Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/01/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 21807/2023 R.G.
posto che con decreto dell'11.7.2024 l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al
23.1.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
POSTIGLIONE MAURIZIO, nato a [...] il [...] (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Renato Spadaro
- ricorrente -
E
ASL NAPOLI 1 CENTRO, già Asl Napoli 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Mesco - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.11.2024 il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della ASL NAPOLI 1 CENTRO in qualità di dirigente medico, nonché di essere attualmente in quiescenza, lamenta che l'azienda datrice di lavoro non gli ha rimborsato integralmente le spese di lite che ha dovuto affrontare nel giudizio civile n. 24164/16 R.G. intentato nei suoi confronti, oltre che della ASL NA 1 CENTRO medesima, dagli eredi del sig. AL IG, deceduto presso la struttura ospedaliera ove egli aveva prestato servizio.
In particolare ha dedotto:
- che, a fronte della fattura di € 16.881,99 emessa dal suo difensore avv. Bruno Ciancio, la Asl gli ha rimborsato la minor somma di € 10.290,00;
- che, pertanto, è ancora creditore nei confronti di quest'ultima dell'importo di € 6.591,90 (pari alla differenza tra € 16.881,99 ed € 10.290,00). Sulla base di tali premesse, dopo aver richiamato la disciplina di cui all'art. 67 del CCNL 2016-2018 applicabile ratione temporis, ha così concluso: accertato e dichiarato il diritto del dott. Maurizio Postiglione al rimborso delle spese sostenute nel giudizio di cui in premessa, in adempimento del diritto alla tutela legale ex art. 67 CCNL, condannarsi essa ASL Napoli 1 Centro al rimborso in suo favore della
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Si è costituita tempestivamente in giudizio la ASL NAPOLI 1 CENTRO che, contestando il fondamento della domanda alla luce dei limiti massimi rimborsabili previsti dal Regolamento sul patrocinio legale dei dipendenti dell'azienda adottato con delibera n. 1133 del 30.5.2018, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata rinviata per discussione con termine per il deposito di note difensive.
***
La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che sono pacifiche (in quanto dedotte in ricorso e non contestate in memoria difensiva), oltre che in parte risultanti dai documenti in atti, le seguenti circostanze:
- che il ricorrente, attualmente in quiescenza, ha lavorato alle dipendenze della ASL
NAPOLI 1 CENTRO, in qualità di dirigente medico;
- che con atto di citazione del 4.8.2016 gli eredi di AL IG hanno convenuto lo stesso dinanzi al Tribunale di Napoli per l'udienza del 9.1.2017 (cfr. anche atto di citazione nella produzione attorea), unitamente alla ASL NAPOLI 1 CENTRO, al fine di sentir accertare la responsabilità sua e dell'azienda per il decesso del loro congiunto presso la struttura ospedaliera ove l'istante medesimo aveva prestato servizio, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni, iure proprio e iure hereditatis;
- che tale causa è stata iscritta al n. 24164/16 R.G.;
- che in data 1.9.2016 il dott. Postiglione ha chiesto all'Azienda datrice di lavoro l'attivazione della tutela legale ai sensi dell'art. 67 del CCNL 2016/18 del personale dirigente sanitario, richiedendo alla stessa la nomina di un difensore;
- che l'azienda non ha dato riscontro a tale istanza;
- che, pertanto, il ricorrente ha dovuto procedere personalmente alla nomina di un legale di fiducia, nella specie l'avv. Bruno Ciancio;
- che l'istante medesimo ha comunicato tale nomina alla ASL datrice di lavoro con fax del 24.10.2016;
- che il giudizio n. 24164/16 R.G. è stato definito con sentenza n. 7335/2023;
- che tale sentenza ha dichiarato la responsabilità esclusiva dell'ASL NAPOLI 1 CENTRO per il decesso del sig. AL IG, con condanna della stessa al relativo risarcimento del danno in favore dei suoi eredi, mentre quanto al dott. Postiglione, ha rigettato la domanda avanzata nei suoi confronti, con compensazione delle spese di lite;
- che, pur avendo il ricorrente chiesto alla ASL l'integrale rimborso di tutte le spese legali sostenute, pari ad € 16.881,99 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisionale, € 2.115,45 per spese forfettarie nella misura del 15%, € 648,74 per Cpa, € 12,80 per spese vive ed e 2,00 per bollo fattura), quest'ultima gli ha rimborsato la minore somma di € 10.290,00;
- che, dunque, la ASL non ha rimborsato allo stesso il residuo importo di € 6.591,99.
2 Sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che alla luce delle suindicate circostanze, oltre che delle deduzioni di cui alla memoria difensiva, non si controverte sul diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nel suindicato giudizio n. 24164/16 R.G., diritto riconosciuto dall'azienda.
Il nodo della controversia, pertanto, è costituito unicamente dal quantum del rimborso spettante.
È, dunque, necessario prendere le mosse dalla normativa applicabile al caso di specie.
Sul punto, si osserva che non è pertinente il richiamo da parte della convenuta al Regolamento sul patrocinio legale dei dipendenti dell'azienda adottato con delibera n. 1133 del 30.5.2018.
Esso, infatti, è successivo all'istaurazione del suindicato giudizio civile n. 24164/16 R.G. e, dunque, non regola il caso in esame.
Che tale regolamento non ha efficacia retroattiva, peraltro, è ribadito dall'art. 15 dello stesso che al comma 4, rubricato “Disposizioni Finali”, dispone: Il presente regolamento si applica nei casi in cui il dipendente sia venuto a formale conoscenza del procedimento nei suoi confronti dopo l'esecutività della delibera di adozione del medesimo regolamento.
La disciplina applicabile, piuttosto, è quella prevista dall'art. 67 (“Patrocinio legale”) del CCNL relativo alla dirigenza Area Sanità 2016-2018 in vigore ratione temporis.
In particolare l'art. 67, per quanto rileva ai fini di causa, dispone:
1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. …
…
Orbene, posto che tale norma non regola l'ipotesi patologica (per cui è causa) dell'inerzia dell'azienda alla richiesta di nomina di un legale da parte di un suo dipendente, e visto che come innanzi evidenziato l'azienda ha ammesso la sussistenza del diritto del ricorrente al rimborso delle spese legali, seppure per una somma inferiore a quelle sostenute, si rileva che dal complessivo tenore della disposizione in esame si evince che il rimborso non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi.
3 In sostanza il CCNL non ha previsto un limite massimo al rimborso delle spese legali per cui è causa.
Ciò posto si osserva che, tenuto conto del valore, della natura e dell'importanza della suindicata causa n. 24164/16 R.G., risulta congruo il compenso di € 16.881,99
(comprensivo di rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15%, Cpa e spese vive) richiesto dall'avv. Bruno Ciancio al ricorrente.
Esso, infatti, è sostanzialmente in linea con i parametri medi previsti dal DM 55/2014 in relazione al valore del giudizio (correttamente individuato nello scaglione
52.000,00/260.000; il medesimo utilizzato dalla convenuta - cfr. doc. 8 dalla stessa prodotto).
Tale compenso, peraltro, corrisponde a quanto liquidato dal Tribunale in favore degli attori, anch'essi vittoriosi.
Per tale motivo, deve ritenersi che il ricorrente ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute nell'ambito della suindicata causa n. 24164/16 R.G.
Per completezza, infine, si evidenzia che, a fronte della fattura rilasciata dall'avv. Bruno
Ciancio per la complessiva somma di € 16.881,99, il ricorrente ha pagato allo stesso l'importo di € 16.880,00 (cfr. bonifici nella produzione attorea).
Il rimborso, pertanto, non può essere superiore ad € 16.880,00.
Concludendo, in parziale accoglimento della domanda, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la somma di € 6.590,00, pari alla differenza tra quella di € 16.880,00 versata da quest'ultimo all'avv. Bruno Ciancio e quella di € 10.290,00 già rimborsatagli.
I compensi di lite, liquidati come in dispositivo, seguono la sostanziale soccombenza, con attribuzione al procuratore del ricorrente (cfr. relativa dichiarazione nelle note scritte depositate il 16.1.2025).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) condanna la ASL NAPOLI 1 CENTRO a pagare in favore di POSTIGLIONE
MAURIZIO la somma di € 6.590,00, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) condanna la ASL NAPOLI 1 CENTRO a pagare in favore di POSTIGLIONE
MAURIZIO i compensi di lite, che liquida in € 2.700,00 oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 24.1.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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