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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SERENA PIERLUIGI, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 571/2023 depositato il 07/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H04C202050 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H04C202050 IVA-REGIMI SPECIALI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H04C202050 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, quale coobbligato, vicepresidente e membro del consiglio direttivo della “A.S.D. Associazione_1”, con sede in Nave (Bs), ha impugnato dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Brescia a seguito di controllo della posizione fiscale della ridetta ASD per l'annualità 2016.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che il provvedimento in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
Resiste l'Agenzia dell'Entrate – Direzione provinciale di Brescia.
All'udienza odierna la causa è stata spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'Ufficio, a seguito di verifica fiscale a carattere generale nei confronti di ASD Associazione_1, ha contestato alla stessa, nonché al signor Ricorrente_1, individuato come colui che, all'interno dell'associazione, si occupava della gestione amministrativo-contabile, plurime violazioni di carattere formale e sostanziale.
Per la molteplicità delle violazioni riscontrate dai verificatori, l'Ufficio dichiarava, altresì, la decadenza dal regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
L'accertamento è stato notificato, sia al legale rappresentante, sia a soggetti che - come l'odierno ricorrente - avrebbero concretamente svolto attività negoziale e di gestione economica per conto dell'ASD, in qualità di presunti autori delle violazioni, attesa la posizione dagli stessi rivestita in seno alla suddetta associazione.
2. Nell'impugnativa il contribuente contesta anzitutto la decadenza dell'azione amministrativa.
Al visto rilievo è agevole replicare che l'avviso gravato, nella fattispecie, è stato notificato entro i termini così dilatati in base alla proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, introdotta per far fronte all'emergenza Covid-19, risultando quindi pienamente tempestivo (cfr. Cass. n. 960/2025).
Le doglianze sono, pertanto, prive di pregio.
3. Con ulteriori mezzi il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 38 cod.civ. con esclusione della solidarietà, nonché la falsa applicazione della Legge 398/1991.
Al riguardo, premesso, anzitutto, che in base al capoverso dell'art. 38 cod.civ. delle obbligazioni sociali
“rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”, devesi osservare che, nella specie, le questioni sottoposte all'attenzione della Sezione appaiono nella sostanza identiche – salvo il riferimento a diversa annualità d'imposta (2015) - a quelle definite con la sentenza di questa Corte n. 108/2024, i cui specifici contenuti sono pienamente condivisi anche dal Collegio.
Ora - secondo l'argomentare della suddetta decisione n. 108/2024 –, “Ricorrente_1 viene individuato in atti, e come dallo stesso dichiarato in sede di verifica fiscale, come colui che, all'interno dell'associazione, si occupava della gestione amministrativo-contabile, costituendone, in concreto, il rappresentante legale di fatto”.
Inoltre – prosegue la menzionata pronuncia n. 108/2024 -, “Come amministratore e componente del consiglio direttivo dell'Ente il ricorrente deve ritenersi corresponsabile nelle attività amministrative e di gestione compiute, rilevando anche l'eventuale omessa attività di vigilanza, essendo pacifica ed insita nei compiti del socio amministratore la funzione di controllo o vigilanza, con riferimento agli adempimenti propriamente gestionali, ma anche al corretto adempimento degli obblighi di rendiconto e delle obbligazioni tributarie, di cui, in virtù della sua ingerenza nell'attività gestionale, era responsabile, in solido con l'associazione, a titolo personale”.
Del resto - come è stato osservato nella citata sentenza n. 108/2024 –, “Plurime, come sopra già elencato, sono le omissioni commesse dall'Associazione Sportiva e contestate dall'Agenzia. Avverso le stesse il ricorrente non formula sostanzialmente eccezioni. Esse, ricordiamolo per la loro incidenza nel mancato riconoscimento dei benefici di cui alla legge n.392/1991, riguardano: la mancata redazione del rendiconto economico e finanziario;
la mancata istituzione dei libri sociali;
la mancata tenuta del registro
IVA minori di cui al D.M. 11 febbraio 1997...”.
La nominata sentenza n. 533/02/21 ha poi concluso che “Nessuna obiezione, infine, risulta essere stata sollevata in relazione alla quantificazione del reddito in forma ordinaria”.
In definitiva, il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle puntuali argomentazioni svolte nella succitata pronuncia, le quali danno oggettivo significato agli elementi e considerazioni addotti dall'Ufficio, depotenziando le doglianze avanzate dal contribuente.
4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
Le spese di giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia delle
Entrate, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SERENA PIERLUIGI, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 571/2023 depositato il 07/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H04C202050 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H04C202050 IVA-REGIMI SPECIALI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H04C202050 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, quale coobbligato, vicepresidente e membro del consiglio direttivo della “A.S.D. Associazione_1”, con sede in Nave (Bs), ha impugnato dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Brescia a seguito di controllo della posizione fiscale della ridetta ASD per l'annualità 2016.
A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che il provvedimento in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
Resiste l'Agenzia dell'Entrate – Direzione provinciale di Brescia.
All'udienza odierna la causa è stata spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova premettere, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'Ufficio, a seguito di verifica fiscale a carattere generale nei confronti di ASD Associazione_1, ha contestato alla stessa, nonché al signor Ricorrente_1, individuato come colui che, all'interno dell'associazione, si occupava della gestione amministrativo-contabile, plurime violazioni di carattere formale e sostanziale.
Per la molteplicità delle violazioni riscontrate dai verificatori, l'Ufficio dichiarava, altresì, la decadenza dal regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
L'accertamento è stato notificato, sia al legale rappresentante, sia a soggetti che - come l'odierno ricorrente - avrebbero concretamente svolto attività negoziale e di gestione economica per conto dell'ASD, in qualità di presunti autori delle violazioni, attesa la posizione dagli stessi rivestita in seno alla suddetta associazione.
2. Nell'impugnativa il contribuente contesta anzitutto la decadenza dell'azione amministrativa.
Al visto rilievo è agevole replicare che l'avviso gravato, nella fattispecie, è stato notificato entro i termini così dilatati in base alla proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, introdotta per far fronte all'emergenza Covid-19, risultando quindi pienamente tempestivo (cfr. Cass. n. 960/2025).
Le doglianze sono, pertanto, prive di pregio.
3. Con ulteriori mezzi il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 38 cod.civ. con esclusione della solidarietà, nonché la falsa applicazione della Legge 398/1991.
Al riguardo, premesso, anzitutto, che in base al capoverso dell'art. 38 cod.civ. delle obbligazioni sociali
“rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”, devesi osservare che, nella specie, le questioni sottoposte all'attenzione della Sezione appaiono nella sostanza identiche – salvo il riferimento a diversa annualità d'imposta (2015) - a quelle definite con la sentenza di questa Corte n. 108/2024, i cui specifici contenuti sono pienamente condivisi anche dal Collegio.
Ora - secondo l'argomentare della suddetta decisione n. 108/2024 –, “Ricorrente_1 viene individuato in atti, e come dallo stesso dichiarato in sede di verifica fiscale, come colui che, all'interno dell'associazione, si occupava della gestione amministrativo-contabile, costituendone, in concreto, il rappresentante legale di fatto”.
Inoltre – prosegue la menzionata pronuncia n. 108/2024 -, “Come amministratore e componente del consiglio direttivo dell'Ente il ricorrente deve ritenersi corresponsabile nelle attività amministrative e di gestione compiute, rilevando anche l'eventuale omessa attività di vigilanza, essendo pacifica ed insita nei compiti del socio amministratore la funzione di controllo o vigilanza, con riferimento agli adempimenti propriamente gestionali, ma anche al corretto adempimento degli obblighi di rendiconto e delle obbligazioni tributarie, di cui, in virtù della sua ingerenza nell'attività gestionale, era responsabile, in solido con l'associazione, a titolo personale”.
Del resto - come è stato osservato nella citata sentenza n. 108/2024 –, “Plurime, come sopra già elencato, sono le omissioni commesse dall'Associazione Sportiva e contestate dall'Agenzia. Avverso le stesse il ricorrente non formula sostanzialmente eccezioni. Esse, ricordiamolo per la loro incidenza nel mancato riconoscimento dei benefici di cui alla legge n.392/1991, riguardano: la mancata redazione del rendiconto economico e finanziario;
la mancata istituzione dei libri sociali;
la mancata tenuta del registro
IVA minori di cui al D.M. 11 febbraio 1997...”.
La nominata sentenza n. 533/02/21 ha poi concluso che “Nessuna obiezione, infine, risulta essere stata sollevata in relazione alla quantificazione del reddito in forma ordinaria”.
In definitiva, il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle puntuali argomentazioni svolte nella succitata pronuncia, le quali danno oggettivo significato agli elementi e considerazioni addotti dall'Ufficio, depotenziando le doglianze avanzate dal contribuente.
4. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi respinto.
Le spese di giudizio vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia delle
Entrate, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).