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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 182/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 11/03/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 11/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1513/2023 depositato il 18/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzallo - Piazza Municipio 1 97016 Pozzallo RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3295 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato. Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1513/2023 R.G.R. depositato con il servizio telematico il 18.05.2023, Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1, assistita e difesa dal Rag. Difensore_1, giusta procura rilasciata in separato foglio e qui allegata, impugna l'avviso di accertamento n.3295 del 26.09.2022 emesso dal Comune di Pozzallo
e notificato il 03.12.2022, relativo a TARI anno d'imposta 2017, con il quale viene richiesto il pagamento della somma complessiva di € 714,00 comprese sanzioni, interessi e spese accessorie.
Dopo le premesso in punto di fatto, la difesa della ricorrente, eccepisce:
1.la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e violazione dell'art.7 L.212 e art.3 L.241/1990.
2.La nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione derivata dall'illegittimità del piano finanziario
TARI adottato dalla G.M. anziché dal C.C. – Violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 683,
L.147/2013 e dell'art.12 del Regolamento IUC approvato con Delibera C.C. n.68 del 09.09.2014.
Richiesta alla Commissione Tributaria di disapplicare la Delibera del C.C. del 30.07.2016 n.38 del
Comune di Pozzallo ai sensi ed in funzione dei poteri ex art.7, co.5, D.Lgs n.546/92. Ulteriore profilo: muovendo dal presupposto che le tariffe TARI sono soggette alla previa approvazione del piano finanziario da parte del C.C. è palese l'illegittimità dell'atto approvato da un organo non competente.
3.La nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione derivata dall'illegittimità del piano finanziario
TARI adottato in forma sintetica. Violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 683, L.147/2013 e dell'art.12 del Regolamento IUC approvato con Delibera C.C. n.68 del 09.09.2014. Richiesta alla
Commissione Tributaria di disapplicare la Delibera del C.C. del 30.07.2016 n.38 del Comune di Pozzallo ai sensi ed in funzione dei poteri ex art.7, co.5, D.Lgs n.546/92. Ulteriore profilo: la già menzionata delibera del C.C. n.38 del 30.07.2016 adotta la delibera di G.M. n.123 del 30.07.2016 che approva il
“piano finanziario” Tari 2016, peraltro illegittima per come eccepito nel precedente capo II, piano che contiene solo i dati economici “sintetico”. Il che rende illegittimo il piano finanziario stesso e illegittime, per vizio derivato, le tariffe Tari approvate.
4.L'infondatezza delle sanzioni.
Conclude la difesa per l'accoglimento delle ragioni del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Pozzallo, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni del 18.07.2023, contesta punto per punto le eccezioni spiegate dalla difesa della ricorrente poiché infondate e conferma la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Con ulteriore memoria illustrativa del 27.02.2024, la difesa del Comune di Pozzallo ribadisce la legittimità dell'avviso di accertamento e insiste per il rigetto del ricorso di parte ricorrente.
Con memoria depositata il 28.02.2024 la difesa della ricorrente insiste per l'accoglimento delle ragioni di opposizione esplicitate con il ricorso introduttivo e contesta le deduzioni del Comune di Pozzallo.
All'udienza dell'11.03.2024 il ricorso veniva trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, osserva: con il primo motivo di gravame, in ricorso si lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. In merito, la Suprema Corte, in tema di accertamento tributario si è così espressa: “l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, dopo che sono stati puntualizzati gli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, occorre soltanto indicare i fatti astrattamente giustificativi di essa che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5,
n. 26431 dell'8 novembre 2017)” (Cass. Sentenza n. 12756 del 2019).
E, comunque, l'eventuale difetto di motivazione dell'accertamento non può condurre alla dichiarazione di nullità del medesimo, allorché questo sia stato impugnato dal contribuente, “il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa” (Cass. Sez. U. – Sentenza n. 11722-2010), per come avvenuto nel caso in esame.
Inoltre, va evidenziato che, l'asserita illegittimità della delibera di approvazione delle tariffe e del piano finanziario Tari non può comportare il difetto di motivazione dell'atto impugnato, risolvendosi piuttosto (se acclarata) in un difetto dei relativi presupposti o in una erronea quantificazione della tariffa applicata, in ordine ai quali valga quanto rilevato al punto seguente.
L'eccezione di carenza di motivazione va pertanto rigettata.
In relazione alle eccezioni di cui ai subb 2) e 3) del ricorso, va preliminarmente precisato che: ai sensi dell'art.69 (Deliberazioni di tariffa) del D.lgs. n. 507/1993 “Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso”. E, al riguardo, la Cassazione così si è espressa: “secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, dal richiamato D.lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 1, si ricava, «un principio di carattere generale, secondo il quale la conseguenza della eventuale illegittimità di una delibera tariffaria ha come conseguenza non già la liberazione del contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta rifiuti, bensì l'applicazione della tariffa vigente in precedenza» (Cass. n. 5722/2007; S.U. n.
8278/2008; 13957/2008, n. 8870/2010, n. 8875/2010, n. 8088/2010) e, del resto, il processo tributario è a cognizione piena e deve tendere all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, anche alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. n. 11935/2012; n. 21446/2009)” (Cass. Ordinanza
n. 22535 del 2017).
Per quanto attiene la problematica posta dalla ricorrente, circa la non applicabilità delle tariffe adottate dall'Ente comunale, in merito non vengono sollevate specifiche incongruenze delle stesse e tali da determinare una loro disapplicazione. Il Comune di Pozzallo, stante la mancata approvazione entro i termini delle tariffe e delle aliquote Tari, in applicazione del disposto del D.M. n.55 pubblicato il 7 marzo
2016, si è avvalso della proroga dell'efficacia di quelle dell'annualità precedente. Peraltro, non risulta qui provato che la ricorrente abbia patito dei pregiudizi a causa dell'applicazione delle tariffe dell'annualità precedente 2016. Quindi, non ricorrono ragioni tali da indurre questa Corte ad una disapplicazione delle tariffe Tari così come invocato dalla contribuente, anche perché, le doglianze espresse rimangono generiche e non specificatamente tendenti a dimostrare errori e/o incongruenze, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nei dati utilizzati nell'accertamento contestato. Anche perché dalla disapplicazione delle delibere non può in alcun modo discendere l'insussistenza dell'obbligazione tributaria, per cui occorrerebbe procedere alla verifica della relativa quantificazione, e sul punto, parte ricorrente avrebbe dovuto prospettare e dimostrare un proprio concreto interesse all'applicazione delle tariffe delle annualità precedenti, evidenziando (quantomeno) una loro minore onerosità rispetto a quelle applicate per l'anno in questione.
In assenza di ciò il controllo circa la legittimità delle suddette delibere risulta del tutto ininfluente ai fini della definizione del giudizio in corso, non potendo questa Corte procedere ad una verifica non richiesta dalla parte ed in vista di un risultato solo ipoteticamente a questa favorevole, ben potendosi anche risolvere con l'applicazione di una tariffa pregressa identica all'attuale, o persino (in ipotesi) svantaggiosa per la ricorrente.
Tanto depone per il rigetto del ricorso della contribuente e la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato e delle sanzioni irrogate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Pozzallo.
Così deciso in Ragusa in data 11.03.2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
dr. Emanuele Migliorisi
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 11/03/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 11/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1513/2023 depositato il 18/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzallo - Piazza Municipio 1 97016 Pozzallo RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3295 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato. Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1513/2023 R.G.R. depositato con il servizio telematico il 18.05.2023, Ricorrente_1 c.f. CF_Ricorrente_1, assistita e difesa dal Rag. Difensore_1, giusta procura rilasciata in separato foglio e qui allegata, impugna l'avviso di accertamento n.3295 del 26.09.2022 emesso dal Comune di Pozzallo
e notificato il 03.12.2022, relativo a TARI anno d'imposta 2017, con il quale viene richiesto il pagamento della somma complessiva di € 714,00 comprese sanzioni, interessi e spese accessorie.
Dopo le premesso in punto di fatto, la difesa della ricorrente, eccepisce:
1.la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e violazione dell'art.7 L.212 e art.3 L.241/1990.
2.La nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione derivata dall'illegittimità del piano finanziario
TARI adottato dalla G.M. anziché dal C.C. – Violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 683,
L.147/2013 e dell'art.12 del Regolamento IUC approvato con Delibera C.C. n.68 del 09.09.2014.
Richiesta alla Commissione Tributaria di disapplicare la Delibera del C.C. del 30.07.2016 n.38 del
Comune di Pozzallo ai sensi ed in funzione dei poteri ex art.7, co.5, D.Lgs n.546/92. Ulteriore profilo: muovendo dal presupposto che le tariffe TARI sono soggette alla previa approvazione del piano finanziario da parte del C.C. è palese l'illegittimità dell'atto approvato da un organo non competente.
3.La nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione derivata dall'illegittimità del piano finanziario
TARI adottato in forma sintetica. Violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 683, L.147/2013 e dell'art.12 del Regolamento IUC approvato con Delibera C.C. n.68 del 09.09.2014. Richiesta alla
Commissione Tributaria di disapplicare la Delibera del C.C. del 30.07.2016 n.38 del Comune di Pozzallo ai sensi ed in funzione dei poteri ex art.7, co.5, D.Lgs n.546/92. Ulteriore profilo: la già menzionata delibera del C.C. n.38 del 30.07.2016 adotta la delibera di G.M. n.123 del 30.07.2016 che approva il
“piano finanziario” Tari 2016, peraltro illegittima per come eccepito nel precedente capo II, piano che contiene solo i dati economici “sintetico”. Il che rende illegittimo il piano finanziario stesso e illegittime, per vizio derivato, le tariffe Tari approvate.
4.L'infondatezza delle sanzioni.
Conclude la difesa per l'accoglimento delle ragioni del ricorso con vittoria di spese.
Il Comune di Pozzallo, con la costituzione in giudizio e controdeduzioni del 18.07.2023, contesta punto per punto le eccezioni spiegate dalla difesa della ricorrente poiché infondate e conferma la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Con ulteriore memoria illustrativa del 27.02.2024, la difesa del Comune di Pozzallo ribadisce la legittimità dell'avviso di accertamento e insiste per il rigetto del ricorso di parte ricorrente.
Con memoria depositata il 28.02.2024 la difesa della ricorrente insiste per l'accoglimento delle ragioni di opposizione esplicitate con il ricorso introduttivo e contesta le deduzioni del Comune di Pozzallo.
All'udienza dell'11.03.2024 il ricorso veniva trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, osserva: con il primo motivo di gravame, in ricorso si lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. In merito, la Suprema Corte, in tema di accertamento tributario si è così espressa: “l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta. In particolare, dopo che sono stati puntualizzati gli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, occorre soltanto indicare i fatti astrattamente giustificativi di essa che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5,
n. 26431 dell'8 novembre 2017)” (Cass. Sentenza n. 12756 del 2019).
E, comunque, l'eventuale difetto di motivazione dell'accertamento non può condurre alla dichiarazione di nullità del medesimo, allorché questo sia stato impugnato dal contribuente, “il quale abbia, da un lato, dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione puntualmente contestandoli e, dall'altro, non abbia allegato e specificamente provato quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa” (Cass. Sez. U. – Sentenza n. 11722-2010), per come avvenuto nel caso in esame.
Inoltre, va evidenziato che, l'asserita illegittimità della delibera di approvazione delle tariffe e del piano finanziario Tari non può comportare il difetto di motivazione dell'atto impugnato, risolvendosi piuttosto (se acclarata) in un difetto dei relativi presupposti o in una erronea quantificazione della tariffa applicata, in ordine ai quali valga quanto rilevato al punto seguente.
L'eccezione di carenza di motivazione va pertanto rigettata.
In relazione alle eccezioni di cui ai subb 2) e 3) del ricorso, va preliminarmente precisato che: ai sensi dell'art.69 (Deliberazioni di tariffa) del D.lgs. n. 507/1993 “Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso”. E, al riguardo, la Cassazione così si è espressa: “secondo il consolidato orientamento di questa
Corte, dal richiamato D.lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 1, si ricava, «un principio di carattere generale, secondo il quale la conseguenza della eventuale illegittimità di una delibera tariffaria ha come conseguenza non già la liberazione del contribuente da qualsiasi obbligo di pagamento per il servizio di raccolta rifiuti, bensì l'applicazione della tariffa vigente in precedenza» (Cass. n. 5722/2007; S.U. n.
8278/2008; 13957/2008, n. 8870/2010, n. 8875/2010, n. 8088/2010) e, del resto, il processo tributario è a cognizione piena e deve tendere all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, anche alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. n. 11935/2012; n. 21446/2009)” (Cass. Ordinanza
n. 22535 del 2017).
Per quanto attiene la problematica posta dalla ricorrente, circa la non applicabilità delle tariffe adottate dall'Ente comunale, in merito non vengono sollevate specifiche incongruenze delle stesse e tali da determinare una loro disapplicazione. Il Comune di Pozzallo, stante la mancata approvazione entro i termini delle tariffe e delle aliquote Tari, in applicazione del disposto del D.M. n.55 pubblicato il 7 marzo
2016, si è avvalso della proroga dell'efficacia di quelle dell'annualità precedente. Peraltro, non risulta qui provato che la ricorrente abbia patito dei pregiudizi a causa dell'applicazione delle tariffe dell'annualità precedente 2016. Quindi, non ricorrono ragioni tali da indurre questa Corte ad una disapplicazione delle tariffe Tari così come invocato dalla contribuente, anche perché, le doglianze espresse rimangono generiche e non specificatamente tendenti a dimostrare errori e/o incongruenze, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nei dati utilizzati nell'accertamento contestato. Anche perché dalla disapplicazione delle delibere non può in alcun modo discendere l'insussistenza dell'obbligazione tributaria, per cui occorrerebbe procedere alla verifica della relativa quantificazione, e sul punto, parte ricorrente avrebbe dovuto prospettare e dimostrare un proprio concreto interesse all'applicazione delle tariffe delle annualità precedenti, evidenziando (quantomeno) una loro minore onerosità rispetto a quelle applicate per l'anno in questione.
In assenza di ciò il controllo circa la legittimità delle suddette delibere risulta del tutto ininfluente ai fini della definizione del giudizio in corso, non potendo questa Corte procedere ad una verifica non richiesta dalla parte ed in vista di un risultato solo ipoteticamente a questa favorevole, ben potendosi anche risolvere con l'applicazione di una tariffa pregressa identica all'attuale, o persino (in ipotesi) svantaggiosa per la ricorrente.
Tanto depone per il rigetto del ricorso della contribuente e la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento impugnato e delle sanzioni irrogate.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Pozzallo.
Così deciso in Ragusa in data 11.03.2024
IL GIUDICE MONOCRATICO
dr. Emanuele Migliorisi