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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2024, n. 19202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19202 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL AR nato a [...] il [...] AL IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione.svolta dal Consigliere TA SESSA;
u-e-0 •,eYete Ip ieltiMWPubbtico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A. che ha concluso chiedendo p dife.nsi t5":é- Penale Sent. Sez. 5 Num. 19202 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 06/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26.1.2023 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti, tra l'altro, di IT MA e IT RM, che li aveva dichiarati colpevoli dei reati di cui agli artt. 416 (capo 1), 81-110, 479 (capo 19 - ex capo 21 dell'originaria imputazione), 459 cod. pen. (capo 20 - ex 22 dell'originaria imputazione), ha rideterminato, riducendola, la pena ai predetti inflitta previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermando, per quanto qui rileva, nel resto, la decisione del primo giudice. 2. Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Col primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 comma 1 lett. B ed E del codice di rito in relazione agli articoli 416 e 521 c.p.p., segnatamente violazione di legge per avere la Corte condannato i due ricorrenti per un fatto ontologicarnente diverso da quello per il quale sono stati processati;
in particolare si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui i giudici di merito, prima quelli di primo grado e poi quelli di appello, hanno affermato che la diversa qualificazione dei rapporti intercorrenti tra i gruppi di cui al capo 1 dell'imputazione non possa ritenersi fatto diverso da quello contestato trattandosi di un possibile sviluppo interpretativo dei fatti come indicati in contestazione;
mentre nella richiesta di rinvio a giudizio si configurava la tesi dell'esistenza di un'unica associazione distinta in cosiddetti sottogruppi il giudice di primo grado giungeva a sostenere come si fosse in presenza invece di un piccolo organismo plurisoggettivo formato da quattro unità ovvero dai fratelli IT e dagli NI, padre e figlio. La Corte distrettuale ha, a sua volta, ritenuto che correttamente i due germani fossero da ritenere sodali di un più ristretto gruppo criminale ricostruito nei diversi termini di cui alla doppia conforme. Si è dunque in presenza di un mutamento piuttosto marcato della quantificazione giuridica sostanziale dell'imputazione avvenuto peraltro a sorpresa ossia direttamente in sentenza. 2.2. Col secondo motivo deducono, con riferimento al capo 1 della rubrica, la violazione dell'art. 416 cod. pen. La Corte distrettuale ha apoditticamente affermato che gli imputati avrebbero operato in seno a quella che è stata assiomaticamente ritenuta un'organizzazione criminale con caratteristiche conformi a quelle descritte nel paradigma di cui all'articolo 416 c.p.; ciò i giudici d'appello hanno sostenuto senza dare conto delle ragioni per le quali quelle che sono apparse chiaramente intese estemporanee finalizzate alla consumazione dei singoli delitti di falso sarebbero invece da ricondurre anche ai due condannati. 2 2.3. Col terzo motivo deducono, con riferimento sempre al capo 1 della rubrica, la violazione dell'art. 416, comma 3, cod. pen. lamentando il difetto assoluto di motivazione in ordine al ruolo di costitutori dell'associazione a delinquere attribuito ai ricorrenti con la sentenza di primo grado. Col secondo motivo di appello la difesa aveva contestato la pronuncia di primo grado nella parte in cui afferma che i fratelli IT erano i costitutori dell'organizzazione a delinquere alla quale avrebbero partecipato gli NI. Rispetto a tale statuizione la difesa aveva svolto una specifica censura con il motivo di appello n. 2. All'udienza del 26 gennaio 2023, la difesa, munita di procura speciale, aveva rinunciato al solo motivo n. 3 avente ad oggetto la falsità dei valori bollati, mantenendo ferma l'impugnazione dell'attribuzione agli imputati del ruolo qualificato di cui si legge a pagina 17 della sentenza di primo grado;
sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi con le residue devoluzioni aventi ad oggetto proprio la contestazione della posizione dirigenziale attribuita ai fratelli IT, laddove dalla lettura della sentenza impugnata si evince la completa elusione del contraddittorio su tale specifico motivo di gravame non oggetto di rinuncia. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. La Corte di appello di Napoli ha confermato - ad eccezione degli aspetti riguardanti il trattamento sanzionatorio, la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per aver partecipato ad un'associazione a delinquere finalizzata al rilascio di certificati medici falsi per il rinnovo o il conseguimento della patente di guida - senza confrontarsi, adeguatamente, cori i motivi di appello;
ed invero, dopo essersi limitata a riportare la ricostruzione della vicenda svolta dal Tribunale e ad operare qualche considerazione, ha erroneamente ritenuto c:he i ricorrenti avessero rinunciato al merito, per entrambi gli imputati, chiedendo un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio (cfr. la penultima pagina della sentenza impugnata), laddove la difesa, munita di procura speciale, aveva rinunciato, come emerge chiaramente dal verbale 3 dell'udienza del 26.1.2023, unicamente al terzo motivo di appello afferente il capo 20 dell'imputazione. Né ha, in particolare, proceduto a fornire risposta alcuna al motivo di appello che contestava la motivazione della pronuncia di primo grado con riferimento all'affermato ruolo di costitutori attribuito agli imputati. 2. Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 6/3/2024.
udita la relazione.svolta dal Consigliere TA SESSA;
u-e-0 •,eYete Ip ieltiMWPubbtico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A. che ha concluso chiedendo p dife.nsi t5":é- Penale Sent. Sez. 5 Num. 19202 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 06/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26.1.2023 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti, tra l'altro, di IT MA e IT RM, che li aveva dichiarati colpevoli dei reati di cui agli artt. 416 (capo 1), 81-110, 479 (capo 19 - ex capo 21 dell'originaria imputazione), 459 cod. pen. (capo 20 - ex 22 dell'originaria imputazione), ha rideterminato, riducendola, la pena ai predetti inflitta previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, confermando, per quanto qui rileva, nel resto, la decisione del primo giudice. 2. Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Col primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 606 comma 1 lett. B ed E del codice di rito in relazione agli articoli 416 e 521 c.p.p., segnatamente violazione di legge per avere la Corte condannato i due ricorrenti per un fatto ontologicarnente diverso da quello per il quale sono stati processati;
in particolare si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui i giudici di merito, prima quelli di primo grado e poi quelli di appello, hanno affermato che la diversa qualificazione dei rapporti intercorrenti tra i gruppi di cui al capo 1 dell'imputazione non possa ritenersi fatto diverso da quello contestato trattandosi di un possibile sviluppo interpretativo dei fatti come indicati in contestazione;
mentre nella richiesta di rinvio a giudizio si configurava la tesi dell'esistenza di un'unica associazione distinta in cosiddetti sottogruppi il giudice di primo grado giungeva a sostenere come si fosse in presenza invece di un piccolo organismo plurisoggettivo formato da quattro unità ovvero dai fratelli IT e dagli NI, padre e figlio. La Corte distrettuale ha, a sua volta, ritenuto che correttamente i due germani fossero da ritenere sodali di un più ristretto gruppo criminale ricostruito nei diversi termini di cui alla doppia conforme. Si è dunque in presenza di un mutamento piuttosto marcato della quantificazione giuridica sostanziale dell'imputazione avvenuto peraltro a sorpresa ossia direttamente in sentenza. 2.2. Col secondo motivo deducono, con riferimento al capo 1 della rubrica, la violazione dell'art. 416 cod. pen. La Corte distrettuale ha apoditticamente affermato che gli imputati avrebbero operato in seno a quella che è stata assiomaticamente ritenuta un'organizzazione criminale con caratteristiche conformi a quelle descritte nel paradigma di cui all'articolo 416 c.p.; ciò i giudici d'appello hanno sostenuto senza dare conto delle ragioni per le quali quelle che sono apparse chiaramente intese estemporanee finalizzate alla consumazione dei singoli delitti di falso sarebbero invece da ricondurre anche ai due condannati. 2 2.3. Col terzo motivo deducono, con riferimento sempre al capo 1 della rubrica, la violazione dell'art. 416, comma 3, cod. pen. lamentando il difetto assoluto di motivazione in ordine al ruolo di costitutori dell'associazione a delinquere attribuito ai ricorrenti con la sentenza di primo grado. Col secondo motivo di appello la difesa aveva contestato la pronuncia di primo grado nella parte in cui afferma che i fratelli IT erano i costitutori dell'organizzazione a delinquere alla quale avrebbero partecipato gli NI. Rispetto a tale statuizione la difesa aveva svolto una specifica censura con il motivo di appello n. 2. All'udienza del 26 gennaio 2023, la difesa, munita di procura speciale, aveva rinunciato al solo motivo n. 3 avente ad oggetto la falsità dei valori bollati, mantenendo ferma l'impugnazione dell'attribuzione agli imputati del ruolo qualificato di cui si legge a pagina 17 della sentenza di primo grado;
sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi con le residue devoluzioni aventi ad oggetto proprio la contestazione della posizione dirigenziale attribuita ai fratelli IT, laddove dalla lettura della sentenza impugnata si evince la completa elusione del contraddittorio su tale specifico motivo di gravame non oggetto di rinuncia. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati. La Corte di appello di Napoli ha confermato - ad eccezione degli aspetti riguardanti il trattamento sanzionatorio, la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati per aver partecipato ad un'associazione a delinquere finalizzata al rilascio di certificati medici falsi per il rinnovo o il conseguimento della patente di guida - senza confrontarsi, adeguatamente, cori i motivi di appello;
ed invero, dopo essersi limitata a riportare la ricostruzione della vicenda svolta dal Tribunale e ad operare qualche considerazione, ha erroneamente ritenuto c:he i ricorrenti avessero rinunciato al merito, per entrambi gli imputati, chiedendo un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio (cfr. la penultima pagina della sentenza impugnata), laddove la difesa, munita di procura speciale, aveva rinunciato, come emerge chiaramente dal verbale 3 dell'udienza del 26.1.2023, unicamente al terzo motivo di appello afferente il capo 20 dell'imputazione. Né ha, in particolare, proceduto a fornire risposta alcuna al motivo di appello che contestava la motivazione della pronuncia di primo grado con riferimento all'affermato ruolo di costitutori attribuito agli imputati. 2. Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 6/3/2024.