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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7104 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5982/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE
Il Giudice, dott. Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5989/2020 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, cod. fisc. ,rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato alle liti allegato all'atto di citazione dall' avvocato Ida Gagliardi ,
- OPPONENTE
in persona dell'Amministratore Controparte_1
Delegato pro tempore in carica, quale Società incorporante la
[...]
per atto di fusione per incorporazione in forza di atto Controparte_2
pubblico Notaio di Torino repertorio n. 25806 del 25.11.2015, Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania CHIEROTTI in forza di procura Rogito
Notaio di Torino repertorio n.18.584/7.065 del 10.6.2011 e successiva Persona_1
procura generale Rogito Notaio di Torino repertorio n.28.909/13.674 del Persona_1
29.6.2017, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino (TO), Via
Governolo n. 24, E
OPPOSTA
e
SENTENZA 1 CONSORZIO UNICO Controparte_3
, P. Iva n. , in persona del liquidatore,
[...] P.IVA_1
Dr. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce Controparte_4
alla comparsa di costituzione dall'avv. Pasquale Galassi e Giovanni Cantile, C.F.
, con gli stessi elettivamente domiciliato in Curti (CE) alla C.F._2
via Fosse Ardeatine n. 1 presso la sede del consorzio.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni: le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 14.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 9375/2019, emesso dal Tribunale di Napoli con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 6.300,00, oltre interessi come richiesti, nonché le spese della procedura liquidate in favore di
[...]
, deducendo quanto segue : Controparte_1
- sospesa dal servizio e collocata in disponibilità dal 01/01/2015 ai sensi Parte_1
degli art.33 -34 e 34 bis del D.lgs 165/2001 - è dipendente dal 18.10.2001 del
Controparte_5
Articolazione CP_3
- In data 17.02. 2010 l'istante stipulava con la società opposta un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione “prosolvendo” di quote della retribuzione mensile di n. 120 quote dello stipendio uguali, mensili e consecutive di euro 300,00 ciascuna;
- Il predetto contratto veniva regolarmente notificato al delle Controparte_5
Province di e – datore di lavoro del cliente e soggetto terzo CP_3 CP_3 CP_3
ceduto dallo stesso – che, con proprio atto di benestare del 8.3.2010 comunicava al cessionario che avrebbe effettuato, a partire dal mese Controparte_1
di
SENTENZA 2 aprile 2010, la trattenuta mensile di Euro 300,00, entro e non oltre il giorno 10, a partire dal mese successivo a quello in cui si riferiva la trattenuta;
- In esecuzione del contratto di mutuo l'istante riceveva regolarmente l'importo netto del finanziamento concordato e il regolarmente, fino al settembre 2011, CP_5
tratteneva mensilmente dalla retribuzione del dipendente la quota di euro 300,00 e la versava alla società finanziaria ,
- A far data da ottobre 2011 e fino a dicembre 2014 il continuava a CP_5
trattenere mensilmente la quota di euro 300,00 dalla retribuzione dell'istante secondo il piano di rientro previsto dal contratto di finanziamento ma interrompeva definitivamente e ingiustificatamente i pagamenti relativi al finanziamento;
- Con attestazione del 20.02.2020 il Soggetto Liquidatore del Consorzio
[...]
dichiarava: “ Visti gli atti d'Ufficio risulta che la sig.ra Parte_2
contratto i seguenti finanziameni tramite cessione del quinto dello Parte_3
stipendio e delegazione di pagamento:… DELEGA di 300,00 x 120 rate ( inizio aprile
2010) a favore di far data dal 01/01/2015 il dipendente è stato sospeso CP_6
dalservizio e collocato in disponibilità ai sensi degli artt 33-34 e 34bis del D.Lgs.
165/2001. Tanto premesso, si dichiara che: le rate relative ai predetti finanziamenti risultano regolarmente trattenute in busta paga fino alla data di collocamento in disponibilità ex art. 33-34 e 34bisdel Dlg 165/2001 e che risultano debiti verso le suddette società finanziarie per rate insolute, che comunque restano a carico del
quale Controparte_5
sostituto delegato al pagamento” .
Ciò posto domandava lo spostamento dell'udienza e l'autorizzazione a chiamare in causa il Controparte_5
per esser manlevato dalle conseguenze derivanti dal
[...]
rigetto dell'opposizione e “nel merito, in via principale, disattesa ogni contraria istanza,eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata , dichiarare e accertare, per le ragioni di cui in
SENTENZA 3 premessa, che nessuna somma è dovuta dall'opponente alla società opposta in relazione al contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione e per effetto revocare l'opposto Decreto ingiuntivo n.9375/2019 del
23.12.2019 Tribunale di Napoli;
c) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della pretesa della società Finanziaria, dichiarare il terzo,
, tenuto Controparte_5
al pagamento delle rate maturate scadute e non pagate alla Controparte_1
per il rimborso del mutuo, e per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento
[...]
dell'importo richiesto dalla parte opposta. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori di legge con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio l'opposta che contestando i fatti posti a fondamento dell'opposizione e deducendo l'esistenza di un'obbligazione solidale in caso di finanziamento concesso con cessione del quinto dello stipendio, domandava in via preliminare autorizzarsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite .
Con comparsa di costituzione si costituiva il terzo chiamato in causa che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, la prescrizione del diritto di credito, e nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria, non essendo stata provata nel suo esatto ammontare. Ciò posto domandava dichiararsi l'improcedibilità della domanda, rigettarsi l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e nel merito il rigetto della domanda .
Il gi dott. autorizzata la chiamata in causa del terzo con ordinanza del Per_2
7.05.2021 rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto e fissava termine per l'espletamento della mediazione.
La causa veniva istruita con deposito di documenti e rinviata per la precisazione delle conclusioni .
SENTENZA 4 In data 5.06.2023 la causa era assegnata alla scrivente e in data 24.01.2025 veniva riservata in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 cp.c.
Con ordinanza del 24.06.2024 , accertata la procedibilità della domanda ,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto, rilevata l'applicazione del codice del consumo, stante la qualifica di consumatore rivestita dall'opponente e la conseguente applicazione del codice del consumo e ritenuto la necessità di stimolare il contradditorio in merito al profilo di abusività delle clausole del contratto fondante il credito ingiunto, la causa e rimessa suolo disponendo la comparizione personale delle parti.
Disposta la comparizione personale delle parti, a seguito di rinvii per mancata comparizione delle parti, per esperite un tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, all'udienza del 14.03.2025 la causa era riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cp.c.
Tanto premesso, in via preliminare la domanda è da ritenersi procedibile essendo stata esperita la mediazione con esito negativo ( v.copia verbale mediazione depositato dall'opposta in data 11.06.2021) e il credito non prescritto, come accertato con ordinanza del 24.06.2024 cui si rinvia sul punto.
Passando all'esame del merito, mette conto evidenziare che con la notifica dell' atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì, l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicchè troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, avuto riguardo alle posizione sostanziali assunte dalle parti nel giudizio. In particolare , come evidenziato dalla Suprema Corte
:“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
SENTENZA 5 di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. ord.
5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
Ciò posto, va riconosciuta in primis la legittimazione passiva della opponente atteso che la fattispecie in esame è disciplinata dal DPR180/1950 e ss.mod. e rientra nello schema giuridico della cessione pro solvendo - delegazione di pagamento, per cui il cedente/delegante, nella specie l'opponente , rimane comunque obbligato fino alla completa estinzione dell'obbligazione assunta.
In particolare il contratto su cui si fonda il credito ingiunto è un “contratto di prestito con delegazione di pagamento di quota dello stipendio/salario”, con cui il delegante mutuatario ha conferito al proprio datore di lavoro mandato irrevocabile ex art. 1723 co.2 c.c. per prelevare dalla sua retribuzione una quota mensile da corrispondere alla parte mutuante.
L'operazione di prestito di cui è causa è stata dunque predisposta con il meccanismo della delegazione di pagamento, o delegatio solvendi, e cioè dell'incarico che il delegante debitore dà al delegato – nel caso di specie datore di lavoro - di pagare al delegatario creditore, e che pertanto non solo non consente l'applicazione dell'art. 1267 c.c., dettato in tema di cessione del credito, ma non comporta alcuna liberazione del debitore originario, il quale resta obbligato nei confronti della banca mutuante anche nelle ipotesi di inadempimento del delegato.
Quindi anche nel caso di mancato pagamento da parte del datore di lavoro, il delegante resta comunque tenuta a corrispondere quanto dovuto in favore della banca, potendo semmai rivalersi nei confronti del datore per aver trattenuto ingiustificatamente le somme dalla busta paga senza destinarle al pagamento del mutuo.
Ciò posto, va evidenziato che nella fattispecie in esame l'opposta, su cui gravava
l'onus probandi ha provato il rapporto su cui si fonda la pretesa creditoria, essendo stato prodotto il relativo contratto sottoscritto dall'opposta , da ritenersi valido, in quanto rispettosi dei requisiti prescritti dagli artt. 117 e 124 TUB.
SENTENZA 6 Quanto al profilo di abusività delle clausole del contratto su cui si fonda il credito ingiunto - aspetto che incide sulla validità delle clausole e non del contratto-, in primis, va ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la disciplina del codice del consumatore, rivestendo tale qualifica , ai sensi dell'art. 18 del codice consumo,
l'opponente al momento della stipula del contratto di finanziamento .
Ciò' posto, alcun profilo di vessatorietà ex artt. 33 e ss del codice del consumo è ravvisabile nelle clausole apposte al contratto azionato in questa sede .
In primis, il contratto e le specifiche clausole contestate sono state specificamente approvate dall'opponente, che non ne disconosce la sottoscrizione ivi apposta .
In particolare, per cio' concerne la clausola relativa agli interessi moratori, deve escludersi la vessatorietà, atteso che tali interessi non risultano pattuiti in misura superiore al t.a.n. aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato, al quale vanno ascritti i contratti qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi (Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14,
Banco Primus SA, Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11, , Persona_3
secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condotte dalla Banca d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto.
Alle medesime conclusioni è dato addivenire in merito alla clausola relativa alla decadenza del beneficio , che in ossequio a quanto disposto dalla disciplina innanzi richiamata, non è da ritenersi vessatoria, atteso che, tenuto conto del bene e/o del servizio oggetto dei contratto , delle circostanze esistenti al momento della sua sottoscrizione e altresì delle altre clausole ivi inserite, non determinano un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e gli obblighi discendenti dai contratti .
Inoltre, a fronte del dedotto inadempimento, mancato pagamento delle rate del prestito in oggetto, alcuna contestazione sul punto è stata formulata dall'opposta, che ha riconosciuto l'erogazione del finanziamento, essendosi questa limitata a dedurre l'avvenuta trattenuta in busta paga degli importi relativi alle rate da parte del chiamato in causa e il mancato pagamento dei suddetti importi da parte CP_5
dello stesso.
Ciò posto, rilevato che dalla documentazione versata in giudizio dall'opponente e non contestata risulta che il consorzio delegato al pagamento ai sensi dell'art 1268 e 1269
c.c. abbia effettuato le trattenute per l'importo delle rate del finanziamento oggetto di causa e non abbia erogato i relativi importi , riconoscendosi debitrice in relazione agli stessi, come risulta dal documento del 20/02/2020 (v. all.to all'atto di opposizione), è da ritenersi provato il dedotto inadempimento.
Né a conclusioni di segno contrario conduce la documentazione depositata dal
( v. ricognizione di debito e cessione dei crediti allegati alla comparsa di CP_5
costituzione ) atteso che in alcun modo provano l'estinzione del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto .
In conclusione, alla luce di quanto innanzi evidenziato e in ossequio ai principi che governano il riparto dell'onere della prova, il Tribunale rigetta l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto .
Il Tribunale, infine, accoglie la domanda di manleva e per l'effetto condanna il
Controparte_5
in persona del liquidatore a tenere indenne l'opponente di
[...]
quanto sarà tenuta pagare in esecuzione della presente pronuncia .
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività espletata, in applicazione dei criteri introdotti dal D. M 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 9375/2019 emesso dal Tribunale di LI , così provvede ogni altra istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e il decreto ingiuntivo n. 9375/2019 emesso dal Tribunale di Napoli;
SENTENZA 8 2) accoglie la domanda di manleva spiegata dall'opponente e per l'effetto condanna il
Controparte_5
in persona del liquidatore a tenere indenne l'opponente di
[...]
quanto sarà tenuta pagare in esecuzione della presente pronuncia;
3) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida, in € 1701,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al
15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA
4) condanna il Controparte_5
in persona del liquidatore in favore di parte
[...]
opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in € 1701,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Ida Gagliardi
Così deciso in Napoli, il 14.07.2025
Il Giudice
(dott. ssa Maria Tuccillo)
SENTENZA 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 Pt_4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE
Il Giudice, dott. Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5989/2020 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, cod. fisc. ,rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato alle liti allegato all'atto di citazione dall' avvocato Ida Gagliardi ,
- OPPONENTE
in persona dell'Amministratore Controparte_1
Delegato pro tempore in carica, quale Società incorporante la
[...]
per atto di fusione per incorporazione in forza di atto Controparte_2
pubblico Notaio di Torino repertorio n. 25806 del 25.11.2015, Persona_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania CHIEROTTI in forza di procura Rogito
Notaio di Torino repertorio n.18.584/7.065 del 10.6.2011 e successiva Persona_1
procura generale Rogito Notaio di Torino repertorio n.28.909/13.674 del Persona_1
29.6.2017, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino (TO), Via
Governolo n. 24, E
OPPOSTA
e
SENTENZA 1 CONSORZIO UNICO Controparte_3
, P. Iva n. , in persona del liquidatore,
[...] P.IVA_1
Dr. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce Controparte_4
alla comparsa di costituzione dall'avv. Pasquale Galassi e Giovanni Cantile, C.F.
, con gli stessi elettivamente domiciliato in Curti (CE) alla C.F._2
via Fosse Ardeatine n. 1 presso la sede del consorzio.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Conclusioni: le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 14.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 9375/2019, emesso dal Tribunale di Napoli con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 6.300,00, oltre interessi come richiesti, nonché le spese della procedura liquidate in favore di
[...]
, deducendo quanto segue : Controparte_1
- sospesa dal servizio e collocata in disponibilità dal 01/01/2015 ai sensi Parte_1
degli art.33 -34 e 34 bis del D.lgs 165/2001 - è dipendente dal 18.10.2001 del
Controparte_5
Articolazione CP_3
- In data 17.02. 2010 l'istante stipulava con la società opposta un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione “prosolvendo” di quote della retribuzione mensile di n. 120 quote dello stipendio uguali, mensili e consecutive di euro 300,00 ciascuna;
- Il predetto contratto veniva regolarmente notificato al delle Controparte_5
Province di e – datore di lavoro del cliente e soggetto terzo CP_3 CP_3 CP_3
ceduto dallo stesso – che, con proprio atto di benestare del 8.3.2010 comunicava al cessionario che avrebbe effettuato, a partire dal mese Controparte_1
di
SENTENZA 2 aprile 2010, la trattenuta mensile di Euro 300,00, entro e non oltre il giorno 10, a partire dal mese successivo a quello in cui si riferiva la trattenuta;
- In esecuzione del contratto di mutuo l'istante riceveva regolarmente l'importo netto del finanziamento concordato e il regolarmente, fino al settembre 2011, CP_5
tratteneva mensilmente dalla retribuzione del dipendente la quota di euro 300,00 e la versava alla società finanziaria ,
- A far data da ottobre 2011 e fino a dicembre 2014 il continuava a CP_5
trattenere mensilmente la quota di euro 300,00 dalla retribuzione dell'istante secondo il piano di rientro previsto dal contratto di finanziamento ma interrompeva definitivamente e ingiustificatamente i pagamenti relativi al finanziamento;
- Con attestazione del 20.02.2020 il Soggetto Liquidatore del Consorzio
[...]
dichiarava: “ Visti gli atti d'Ufficio risulta che la sig.ra Parte_2
contratto i seguenti finanziameni tramite cessione del quinto dello Parte_3
stipendio e delegazione di pagamento:… DELEGA di 300,00 x 120 rate ( inizio aprile
2010) a favore di far data dal 01/01/2015 il dipendente è stato sospeso CP_6
dalservizio e collocato in disponibilità ai sensi degli artt 33-34 e 34bis del D.Lgs.
165/2001. Tanto premesso, si dichiara che: le rate relative ai predetti finanziamenti risultano regolarmente trattenute in busta paga fino alla data di collocamento in disponibilità ex art. 33-34 e 34bisdel Dlg 165/2001 e che risultano debiti verso le suddette società finanziarie per rate insolute, che comunque restano a carico del
quale Controparte_5
sostituto delegato al pagamento” .
Ciò posto domandava lo spostamento dell'udienza e l'autorizzazione a chiamare in causa il Controparte_5
per esser manlevato dalle conseguenze derivanti dal
[...]
rigetto dell'opposizione e “nel merito, in via principale, disattesa ogni contraria istanza,eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata , dichiarare e accertare, per le ragioni di cui in
SENTENZA 3 premessa, che nessuna somma è dovuta dall'opponente alla società opposta in relazione al contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione e per effetto revocare l'opposto Decreto ingiuntivo n.9375/2019 del
23.12.2019 Tribunale di Napoli;
c) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della pretesa della società Finanziaria, dichiarare il terzo,
, tenuto Controparte_5
al pagamento delle rate maturate scadute e non pagate alla Controparte_1
per il rimborso del mutuo, e per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento
[...]
dell'importo richiesto dalla parte opposta. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali oltre accessori di legge con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio l'opposta che contestando i fatti posti a fondamento dell'opposizione e deducendo l'esistenza di un'obbligazione solidale in caso di finanziamento concesso con cessione del quinto dello stipendio, domandava in via preliminare autorizzarsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite .
Con comparsa di costituzione si costituiva il terzo chiamato in causa che in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, la prescrizione del diritto di credito, e nel merito l'infondatezza della pretesa creditoria, non essendo stata provata nel suo esatto ammontare. Ciò posto domandava dichiararsi l'improcedibilità della domanda, rigettarsi l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e nel merito il rigetto della domanda .
Il gi dott. autorizzata la chiamata in causa del terzo con ordinanza del Per_2
7.05.2021 rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto e fissava termine per l'espletamento della mediazione.
La causa veniva istruita con deposito di documenti e rinviata per la precisazione delle conclusioni .
SENTENZA 4 In data 5.06.2023 la causa era assegnata alla scrivente e in data 24.01.2025 veniva riservata in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 cp.c.
Con ordinanza del 24.06.2024 , accertata la procedibilità della domanda ,
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto, rilevata l'applicazione del codice del consumo, stante la qualifica di consumatore rivestita dall'opponente e la conseguente applicazione del codice del consumo e ritenuto la necessità di stimolare il contradditorio in merito al profilo di abusività delle clausole del contratto fondante il credito ingiunto, la causa e rimessa suolo disponendo la comparizione personale delle parti.
Disposta la comparizione personale delle parti, a seguito di rinvii per mancata comparizione delle parti, per esperite un tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, all'udienza del 14.03.2025 la causa era riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cp.c.
Tanto premesso, in via preliminare la domanda è da ritenersi procedibile essendo stata esperita la mediazione con esito negativo ( v.copia verbale mediazione depositato dall'opposta in data 11.06.2021) e il credito non prescritto, come accertato con ordinanza del 24.06.2024 cui si rinvia sul punto.
Passando all'esame del merito, mette conto evidenziare che con la notifica dell' atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì, l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicchè troveranno applicazione i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, avuto riguardo alle posizione sostanziali assunte dalle parti nel giudizio. In particolare , come evidenziato dalla Suprema Corte
:“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
SENTENZA 5 di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. ord.
5128/2022; Cass., Sez. un., n. 13533 del 2001).
Ciò posto, va riconosciuta in primis la legittimazione passiva della opponente atteso che la fattispecie in esame è disciplinata dal DPR180/1950 e ss.mod. e rientra nello schema giuridico della cessione pro solvendo - delegazione di pagamento, per cui il cedente/delegante, nella specie l'opponente , rimane comunque obbligato fino alla completa estinzione dell'obbligazione assunta.
In particolare il contratto su cui si fonda il credito ingiunto è un “contratto di prestito con delegazione di pagamento di quota dello stipendio/salario”, con cui il delegante mutuatario ha conferito al proprio datore di lavoro mandato irrevocabile ex art. 1723 co.2 c.c. per prelevare dalla sua retribuzione una quota mensile da corrispondere alla parte mutuante.
L'operazione di prestito di cui è causa è stata dunque predisposta con il meccanismo della delegazione di pagamento, o delegatio solvendi, e cioè dell'incarico che il delegante debitore dà al delegato – nel caso di specie datore di lavoro - di pagare al delegatario creditore, e che pertanto non solo non consente l'applicazione dell'art. 1267 c.c., dettato in tema di cessione del credito, ma non comporta alcuna liberazione del debitore originario, il quale resta obbligato nei confronti della banca mutuante anche nelle ipotesi di inadempimento del delegato.
Quindi anche nel caso di mancato pagamento da parte del datore di lavoro, il delegante resta comunque tenuta a corrispondere quanto dovuto in favore della banca, potendo semmai rivalersi nei confronti del datore per aver trattenuto ingiustificatamente le somme dalla busta paga senza destinarle al pagamento del mutuo.
Ciò posto, va evidenziato che nella fattispecie in esame l'opposta, su cui gravava
l'onus probandi ha provato il rapporto su cui si fonda la pretesa creditoria, essendo stato prodotto il relativo contratto sottoscritto dall'opposta , da ritenersi valido, in quanto rispettosi dei requisiti prescritti dagli artt. 117 e 124 TUB.
SENTENZA 6 Quanto al profilo di abusività delle clausole del contratto su cui si fonda il credito ingiunto - aspetto che incide sulla validità delle clausole e non del contratto-, in primis, va ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la disciplina del codice del consumatore, rivestendo tale qualifica , ai sensi dell'art. 18 del codice consumo,
l'opponente al momento della stipula del contratto di finanziamento .
Ciò' posto, alcun profilo di vessatorietà ex artt. 33 e ss del codice del consumo è ravvisabile nelle clausole apposte al contratto azionato in questa sede .
In primis, il contratto e le specifiche clausole contestate sono state specificamente approvate dall'opponente, che non ne disconosce la sottoscrizione ivi apposta .
In particolare, per cio' concerne la clausola relativa agli interessi moratori, deve escludersi la vessatorietà, atteso che tali interessi non risultano pattuiti in misura superiore al t.a.n. aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato, al quale vanno ascritti i contratti qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi (Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14,
Banco Primus SA, Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11, , Persona_3
secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condotte dalla Banca d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto.
Alle medesime conclusioni è dato addivenire in merito alla clausola relativa alla decadenza del beneficio , che in ossequio a quanto disposto dalla disciplina innanzi richiamata, non è da ritenersi vessatoria, atteso che, tenuto conto del bene e/o del servizio oggetto dei contratto , delle circostanze esistenti al momento della sua sottoscrizione e altresì delle altre clausole ivi inserite, non determinano un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e gli obblighi discendenti dai contratti .
Inoltre, a fronte del dedotto inadempimento, mancato pagamento delle rate del prestito in oggetto, alcuna contestazione sul punto è stata formulata dall'opposta, che ha riconosciuto l'erogazione del finanziamento, essendosi questa limitata a dedurre l'avvenuta trattenuta in busta paga degli importi relativi alle rate da parte del chiamato in causa e il mancato pagamento dei suddetti importi da parte CP_5
dello stesso.
Ciò posto, rilevato che dalla documentazione versata in giudizio dall'opponente e non contestata risulta che il consorzio delegato al pagamento ai sensi dell'art 1268 e 1269
c.c. abbia effettuato le trattenute per l'importo delle rate del finanziamento oggetto di causa e non abbia erogato i relativi importi , riconoscendosi debitrice in relazione agli stessi, come risulta dal documento del 20/02/2020 (v. all.to all'atto di opposizione), è da ritenersi provato il dedotto inadempimento.
Né a conclusioni di segno contrario conduce la documentazione depositata dal
( v. ricognizione di debito e cessione dei crediti allegati alla comparsa di CP_5
costituzione ) atteso che in alcun modo provano l'estinzione del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto .
In conclusione, alla luce di quanto innanzi evidenziato e in ossequio ai principi che governano il riparto dell'onere della prova, il Tribunale rigetta l'opposizione in quanto infondata e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto .
Il Tribunale, infine, accoglie la domanda di manleva e per l'effetto condanna il
Controparte_5
in persona del liquidatore a tenere indenne l'opponente di
[...]
quanto sarà tenuta pagare in esecuzione della presente pronuncia .
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio e dell'attività espletata, in applicazione dei criteri introdotti dal D. M 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 9375/2019 emesso dal Tribunale di LI , così provvede ogni altra istanza e/o eccezione rigettata e disattesa:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e il decreto ingiuntivo n. 9375/2019 emesso dal Tribunale di Napoli;
SENTENZA 8 2) accoglie la domanda di manleva spiegata dall'opponente e per l'effetto condanna il
Controparte_5
in persona del liquidatore a tenere indenne l'opponente di
[...]
quanto sarà tenuta pagare in esecuzione della presente pronuncia;
3) Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida, in € 1701,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al
15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA
4) condanna il Controparte_5
in persona del liquidatore in favore di parte
[...]
opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in € 1701,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Ida Gagliardi
Così deciso in Napoli, il 14.07.2025
Il Giudice
(dott. ssa Maria Tuccillo)
SENTENZA 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 Pt_4