TAR
Sentenza 9 marzo 2026
Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01941/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/03/2026
N. 00532 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01941/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1941 del 2025, proposto da
TT IC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6785A17AA, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea
Giuman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ET s.p.a. Società FI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Faresin, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 01941/2025 REG.RIC.
LO SE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determina del Procuratore Area Servizi Generali e Approvvigionamenti e Area
PMO n. 95 del 16-9-2025 di ET s.p.a. Società FI, recante l'aggiudicazione dell'appalto n. 50/2025 preordinato all'affidamento della “Fornitura di un escavatore con tecnologia di aspirazione a risucchio per il servizio idrico integrato di ETRA
s.p.a. Società FI con manutenzione. CIG n. B6785A17AA” in favore della LO
SE s.r.l.;
- dei verbali di gara tutti, ivi espressamente compresa la proposta di aggiudicazione; della nota del RUP di progettazione in data 9-9-2025 recante la valutazione di congruità dell'offerta presentata dall'aggiudicataria;
- della nota del RUP per la fase di affidamento in data 9-9-2025 recante “conferma” della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice;
- della Determinazione a contrarre n. 19 del 12-2-2025 del Direttore Generale di ET
s.p.a. Società FI, non conosciuta;
- del Disciplinare di gara e dei relativi allegati;
- di ogni atto ad essi antecedente o susseguente, ancorché non conosciuto;
e per la declaratoria di inefficacia, ai sensi degli artt. 121-122 c.p.a., del Contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato fra l'Amministrazione e la odierna controinteressata; nonché per il risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 124 c.p.a., con il conseguente subentro nel Contratto di appalto, ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente monetario. N. 01941/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LO SE s.r.l. e di ET s.p.a.
Società FI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IP AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato in data 14-4-2025, ETRA s.p.a. Società FI (in seguito,
ET), società a capitale pubblico che gestisce il servizio idrico integrato nel bacino del fiume Brenta, indiceva una procedura aperta telematica per l'affidamento della
“Fornitura di un escavatore con tecnologia di aspirazione a risucchio per il servizio idrico integrato di ETRA s.p.a. Società FI con manutenzione” (CIG
B6785A17AA), per un importo a base d'asta di Euro 840.000,00, da aggiudicarsi in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023.
1.1. All'esito delle operazioni di gara risultava prima LO SE s.r.l. (in seguito, LO SE) con 85,67 punti (offerta tecnica, 55,67 punti; offerta economica, 30,00 punti) e seconda TT IC s.r.l. (in seguito, TT) con
83,62 punti (offerta tecnica, 70,00 punti; offerta economica, 13,62 punti).
1.2. Con determinazione del 16-9-2025, comunicata a TT in data 18-9-2025, veniva quindi disposta l'aggiudicazione in favore di LO SE.
2. Ottenuta in data 13-10-2025 l'ostensione della documentazione di gara e in particolare dell'offerta e dei giustificativi presentati da LO SE, con il N. 01941/2025 REG.RIC.
ricorso in esame TT ha impugnato gli atti della procedura sulla base dei seguenti motivi.
I – Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del Disciplinare di gara e dell'art. 110 del d. lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per carenza di istruttoria e di motivazione.
Parte ricorrente contesta la valutazione di congruità dell'offerta presentata da LO, sostenendo che la Stazione appaltante avrebbe compiuto gravi errori istruttori.
Sotto un primo profilo, in sede di giustificativi, LO SE non avrebbe indicato il contratto collettivo nazionale applicato. Tale mancata indicazione avrebbe impedito alla Stazione appaltante di svolgere una effettiva verifica del rispetto dei costi orari minimi previsti dalla contrattazione collettiva di settore.
Sotto un secondo profilo, la Stazione appaltante avrebbe erroneamente avvallato la condotta dell'aggiudicataria che avrebbe indicato in sede di offerta un costo della manodopera del tutto eccentrico rispetto a quello richiesto dalla legge di gara.
Infatti, diversamente da quanto previsto dalla legge di gara (Relazione tecnica illustrativa, pag. 3), che richiedeva di indicare i costi della manodopera con esclusivo riferimento alla componente “servizi” (servizio di manutenzione), quantificandoli in
Euro 1.849,60, LO SE in sede di offerta avrebbe indicato un costo della manodopera di Euro 45.000,00, in quanto comprensivo anche della componente fornitura (“assemblaggio della macchina).
In ogni caso, i costi medi orari indicati dalla aggiudicataria in fase di giustificativi risulterebbero inferiori ai valori minimi previsti dalla relativa contrattazione sindacale nazionale.
LO SE infatti in sede di giustificativi avrebbe indicato costi medi orari per l'Elettrauto di 2° livello (Euro 15,41) e per il Saldatore di 5° livello (Euro 18,35) inferiori a quelli minimi previsti sia dal CCNL “Metalmeccanica Piccola e Media N. 01941/2025 REG.RIC.
Industria” (rispettivamente Euro € 18,78 ed Euro 23,26), sia dal CCNL
“Metalmeccanica” ((rispettivamente Euro 18,46 ed Euro 22,96).
L'aggiudicataria avrebbe quindi dovuto essere esclusa.
Sotto un ulteriore profilo, la Stazione appaltante avrebbe dovuto svolgere un'accurata indagine della sostenibilità dell'importo – del tutto incongruo - delle “Spese generali” indicato da LO SE ((Euro 1.000,00).
Invece ET avrebbe circoscritto la motivazione della congruità dell'offerta ai soli profili dei costi della sicurezza e di quelli della manodopera.
II - Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 95, comma 1 lett.
e), 96, comma 14, 98, comma 3 lett. b), del d. lgs. n. 36/2023. Violazione del punto 7.1 del Disciplinare di gara.
Parte ricorrente sostiene che LO Euro service avrebbe dovuto essere esclusa in quanto il mezzo offerto non sarebbe conforme ai requisiti minimi tecnici richiesti dal
Disciplinare di gara e dall'Allegato A al Capitolato d'appalto.
In particolare, TT rileva le seguenti difformità:
- l'Allegato A richiederebbe una presa di forza di tipo “NMV (N4Z)” per l'azionamento diretto delle turbine. La scheda del telaio allegata all'offerta tecnica dell'aggiudicataria, invece, non riporterebbe tale tipologia;
- l'Allegato A richiederebbe un “sistema di sterzatura elettromeccanico autonomo, azionato da radiocomando”. L'offerta tecnica della cointeressata, invece, descriverebbe un sistema di sterzatura idromeccanico;
- l'Allegato A richiederebbe un “sistema portatubi ad azionamento idraulico”.
Invece, il mezzo offerto dall'aggiudicataria sarebbe dotato di un sistema ad azionamento manuale.
Tali difformità configurerebbero un aliud pro alio.
Ciononostante l'aggiudicataria in fase di offerta avrebbe dichiarato la rispondenza del mezzo fornito a tutti i requisiti minimi richiesti. Tale dichiarazione costituirebbe un N. 01941/2025 REG.RIC.
grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98, comma 3 lett. b), del d.lgs. n.
36/2023, in quanto rappresenterebbe una condotta volta a fornire informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni della Stazione Appaltante.
LO SE avrebbe quindi dovuto essere esclusa sia per la mancata conformità del mezzo offerto rispetto ai requisiti minimi richiesti, sia per la dichiarazione mendace resa in fase di offerta, che configurerebbe un grave illecito professionale.
III - Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 57 e 102 del
d.lgs. n. 36/2023.
In subordine, parte ricorrente sostiene che l'intera procedura sarebbe illegittima in quanto la Stazione avrebbe erroneamente ritenuto di derogare alle disposizioni di cui agli artt. 11, 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione della natura del contratto – appalto di forniture – e della “bassa incidenza” (0,22%) della manodopera rispetto al valore a base d'asta dell'appalto.
Invece la stessa nota illustrativa del bando tipo Anac n. 1/2023 – richiamata da ET – chiarirebbe che l'applicazione delle disposizioni sopra richiamate sarebbe esclusa per i soli servizi aventi natura intellettuale e per le forniture senza posa, non in relazione alla percentuale di incidenza della manodopera.
Nel caso di specie l'appalto avrebbe ad oggetto non solo la fornitura del mezzo, ma anche lo svolgimento del servizio di manutenzione, quale prestazione secondaria oggetto di specifico ribasso in sede di offerta.
3. ET e LO SE si sono costituite in giudizio e hanno contestato nel merito le censure proposte, rilevando in particolare:
i - quanto al primo motivo, che l'indicazione del CCNL applicato era stata richiesta dalla Stazione appaltante in sede di richiesta di giustificativi solo per il “personale esterno”. L'indicazione del CCNNL per il personale interno non sarebbe necessaria, ai sensi degli artt. 11, 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto si tratterebbe di un appalto di fornitura in cui la percentuale di manodopera ha bassa incidenza (0,22% sul N. 01941/2025 REG.RIC.
valore a base d'asta dell'appalto). Inoltre il costo della manodopera “rilevante” (quello per la manutenzione) sarebbe stato predeterminato dalla stessa lex specialis (Relazione tecnico illustrativa) e tale costo non era soggetto a ribasso. Parte ricorrente non avrebbe inoltre prodotto in giudizio i CCNNL asseritamente applicabili pertanto la violazione dei minimi salariali non sarebbe provata. Le censure contenute nel primo motivo sarebbero anche tardive in quanto desumibili sin dalla comunicazione di aggiudicazione;
ii - quanto al secondo motivo, che la verifica circa la corrispondenza delle dotazioni tecniche del mezzo al capitolato d'appalto dovrebbe avvenire dopo l'aggiudicazione in quanto “requisito di esecuzione” del contratto;
iii - quanto al terzo motivo, che in base all'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 36/2023 le prestazioni “secondarie, accessorie o sussidiarie” richiederebbero l'indicazione del
CCNL applicabile solo nel caso in cui corrispondano ad almeno il 30% di quelle oggetto del contratto da affidare.
4. Alla camera di consiglio del 12-11-2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare in vista della fissazione a breve dell'udienza di merito.
5. In vista della discussione del ricorso le parti hanno depositato memorie e repliche in cui hanno sviluppato le rispettive difese.
6. All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. È fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente contesta la valutazione di congruità dell'offerta presentata da
LO SE sotto il profilo del difetto di istruttoria.
7.1. Preliminarmente, occorre tuttavia rilevate che non è condivisibile l'eccezione – proposta dalla controinteressata – secondo cui il motivo di impugnazione sarebbe tardivo in quanto già nella comunicazione di aggiudicazione, ricevuta da TT in data 19-9-2025, era riportato il costo della manodopera (Euro 45.000,00) indicato da
LO SE in sede di offerta. N. 01941/2025 REG.RIC.
7.1.1. Infatti solo negli atti del procedimento di valutazione di anomalia – ostesi a parte ricorrente in data 6-13 ottobre 2025 – è stato chiarito che i costi della manodopera dichiarati dalla aggiudicataria erano riferiti al costo complessivo dell'assemblaggio della macchina e non solo ai due interventi di manutenzione.
7.2. Ancora in via preliminare, occorre disattendere le specifiche censure contenute nel primo motivo con cui parte ricorrente sostiene che LO SE avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non avrebbe indicato il costo della manodopera del servizio accessorio di manutenzione del prodotto offerto.
7.2.1. In base all'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, “Nell'offerta economica
l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.
Tale disposizione è funzionale alla salvaguardia di interessi di rilevanza superindividuale, tra cui la tutela dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, e, con riferimento specifico allo svolgimento della gara, mira, da una parte, a consentire al partecipante la possibilità di formulare un'offerta consapevole con riferimento a tali significative voci di costo, e, dall'altra, a permettere alla stazione appaltante di procedere alla verifica della congruità del costo del lavoro (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen.,
n. 1/2019).
E la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i costi della manodopera devono essere indicati ogniqualvolta vengono in rilievo attività prestazionali ulteriori rispetto alla mera fornitura dei macchinari i quali non possono prescindere dall'utilizzo di manodopera, in quanto improntata ad assistere la stazione appaltante sul piano tecnico-operativo e manutentivo (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 20-10-2025, n.
6805). N. 01941/2025 REG.RIC.
D'altra parte anche lo stesso disciplinare (par. 17) “OFFERTA ECONOMICA (BUSTA
DIGITALE “RISPOSTA ECONOMICA)” richiedeva espressamente ai concorrenti di
<<compilare la sezione 3.3 “costi della manodopera” indicando l'importo dei costi < i>
della manodopera sostenuti dal concorrente>> e la “Relazione tecnica illustrativa”, richiamata dalla sezione 3.3. del medesimo disciplinare chiariva che i costi della manodopera riguardavano “gli interventi minimi di manutenzione ordinaria programmata previsti nel Capitolato”.
I concorrenti erano pertanto tenuti a indicare in sede di offerta i costi relativi al servizio di manutenzione dell'escavatore offerto.
7.2.2. Come rilevato da parte ricorrente, LO SE in sede di offerta ha invece indicato il costo della manodopera riferito non solo al costo del servizio di manutenzione, ma anche al complessivo assemblaggio della macchina.
Tuttavia tale più ampia determinazione del costo della manodopera non può ritenersi di per sé causa di esclusione dalla procedura.
Da un lato infatti, tale determinazione risulta in linea con la regola giurisprudenziale secondo cui l'onere di indicare i costi della manodopera scatta ogniqualvolta l'appalto comporti lo svolgimento di attività che richiedono l'utilizzo di manodopera.
In questo senso, non risulta in contrasto con il disposto dell'art. 104, comma 9, del d.lgs. 36/2023 che il ricorrente, il quale evidentemente provvede anche ad assembleare il prodotto offerto, abbia ritenuto (anche forse prudenzialmente, stante anche la gravità della sanzione) di indicare il costo della manodopera relativo anche a tale attività.
Peraltro il disciplinare al par. 17 richiedeva di indicare nell'offerta “l'importo dei costi della manodopera sostenuti dal concorrente” e solo dalla Relazione illustrativa emergeva che tali costi dovevano in realtà riferirsi in modo esclusivo al servizio di manutenzione.
Dall'altro lato, sarebbe in contrasto con i principi di proporzionalità, del risultato e di fiducia escludere per tale mera ragione il controinteressato dalla procedura. N. 01941/2025 REG.RIC.
Nella fattispecie l'oggetto principale dell'appalto è la “Fornitura di un escavatore con tecnologia di aspirazione a risucchio” – del valore a base d'asta di Euro 820.000,00 – mentre il servizio di manutenzione – del valore a base d'asta di Euro 20.000,00- costituisce una prestazione meramente accessoria e strumentale.
In ipotesi similari a quella in esame è stato peraltro affermato che assume <rilievo il fatto che le attività di “service” che accompagnano la fornitura riguardino, come nel caso di specie, servizi post-vendita tutti accessori rispetto alla fornitura oggetto dell'appalto, con la conseguenza che questi possono essere qualificati come costi indiretti per i quali non è richiesta l'indicazione del costo della mano d'opera ex art.
95, d.lgs. 50/2016>> e che <l'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto” (TAR Firenze, sez. I, 19 aprile 2022, n. 525; TAR Roma, sez. III, 12/07/2021,
n. 8261; Cons. di Stato sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786; Cons. Stato sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530). È necessario distinguere i “costi indiretti della commessa”, ovverosia i costi relativi al personale di supporto all'esecuzione dell'appalto o adibito
a servizi esterni, dai “costi diretti della commessa”, comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per l'esecuzione della specifica commessa” (cfr. per tutte Cons. Stato, sez.
V, 3 novembre 2020 n. 6786; Id., sez. III, 26.10.2020 n. 6530)” (Cons. St., sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815; Tar Lazio sez. 3-quater 09.12.2023 n.18510) >> (TAR
Sardegna, Ssez. I, 2-7-2024, n. 516).
Inoltre lo stesso disciplinare precisava: N. 01941/2025 REG.RIC.
- “Considerata l'incidenza del valore della manodopera sull'importo dell'appalto, non viene indicato il contratto collettivo ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice”
(par. 3);
- “Trattandosi di appalto di fornitura in cui la percentuale di manodopera ha bassa incidenza (0,22% sul valore a base d'asta dell'appalto), così come precisato anche dalla nota illustrativa ANAC al bando tipo n.1/2023, gli articoli 11 secondo cui
l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale
e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), l'art. 57
(clausola sociale) e l'art. 102 (impegni dell'operatore economico) del Codice, non trovano applicazione” (par. 10).
In definitiva risulterebbe sproporzionato, contrario agli interessi della stessa Stazione appaltante e anche non in linea con il principio di massima partecipazione alle gare, escludere la controinteressata per avere preso in considerazione il costo globale della manodopera del contratto anziché il costo della manodopera del solo servizio di manutenzione.
7.3. È invece fondata la censura con cui parte ricorrente sostiene che la Stazione appaltante avrebbe dovuto verificare la congruità dei costi della manodopera dichiarati da LO SE in relazione al servizio di manutenzione, con particolare riferimento ai minimi salariali stabiliti dal CCNNL applicato.
7.3.1. Come rilevato da parte ricorrente, dagli atti prodotti in giudizio non risulta infatti che ET, nell'ambito del procedimento di valutazione dell'anomalia, abbia acquisito gli elementi necessari per compiere la valutazione di cui al combinato disposto degli artt. 110, comma 3 lett. d), e 41, comma 13, del d. lgs. n. 36/2023, chiedendo alla controinteressata le dovute precisazioni in ordine sia alla parte del costo della manodopera riferibile al servizio di manutenzione, sia al CCNNL applicato.
Tale verifica strumentale al perseguimento del primario interesse alla tutela dei lavoratori doveva in ogni caso essere effettuata. N. 01941/2025 REG.RIC.
7.3.2. Sul punto rimarcato è stato altresì affermato che “ai fini della verifica di anomalia, ed in ossequio ai superiori principi che impongono la tutela effettiva del lavoro, non può non assumere rilievo la sopravvenuta modifica del CCNL: si è quindi ritenuto che la verifica di anomalia deve prendere a parametro i nuovi minimi salariali, pur se non ancora vigenti alla data di presentazione delle offerte (Cons.
Stato, Sez. V, 16-12-2024, n. 10107).
7.3.2. Non rilevante è il fatto che il punto 3) del disciplinare stabilisca che: “i costi della manodopera non sono soggetti al ribasso”.
È stato infatti già chiarito che “l'indicazione fornita dal legislatore all'art. 41, comma
14, del D.Lgs. n. 36 del 2023 alla stazione appaltante non è quella di sottrarre i costi della manodopera al ribasso, bensì di individuarli, cioè quantificarli ai sensi del comma 13, e di scorporare gli stessi dall'importo soggetto a ribasso, cioè di indicare separatamente i medesimi, così come quantificati, rispetto all'importo (complessivo) soggetto a ribasso. Tuttavia, quest'ultimo, cioè l'importo a base di gara – ai sensi del primo periodo – comprende anche i costi della manodopera. In sintesi, la novità rispetto al testo dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50 del 2016 consiste soltanto nel fatto che i costi della manodopera sono indicati separatamente, ma tale indicazione separata non li sottrae al ribasso (Consiglio di Stato, Sez. V, 5712 del 2025)” (Cons.
Stato, Sez. V, 7-10-2025, n. 7813).
Il costo della manodopera non era quindi necessariamente quello stimato dalla
Stazione appaltante.
7.4. Infondata è la censura contenuta nel primo motivo con cui parte ricorrente sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto svolgere anche un'accurata indagine in ordine alla sostenibilità dei costi relativi alle spese generali indicati da LO
SE. N. 01941/2025 REG.RIC.
7.4.1. L'art. 5, comma 9, dell'All. I.14), del d.lgs. n. 36/2023 è infatti riferito agli appalti di lavori. Nella fattispecie in esame si tratta invece di un appalto di forniture in cui i costi relativi alle spese generali possono avere un'incidenza inferiore.
Inoltre, parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a far ritenere che la pretesa sottostima della voce “Spese generali” sia idonea a compromettere la sostenibilità complessiva dell'offerta di LO SE.
E per giurisprudenza costante la verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata alla verifica dell'attendibilità e della serietà della stessa ed all'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte.
La relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato, renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato, Sez. III, 16-8-2024, n. 7143).
8. È inammissibile ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. il secondo motivo con cui parte ricorrente sostiene che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto il mezzo offerto non sarebbe conforme ai requisiti minimi tecnici richiesti dal disciplinare di gara e dall'Allegato A al Capitolato d'appalto.
8.1. Come rilevato dalle parti resistenti, in base al par. 7. “REQUISITI PER LA FASE
DI ESECUZIONE” del disciplinare, “In fase di offerta gli operatori dovranno dichiarare che, in caso di aggiudicazione, saranno garantiti i seguenti requisiti particolari necessari per l'esecuzione dell'appalto. La verifica dei requisiti di esecuzione di cui ai successivi punti 7.1 e 7.2 verrà effettuata sull'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto … la mancata comprova dei requisiti di esecuzione dichiarati in sede di offerta determinerà la revoca dell'aggiudicazione”.
Inoltre ai sensi del successivo par. 7.1 “REQUISITI DI ESECUZIONE”, “7.1.1
Requisiti minimi dell'escavatore a risucchio fornito”: “I concorrenti dovranno N. 01941/2025 REG.RIC.
dichiarare, in fase di offerta, che l'escavatore a risucchio oggetto di offerta sarà rispondente a tutti i requisiti minimi riportati nell'allegato A al Capitolato d'appalto:
All. A_Requisiti minimi del dell'escavatore.
In sede di verifica dei requisiti ETRA richiederà alla ditta aggiudicataria di fornire tutta la documentazione tecnica comprovante il possesso dei requisiti minimi di cui al suddetto Allegato A”.
In definitiva la stazione appaltante si è riservata la facoltà di verificare la conformità dell'escavatore, rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla legge di gara, dopo l'aggiudicazione, prima della stipula del contratto ed ET ha dato atto di non aver ancora svolto tale verifica.
Pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice adito non può pronunciarsi in ordine a tale valutazione non ancora compiuta dalla Stazione appaltante.
Fermo in ogni caso l'obbligo di ET di svolgere tale verifica anche in relazione agli specifici rilievi svolti da parte ricorrente.
9. Il terzo motivo – proposto in via gradata - può essere assorbito, stante l'accoglimento del primo motivo.
9.1. La censura è peraltro inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposta attraverso la tempestiva impugnazione del bando di gara.
10. Il ricorso deve pertanto essere accolto nei sensi e nei limiti sopra evidenziati, e per l'effetto devono essere annullati gli atti impugnati nei medesimi sensi e limiti, con conseguente obbligo della stazione appaltante di verificare la congruità dei costi della manodopera dichiarati da LO SE in relazione al servizio di manutenzione.
11. In ragione della novità e della complessità delle questioni proposte, sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio, ferma la rifusione del contributo unificato versato, a carico di ET.
P.Q.M. N. 01941/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei medesimi sensi e limiti.
Spese compensate, salva la refusione in favore di parte ricorrente del contributo unificato versato, posta a carico di ET s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AS, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
IP AL, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IP AL AR AS N. 01941/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/03/2026
N. 00532 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01941/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1941 del 2025, proposto da
TT IC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6785A17AA, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea
Giuman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ET s.p.a. Società FI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Faresin, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 01941/2025 REG.RIC.
LO SE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determina del Procuratore Area Servizi Generali e Approvvigionamenti e Area
PMO n. 95 del 16-9-2025 di ET s.p.a. Società FI, recante l'aggiudicazione dell'appalto n. 50/2025 preordinato all'affidamento della “Fornitura di un escavatore con tecnologia di aspirazione a risucchio per il servizio idrico integrato di ETRA
s.p.a. Società FI con manutenzione. CIG n. B6785A17AA” in favore della LO
SE s.r.l.;
- dei verbali di gara tutti, ivi espressamente compresa la proposta di aggiudicazione; della nota del RUP di progettazione in data 9-9-2025 recante la valutazione di congruità dell'offerta presentata dall'aggiudicataria;
- della nota del RUP per la fase di affidamento in data 9-9-2025 recante “conferma” della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice;
- della Determinazione a contrarre n. 19 del 12-2-2025 del Direttore Generale di ET
s.p.a. Società FI, non conosciuta;
- del Disciplinare di gara e dei relativi allegati;
- di ogni atto ad essi antecedente o susseguente, ancorché non conosciuto;
e per la declaratoria di inefficacia, ai sensi degli artt. 121-122 c.p.a., del Contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato fra l'Amministrazione e la odierna controinteressata; nonché per il risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 124 c.p.a., con il conseguente subentro nel Contratto di appalto, ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente monetario. N. 01941/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LO SE s.r.l. e di ET s.p.a.
Società FI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IP AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato in data 14-4-2025, ETRA s.p.a. Società FI (in seguito,
ET), società a capitale pubblico che gestisce il servizio idrico integrato nel bacino del fiume Brenta, indiceva una procedura aperta telematica per l'affidamento della
“Fornitura di un escavatore con tecnologia di aspirazione a risucchio per il servizio idrico integrato di ETRA s.p.a. Società FI con manutenzione” (CIG
B6785A17AA), per un importo a base d'asta di Euro 840.000,00, da aggiudicarsi in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023.
1.1. All'esito delle operazioni di gara risultava prima LO SE s.r.l. (in seguito, LO SE) con 85,67 punti (offerta tecnica, 55,67 punti; offerta economica, 30,00 punti) e seconda TT IC s.r.l. (in seguito, TT) con
83,62 punti (offerta tecnica, 70,00 punti; offerta economica, 13,62 punti).
1.2. Con determinazione del 16-9-2025, comunicata a TT in data 18-9-2025, veniva quindi disposta l'aggiudicazione in favore di LO SE.
2. Ottenuta in data 13-10-2025 l'ostensione della documentazione di gara e in particolare dell'offerta e dei giustificativi presentati da LO SE, con il N. 01941/2025 REG.RIC.
ricorso in esame TT ha impugnato gli atti della procedura sulla base dei seguenti motivi.
I – Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del Disciplinare di gara e dell'art. 110 del d. lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per carenza di istruttoria e di motivazione.
Parte ricorrente contesta la valutazione di congruità dell'offerta presentata da LO, sostenendo che la Stazione appaltante avrebbe compiuto gravi errori istruttori.
Sotto un primo profilo, in sede di giustificativi, LO SE non avrebbe indicato il contratto collettivo nazionale applicato. Tale mancata indicazione avrebbe impedito alla Stazione appaltante di svolgere una effettiva verifica del rispetto dei costi orari minimi previsti dalla contrattazione collettiva di settore.
Sotto un secondo profilo, la Stazione appaltante avrebbe erroneamente avvallato la condotta dell'aggiudicataria che avrebbe indicato in sede di offerta un costo della manodopera del tutto eccentrico rispetto a quello richiesto dalla legge di gara.
Infatti, diversamente da quanto previsto dalla legge di gara (Relazione tecnica illustrativa, pag. 3), che richiedeva di indicare i costi della manodopera con esclusivo riferimento alla componente “servizi” (servizio di manutenzione), quantificandoli in
Euro 1.849,60, LO SE in sede di offerta avrebbe indicato un costo della manodopera di Euro 45.000,00, in quanto comprensivo anche della componente fornitura (“assemblaggio della macchina).
In ogni caso, i costi medi orari indicati dalla aggiudicataria in fase di giustificativi risulterebbero inferiori ai valori minimi previsti dalla relativa contrattazione sindacale nazionale.
LO SE infatti in sede di giustificativi avrebbe indicato costi medi orari per l'Elettrauto di 2° livello (Euro 15,41) e per il Saldatore di 5° livello (Euro 18,35) inferiori a quelli minimi previsti sia dal CCNL “Metalmeccanica Piccola e Media N. 01941/2025 REG.RIC.
Industria” (rispettivamente Euro € 18,78 ed Euro 23,26), sia dal CCNL
“Metalmeccanica” ((rispettivamente Euro 18,46 ed Euro 22,96).
L'aggiudicataria avrebbe quindi dovuto essere esclusa.
Sotto un ulteriore profilo, la Stazione appaltante avrebbe dovuto svolgere un'accurata indagine della sostenibilità dell'importo – del tutto incongruo - delle “Spese generali” indicato da LO SE ((Euro 1.000,00).
Invece ET avrebbe circoscritto la motivazione della congruità dell'offerta ai soli profili dei costi della sicurezza e di quelli della manodopera.
II - Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 95, comma 1 lett.
e), 96, comma 14, 98, comma 3 lett. b), del d. lgs. n. 36/2023. Violazione del punto 7.1 del Disciplinare di gara.
Parte ricorrente sostiene che LO Euro service avrebbe dovuto essere esclusa in quanto il mezzo offerto non sarebbe conforme ai requisiti minimi tecnici richiesti dal
Disciplinare di gara e dall'Allegato A al Capitolato d'appalto.
In particolare, TT rileva le seguenti difformità:
- l'Allegato A richiederebbe una presa di forza di tipo “NMV (N4Z)” per l'azionamento diretto delle turbine. La scheda del telaio allegata all'offerta tecnica dell'aggiudicataria, invece, non riporterebbe tale tipologia;
- l'Allegato A richiederebbe un “sistema di sterzatura elettromeccanico autonomo, azionato da radiocomando”. L'offerta tecnica della cointeressata, invece, descriverebbe un sistema di sterzatura idromeccanico;
- l'Allegato A richiederebbe un “sistema portatubi ad azionamento idraulico”.
Invece, il mezzo offerto dall'aggiudicataria sarebbe dotato di un sistema ad azionamento manuale.
Tali difformità configurerebbero un aliud pro alio.
Ciononostante l'aggiudicataria in fase di offerta avrebbe dichiarato la rispondenza del mezzo fornito a tutti i requisiti minimi richiesti. Tale dichiarazione costituirebbe un N. 01941/2025 REG.RIC.
grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98, comma 3 lett. b), del d.lgs. n.
36/2023, in quanto rappresenterebbe una condotta volta a fornire informazioni false o fuorvianti, suscettibili di influenzare le decisioni della Stazione Appaltante.
LO SE avrebbe quindi dovuto essere esclusa sia per la mancata conformità del mezzo offerto rispetto ai requisiti minimi richiesti, sia per la dichiarazione mendace resa in fase di offerta, che configurerebbe un grave illecito professionale.
III - Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 57 e 102 del
d.lgs. n. 36/2023.
In subordine, parte ricorrente sostiene che l'intera procedura sarebbe illegittima in quanto la Stazione avrebbe erroneamente ritenuto di derogare alle disposizioni di cui agli artt. 11, 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione della natura del contratto – appalto di forniture – e della “bassa incidenza” (0,22%) della manodopera rispetto al valore a base d'asta dell'appalto.
Invece la stessa nota illustrativa del bando tipo Anac n. 1/2023 – richiamata da ET – chiarirebbe che l'applicazione delle disposizioni sopra richiamate sarebbe esclusa per i soli servizi aventi natura intellettuale e per le forniture senza posa, non in relazione alla percentuale di incidenza della manodopera.
Nel caso di specie l'appalto avrebbe ad oggetto non solo la fornitura del mezzo, ma anche lo svolgimento del servizio di manutenzione, quale prestazione secondaria oggetto di specifico ribasso in sede di offerta.
3. ET e LO SE si sono costituite in giudizio e hanno contestato nel merito le censure proposte, rilevando in particolare:
i - quanto al primo motivo, che l'indicazione del CCNL applicato era stata richiesta dalla Stazione appaltante in sede di richiesta di giustificativi solo per il “personale esterno”. L'indicazione del CCNNL per il personale interno non sarebbe necessaria, ai sensi degli artt. 11, 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, in quanto si tratterebbe di un appalto di fornitura in cui la percentuale di manodopera ha bassa incidenza (0,22% sul N. 01941/2025 REG.RIC.
valore a base d'asta dell'appalto). Inoltre il costo della manodopera “rilevante” (quello per la manutenzione) sarebbe stato predeterminato dalla stessa lex specialis (Relazione tecnico illustrativa) e tale costo non era soggetto a ribasso. Parte ricorrente non avrebbe inoltre prodotto in giudizio i CCNNL asseritamente applicabili pertanto la violazione dei minimi salariali non sarebbe provata. Le censure contenute nel primo motivo sarebbero anche tardive in quanto desumibili sin dalla comunicazione di aggiudicazione;
ii - quanto al secondo motivo, che la verifica circa la corrispondenza delle dotazioni tecniche del mezzo al capitolato d'appalto dovrebbe avvenire dopo l'aggiudicazione in quanto “requisito di esecuzione” del contratto;
iii - quanto al terzo motivo, che in base all'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 36/2023 le prestazioni “secondarie, accessorie o sussidiarie” richiederebbero l'indicazione del
CCNL applicabile solo nel caso in cui corrispondano ad almeno il 30% di quelle oggetto del contratto da affidare.
4. Alla camera di consiglio del 12-11-2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare in vista della fissazione a breve dell'udienza di merito.
5. In vista della discussione del ricorso le parti hanno depositato memorie e repliche in cui hanno sviluppato le rispettive difese.
6. All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. È fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente contesta la valutazione di congruità dell'offerta presentata da
LO SE sotto il profilo del difetto di istruttoria.
7.1. Preliminarmente, occorre tuttavia rilevate che non è condivisibile l'eccezione – proposta dalla controinteressata – secondo cui il motivo di impugnazione sarebbe tardivo in quanto già nella comunicazione di aggiudicazione, ricevuta da TT in data 19-9-2025, era riportato il costo della manodopera (Euro 45.000,00) indicato da
LO SE in sede di offerta. N. 01941/2025 REG.RIC.
7.1.1. Infatti solo negli atti del procedimento di valutazione di anomalia – ostesi a parte ricorrente in data 6-13 ottobre 2025 – è stato chiarito che i costi della manodopera dichiarati dalla aggiudicataria erano riferiti al costo complessivo dell'assemblaggio della macchina e non solo ai due interventi di manutenzione.
7.2. Ancora in via preliminare, occorre disattendere le specifiche censure contenute nel primo motivo con cui parte ricorrente sostiene che LO SE avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non avrebbe indicato il costo della manodopera del servizio accessorio di manutenzione del prodotto offerto.
7.2.1. In base all'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, “Nell'offerta economica
l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.
Tale disposizione è funzionale alla salvaguardia di interessi di rilevanza superindividuale, tra cui la tutela dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, e, con riferimento specifico allo svolgimento della gara, mira, da una parte, a consentire al partecipante la possibilità di formulare un'offerta consapevole con riferimento a tali significative voci di costo, e, dall'altra, a permettere alla stazione appaltante di procedere alla verifica della congruità del costo del lavoro (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen.,
n. 1/2019).
E la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i costi della manodopera devono essere indicati ogniqualvolta vengono in rilievo attività prestazionali ulteriori rispetto alla mera fornitura dei macchinari i quali non possono prescindere dall'utilizzo di manodopera, in quanto improntata ad assistere la stazione appaltante sul piano tecnico-operativo e manutentivo (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 20-10-2025, n.
6805). N. 01941/2025 REG.RIC.
D'altra parte anche lo stesso disciplinare (par. 17) “OFFERTA ECONOMICA (BUSTA
DIGITALE “RISPOSTA ECONOMICA)” richiedeva espressamente ai concorrenti di
<<compilare la sezione 3.3 “costi della manodopera” indicando l'importo dei costi < i>
della manodopera sostenuti dal concorrente>> e la “Relazione tecnica illustrativa”, richiamata dalla sezione 3.3. del medesimo disciplinare chiariva che i costi della manodopera riguardavano “gli interventi minimi di manutenzione ordinaria programmata previsti nel Capitolato”.
I concorrenti erano pertanto tenuti a indicare in sede di offerta i costi relativi al servizio di manutenzione dell'escavatore offerto.
7.2.2. Come rilevato da parte ricorrente, LO SE in sede di offerta ha invece indicato il costo della manodopera riferito non solo al costo del servizio di manutenzione, ma anche al complessivo assemblaggio della macchina.
Tuttavia tale più ampia determinazione del costo della manodopera non può ritenersi di per sé causa di esclusione dalla procedura.
Da un lato infatti, tale determinazione risulta in linea con la regola giurisprudenziale secondo cui l'onere di indicare i costi della manodopera scatta ogniqualvolta l'appalto comporti lo svolgimento di attività che richiedono l'utilizzo di manodopera.
In questo senso, non risulta in contrasto con il disposto dell'art. 104, comma 9, del d.lgs. 36/2023 che il ricorrente, il quale evidentemente provvede anche ad assembleare il prodotto offerto, abbia ritenuto (anche forse prudenzialmente, stante anche la gravità della sanzione) di indicare il costo della manodopera relativo anche a tale attività.
Peraltro il disciplinare al par. 17 richiedeva di indicare nell'offerta “l'importo dei costi della manodopera sostenuti dal concorrente” e solo dalla Relazione illustrativa emergeva che tali costi dovevano in realtà riferirsi in modo esclusivo al servizio di manutenzione.
Dall'altro lato, sarebbe in contrasto con i principi di proporzionalità, del risultato e di fiducia escludere per tale mera ragione il controinteressato dalla procedura. N. 01941/2025 REG.RIC.
Nella fattispecie l'oggetto principale dell'appalto è la “Fornitura di un escavatore con tecnologia di aspirazione a risucchio” – del valore a base d'asta di Euro 820.000,00 – mentre il servizio di manutenzione – del valore a base d'asta di Euro 20.000,00- costituisce una prestazione meramente accessoria e strumentale.
In ipotesi similari a quella in esame è stato peraltro affermato che assume <rilievo il fatto che le attività di “service” che accompagnano la fornitura riguardino, come nel caso di specie, servizi post-vendita tutti accessori rispetto alla fornitura oggetto dell'appalto, con la conseguenza che questi possono essere qualificati come costi indiretti per i quali non è richiesta l'indicazione del costo della mano d'opera ex art.
95, d.lgs. 50/2016>> e che <l'obbligatoria indicazione dei costi della manodopera in offerta si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell'offerta per la specifica commessa; non è così, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all'offerta da presentare per il singolo appalto” (TAR Firenze, sez. I, 19 aprile 2022, n. 525; TAR Roma, sez. III, 12/07/2021,
n. 8261; Cons. di Stato sez. V, 3 novembre 2020, n. 6786; Cons. Stato sez. III, 26 ottobre 2020, n. 6530). È necessario distinguere i “costi indiretti della commessa”, ovverosia i costi relativi al personale di supporto all'esecuzione dell'appalto o adibito
a servizi esterni, dai “costi diretti della commessa”, comprensivi di tutti i dipendenti impiegati per l'esecuzione della specifica commessa” (cfr. per tutte Cons. Stato, sez.
V, 3 novembre 2020 n. 6786; Id., sez. III, 26.10.2020 n. 6530)” (Cons. St., sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815; Tar Lazio sez. 3-quater 09.12.2023 n.18510) >> (TAR
Sardegna, Ssez. I, 2-7-2024, n. 516).
Inoltre lo stesso disciplinare precisava: N. 01941/2025 REG.RIC.
- “Considerata l'incidenza del valore della manodopera sull'importo dell'appalto, non viene indicato il contratto collettivo ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice”
(par. 3);
- “Trattandosi di appalto di fornitura in cui la percentuale di manodopera ha bassa incidenza (0,22% sul valore a base d'asta dell'appalto), così come precisato anche dalla nota illustrativa ANAC al bando tipo n.1/2023, gli articoli 11 secondo cui
l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale
e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), l'art. 57
(clausola sociale) e l'art. 102 (impegni dell'operatore economico) del Codice, non trovano applicazione” (par. 10).
In definitiva risulterebbe sproporzionato, contrario agli interessi della stessa Stazione appaltante e anche non in linea con il principio di massima partecipazione alle gare, escludere la controinteressata per avere preso in considerazione il costo globale della manodopera del contratto anziché il costo della manodopera del solo servizio di manutenzione.
7.3. È invece fondata la censura con cui parte ricorrente sostiene che la Stazione appaltante avrebbe dovuto verificare la congruità dei costi della manodopera dichiarati da LO SE in relazione al servizio di manutenzione, con particolare riferimento ai minimi salariali stabiliti dal CCNNL applicato.
7.3.1. Come rilevato da parte ricorrente, dagli atti prodotti in giudizio non risulta infatti che ET, nell'ambito del procedimento di valutazione dell'anomalia, abbia acquisito gli elementi necessari per compiere la valutazione di cui al combinato disposto degli artt. 110, comma 3 lett. d), e 41, comma 13, del d. lgs. n. 36/2023, chiedendo alla controinteressata le dovute precisazioni in ordine sia alla parte del costo della manodopera riferibile al servizio di manutenzione, sia al CCNNL applicato.
Tale verifica strumentale al perseguimento del primario interesse alla tutela dei lavoratori doveva in ogni caso essere effettuata. N. 01941/2025 REG.RIC.
7.3.2. Sul punto rimarcato è stato altresì affermato che “ai fini della verifica di anomalia, ed in ossequio ai superiori principi che impongono la tutela effettiva del lavoro, non può non assumere rilievo la sopravvenuta modifica del CCNL: si è quindi ritenuto che la verifica di anomalia deve prendere a parametro i nuovi minimi salariali, pur se non ancora vigenti alla data di presentazione delle offerte (Cons.
Stato, Sez. V, 16-12-2024, n. 10107).
7.3.2. Non rilevante è il fatto che il punto 3) del disciplinare stabilisca che: “i costi della manodopera non sono soggetti al ribasso”.
È stato infatti già chiarito che “l'indicazione fornita dal legislatore all'art. 41, comma
14, del D.Lgs. n. 36 del 2023 alla stazione appaltante non è quella di sottrarre i costi della manodopera al ribasso, bensì di individuarli, cioè quantificarli ai sensi del comma 13, e di scorporare gli stessi dall'importo soggetto a ribasso, cioè di indicare separatamente i medesimi, così come quantificati, rispetto all'importo (complessivo) soggetto a ribasso. Tuttavia, quest'ultimo, cioè l'importo a base di gara – ai sensi del primo periodo – comprende anche i costi della manodopera. In sintesi, la novità rispetto al testo dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50 del 2016 consiste soltanto nel fatto che i costi della manodopera sono indicati separatamente, ma tale indicazione separata non li sottrae al ribasso (Consiglio di Stato, Sez. V, 5712 del 2025)” (Cons.
Stato, Sez. V, 7-10-2025, n. 7813).
Il costo della manodopera non era quindi necessariamente quello stimato dalla
Stazione appaltante.
7.4. Infondata è la censura contenuta nel primo motivo con cui parte ricorrente sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto svolgere anche un'accurata indagine in ordine alla sostenibilità dei costi relativi alle spese generali indicati da LO
SE. N. 01941/2025 REG.RIC.
7.4.1. L'art. 5, comma 9, dell'All. I.14), del d.lgs. n. 36/2023 è infatti riferito agli appalti di lavori. Nella fattispecie in esame si tratta invece di un appalto di forniture in cui i costi relativi alle spese generali possono avere un'incidenza inferiore.
Inoltre, parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a far ritenere che la pretesa sottostima della voce “Spese generali” sia idonea a compromettere la sostenibilità complessiva dell'offerta di LO SE.
E per giurisprudenza costante la verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata alla verifica dell'attendibilità e della serietà della stessa ed all'accertamento dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte.
La relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato, renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato, Sez. III, 16-8-2024, n. 7143).
8. È inammissibile ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a. il secondo motivo con cui parte ricorrente sostiene che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto il mezzo offerto non sarebbe conforme ai requisiti minimi tecnici richiesti dal disciplinare di gara e dall'Allegato A al Capitolato d'appalto.
8.1. Come rilevato dalle parti resistenti, in base al par. 7. “REQUISITI PER LA FASE
DI ESECUZIONE” del disciplinare, “In fase di offerta gli operatori dovranno dichiarare che, in caso di aggiudicazione, saranno garantiti i seguenti requisiti particolari necessari per l'esecuzione dell'appalto. La verifica dei requisiti di esecuzione di cui ai successivi punti 7.1 e 7.2 verrà effettuata sull'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto … la mancata comprova dei requisiti di esecuzione dichiarati in sede di offerta determinerà la revoca dell'aggiudicazione”.
Inoltre ai sensi del successivo par. 7.1 “REQUISITI DI ESECUZIONE”, “7.1.1
Requisiti minimi dell'escavatore a risucchio fornito”: “I concorrenti dovranno N. 01941/2025 REG.RIC.
dichiarare, in fase di offerta, che l'escavatore a risucchio oggetto di offerta sarà rispondente a tutti i requisiti minimi riportati nell'allegato A al Capitolato d'appalto:
All. A_Requisiti minimi del dell'escavatore.
In sede di verifica dei requisiti ETRA richiederà alla ditta aggiudicataria di fornire tutta la documentazione tecnica comprovante il possesso dei requisiti minimi di cui al suddetto Allegato A”.
In definitiva la stazione appaltante si è riservata la facoltà di verificare la conformità dell'escavatore, rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla legge di gara, dopo l'aggiudicazione, prima della stipula del contratto ed ET ha dato atto di non aver ancora svolto tale verifica.
Pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice adito non può pronunciarsi in ordine a tale valutazione non ancora compiuta dalla Stazione appaltante.
Fermo in ogni caso l'obbligo di ET di svolgere tale verifica anche in relazione agli specifici rilievi svolti da parte ricorrente.
9. Il terzo motivo – proposto in via gradata - può essere assorbito, stante l'accoglimento del primo motivo.
9.1. La censura è peraltro inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposta attraverso la tempestiva impugnazione del bando di gara.
10. Il ricorso deve pertanto essere accolto nei sensi e nei limiti sopra evidenziati, e per l'effetto devono essere annullati gli atti impugnati nei medesimi sensi e limiti, con conseguente obbligo della stazione appaltante di verificare la congruità dei costi della manodopera dichiarati da LO SE in relazione al servizio di manutenzione.
11. In ragione della novità e della complessità delle questioni proposte, sussistono le condizioni per compensare le spese di giudizio, ferma la rifusione del contributo unificato versato, a carico di ET.
P.Q.M. N. 01941/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei medesimi sensi e limiti.
Spese compensate, salva la refusione in favore di parte ricorrente del contributo unificato versato, posta a carico di ET s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AS, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
IP AL, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IP AL AR AS N. 01941/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO