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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/06/2024, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6542/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. Roberto Monteverde Giudice
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 19.6.2024, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PULITI ID
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 con L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 8 Come da ricorso per parte ricorrente: “previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento Parte_1 della protezione speciale ex 19 comma 1.2., D.lgs. n. 286/98 e per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso
e conseguentemente ordinare alla Questura di il rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale, con espressa previsione di conversione in permesso per lavoro. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”;
Per la convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 26.5.2023 avverso il decreto n. 47/2023 Reg. Rev. e Rig. emesso dal Questore della Provincia di Pistoia in data 18.04.2023 e notificato in data 09.05.2023
(doc. n. 1), premesso che il ricorrente ha dedotto nel ricorso di risiedere sul territorio nazionale da quindici anni. Ha fatto ingresso nel 2008, raggiungendo la sorella , espatriata circa dieci anni Persona_1 prima di lui. La donna, che è in attesa di naturalizzarsi cittadina italiana, vive a Livorno con il marito e i figli e gestisce una ricevitoria Western Union. Il legame del ricorrente con la sorella e, soprattutto, con i nipoti, di cui è il padrino, è saldo e frequente sebbene non vivano nella stessa città. A rafforzare tale legame ha concorso la premuta perdita del padre e, più recentemente, della madre. Il ricorrente ha un figlio in Nigeria, avuto in giovanissima età e che al momento del suo espatrio aveva otto anni. Egli è cresciuto di fatto senza il padre, e mantiene soltanto sporadici contatti con il genitore biologico. La progressiva perdita dei legami familiari più stretti nel Paese di origine ha comportato il totale sradicamento del ricorrente dalla Nigeria, dove negli ultimi quindici anni è tornato una sola volta e soltanto per un breve periodo in visita della madre, già anziana e malata, che in seguito è deceduta. La vita del ricorrente in Italia, invece, si è sviluppata per lo più nella provincia pistoiese, dove ancora oggi risiede. Nel 2015 è stato adottato dal cittadino italiano
, residente a , con cui per diverso tempo ha convissuto e strinto Persona_2 CP_1 solidi legami affettivi. In seguito, dopo aver avviato una relazione sentimentale con l'attuale compagna (nata in [...] [...]), titolare di permesso per protezione Persona_3 sussidiaria con scadenza 24.01.2025, si è trasferito con lei a Pescia, dove tuttora risiede in pagina 2 di 8 appartamento cointestato e regolarmente affittato. La coppia ha attraversato alcuni momenti di difficoltà, in particolare a seguito del coinvolgimento in un'indagine giudiziaria avente ad oggetto l'attività di reclutamento e sfruttamento della prostituzione, che ha condotto all'arrestato e alla condanna, oltre al ricorrente e alla di altri cittadini Per_3 nigeriani. I fatti risalgono al 2015. Il ricorrente venne arrestato nel 2017, successivamente al suo rientro dalla Nigeria. Le accuse, che in primo grado lo avevano portato ad una condanna a tredici anni di reclusione, al pari della fidanzata, in appello la condanna è stata ridotta a cinque anni di reclusione per i soli reati di reclutamento e sfruttamento della prostituzione, riconosciuta la continuazione. Più della metà della pena, ovvero tre anni e mesi uno di reclusione, il ricorrente l'ha scontata dal 2017 al 2020 in custodia cautelare a
Sassari e agli arresti domiciliari a Pescia, e oggi residua una pena di anni uno e mesi undici per cui è stato emesso l'ordine di esecuzione n. 26/2023 SIEP dalla Procura della
Repubblica di Cagliari, attualmente sospeso, con pendente richiesta di affidamento in prova al Servizio Sociale, quale misura alternativa alla reclusione;
in data 08 febbraio 2023 il ricorrente ha avanzato al Questore della Provincia di CP_1 domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2.
D.lgs. 286/98. La Questura di ha adottato il provvedimento impugnato in data CP_1
18.04.2023, interamente fondato sul parere negativo assunto dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze in data 03.04.2023; al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 giurisprudenziale che consente la valutazione aggiornata sulla pericolosità sociale e il suo bilanciamento con percorsi di inserimento lavorativo e sociale, e con i legami affettivi in
Italia, il ricorrente ha concluso come sopra indicato;
l'istanza di sospensiva è stata rigettata dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
5.6.2023, “impregiudicate le valutazioni del Tribunale di Sorveglianza per la richiesta di Parte_2 presentata, a fronte del residuo pena da scontare, non si ravvisino i presupposti dei gravi motivi di sospensione, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1.1 Dlgs 286/1998, come modificato dal DL 130/2020, che, per quanto attiene alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” danno rilevanza all'eventuale inserimento sociale in Italia. A un sommario esame, il ricorrente non risulta aver posto in essere dal suo arrivo in Italia un sufficiente percorso di integrazione, e
l'offerta di assunzione del 14.11.2022 della PLASTICART di NN DI OS non rappresenta un concreto indizio di radicamento lavorativo da preservare in questa sede. Ciò, anche in
pagina 3 di 8 disparte la vicenda giudiziaria penale che l'ha visto coinvolto insieme alla compagna, attinta dalla medesima condanna, come riferito nel ricorso. In ogni caso, egli mantiene stretti legami con la Nigeria dove è rientrato nel 2016 prima di subire la carcerazione e dove vive il figlio”; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso;
anche il PM ha apposto il Visto in data 6.6.2023; rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
pagina 4 di 8 a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il pagina 5 di 8 riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare ed al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente è in Italia dal 2015, e come già rilevato dal Giudice Relatore nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva, egli “non risulta aver posto in essere dal suo arrivo in Italia un sufficiente percorso di integrazione, e l'offerta di assunzione del 14.11.2022 della
PLASTICART di NN DI OS non rappresenta un concreto indizio di radicamento lavorativo da preservare in questa sede”; nelle note di trattazione scritta del 4.6.2024, si legge che “Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 maggio u.s., ha rigettato la richiesta di affidamento in
pagina 6 di 8 prova al Servizio Sociale e che procederà, d'accordo con l , ai sensi dell'art. 666 c. 6 c.p.p. (…) per Pt_1 quanto di rilevante in questa sede, che nei mesi appena trascorsi il ricorrente ha frequentato il corso di italiano presso il CPIA di Pescia (doc. 20) e ha svolto attività di volontariato presso la Parrocchia di
Maria SS. Assunta a Pescia, ricevendo la disponibilità del Parroco a proseguire Controparte_3 anche in caso fosse stata accolta la richiesta di affidamento al servizio sociale (doc. 21); oltre a questo, che il
Sig. VA Di OS aveva rinnovato la sua offerta di assunzione alle medesime condizioni di cui alla precedente già depositata in atti (doc. 22)”; al riguardo, si rileva, come a prescindere dal mancato affidamento in prova del ricorrente, egli non ha dimostrato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa regolare a partire dal
2015, posto che l'attività lavorativa contrattualizzata nel corso della carcerazione (cfr. parere della Commissione territoriale allegato al Decreto impugnato) non è significativa di effettivo inserimento sociale, sia per la precarietà e la durata del lavoro svolto, sia per le condizioni del suo svolgimento. I legami familiari della sorella e della compagna, per il ricorrente, ormai adulto, non appaiono prevalenti rispetto a quello in Nigeria con il figlio, e si deve ritenere che il ricorrente, come già rilevato dal Giudice Relatore nel Decreto di rigetto dell'istanza di sospensione, mantenga stretti legami con il Paese di origine dove è rientrato nel 2016, prima di subire la carcerazione. Inoltre, per quanto riguarda la sorella, ella ha il proprio nucleo familiare e vive a diversi chilometri di distanza dal ricorrente. La compagna convivente, invece, è stata coinvolta nel medesimo procedimento penale, subendo una condanna, per cui, in caso di conferma della Corte di Cassazione, come anticipato nella comparsa di parte convenuta, sussisterebbero le condizioni per la revoca dello status e il conseguente allontanamento dal territorio nazionale;
in definitiva, la situazione di radicamento sociale del ricorrente non è emersa come duratura e stabile. Come emerge dal parere della Commissione territoriale allegato al Decreto impugnato, il giudizio di pericolosità sociale formulato sul ricorrente deriva dalla sua condanna da parte del Tribunale di Cagliari per i reati di tratta, sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione irregolare;
tale condanna è stata ridotta a cinque anni dalla Corte d'Assise di Cagliari, pronunciatasi nel 2020 e risulta pendente ricorso in Cassazione. Seppure in questa sede non si acceda a un giudizio automatico sulla pericolosità sociale, la buona condotta nel corso della reclusione, durata tre anni, e l'attività lavorativa svolta in carcere nel 2019 non sono sufficienti a dimostrare effettiva integrazione,
a fronte della permanenza in Italia del ricorrente a partire dal 2015, e a fronte della mancata pagina 7 di 8 interruzione dei legami con il Paese di origine, dove si è recato poco prima della carcerazione, e dove vive il figlio;
tenuto conto della giurisprudenza di questo Tribunale che valorizza percorsi di integrazione consolidatisi anche in corso causa, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Giudice estensore
Dott. ssa Caterina Condò
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. Roberto Monteverde Giudice
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 19.6.2024, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PULITI ID
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1 con L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 8 Come da ricorso per parte ricorrente: “previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento Parte_1 della protezione speciale ex 19 comma 1.2., D.lgs. n. 286/98 e per tutti i motivi dedotti nel presente ricorso
e conseguentemente ordinare alla Questura di il rilascio in suo favore del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale, con espressa previsione di conversione in permesso per lavoro. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”;
Per la convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 26.5.2023 avverso il decreto n. 47/2023 Reg. Rev. e Rig. emesso dal Questore della Provincia di Pistoia in data 18.04.2023 e notificato in data 09.05.2023
(doc. n. 1), premesso che il ricorrente ha dedotto nel ricorso di risiedere sul territorio nazionale da quindici anni. Ha fatto ingresso nel 2008, raggiungendo la sorella , espatriata circa dieci anni Persona_1 prima di lui. La donna, che è in attesa di naturalizzarsi cittadina italiana, vive a Livorno con il marito e i figli e gestisce una ricevitoria Western Union. Il legame del ricorrente con la sorella e, soprattutto, con i nipoti, di cui è il padrino, è saldo e frequente sebbene non vivano nella stessa città. A rafforzare tale legame ha concorso la premuta perdita del padre e, più recentemente, della madre. Il ricorrente ha un figlio in Nigeria, avuto in giovanissima età e che al momento del suo espatrio aveva otto anni. Egli è cresciuto di fatto senza il padre, e mantiene soltanto sporadici contatti con il genitore biologico. La progressiva perdita dei legami familiari più stretti nel Paese di origine ha comportato il totale sradicamento del ricorrente dalla Nigeria, dove negli ultimi quindici anni è tornato una sola volta e soltanto per un breve periodo in visita della madre, già anziana e malata, che in seguito è deceduta. La vita del ricorrente in Italia, invece, si è sviluppata per lo più nella provincia pistoiese, dove ancora oggi risiede. Nel 2015 è stato adottato dal cittadino italiano
, residente a , con cui per diverso tempo ha convissuto e strinto Persona_2 CP_1 solidi legami affettivi. In seguito, dopo aver avviato una relazione sentimentale con l'attuale compagna (nata in [...] [...]), titolare di permesso per protezione Persona_3 sussidiaria con scadenza 24.01.2025, si è trasferito con lei a Pescia, dove tuttora risiede in pagina 2 di 8 appartamento cointestato e regolarmente affittato. La coppia ha attraversato alcuni momenti di difficoltà, in particolare a seguito del coinvolgimento in un'indagine giudiziaria avente ad oggetto l'attività di reclutamento e sfruttamento della prostituzione, che ha condotto all'arrestato e alla condanna, oltre al ricorrente e alla di altri cittadini Per_3 nigeriani. I fatti risalgono al 2015. Il ricorrente venne arrestato nel 2017, successivamente al suo rientro dalla Nigeria. Le accuse, che in primo grado lo avevano portato ad una condanna a tredici anni di reclusione, al pari della fidanzata, in appello la condanna è stata ridotta a cinque anni di reclusione per i soli reati di reclutamento e sfruttamento della prostituzione, riconosciuta la continuazione. Più della metà della pena, ovvero tre anni e mesi uno di reclusione, il ricorrente l'ha scontata dal 2017 al 2020 in custodia cautelare a
Sassari e agli arresti domiciliari a Pescia, e oggi residua una pena di anni uno e mesi undici per cui è stato emesso l'ordine di esecuzione n. 26/2023 SIEP dalla Procura della
Repubblica di Cagliari, attualmente sospeso, con pendente richiesta di affidamento in prova al Servizio Sociale, quale misura alternativa alla reclusione;
in data 08 febbraio 2023 il ricorrente ha avanzato al Questore della Provincia di CP_1 domanda per il rilascio del permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2.
D.lgs. 286/98. La Questura di ha adottato il provvedimento impugnato in data CP_1
18.04.2023, interamente fondato sul parere negativo assunto dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze in data 03.04.2023; al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 giurisprudenziale che consente la valutazione aggiornata sulla pericolosità sociale e il suo bilanciamento con percorsi di inserimento lavorativo e sociale, e con i legami affettivi in
Italia, il ricorrente ha concluso come sopra indicato;
l'istanza di sospensiva è stata rigettata dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
5.6.2023, “impregiudicate le valutazioni del Tribunale di Sorveglianza per la richiesta di Parte_2 presentata, a fronte del residuo pena da scontare, non si ravvisino i presupposti dei gravi motivi di sospensione, avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1.1 Dlgs 286/1998, come modificato dal DL 130/2020, che, per quanto attiene alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” danno rilevanza all'eventuale inserimento sociale in Italia. A un sommario esame, il ricorrente non risulta aver posto in essere dal suo arrivo in Italia un sufficiente percorso di integrazione, e
l'offerta di assunzione del 14.11.2022 della PLASTICART di NN DI OS non rappresenta un concreto indizio di radicamento lavorativo da preservare in questa sede. Ciò, anche in
pagina 3 di 8 disparte la vicenda giudiziaria penale che l'ha visto coinvolto insieme alla compagna, attinta dalla medesima condanna, come riferito nel ricorso. In ogni caso, egli mantiene stretti legami con la Nigeria dove è rientrato nel 2016 prima di subire la carcerazione e dove vive il figlio”; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso;
anche il PM ha apposto il Visto in data 6.6.2023; rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391- bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
pagina 4 di 8 a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il pagina 5 di 8 riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare ed al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
- comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^
23.2.2018 nr. 4455 rv 647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL 130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio non ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente è in Italia dal 2015, e come già rilevato dal Giudice Relatore nel provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva, egli “non risulta aver posto in essere dal suo arrivo in Italia un sufficiente percorso di integrazione, e l'offerta di assunzione del 14.11.2022 della
PLASTICART di NN DI OS non rappresenta un concreto indizio di radicamento lavorativo da preservare in questa sede”; nelle note di trattazione scritta del 4.6.2024, si legge che “Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 maggio u.s., ha rigettato la richiesta di affidamento in
pagina 6 di 8 prova al Servizio Sociale e che procederà, d'accordo con l , ai sensi dell'art. 666 c. 6 c.p.p. (…) per Pt_1 quanto di rilevante in questa sede, che nei mesi appena trascorsi il ricorrente ha frequentato il corso di italiano presso il CPIA di Pescia (doc. 20) e ha svolto attività di volontariato presso la Parrocchia di
Maria SS. Assunta a Pescia, ricevendo la disponibilità del Parroco a proseguire Controparte_3 anche in caso fosse stata accolta la richiesta di affidamento al servizio sociale (doc. 21); oltre a questo, che il
Sig. VA Di OS aveva rinnovato la sua offerta di assunzione alle medesime condizioni di cui alla precedente già depositata in atti (doc. 22)”; al riguardo, si rileva, come a prescindere dal mancato affidamento in prova del ricorrente, egli non ha dimostrato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa regolare a partire dal
2015, posto che l'attività lavorativa contrattualizzata nel corso della carcerazione (cfr. parere della Commissione territoriale allegato al Decreto impugnato) non è significativa di effettivo inserimento sociale, sia per la precarietà e la durata del lavoro svolto, sia per le condizioni del suo svolgimento. I legami familiari della sorella e della compagna, per il ricorrente, ormai adulto, non appaiono prevalenti rispetto a quello in Nigeria con il figlio, e si deve ritenere che il ricorrente, come già rilevato dal Giudice Relatore nel Decreto di rigetto dell'istanza di sospensione, mantenga stretti legami con il Paese di origine dove è rientrato nel 2016, prima di subire la carcerazione. Inoltre, per quanto riguarda la sorella, ella ha il proprio nucleo familiare e vive a diversi chilometri di distanza dal ricorrente. La compagna convivente, invece, è stata coinvolta nel medesimo procedimento penale, subendo una condanna, per cui, in caso di conferma della Corte di Cassazione, come anticipato nella comparsa di parte convenuta, sussisterebbero le condizioni per la revoca dello status e il conseguente allontanamento dal territorio nazionale;
in definitiva, la situazione di radicamento sociale del ricorrente non è emersa come duratura e stabile. Come emerge dal parere della Commissione territoriale allegato al Decreto impugnato, il giudizio di pericolosità sociale formulato sul ricorrente deriva dalla sua condanna da parte del Tribunale di Cagliari per i reati di tratta, sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione irregolare;
tale condanna è stata ridotta a cinque anni dalla Corte d'Assise di Cagliari, pronunciatasi nel 2020 e risulta pendente ricorso in Cassazione. Seppure in questa sede non si acceda a un giudizio automatico sulla pericolosità sociale, la buona condotta nel corso della reclusione, durata tre anni, e l'attività lavorativa svolta in carcere nel 2019 non sono sufficienti a dimostrare effettiva integrazione,
a fronte della permanenza in Italia del ricorrente a partire dal 2015, e a fronte della mancata pagina 7 di 8 interruzione dei legami con il Paese di origine, dove si è recato poco prima della carcerazione, e dove vive il figlio;
tenuto conto della giurisprudenza di questo Tribunale che valorizza percorsi di integrazione consolidatisi anche in corso causa, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro
Il Giudice estensore
Dott. ssa Caterina Condò
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati pagina 8 di 8