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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3642 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
promosso da
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MORELLO ALESSANDRA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
CAVOUR 51/F RAVENNA, giusta procura del 5 dicembre 2022; attore-opponente contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. VERSARI CP_1 C.F._2
MARIA ELENA (C.F. ), domiciliato/a in V. G. REG. N. 88 47121 FORLI', in C.F._3 virtù di procura in atti;
convenuto-opposto
- ooOoo-
Conclusioni per : Parte_1
«In via preliminare ci si oppone fin da ora all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il credito azionato non è dovuto e/o provato, e comunque non risulta certo, liquido ed esigibile, per tutti i motivi sopra meglio esposti. Nel merito
Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in oggetto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente al Dott. per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare CP_1 le domande formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
1 Nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito del Dott. nei confronti della opponente, ridursi CP_1 secondo giustizia ed equità il dovuto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.».
Conclusioni per : CP_1
«Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì, contrariis reiectis
In Via principale:
Rigettare l'opposizione formulata dall'opponente poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con espressa condanna di ex art. 96 c.p.c. Vinte le spese di lite con liquidazione ai Parte_1 sensi del DM 55/14 per come modificato dal 147/22 ed applicazione della maggiorazione per gli atti telematici con fruizione agevolata, oltre 15% spese generali iva e cpa come per legge.
In subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero accolte le precedenti conclusioni, voglia condannare parte opponente al pagamento delle fatture n. 162/2021; n. 161/2022; n. 162/2022 per l'importo complessivo di €
93..533,84, oltre interessi moratori sino al saldo, con espressa condanna di anche ex art. 96 c.p.c.. Parte_1
Vinte le spese di lite con liquidazione ai sensi del DM 55/14 per come modificato dal 147/22 ed applicazione della maggiorazione per gli atti telematici con fruizione agevolata, oltre 15% spese generali iva e cpa come per legge.».
- ooOoo-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In forza del decreto opposto, ingiungeva, nei confronti di CP_1 Parte_1
, il pagamento della somma di € 93.533,84, oltre interessi e spese, a titolo di compenso
[...] professionale.
Si è opposta la società ingiunta sostenendo che il professionista non avesse fornito dimostrazione del rapporto e dell'ammontare del proprio compenso, evidenziando come le fatture allegate in sede monitoria non fornissero adeguato supporto probatorio nel giudizio di opposizione.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto opposto ha depositato sia il contratto che le asseverazioni e le comunicazioni fiscali effettuate in esecuzione dell'incarico (doc. 2 e docc. 3-32).
Così sinteticamente descritte le posizioni delle parti, giova rammentare che, con ordinanza del
20.12.2023 veniva concessa l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, a seguito del deposito
2 dell'atto di citazione notificato alla controparte, l'attrice opponente ha omesso di depositare sia le memorie ex art. 183, co. 6°, c.p.c. sia quelle conclusive.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 35/24 emesso in data 11.12.2024, il presente procedimento veniva assegnato ad altro ruolo per effetto della contemporanea doppia vacanza di organico (v. decreto del 21.12.2024), successivamente, con le ordinanze del 31.1.25 e 20.5.25, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 26.5.25 per essere decisa nei termini che seguono.
L'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Difatti, le generiche contestazioni contenute nell'atto di citazione in opposizione sono state comunque superate dall'ampio corredo documentale da cui si evince la sussistenza dell'incarico conferito al professionista e la quota di compenso che veniva riconosciuta in misura pari al 2% del credito asseverato in aggiunta agli esborsi (cfr. art. 3, doc. 2), oltre all'espletamento delle attività demandante al professionista (docc. 3-32, cit.).
Il contegno processuale dell'opponente denota infine disinteresse a coltivare la causa e sostanziale adesione alla valutazione sommaria già resa in precedenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed il compenso viene determinato ai minimi tariffari in ragione della scarsa qualità dell'affare e della modesta attività.
p.q.m.
definitivamente pronunciando sul proc. n. 3642 dell'anno 2022, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a corrispondere, in favore di , le spese di lite Parte_1 CP_1 che quantifica in € 4.500,00, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 3 giugno 2025
Il Giudice dr. Emanuele Picci
3
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3642 di registro generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
promosso da
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MORELLO ALESSANDRA (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
CAVOUR 51/F RAVENNA, giusta procura del 5 dicembre 2022; attore-opponente contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. VERSARI CP_1 C.F._2
MARIA ELENA (C.F. ), domiciliato/a in V. G. REG. N. 88 47121 FORLI', in C.F._3 virtù di procura in atti;
convenuto-opposto
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Conclusioni per : Parte_1
«In via preliminare ci si oppone fin da ora all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto il credito azionato non è dovuto e/o provato, e comunque non risulta certo, liquido ed esigibile, per tutti i motivi sopra meglio esposti. Nel merito
Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo in oggetto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente al Dott. per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare CP_1 le domande formulate nel relativo ricorso per ingiunzione.
1 Nell'ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito del Dott. nei confronti della opponente, ridursi CP_1 secondo giustizia ed equità il dovuto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.».
Conclusioni per : CP_1
«Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì, contrariis reiectis
In Via principale:
Rigettare l'opposizione formulata dall'opponente poiché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con espressa condanna di ex art. 96 c.p.c. Vinte le spese di lite con liquidazione ai Parte_1 sensi del DM 55/14 per come modificato dal 147/22 ed applicazione della maggiorazione per gli atti telematici con fruizione agevolata, oltre 15% spese generali iva e cpa come per legge.
In subordine:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero accolte le precedenti conclusioni, voglia condannare parte opponente al pagamento delle fatture n. 162/2021; n. 161/2022; n. 162/2022 per l'importo complessivo di €
93..533,84, oltre interessi moratori sino al saldo, con espressa condanna di anche ex art. 96 c.p.c.. Parte_1
Vinte le spese di lite con liquidazione ai sensi del DM 55/14 per come modificato dal 147/22 ed applicazione della maggiorazione per gli atti telematici con fruizione agevolata, oltre 15% spese generali iva e cpa come per legge.».
- ooOoo-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In forza del decreto opposto, ingiungeva, nei confronti di CP_1 Parte_1
, il pagamento della somma di € 93.533,84, oltre interessi e spese, a titolo di compenso
[...] professionale.
Si è opposta la società ingiunta sostenendo che il professionista non avesse fornito dimostrazione del rapporto e dell'ammontare del proprio compenso, evidenziando come le fatture allegate in sede monitoria non fornissero adeguato supporto probatorio nel giudizio di opposizione.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto opposto ha depositato sia il contratto che le asseverazioni e le comunicazioni fiscali effettuate in esecuzione dell'incarico (doc. 2 e docc. 3-32).
Così sinteticamente descritte le posizioni delle parti, giova rammentare che, con ordinanza del
20.12.2023 veniva concessa l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e, a seguito del deposito
2 dell'atto di citazione notificato alla controparte, l'attrice opponente ha omesso di depositare sia le memorie ex art. 183, co. 6°, c.p.c. sia quelle conclusive.
Con decreto del Presidente del Tribunale n. 35/24 emesso in data 11.12.2024, il presente procedimento veniva assegnato ad altro ruolo per effetto della contemporanea doppia vacanza di organico (v. decreto del 21.12.2024), successivamente, con le ordinanze del 31.1.25 e 20.5.25, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 26.5.25 per essere decisa nei termini che seguono.
L'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Difatti, le generiche contestazioni contenute nell'atto di citazione in opposizione sono state comunque superate dall'ampio corredo documentale da cui si evince la sussistenza dell'incarico conferito al professionista e la quota di compenso che veniva riconosciuta in misura pari al 2% del credito asseverato in aggiunta agli esborsi (cfr. art. 3, doc. 2), oltre all'espletamento delle attività demandante al professionista (docc. 3-32, cit.).
Il contegno processuale dell'opponente denota infine disinteresse a coltivare la causa e sostanziale adesione alla valutazione sommaria già resa in precedenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza ed il compenso viene determinato ai minimi tariffari in ragione della scarsa qualità dell'affare e della modesta attività.
p.q.m.
definitivamente pronunciando sul proc. n. 3642 dell'anno 2022, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a corrispondere, in favore di , le spese di lite Parte_1 CP_1 che quantifica in € 4.500,00, oltre spese a forfait al 15%, Cassa avvocati ed I.V.A. come per legge.
Forlì, 3 giugno 2025
Il Giudice dr. Emanuele Picci
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