Art. 4.
I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all' articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , per avere superato il 280 anno di eta', sono reiscritti e collocati negli elenchi stessi dopo l'ultimo iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge e i loro periodi di iscrizione e di servizio successivi alla reiscrizione si assommano a quelli precedenti.
I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all' articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 , per avere superato il 280 anno di eta', sono reiscritti e collocati negli elenchi stessi dopo l'ultimo iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge e i loro periodi di iscrizione e di servizio successivi alla reiscrizione si assommano a quelli precedenti.