TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/09/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1994/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1994/2025 promossa da:
, (C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CN), rappresentato e difeso dall'avv. BECCARIA CRISTINA del Foro di Cuneo come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Bra (CN), rappresentata e difesa dall'avv. MERLINO PIETRO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Cherasco (CN), il 30/04/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cherasco (Cn) (atto n. 4, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nata, il 16.10.2012, a Bra (Cn), la figlia Persona_1
Con ricorso depositato il 23/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minore la quale ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1 ciascun genitore, nonché di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da parte di entrambi i genitori stessi e, altresì, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, sarà affidata, in modo condiviso, ad entrambi i genitori medesimi.
La figlia minore avrà la propria residenza anagrafica e la propria collocazione prevalente con Per_1 la madre presso la sua nuova abitazione sita in Bra (Cn), Via Adolfo Sarti n. 5, condotta in locazione.
La responsabilità genitoriale sulla figlia minore sarà esercitata da entrambi i genitori. Per_1
Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia minore saranno prese Per_1 separatamente da ciascun genitore.
Le decisioni su questioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per la figlia minore saranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'età, delle capacità, Per_1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima.
La figlia minore previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi di Per_1 quest'ultimi e con i suoi impegni scolastici o sportivi/ricreativi, avrà la più ampia facoltà di vedere, frequentare e stare con il padre, il tutto nell'ambito della maggiore collaborazione possibile tra i genitori.
Viene stabilito il seguente calendario ordinario di visita padre/figlia.
Settimana 1:
- lunedì dall'uscita dalla scuola, con pernottamento presso il padre e accompagnamento presso la madre martedì alle ore 19.00;
- venerdì dalle ore 19.00, con pernottamento presso il padre venerdì e sabato e accompagnamento presso la madre domenica alle ore 19.00.
Settimana 2:
2 - mercoledì dall'uscita dalla scuola, con pernottamento presso il padre mercoledì e giovedì e accompagnamento presso la madre venerdì alle ore 19.00.
Vacanze estive: durante le vacanze scolastiche estive resterà valido il calendario ordinario con prelievo e accompagnamento di presso la madre e, in temporanea deroga a detto calendario, ogni genitore Per_1 potrà trascorrere con fino a due settimane, non consecutive, in un periodo da concordarsi tra i Per_1 genitori stessi entro il 31 maggio di ogni anno, restando inteso che, in assenza di accordo, Per_1 potrà trascorrere la prima settimana di luglio e di agosto con il padre e la seconda settimana di luglio e di agosto con la madre negli anni pari e viceversa negli anni dispari.
Vacanze natalizie: durante le vacanze scolastiche natalizie resterà valido il calendario ordinario con prelievo e accompagnamento di presso la madre e, in temporanea deroga a detto calendario, Per_1 Per_1 trascorrerà con la madre il giorno 24 dicembre di ogni anno, mentre trascorrerà il giorno 25 dicembre con il padre dalle ore 9.00 con accompagnamento presso la madre alle ore 17.00 negli anni pari e dalle ore 17.00 con pernottamento presso il padre e accompagnamento presso la madre alle ore 17.00 del giorno 26 dicembre negli anni dispari e, infine, trascorrerà i giorni 31 dicembre e 1 gennaio con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari.
Vacanze Pasquali: durante le vacanze scolastiche pasquali resterà valido il calendario ordinario con prelievo e accompagnamento di presso la madre e, in temporanea deroga a detto calendario, Per_1 Per_1 trascorrerà la Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre negli anni pari e viceversa negli anni dispari.
Giornate festive e sospensioni scolastiche: il padre trascorrerà con le giornate festive infra-scolastiche e le ulteriori sospensioni Per_1 scolastiche in alternanza con la madre, in modo tale che nel corso di ogni anno trascorra una Per_1 festività o una sospensione scolastica con la madre e la successiva con il padre.
Compleanno: trascorrerà il giorno del suo compleanno fino alle ore 17.00 con la madre e dalle ore 17.00 con Per_1 il padre, che la accompagnerà a scuola la mattina successiva, negli anni pari e viceversa negli anni dispari.
Le modalità di prelievo, trasporto e accompagnamento di volte a consentire la sua Per_1 frequentazione da parte del padre potranno essere concordate di volta in volta tra i genitori, restando inteso che, in assenza di accordo, il padre dovrà prelevarla presso la madre, presso la scuola o presso il luogo ove la figlia svolge attività sportive/ricreative per poi riaccompagnarla sempre presso la madre, presso la scuola o presso il luogo ove la figlia svolge attività sportive/ricreative.
Al di fuori dei periodi di vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali, che dovranno sempre essere concordati come sopra con reciproco obbligo dei genitori di comunicarsi luogo, indirizzo e recapito telefonico prima di ogni partenza, potrà trascorrere con ciascun genitore periodi eccedenti la Per_1 giornata singola al di fuori delle loro rispettive residenze o domicili abituali solo previa relativa comunicazione tra genitori stessi che, anche in tali casi, avranno il reciproco obbligo di comunicarsi luogo, indirizzo e recapito telefonico prima di ogni partenza.
Ciascun genitore provvederà e contribuirà al mantenimento della figlia minore in misura Per_1 proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle esigenze della figlia stessa, del tenore di vita da lei goduto in costanza di matrimonio, dei suoi tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle
3 proprie rispettive risorse economiche, nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura di volta in volta assunti nei confronti della figlia medesima.
In adempimento di quanto sopra, dal mese di giugno 2025 compreso e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia il padre contribuirà al suo mantenimento Per_1 corrispondendo, direttamente alla madre convivente, la somma mensile di Euro 1.000,00.
Detta somma mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento (primo aggiornamento giugno 2026 compreso), andrà a coprire tutte le sue spese ordinarie - così come individuate nel Protocollo d'Intesa del 07.07.2017 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Asti da intendersi qui in toto richiamato e trascritto - e dovrà essere pagata dal padre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico su di un conto corrente bancario intestato alla madre.
A partire dal mese di giugno 2025 compreso e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia tutte le sue spese straordinarie - individuate, concertate, sostenute, documentate e Per_1 rimborsate secondo il Protocollo d'Intesa del 07.07.2017 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Asti da intendersi qui in toto richiamato e trascritto -saranno ad esclusivo carico del padre in ragione del 100%, con possibilità di quest'ultimo di relativa deduzione fiscale nei modi, termini e limiti di legge.
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco e di non interferire l'uno nella vita dell'altro e potranno stabilire ognuno la propria residenza e il proprio domicilio dove riterranno più opportuno con reciproco obbligo di comunicarsi, entro il termine perentorio di 30 giorni, eventuali avvenuti mutamenti delle proprie rispettive residenze e domicili a pena delle conseguenze di cui all'art. 337 sexies, comma 2, c.c.
La madre collocataria della figlia avrà diritto di richiedere e di percepire, in ragione del 100%, Per_1 l'assegno unico ed universale per i figli a carico erogato dall' con espressa rinuncia del 50% CP_1 di detto assegno da parte del padre ed impegno di quest'ultimo a sottoscrivere tutta la relativa documentazione necessaria affinché la madre ne sia unica percettrice.
La casa coniugale - di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno - sita in Bra (Cn), Frazione San Michele, Strada Fey di Mezzogiorno n. 10, è stata venduta a terzi il 20.12.2024, con contestuale estinzione del relativo mutuo fondiario ipotecario cointestato ai coniugi stessi e con suddivisione tra i coniugi medesimi, in ragione del 50% ciascuno, del relativo prezzo e dei relativi costi e spese di vendita, nonché di tutti gli arredi e beni mobili ivi ubicati.
A seguito della vendita della casa coniugale la moglie ha pagato al marito:
- la somma omnicomprensiva e forfettariamente determinata di Euro 7.750,00 a titolo di rimborso del
50% di tutte le spese, comunque denominate e nessuna esclusa, sostenute dal marito per l'eliminazione delle difformità edilizie della casa coniugale e per la realizzazione delle relative opere edili richieste dagli acquirenti;
- la somma di Euro 6.500,00 a titolo di rimborso della pari somma corrisposta dal marito per l'acquisto di prodotti relativi all'attività imprenditoriale della moglie;
ed i coniugi hanno estinto il contro corrente comune acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, Società Cooperativa, con suddivisione del relativo saldo attivo in ragione del 50% ciascuno.
In caso di acquisto di un immobile da parte della moglie, il marito si impegna e si obbliga, ora per allora, ad ivi eseguire, senza alcun corrispettivo, opere di ristrutturazione per un importo massimo di
Euro 25.000,00 calcolato secondo i valori del Prezziario Regionale Opere Edili del Piemonte in vigore al momento in cui le opere verranno realizzate.
4 La moglie avrà diritto di usufruire dell'immobile, sito in Alassio (Sv), Piazza Paccini n. 15, di proprietà del marito (sebbene intestato alla di lui madre) nei seguenti periodi da concordare, di volta in volta, con il marito stesso:
- un fine settimana al mese dal venerdì al lunedì compresi;
- quindici giorni, anche consecutivi, durante l'estate;
- cinque giorni, anche consecutivi, durante le vacanze scolastiche natalizie;
- cinque giorni, anche consecutivi, durante le vacanze scolastiche pasquali;
il tutto con assoluto divieto di usufruire dell'immobile in compagnia di terze persone, esclusa ovviamente la figlia Per_1
In merito all'automobile BMW X4, tg. GA152RW, di esclusiva proprietà della moglie o in merito ad altra automobile che quest'ultima acquisterà, il marito, a partire dal mese di giugno 2025 e fino al mese di maggio 2027 compresi (24 mesi), pagherà alla moglie le spese relative:
- al carburante fino al limite massimo mensile di Euro 300,00;
- all'assicurazione e alla tassa di possesso (bollo);
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al cambio gomme;
e ciò a titolo di temporaneo contributo economico in favore della moglie medesima, con esonero del marito da ogni responsabilità nel caso in cui l'automobile subisca danni che non dovessero essere risarciti dalla compagnia assicuratrice.
Il marito ha provveduto:
- al totale discarico di tutte le fideiussioni rilasciate dalla moglie a garanzia del pagamento dei saldi passivi di tutti i rapporti bancari da lui accesi per la propria attività lavorativa di idraulico;
- alla totale eliminazione di tutte le deleghe bancarie, firme di traenza ed autorizzazioni della moglie ad operare su tutti i conti correnti ed i rapporti bancari da lui accesi per la propria attività lavorativa di idraulico;
e la moglie ha consegnato al marito i tre orologi da lui richiesti in restituzione.
I coniugi, a fronte dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le condizioni aventi contenuto economico contenute nel presente ricorso congiunto, certificano come definito, con reciproca soddisfazione e dichiarazione di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro al riguardo, ogni rapporto economico-patrimoniale oggi-retro tra loro intercorso e, pertanto, certificano che non sussiste tra loro alcuna ulteriore posizione di dare/avere.
I coniugi certificano, altresì, di essere ad oggi entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
I coniugi prestano espresso e reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del loro passaporto e di tutta l'ulteriore documentazione necessaria per l'espatrio della figlia minore restando inteso che, Per_1 in ogni caso, ogni eventuale soggiorno di all'estero dovrà sempre essere espressamente e Per_1 preventivamente concordato tra i genitori. I coniugi accettano, confermano e sottoscrivono specificatamente ed integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni di cui al presente ricorso che, per loro espressa e comune volontà, avranno piena ed immediata efficacia a partire dalla data di relativa sottoscrizione.
Ciascun coniuge provvederà al pagamento, in via integrale ed esclusiva, di tutti i compensi professionali e di tutte le spese relativi al presente ricorso congiunto ed al pedissequo successivo procedimento spettanti ai propri rispettivi legali, da intendersi, pertanto, in toto compensati.
5 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cherasco (Cn) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/09/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1994/2025 promossa da:
, (C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(CN), rappresentato e difeso dall'avv. BECCARIA CRISTINA del Foro di Cuneo come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Bra (CN), rappresentata e difesa dall'avv. MERLINO PIETRO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Cherasco (CN), il 30/04/2011.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cherasco (Cn) (atto n. 4, parte II, serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nata, il 16.10.2012, a Bra (Cn), la figlia Persona_1
Con ricorso depositato il 23/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
La figlia minore la quale ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con Per_1 ciascun genitore, nonché di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da parte di entrambi i genitori stessi e, altresì, di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, sarà affidata, in modo condiviso, ad entrambi i genitori medesimi.
La figlia minore avrà la propria residenza anagrafica e la propria collocazione prevalente con Per_1 la madre presso la sua nuova abitazione sita in Bra (Cn), Via Adolfo Sarti n. 5, condotta in locazione.
La responsabilità genitoriale sulla figlia minore sarà esercitata da entrambi i genitori. Per_1
Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione relative alla figlia minore saranno prese Per_1 separatamente da ciascun genitore.
Le decisioni su questioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per la figlia minore saranno prese di comune accordo dai genitori, tenendo conto dell'età, delle capacità, Per_1 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima.
La figlia minore previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni lavorativi di Per_1 quest'ultimi e con i suoi impegni scolastici o sportivi/ricreativi, avrà la più ampia facoltà di vedere, frequentare e stare con il padre, il tutto nell'ambito della maggiore collaborazione possibile tra i genitori.
Viene stabilito il seguente calendario ordinario di visita padre/figlia.
Settimana 1:
- lunedì dall'uscita dalla scuola, con pernottamento presso il padre e accompagnamento presso la madre martedì alle ore 19.00;
- venerdì dalle ore 19.00, con pernottamento presso il padre venerdì e sabato e accompagnamento presso la madre domenica alle ore 19.00.
Settimana 2:
2 - mercoledì dall'uscita dalla scuola, con pernottamento presso il padre mercoledì e giovedì e accompagnamento presso la madre venerdì alle ore 19.00.
Vacanze estive: durante le vacanze scolastiche estive resterà valido il calendario ordinario con prelievo e accompagnamento di presso la madre e, in temporanea deroga a detto calendario, ogni genitore Per_1 potrà trascorrere con fino a due settimane, non consecutive, in un periodo da concordarsi tra i Per_1 genitori stessi entro il 31 maggio di ogni anno, restando inteso che, in assenza di accordo, Per_1 potrà trascorrere la prima settimana di luglio e di agosto con il padre e la seconda settimana di luglio e di agosto con la madre negli anni pari e viceversa negli anni dispari.
Vacanze natalizie: durante le vacanze scolastiche natalizie resterà valido il calendario ordinario con prelievo e accompagnamento di presso la madre e, in temporanea deroga a detto calendario, Per_1 Per_1 trascorrerà con la madre il giorno 24 dicembre di ogni anno, mentre trascorrerà il giorno 25 dicembre con il padre dalle ore 9.00 con accompagnamento presso la madre alle ore 17.00 negli anni pari e dalle ore 17.00 con pernottamento presso il padre e accompagnamento presso la madre alle ore 17.00 del giorno 26 dicembre negli anni dispari e, infine, trascorrerà i giorni 31 dicembre e 1 gennaio con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari.
Vacanze Pasquali: durante le vacanze scolastiche pasquali resterà valido il calendario ordinario con prelievo e accompagnamento di presso la madre e, in temporanea deroga a detto calendario, Per_1 Per_1 trascorrerà la Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre negli anni pari e viceversa negli anni dispari.
Giornate festive e sospensioni scolastiche: il padre trascorrerà con le giornate festive infra-scolastiche e le ulteriori sospensioni Per_1 scolastiche in alternanza con la madre, in modo tale che nel corso di ogni anno trascorra una Per_1 festività o una sospensione scolastica con la madre e la successiva con il padre.
Compleanno: trascorrerà il giorno del suo compleanno fino alle ore 17.00 con la madre e dalle ore 17.00 con Per_1 il padre, che la accompagnerà a scuola la mattina successiva, negli anni pari e viceversa negli anni dispari.
Le modalità di prelievo, trasporto e accompagnamento di volte a consentire la sua Per_1 frequentazione da parte del padre potranno essere concordate di volta in volta tra i genitori, restando inteso che, in assenza di accordo, il padre dovrà prelevarla presso la madre, presso la scuola o presso il luogo ove la figlia svolge attività sportive/ricreative per poi riaccompagnarla sempre presso la madre, presso la scuola o presso il luogo ove la figlia svolge attività sportive/ricreative.
Al di fuori dei periodi di vacanze scolastiche estive, natalizie e pasquali, che dovranno sempre essere concordati come sopra con reciproco obbligo dei genitori di comunicarsi luogo, indirizzo e recapito telefonico prima di ogni partenza, potrà trascorrere con ciascun genitore periodi eccedenti la Per_1 giornata singola al di fuori delle loro rispettive residenze o domicili abituali solo previa relativa comunicazione tra genitori stessi che, anche in tali casi, avranno il reciproco obbligo di comunicarsi luogo, indirizzo e recapito telefonico prima di ogni partenza.
Ciascun genitore provvederà e contribuirà al mantenimento della figlia minore in misura Per_1 proporzionale al proprio reddito, tenuto conto delle esigenze della figlia stessa, del tenore di vita da lei goduto in costanza di matrimonio, dei suoi tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle
3 proprie rispettive risorse economiche, nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura di volta in volta assunti nei confronti della figlia medesima.
In adempimento di quanto sopra, dal mese di giugno 2025 compreso e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia il padre contribuirà al suo mantenimento Per_1 corrispondendo, direttamente alla madre convivente, la somma mensile di Euro 1.000,00.
Detta somma mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento (primo aggiornamento giugno 2026 compreso), andrà a coprire tutte le sue spese ordinarie - così come individuate nel Protocollo d'Intesa del 07.07.2017 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Asti da intendersi qui in toto richiamato e trascritto - e dovrà essere pagata dal padre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico su di un conto corrente bancario intestato alla madre.
A partire dal mese di giugno 2025 compreso e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia tutte le sue spese straordinarie - individuate, concertate, sostenute, documentate e Per_1 rimborsate secondo il Protocollo d'Intesa del 07.07.2017 tra magistrati ed avvocati del Tribunale di Asti da intendersi qui in toto richiamato e trascritto -saranno ad esclusivo carico del padre in ragione del 100%, con possibilità di quest'ultimo di relativa deduzione fiscale nei modi, termini e limiti di legge.
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco e di non interferire l'uno nella vita dell'altro e potranno stabilire ognuno la propria residenza e il proprio domicilio dove riterranno più opportuno con reciproco obbligo di comunicarsi, entro il termine perentorio di 30 giorni, eventuali avvenuti mutamenti delle proprie rispettive residenze e domicili a pena delle conseguenze di cui all'art. 337 sexies, comma 2, c.c.
La madre collocataria della figlia avrà diritto di richiedere e di percepire, in ragione del 100%, Per_1 l'assegno unico ed universale per i figli a carico erogato dall' con espressa rinuncia del 50% CP_1 di detto assegno da parte del padre ed impegno di quest'ultimo a sottoscrivere tutta la relativa documentazione necessaria affinché la madre ne sia unica percettrice.
La casa coniugale - di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno - sita in Bra (Cn), Frazione San Michele, Strada Fey di Mezzogiorno n. 10, è stata venduta a terzi il 20.12.2024, con contestuale estinzione del relativo mutuo fondiario ipotecario cointestato ai coniugi stessi e con suddivisione tra i coniugi medesimi, in ragione del 50% ciascuno, del relativo prezzo e dei relativi costi e spese di vendita, nonché di tutti gli arredi e beni mobili ivi ubicati.
A seguito della vendita della casa coniugale la moglie ha pagato al marito:
- la somma omnicomprensiva e forfettariamente determinata di Euro 7.750,00 a titolo di rimborso del
50% di tutte le spese, comunque denominate e nessuna esclusa, sostenute dal marito per l'eliminazione delle difformità edilizie della casa coniugale e per la realizzazione delle relative opere edili richieste dagli acquirenti;
- la somma di Euro 6.500,00 a titolo di rimborso della pari somma corrisposta dal marito per l'acquisto di prodotti relativi all'attività imprenditoriale della moglie;
ed i coniugi hanno estinto il contro corrente comune acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, Società Cooperativa, con suddivisione del relativo saldo attivo in ragione del 50% ciascuno.
In caso di acquisto di un immobile da parte della moglie, il marito si impegna e si obbliga, ora per allora, ad ivi eseguire, senza alcun corrispettivo, opere di ristrutturazione per un importo massimo di
Euro 25.000,00 calcolato secondo i valori del Prezziario Regionale Opere Edili del Piemonte in vigore al momento in cui le opere verranno realizzate.
4 La moglie avrà diritto di usufruire dell'immobile, sito in Alassio (Sv), Piazza Paccini n. 15, di proprietà del marito (sebbene intestato alla di lui madre) nei seguenti periodi da concordare, di volta in volta, con il marito stesso:
- un fine settimana al mese dal venerdì al lunedì compresi;
- quindici giorni, anche consecutivi, durante l'estate;
- cinque giorni, anche consecutivi, durante le vacanze scolastiche natalizie;
- cinque giorni, anche consecutivi, durante le vacanze scolastiche pasquali;
il tutto con assoluto divieto di usufruire dell'immobile in compagnia di terze persone, esclusa ovviamente la figlia Per_1
In merito all'automobile BMW X4, tg. GA152RW, di esclusiva proprietà della moglie o in merito ad altra automobile che quest'ultima acquisterà, il marito, a partire dal mese di giugno 2025 e fino al mese di maggio 2027 compresi (24 mesi), pagherà alla moglie le spese relative:
- al carburante fino al limite massimo mensile di Euro 300,00;
- all'assicurazione e alla tassa di possesso (bollo);
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al cambio gomme;
e ciò a titolo di temporaneo contributo economico in favore della moglie medesima, con esonero del marito da ogni responsabilità nel caso in cui l'automobile subisca danni che non dovessero essere risarciti dalla compagnia assicuratrice.
Il marito ha provveduto:
- al totale discarico di tutte le fideiussioni rilasciate dalla moglie a garanzia del pagamento dei saldi passivi di tutti i rapporti bancari da lui accesi per la propria attività lavorativa di idraulico;
- alla totale eliminazione di tutte le deleghe bancarie, firme di traenza ed autorizzazioni della moglie ad operare su tutti i conti correnti ed i rapporti bancari da lui accesi per la propria attività lavorativa di idraulico;
e la moglie ha consegnato al marito i tre orologi da lui richiesti in restituzione.
I coniugi, a fronte dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le condizioni aventi contenuto economico contenute nel presente ricorso congiunto, certificano come definito, con reciproca soddisfazione e dichiarazione di nulla avere più a che pretendere l'uno dall'altro al riguardo, ogni rapporto economico-patrimoniale oggi-retro tra loro intercorso e, pertanto, certificano che non sussiste tra loro alcuna ulteriore posizione di dare/avere.
I coniugi certificano, altresì, di essere ad oggi entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
I coniugi prestano espresso e reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del loro passaporto e di tutta l'ulteriore documentazione necessaria per l'espatrio della figlia minore restando inteso che, Per_1 in ogni caso, ogni eventuale soggiorno di all'estero dovrà sempre essere espressamente e Per_1 preventivamente concordato tra i genitori. I coniugi accettano, confermano e sottoscrivono specificatamente ed integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni di cui al presente ricorso che, per loro espressa e comune volontà, avranno piena ed immediata efficacia a partire dalla data di relativa sottoscrizione.
Ciascun coniuge provvederà al pagamento, in via integrale ed esclusiva, di tutti i compensi professionali e di tutte le spese relativi al presente ricorso congiunto ed al pedissequo successivo procedimento spettanti ai propri rispettivi legali, da intendersi, pertanto, in toto compensati.
5 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cherasco (Cn) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 17/09/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
6