TAR Venezia, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 532
TAR
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione disciplina sui costi della manodopera e difetto di istruttoria

    Il giudice ha ritenuto fondata la censura, evidenziando che la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare la congruità dei costi della manodopera dichiarati dall'aggiudicataria in relazione al servizio di manutenzione, con particolare riferimento ai minimi salariali stabiliti dal CCNL applicato. La stazione appaltante non ha acquisito gli elementi necessari per compiere tale valutazione, chiedendo all'aggiudicataria le dovute precisazioni in ordine sia alla parte del costo della manodopera riferibile al servizio di manutenzione, sia al CCNL applicato.

  • Accolto
    Violazione disciplina sui costi della manodopera e difetto di istruttoria

    Il giudice ha ritenuto che, sebbene l'indicazione del costo della manodopera comprensivo dell'assemblaggio della macchina non sia di per sé causa di esclusione, la stazione appaltante avrebbe dovuto comunque verificare la congruità di tale costo in relazione al servizio di manutenzione, richiedendo le dovute precisazioni in ordine al CCNL applicato e alla parte di costo riferibile alla manutenzione.

  • Inammissibile
    Non conformità del mezzo offerto ai requisiti tecnici minimi

    Il giudice ha dichiarato inammissibile il motivo, poiché la verifica della conformità tecnica del mezzo offerto era stata riservata dalla stazione appaltante alla fase successiva all'aggiudicazione e precedente alla stipula del contratto. Pertanto, tale valutazione non era ancora stata compiuta dalla stazione appaltante e il giudice non poteva pronunciarsi.

  • Accolto
    Annullamento degli atti impugnati

    Il ricorso è stato accolto nei sensi e nei limiti del primo motivo, con conseguente obbligo della stazione appaltante di verificare la congruità dei costi della manodopera dichiarati da LO SE in relazione al servizio di manutenzione. Di conseguenza, gli atti impugnati sono stati annullati nei medesimi sensi e limiti.

  • Accolto
    Annullamento degli atti impugnati

    Il ricorso è stato accolto nei sensi e nei limiti del primo motivo, con conseguente obbligo della stazione appaltante di verificare la congruità dei costi della manodopera dichiarati da LO SE in relazione al servizio di manutenzione. Di conseguenza, gli atti impugnati sono stati annullati nei medesimi sensi e limiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 532
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 532
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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