad IVA;
2) condanna l'appellata società al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellante, in € 400,00=, oltre accessori dovuti per legge,
come in parte motiva, per il primo grado, e in € 350,00=, oltre accessori dovuti per
11 legge, come in parte motiva, per il secondo grado, oltre spese di registrazione della sentenza, spese tutte da distrarsi in favore del procuratore di Parte appellante, Avv.
Simone Grandi, dichiaratosi antistatario;
3) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 23.04.2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Leonardo Scionti Giovanni Sgambati
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