Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02090/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2025, proposto da AB 2.0 – Studio Tecnico Associato, Bi.Ma S.R.L, Chirò Snc, Istituto Oikos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ats della Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Falconieri, Paolo Garavaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Powergun S.n.c. di ND AN & C., non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di aggiudicazione disposto con delibera n. 171/2025 in tema di servizio di controllo faunistico sulla specie cinghiale, e di tutti i verbali di gara nella parte in cui non è stata esclusa dalla procedura di gara la controinteressata; e in parte qua della nuova gara, approvata con delibera n. 97/2025, nella parte in cui non è stato previsto in modo esplicito il requisito dell’esperienza triennale pregressa maturata nello svolgimento di servizi coerenti. E per l’annullamento del contratto, ove stipulato.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Ats della Citta' Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 29 aprile 2026 il pres. AR UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto che:
AT e TT
come riferito anche documentalmente da ATS con nota difensiva del 13.4.2026, la stazione appaltante ha disposto la revoca della aggiudicazione a OW e il conseguente scorrimento della graduatoria a favore di AB, seconda classificata, sì che il servizio è stato affidato ad AB con ciò venendo meno con ogni evidenza l’interesse della medesima alla prosecuzione del giudizio;
che dunque al Collegio non resta che dichiarare la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
che le spese possono essere compensate, concorrendo giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR UR, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR UR |
IL SEGRETARIO