Sentenza 11 maggio 2023
Massime • 1
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo pec, ove si tratti di allegati non essenziali perché non inerenti al contenuto dell'impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali. (Fattispecie relativa alla mancata sottoscrizione digitale della ricevuta di avvenuta consegna delle conclusioni scritte inviate a mezzo pec dal difensore nel giudizio di appello, allegato che, peraltro, era già presente nel fascicolo, e che il difensore aveva prodotto a titolo di cortesia, onde agevolare l'esame del ricorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2023, n. 29173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29173 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CO LE, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Firenze, con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto via p.e.c. dall'avvocato Lapo Bechelli nell'interesse di NN ME ME HE NI avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 4689 del 16/11/2021, che ha Penale Sent. Sez. 6 Num. 29173 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 11/05/2023 confermato la sentenza di condanna dell'imputato emessa in data 17 luglio 2019 dal Tribunale di Firenze per il reato di evasione. La Corte di appello di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione delle modalità di trasmissione previste, a pena di inammissibilità, dai commi 6 bis e 6 sexies dell'art. 24 della legge n. 176 del 2020 e, segnatamente, per carenza della sottoscrizione digitale in calce agli allegati prodotti dal difensore. 2. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza di inammissibilità, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 24, comma 6 -sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Premette il difensore che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, in quanto un allegato del medesimo sarebbe stato privo di firma digitale. Rileva, tuttavia, il difensore che tale produzione costituiva una mera allegazione di cortesia, del tutto ininfluente ai fini della decisione dell'impugnazione e finalizzata solo ad agevolare la lettura di quanto esposto nel ricorso per cassazione. La scansione, peraltro, si limiterebbe a riprodurre un documento già presente nel fascicolo cartaceo ovvero la ricevuta di consegna delle conclusioni scritte inviate alla cancelleria della Corte di appello a mezzo pec. Ad avviso del ricorrente, peraltro, l'interpretazione adottata dalla Corte di appello di Firenze si rivelerebbe incostituzionale per difetto di proporzionalità tra l'asserita violazione commessa, relativa a un documento inessenziale ai fini del decidere, e la sanzione irrogata (l'inammissibilità del ricorso, con perdita per l'imputato di un grado di giudizio). Sarebbe, inoltre, manifestamente irragionevole la disparità di trattamento normativo riservata dal legislatore alla fattispecie della produzione di un allegato perfettamente leggibile, ma non sottoscritto digitalmente, cui conseguirebbe l'inammissibilità dell'impugnazione, e quella della produzione di un allegato sottoscritto digitalmente, ma illeggibile, che non precluderebbe l'ammissibilità dell'impugnazione. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 2 150. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 aprile 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con unico motivo il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 24, comma 6 -sexies, lett. b), di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui disciplina il deposito a mezzo PEC degli allegati dell'atto di impugnazione e l'irragionevolezza, sotto il profilo costituzionale, dell'interpretazione adottata dalla Corte di appello di Firenze. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Il decreto legge del 28 ottobre 2020, n. 137 convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19», introduce, all'art. 24, comma 4, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2 (e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale), fino alla scadenza del termine di cui al D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35. La legge di conversione ha aggiunto, all'art. 24 suddetto, i commi da 6 -bis a 6 -undecies, con i quali sono state previste disposizioni specifiche relative alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti di impugnazione penale. In particolare, l'art. 24, comma 6 -sexies, di. n. 137 del 2020, nel testo vigente a seguito della conversione, stabilisce che: «Fermo quanto previsto dall'art. 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6 -bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6 -bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che 3 non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4». L'art. 24, comma 6 -septies del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, inoltre, in deroga alla competenza posta in generale dall'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., sancisce che l'inammissibilità per mancanza di valida sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione deve essere dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ferma restando l'attribuzione al giudice ad quem del vaglio in ordine agli ulteriori profili di ammissibilità dell'atto di impugnazione. 3.2. La Corte di appello di Firenze, facendo applicazione di questa disciplina, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'NI per violazione dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto mancava la sottoscrizione digitale da parte del difensore di uno dei due allegati prodotti. Nell'ordinanza impugnata la Corte di appello ha, infatti, richiamato la nota della Cancelleria redatta in data 7 dicembre 2021, nella quale si attesta che «uno dei due allegati al ricorso (rapporto di consegna) non è firmato». 3.3. Questa interpretazione è, tuttavia, errata. 3.4. La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi sulle diverse cause di inammissibilità previste dal comma 6 -sexies della legge n. 176 del 2020, ha, invero, ripudiato un rigido formalismo, subordinando la declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione alla necessaria lesione dei valori che le prescrizioni formali introdotte intendono presidiare e che sono costituiti dalla certezza dell'identificazione del mittente, attraverso l'identità digitale delineata dall'indirizzo pec ufficialmente attribuito al difensore, e l'autenticità della sottoscrizione (Sez. 6, n. 40540 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282306; Sez. 6, n. 40540 del 2021; Sez. 1, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, Khaffou, Rv. 282490; Sez. 1, n. 41098 del 15/10/2021, Pirone, Rv. 282151). 4 A questo riguardo, proprio di recente, la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 9 giugno 2022, resa nel caso ER LU e. Francia, ha ribadito, sia pure in vicenda dai contorni diversi da quelli qui rilevanti, che il diritto ad accedere al processo deve essere concreto ed effettivo;
tanto impone alle autorità interne di evitare eccessi di formalismo, che possono risolversi, sul piano effettuale, in un sostanziale diniego di giustizia (sulla censura agli eccessi di formalismo nel giudizio di legittimità, che si risolvono, in una violazione del diritto fondamentale di accesso a un Tribunale • assicurato dall'art. 6, § 1 della Convenzione, v. anche le sentenze del 28/10/2021, Succi c. Italia, e del 15/09/2016, Trevisanato c. Italia). 3.5. In una fattispecie assai simile a quella oggetto del presente ricorso, la Corte di Cassazione ha annullato la declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame depositata a mezzo pec per mancata sottoscrizione da parte del difensore dell'allegato costituito dall'ordinanza impugnata, in quanto l'inosservanza delle prescrizioni sancite dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, conduce all'inammissibilità dell'atto di impugnazione solo nei casi in cui concerna elementi essenziali alla completezza e al perfezionamento dell'impugnazione stessa (Sez. 4, n. 43747 del 25/11/2021, Polidoro, non massi nnata). In questa pronuncia la Corte ha rilevato che, nell'applicazione della causa di inammissibilità di cui all'art. 24, comma 6-sexies, lett. b), della legge n. 176 del 2020, è necessario verificare l'essenzialità o meno dell'allegazione all'impugnazione proposta, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali. Tale principio esprime l'esigenza generale di non privare di validità ed efficacia atti e comportamenti solo perché difettosi od oscuri, optando, ove possibile, per la salvezza dell'effetto dell'atto processuale, in un'ottica di economia ed efficienza del sistema, garantita dal rapporto di proporzione fra mezzi e fini processuali. Una successiva pronuncia ha, inoltre, statuito che non è causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso a mezzo p.e.c., ove si tratti di allegati inessenziali, perché non inerenti al contenuto dell'impugnazione, in quanto a tanto osta il principio di conservazione degli atti processuali (Sez. 6, n. 37704 del 11/07/2022, D., Rv. 283936 — 01, fattispecie relativa alla mancata sottoscrizione per conformità all'originale del certificato medico attestante la malattia del difensore, funzionale ad ottenere il rinvio 5 dell'udienza per impedimento). 3.6. Ritiene il Collegio di dare continuità a questo orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame. Il tenore testuale dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. b), legge 18 dicembre 2020, n. 176 comporta, infatti, l'indefettibile declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione, per effetto del mero riscontro del difetto di sottoscrizione da parte del difensore di qualsiasi allegato, anche quando lo stesso sia inessenziale, irrilevante o, persino, palesemente ultroneo rispetto al contenuto del diritto processuale azionato dalla parte. L'interpretazione letterale, che ricollega sempre e comunque l'inammissibilità dell'atto di impugnazione al difetto di sottoscrizione digitale delle copie informatiche per immagine da parte del difensore, tuttavia, si espone a consistenti dubbi di incostituzionalità, in quanto tutela lo scopo legittimo perseguito dal legislatore, di garantire certezza della genuinità degli atti che radicano il processo di impugnazione, in modo eccedente. Questa interpretazione, infatti, fa conseguire all'omessa sottoscrizione anche solo di un allegato l'inammissibilità dell'impugnazione nel suo complesso, negando all'imputato il diritto al nuovo esame della regiudicanda e alla rimozione di una decisione considerata ingiusta in ragione di una violazione che può rivelarsi meramente formale. L'esito palesemente irragionevole dell'esegesi puramente letterale della disposizione in esame, impone, dunque, il ricorso a un'interpretazione teleologica, che istituisca un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo legittimo perseguito dal legislatore e che riduca l'applicazione della sanzione dell'inammissibilità dell'atto di impugnazione alle sole violazioni più gravi del precetto. In una prospettiva costituzionalmente orientata, dunque, la mancata sottoscrizione digitale delle copie informatiche per immagine da parte del difensore può comportare la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione solo ove l'allegato privo di sottoscrizione digitale assuma una valenza decisiva o, comunque, essenziale nell'economia dell'impugnazione proposta. Sarebbe, infatti, manifestamente irragionevole sacrificare il diritto fondamentale dell'imputato a vedere riesaminata la pronuncia di condanna solo per effetto di una violazione formale e relativa ad un atto che non assume una funzione essenziale rispetto al diritto azionato in giudizio. La sanzione processuale dell'inammissibilità, in una prospettiva costituzionalmente orientata, può, dunque, essere irrogata solo ove risultino effettivamente pregiudicate le finalità di certezza giuridica cui la disciplina sulla 6 proposizione delle impugnazioni in via telematica intende perseguire e, segnatamente, ove la carenza di sottoscrizione determini l'incompletezza e la mancanza di integrità di allegati aventi un rilievo essenziale. 3.7. Lo stesso legislatore, peraltro, tornato sul tema della proposizione in via telematica delle impugnazioni penali, una volta superata l'emergenza pandemica che ne aveva determinato l'improvvisa introduzione, ha rimeditato il tema. L'art. 87-bis, comma 3, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 impone, infatti, che l'impugnazione da depositare via p.e.c. «in forma di documento informatico [sia] sottoscritt[a] digitalmente [...] e cont[enga] la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale». Ciò nonostante, tra le ipotesi di inammissibilità dell'atto di impugnazione presentato a mezzo pec, elencate dal settimo comma della disposizione, non compare più l'eventualità - presa invece in considerazione dall'art. 24, comma 6- sexies, lett. b), d.l. n. 137 del 2020 - in cui «le copie informatiche per immagine [...] non sono state sottoscritte digitalmente», ma solo quella in cui ad essere sprovvisto di firma è l'atto principale. 3.8. Muovendo da tali rilievi, ritiene, dunque, il Collegio che la Corte di appello di Firenze abbia errato nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato nell'interesse dell'imputato, in quanto nella specie il difetto di sottoscrizione ha ad oggetto un allegato dal valore puramente pleonastico. L'allegato non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. n. 137 del 2020 è, infatti, costituito dalla «ricevuta di avvenuta consegna» delle conclusioni scritte inviate in data 10 novembre 2021 a mezzo pec dal difensore per il giudizio di appello. La produzione di questo allegato è, del resto, stata operata dal difensore solo a titolo di cortesia e per agevolare l'esame del ricorso, in quanto si tratta della mera scansione di un atto già presente nel fascicolo del giudizio di appello. La conformità all'originale dell'atto prodotto dal difensore nel caso di specie è, pertanto, agevolmente verificabile sulla base degli atti già presenti nell'incarto processuale, senza alcuna possibilità alcuna di lesione dell'interesse alla certezza giuridica. 4. Alla stregua dei rilievi che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere disposta la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione per la registrazione del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 16 novembre 2021.
P.Q.M.
7 Annulla senza rinvio l'ordinanza l'impugnata e dispone trasmettersi gli atti a questa Corte di Cassazione per la registrazione del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 16 novembre 2021. Così deciso 1'11 maggio 2023.