Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto costituisce attuazione del titolo I, capo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 160 del 26 giugno 1999.
- Il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, relativo alle modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 281 del 4 novembre 1999.
- La direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE del 27 novembre 1992 , recante disposizioni relative all'identificazione e registrazione degli animali e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 355 del 5 dicembre 1992.
- Il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 relativo al sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 117 del 7 maggio 1997.
- Il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 concernente l'istituzione di un sistema integrativo di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunicati, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 355 del 5 dicembre 1992.
- Il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992 recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 391 del 31 dicembre 1992.
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997.
- Il testo dell' art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 1990, e' il seguente:
"3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 , recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 98/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 1997.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 , recante "Soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999.
- Il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , pubblicata nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 , recante istituzione dell'Anagrafe delle aziende zootecniche, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 14 giugno 1996.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503 , recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell' art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 1999;
- Le deliberazioni del commissario straordinario di governo dell' AIMA del 30 aprile 1999, n. 605 e n. 606 , inerenti l'avvio e la formalizzazione di rapporti convenzionali sulla base di schema di convenzione e gli adempimenti relativi agli aiuti comunitari ai settori seminativi e della zootecnia per l'anno 1999 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 1999.
Nota all'art. 1:
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 si veda nelle note alle premesse.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 160 del 26 giugno 1999.
- Il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, relativo alle modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 281 del 4 novembre 1999.
- La direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE del 27 novembre 1992 , recante disposizioni relative all'identificazione e registrazione degli animali e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 355 del 5 dicembre 1992.
- Il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 relativo al sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 117 del 7 maggio 1997.
- Il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 concernente l'istituzione di un sistema integrativo di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunicati, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 355 del 5 dicembre 1992.
- Il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione del 23 dicembre 1992 recante modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 391 del 31 dicembre 1992.
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997.
- Il testo dell' art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 12 gennaio 1990, e' il seguente:
"3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 , recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e' pubblicata nel supplemento ordinario n. 98/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 1997.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 , recante "Soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999.
- Il testo dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , pubblicata nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 , recante istituzione dell'Anagrafe delle aziende zootecniche, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 14 giugno 1996.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503 , recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell' art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 1999;
- Le deliberazioni del commissario straordinario di governo dell' AIMA del 30 aprile 1999, n. 605 e n. 606 , inerenti l'avvio e la formalizzazione di rapporti convenzionali sulla base di schema di convenzione e gli adempimenti relativi agli aiuti comunitari ai settori seminativi e della zootecnia per l'anno 1999 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 1999.
Nota all'art. 1:
- Per i riferimenti relativi alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 si veda nelle note alle premesse.