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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/08/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del
14/7/2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 3848/2024 a.c. promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avvocato Stefano Azzano , Pt_1
con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Claudia Vespa, Controparte_1
presso lo studio della quale elett.te domicilia in Napoli alla Via S. Brigida n. 39
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato in data 26/6/2024, l , a seguito di contestazione delle conclusioni formulate Pt_1
dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti. In particolare, l'Istituto deduceva che, nonostante il riconoscimento della condizione sanitaria di
“cieco ventesimista”, con un residuo visivo inferiore a 1/20 in entrambi gli occhi, idonea, in astratto,
a giustificare l'attribuzione della pensione non reversibile per cieco civile parziale ex L. 382/70,
[...]
non aveva diritto al riconoscimento della prestazione in parola, atteso il superamento del CP_1
limite reddituale previsto dalla legge.
, ricorrente nel procedimento per ATP, si costituiva nel giudizio di opposizione ad Controparte_1
ATP e resisteva al ricorso dell , con varie argomentazioni. Pt_1
Ciò detto, si osserva che il ricorso proposto dall è solo parzialmente fondato e va accolto, per Pt_1
i motivi e nei limiti di seguito specificati.
L ha infatti dimostrato, producendo idonea documentazione, che, nonostante l'avvenuto CP_2
riconoscimento del requisito sanitario nel corso del procedimento per ATP, non ha Controparte_1
diritto a percepire la pensione non reversibile per cieco civile parziale ex L. 382/70 in quanto supera i limiti di reddito previsti dalla legge per poter beneficiare della prestazione in parola (cfr.
documentazione reddituale in atti).
Si osserva, peraltro, che la difesa del non ha prodotto elementi idonei a confutare la CP_1
documentazione depositata dall . Pt_1
Le risultanze dell'ATP sono, pertanto, insufficienti a consentire il riconoscimento della prestazione di cui sopra, atteso che l'accertamento del requisito sanitario non può comunque prescindere dall'esistenza di un concreto interesse ad agire finalizzato al riconoscimento di una specifica prestazione assistenziale o previdenziale.
Il ricorso dell va, pertanto, accolto con riferimento alla prestazione de qua , e va accertato e Pt_1
dichiarato che non sussiste il diritto di a percepire la pensione non reversibile per Controparte_1
cieco civile parziale e x L. 382/70 per superamento dei limiti reddituali.
Sulla scorta delle risultanze della CTU espletata dal dott. nel procedimento per Persona_1
ATP va, invece , accertato e dichiarato che il si trova, sin dall'epoca della domanda CP_1 amministrativa del 28/10/2022, nelle condizioni sanitarie previste per fruire dell'indennità speciale per ciechi civili ventesimisti ex L. 382/70 e dei benefici ex L. 104/92, art. 3, comma 3, atteso che per il riconoscimento di tali provvidenze non è previsto alcun limite di reddito.
L'accoglimento solo parziale del ricorso in opposizione dell giustifica la compensazione delle Pt_1
spese processuali tra le parti in ragione della metà; il riconoscimento degli ulteriori benefici assistenziali richiesti, peraltro a partire dall'epoca della domanda amministrativa, giustifica, invece,
la condanna dell al pagamento della restante metà delle spese del giudizio, che si liquidano, CP_2
in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall con ricorso Pt_1
del 26/6/2024 nei confronti di così provvede: a)accoglie parzialmente l'opposizione, Controparte_1
e per l'effetto dichiara che non si trova nelle condizioni previste dalla legge per poter Controparte_1
beneficiare della pensione non reversibile per i ciechi civili parziali ex L. 382/70 b)accerta e dichiara che si trova nelle condizioni previste dalla legge per fruire dell'indennità speciale per Controparte_1
i ciechi civili ventesimisti ex L. 382/70 e dei benefici ex L. 104/92, art. 3, comma 3, sin dalla domanda amministrativa del 28/10/2022; c) condanna l al pagamento di metà delle spese processuali, Pt_1
che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 800,00 dovuti per compenso professionale,
oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
d)compensa la restante metà delle spese.
Torre Annunziata, li 14/8/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del
14/7/2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al N. R.G. 3848/2024 a.c. promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avvocato Stefano Azzano , Pt_1
con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Claudia Vespa, Controparte_1
presso lo studio della quale elett.te domicilia in Napoli alla Via S. Brigida n. 39
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato in data 26/6/2024, l , a seguito di contestazione delle conclusioni formulate Pt_1
dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione, formulando le conclusioni di cui al ricorso in atti. In particolare, l'Istituto deduceva che, nonostante il riconoscimento della condizione sanitaria di
“cieco ventesimista”, con un residuo visivo inferiore a 1/20 in entrambi gli occhi, idonea, in astratto,
a giustificare l'attribuzione della pensione non reversibile per cieco civile parziale ex L. 382/70,
[...]
non aveva diritto al riconoscimento della prestazione in parola, atteso il superamento del CP_1
limite reddituale previsto dalla legge.
, ricorrente nel procedimento per ATP, si costituiva nel giudizio di opposizione ad Controparte_1
ATP e resisteva al ricorso dell , con varie argomentazioni. Pt_1
Ciò detto, si osserva che il ricorso proposto dall è solo parzialmente fondato e va accolto, per Pt_1
i motivi e nei limiti di seguito specificati.
L ha infatti dimostrato, producendo idonea documentazione, che, nonostante l'avvenuto CP_2
riconoscimento del requisito sanitario nel corso del procedimento per ATP, non ha Controparte_1
diritto a percepire la pensione non reversibile per cieco civile parziale ex L. 382/70 in quanto supera i limiti di reddito previsti dalla legge per poter beneficiare della prestazione in parola (cfr.
documentazione reddituale in atti).
Si osserva, peraltro, che la difesa del non ha prodotto elementi idonei a confutare la CP_1
documentazione depositata dall . Pt_1
Le risultanze dell'ATP sono, pertanto, insufficienti a consentire il riconoscimento della prestazione di cui sopra, atteso che l'accertamento del requisito sanitario non può comunque prescindere dall'esistenza di un concreto interesse ad agire finalizzato al riconoscimento di una specifica prestazione assistenziale o previdenziale.
Il ricorso dell va, pertanto, accolto con riferimento alla prestazione de qua , e va accertato e Pt_1
dichiarato che non sussiste il diritto di a percepire la pensione non reversibile per Controparte_1
cieco civile parziale e x L. 382/70 per superamento dei limiti reddituali.
Sulla scorta delle risultanze della CTU espletata dal dott. nel procedimento per Persona_1
ATP va, invece , accertato e dichiarato che il si trova, sin dall'epoca della domanda CP_1 amministrativa del 28/10/2022, nelle condizioni sanitarie previste per fruire dell'indennità speciale per ciechi civili ventesimisti ex L. 382/70 e dei benefici ex L. 104/92, art. 3, comma 3, atteso che per il riconoscimento di tali provvidenze non è previsto alcun limite di reddito.
L'accoglimento solo parziale del ricorso in opposizione dell giustifica la compensazione delle Pt_1
spese processuali tra le parti in ragione della metà; il riconoscimento degli ulteriori benefici assistenziali richiesti, peraltro a partire dall'epoca della domanda amministrativa, giustifica, invece,
la condanna dell al pagamento della restante metà delle spese del giudizio, che si liquidano, CP_2
in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall con ricorso Pt_1
del 26/6/2024 nei confronti di così provvede: a)accoglie parzialmente l'opposizione, Controparte_1
e per l'effetto dichiara che non si trova nelle condizioni previste dalla legge per poter Controparte_1
beneficiare della pensione non reversibile per i ciechi civili parziali ex L. 382/70 b)accerta e dichiara che si trova nelle condizioni previste dalla legge per fruire dell'indennità speciale per Controparte_1
i ciechi civili ventesimisti ex L. 382/70 e dei benefici ex L. 104/92, art. 3, comma 3, sin dalla domanda amministrativa del 28/10/2022; c) condanna l al pagamento di metà delle spese processuali, Pt_1
che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 800,00 dovuti per compenso professionale,
oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
d)compensa la restante metà delle spese.
Torre Annunziata, li 14/8/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco