Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 19
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dell'azione amministrativa

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi siano stati notificati entro i termini prorogati dalla normativa emergenziale Covid-19, confermando la tempestività dell'azione amministrativa.

  • Rigettato
    Violazione art. 38 cod.civ. con esclusione della solidarietà

    La Corte, richiamando una precedente sentenza (n. 108/2024), ha ritenuto che il ricorrente, in qualità di gestore amministrativo-contabile e rappresentante di fatto dell'associazione, risponda solidalmente per le obbligazioni sociali, inclusi gli adempimenti tributari, in virtù della sua ingerenza nella gestione.

  • Rigettato
    Falsa applicazione Legge 398/1991

    La Corte ha confermato la decadenza dal regime agevolato a causa delle plurime violazioni riscontrate (mancata redazione rendiconto, mancata tenuta libri sociali, mancata tenuta registro IVA minori), ritenendo che tali omissioni non consentano l'applicazione dei benefici previsti dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 19
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 19
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo