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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona di
G.U. Dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3231/2020 R.G., avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e vertente
TRA
(C.F.: ) rappresenta e difesa dagli Avv.ti Luigi Parte_1 C.F._1
Corrado e Ilaria Corrado;
attrice
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Stendardo Guido;
(C.F.: e (C.F.: Controparte_2 C.F._3 CP_3
), in qualità di eredi di e di C.F._4 Persona_1 Persona_2 rappresentati e difesi dall' Avv. Di Dato Alessandro;
convenuto
E
; Controparte_4
convenuta-contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9.7.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino Di Fiandra , CP_1 Controparte_2 CP_3 Per_2
e , all'uopo esponendo che:
[...] Controparte_4
- in data 29.12.2009 decedeva in DA , cui succedevano ab intestato ON il coniuge, , nonché i figli , Controparte_5 Controparte_1 Persona_1
e ; Parte_1
- il patrimonio della si componeva dei seguenti immobili: immobile in DA Per_3 in Catasto al Foglio 2 n. 754 sub 7 ctg C/1 cl.8 mq 32,00 per una quota di 500/1000 (in piazza Umberto I di DA) e immobile in DA in Catasto al foglio 2 n. 790 sub.9 ctg. C/6 cl. 4 mq 18. per una quota di 500/1000 (in via S.Nicola di DA);
- in data 29.11.2013, in DA, decedeva altresì , cui Controparte_5 succedevano ab intestato nonché, per Controparte_1 Parte_1 rappresentazione gli eredi della premorta figlia deceduta il Persona_1
24.7.2012, ovvero il coniuge e i due figli e Persona_2 CP_3 CP_2
[...]
- il patrimonio si componeva dei seguenti beni immobili: Controparte_5
a) piena proprietà di immobile in EM (Av) NCEU fol.4 n. 980 sub 3 al
Vicolo chiuso;
b) piena proprietà di immobile in EM (Av) NCEU fol. 4 n. 980 sub 6 al vico
S.Antonio Abate;
c) immobile in DA in NCEU fol.2 n. 754 sub.7 P.zza Umberto I n. 24 ct
C/1classe 8 mq 32, per una quota pari a 6/9;
d) immobile in DA in NCEU fol.2 n. 790 sub.9 via San Nicola ct C/6 cl. 4 mq
18, per una quota pari a 6/9;
e) immobile in DA in NCEU fol. 2 n. 1662 sub. 4, prolungamento via FI
(ora via Gramsci n. 47);
f) immobile in DA in NCEU fol.2 n. 1662 sub 25, prolungamento via FI (ora via Gramsci);
- , dal luglio 2014, per suo stesso riconoscimento, aveva il possesso Controparte_1 delle chiavi di tutti gli immobili caduti in successione di cui riscuoteva anche le rendite, tra cui quelle dell'appartamento di via Gramsci che, senza alcuna autorizzazione degli altri coeredi, aveva concesso in locazione a terzi facendone propri i frutti;
- le spese della comunione ereditaria erano ripartite fra tutti gli eredi;
- il locale terraneo di Piazza Umberto 24 era occupato a titolo gratuito dalla figlia della stessa , cioè ; Controparte_1 Controparte_4
- era stato esperito invano il tentativo di mediazione. Tanto premesso, l'attrice chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“- dichiarata aperta la successione del IG. , nel cui patrimonio pro- Controparte_5 quota sono caduti in successione i diritti derivanti dalla successione della moglie IG. Per_3
e, occorrendo, dichiarata aperta la successione anche di , dichiararsi
[...] ON che le quote ereditarie vanno attribuite ex artt. 581 e 540 cc, formando un comodo progetto di divisione ed attribuzione delle relative quote in ragione dei rispettivi diritti disponendo, altresì, gli eventuali conguagli;
- nella ipotesi di indivisibilità, disporsi la vendita giudiziaria con attribuzione del ricavato agli aventi diritto;
- condannare la al Controparte_1 rendimento del conto dei beni di cui ha il possesso, condannandola al pagamento delle quote
2 di pertinenza dei condividendi ed in favore degli stessi con rivalutazione ed interessi. -
Ordinare alla , figlia di , al rilascio del bene in Controparte_4 Controparte_1
DA alla Piazza Umberto Primo occupato a titolo gratuito e, comunque, condannarla al pagamento di una somma pari al canone di locazione da ripartire secondo i rispettivi diritti in favore dei condividendi nelle rispettive misure, quanto meno dalla data di notifica della presente citazione non intendendo consentire la ulteriore occupazione a titolo gratuito e sino all'effettivo rilascio che comunque chiede o, alternativamente, nella ipotesi di assegnazione ad un condividente, disporne il pagamento dalla assegnazione stessa in favore del relativo titolare. - Spese e competenze come per legge a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni che dovessero insorgere durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 17.12.2020 si costituiva in giudizio , la quale a propria volta esponeva quanto segue: Controparte_2
- di essersi attivata per la gestione condivisa dei beni immobili caduti in successione;
- che a tal fine convocava assemblea per esaminare l'inventario dei beni mobili ed immobili, valutare gli immobili caduti in successione ereditaria, nominare un amministratore della comunione, conferire l'incarico alla vendita dei beni immobili ad un'agenzia immobiliare e valutare la permuta o vendita delle quote di proprietà dei beni immobili;
- che alla suddetta assemblea partecipavano solo e e CP_3 Controparte_2 che, di conseguenza, decidevano di aggiornarsi ad altra data;
- che con lettera datata 24.8.2019, indirizzata alla sorella . Pt_1 CP_1 CP_1 riconosceva di essersi arrogata, in autonomia, il diritto di gestire i beni della
[...] comunione, tra l'altro vincolando l'appartamento di Viale Gramsci ad un contratto di locazione appena stipulato, in assenza di preventiva autorizzazione dei comproprietari, deprezzando, di fatto, il valore immobiliare del bene nella trattativa per la vendita;
- che, a seguito della mancata partecipazione della a due assemblee, Controparte_1 si provvedeva a convocare una nuova assemblea che andava deserta e l'odierna attrice tentava la soluzione della vertenza a mezzo la convocazione delle parti in mediazione;
- che all'assemblea del 19.2.2020, a cui ancora una volta, non Controparte_1 partecipava, i coeredi nominavano, quali amm.re p.t. della comunione ereditaria
, e Controparte_6 CP_3 Controparte_2 incaricandoli di attivarsi per la redazione della gestione dell'inventario dei beni ereditari e di contattare i conduttori degli immobili per avere contezza dei contratti di locazione e provvedere al relativo incasso dei canoni di locazione;
- che gli amministratori venivano anche autorizzati ad attivarsi per la liberazione dell'immobile facente parte dell'asse ereditario condotto in comodato da CP_4
, a richiedere le chiavi e a prendere possesso degli immobili liberi per
[...] amministrarli e relazionare alla successiva assemblea;
- che tale delibera, comunicata a in data 16.6.2020, non veniva Controparte_1 impugnata e diveniva definitiva.
Tanto premesso, concludeva associandosi alle richieste formulate da parte Controparte_2 attrice e chiedeva: “1) dichiari aperta la successione del IG. , nel cui Controparte_5 patrimonio pro-quota sono caduti in successione i diritti derivanti dalla successione della moglie IG.ra , e occorrendo, dichiari aperta anche la successione della IG.ra ON
; 2) nomini idonea ctu per la valutazione delle quote ereditarie di spettanza dei ON
3 singoli partecipanti, con incarico di formare un comodo progetto di divisione ed attribuzione delle relative quote in ragione dei rispettivi diritti disponendo, altresì, gli eventuali conguagli;
3) nell'ipotesi di indivisibilità delle quote, una volta valutate, voglia disporsi la vendita giudiziaria dei beni ereditari con attribuzione del ricavato agli aventi diritto secondo quanto di spettanza di ognuno;
4) condanni la SI.ra al rendimento del Controparte_1 conto dei beni di cui ha il possesso, condannandola al pagamento delle quote di pertinenza e spettanza dei condividendi ed in favore degli stessi con rivalutazione ed interessi. 5)
Condanni la SI.ra a consegnare alla IG.ra , quale co Controparte_1 Controparte_2 amministratrice della comunione ereditaria – ”, ON Controparte_5 regolarmente nominata, fin dalla prima udienza, le chiavi degli immobili e la documentazione tutta in suo possesso necessaria per l'amministrazione degli stessi. 6) Spese e competenze, come per legge, a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni che dovessero insorgere durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.12.2020, si costitutiva in giudizio
, il quale confermava le deduzioni svolte da parte attrice e da CP_3 Controparte_2
e si associava alle conclusioni formulate da quest'ultima.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.01.2021 si costituivano, altresì, in giudizio e , in qualità di eredi di , deceduto Controparte_2 CP_3 Persona_2 nelle more in data 24.12.2020.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.01.2021 si costitutiva in giudizio
[...] la quale contestava tutto quanto rappresentato ex adverso dedotto ed Controparte_1 esponeva a propria volta: a) di essere in possesso delle chiavi di tutti gli immobili della comunione ereditaria solo a far data dal 2017, ovvero dopo che la sorella Parte_1 aveva asportato dalla cassaforte posta all'interno della casa paterna gli oggetti preziosi residuati dall'attività di gioielliere condotta dal nel locale sito in Controparte_5
DA alla piazza Umberto I e gli altri oggetti di valore costituenti l'arredo del medesimo immobile;
b) che, in particolare, consegnava copia delle chiavi delle unità Parte_1 immobiliari in DA alla sorella trattenendo però le chiavi della cassaforte CP_1 collocata nella casa paterna;
c) di aver provveduto alla pulizia dell'appartamento sito in via Gramsci ormai in uno stato di degrado e abbandono, e di essersi adoperata per l'eliminazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità dovuto al distacco di una cerniera di un infisso pericolante;
d) che in data 01.07.2019, atteso il totale disinteresse degli altri coeredi alla vendita e locazione dei cespiti agibili caduti in successione, decideva di eliminare parte delle passività dei beni ereditari locando gli immobili e sollevando, così, dai costi di gestione gli altri coeredi.
Tanto premesso, così concludeva: “a) in via preliminare, esaminata la Controparte_1 documentata dichiarazione di decesso del convenuto IG. , emetta Persona_2 ordinanza di rito;
b) in via principale e nel merito dichiarare aperta la successione di
[...]
con ogni effetto di legge, e, previo accertamento della divisibilità dei beni, Controparte_5 accogliere la richiesta di attribuzione formulata da in ordine al bene Controparte_1 immobile sito in DA (AV) alla piazza Umberto I 24 contraddistinto in NCEU del
Comune di DA foglio 2 particella 754 sub 7 categoria C6, con versamento di eventuali conguagli da parte degli altri coeredi e disponendo la divisione del residuo asse ereditario e
4 dei restanti beni mobili pro-quota come per legge;
c) respinte in toto le richieste di condanna della IG.ra porsi le spese del giudizio a carico della massa.”. Controparte_1
Disposta ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'udienza del 9.7.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva riservata in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , cui l'atto di citazione Controparte_4
è stato ritualmente notificato in data 23.7.2020 mediante consegna di copia a mani del padre
, qualificatosi addetto al ritiro, presso la residenza della destinataria. Controparte_7
Invero, va rammentato che “In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente ne' il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - ne' l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo
(Cass. 11228/2021; Cass. 21362/2010; Cass. 5729/2012).
2. Va dichiarata aperta la successione ab intestato di (nata il [...] e ON deceduta in DA il 29.12.2009) nonché quella di (nato a Controparte_5
EM il 2.2.1921 e deceduto in DA il 29.11.2013).
Benchè si tratti di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, nella specie la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti costituiti nel corso del giudizio, ossia in assenza di una specifica contestazione motivata dalla lesione di un concreto ed effettivo interesse derivante dal procedimento unitario divisionale (cfr. Cass. 18910/2020).
Venendo alla ricostruzione della massa ereditaria unitariamente considerata, dalla relazione elaborata dal c.t.u., Ing. si desume che la stessa è così costituita dai Persona_4 seguenti beni:
1) appartamento sito alla via Gramsci di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 1662, sub
25; valore stimato= euro 146.880,00
2) box garage sito alla via Gramsci di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 1662, sub 4; valore stimato= euro 6.750,00
3) box garage sito alla via S. Nicola di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 790, sub 9; valore stimato= euro 12.870,00
4) locale commerciale sito alla piazza Umberto I di DA, censito in Catasto al F. 2,
p.lla 1727, sub 7; valore stimato= euro 44.330,00
5 5) abitazione in corso di costruzione sita alla via Sant'Antonio Abate di EM, censito in Catasto al F. 4, p.lla 980, sub 3;
valore stimato= euro 38.545,00
6) abitazione in corso di costruzione sita alla via Sant'Antonio Abate di EM, censito in Catasto al F. 4, p.lla 980, sub 6; valore stimato= euro 17.615,00
In conclusione, la massa ereditaria va valutata, all'attualità, in complessivi euro 266.990,00.
Per quanto concerne la determinazione del valore dell'intera consistenza immobiliare, il Tribunale ritiene di far proprie le conclusioni rassegnate nella perizia del CTU, Ing.
in quanto fondate sul metodo sintetico comparativo per coefficienti di merito Persona_4
(stima al mq per superficie utile), tenuto conto dei valori di mercato praticati attualmente nella zona, dell'andamento dei prezzi nonché delle caratteristiche e della destinazione dell'immobile.
Venendo alla concreta identificazione delle quote da assegnare ai condividenti, occorre in primo luogo precisare, con riferimento alla quota spettante a e a Controparte_2 CP_3
, che “Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria,
[...] quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non
è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti” (ex plurimis, Cass. n.33438/2019)
Pertanto, richiamate le precise indicazioni rese dal CTU alle pp. 11-15 della relazione peritale in relazione ai singoli beni rientranti nelle distinte masse ereditarie, il patrimonio ereditario unitariamente considerato va ripartito – in assenza di testamento e per legge – in parti uguali tra le tre figlie , e e, per , in favore degli aventi causa Pt_1 CP_1 Per_1 Per_1 CP_2
e , come segue:
[...] CP_3
: diritti pari a 1/3 , valore della quota pari euro 88.996,66 ; Parte_1
: diritti pari a 1/3 , valore della quota pari euro 88.996,66 ; Controparte_1
e : diritti pari a 1/3, valore della quota pari euro 88.996,66 ; Controparte_2 CP_3
Occorre ora procedere allo scioglimento della comunione.
Va rammentato che nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una
6 porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio. (Cass. 17862 del 27/08/2020).
Va altresì evidenziato che, per valutare la consistenza del patrimonio comune ed approntare un progetto divisionale, è stato conferito anche l'incarico di verificare la legittimità urbanistica dei beni. In merito il CTU, esaminata la documentazione inerente i titoli edilizi, ha concluso che “tutti gli immobili oggetto della massa ereditaria presentano i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e che ne consentano la commerciabilità” (p. 27 della CTU).
Venendo dunque allo scioglimento della comunione, ritiene il Tribunale che non può farsi luogo alla vendita all'incanto (come richiesta da parte attrice) atteso che la stessa si configura come rimedio residuale applicabile solo nell'ipotesi in cui non possa procedersi alla divisione e all'attribuzione materiale dei beni in natura.
Nel caso di specie, tale ipotesi non ricorre attesa la presenza di più beni immobili idonei a formare quote di beni e la mancanza di accordo tra tutte le parti circa la vendita dell'intero compendio (come desumibile dalle istanze di attribuzioni avanzate).
Ciò posto, tenuto conto delle indicazioni rinvenienti dal progetto divisionale redatto dal CTU ing. nonché delle indicazioni offerte dalle stesse parti, ritenuta Persona_4
l'opportunità di rispettare il vincolo pertinenziale tra i beni di cui alla quota A (appartamento- garage) nonché di rendere quanto più omogeneo possibile il valore delle singole quote riducendo quello dei conguagli, vanno individuate tre quote di pari valore:
1) QUOTA A: costituita da
- appartamento sito alla via Gramsci di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 1662, sub 25;
- box garage sito alla via Gramsci di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 1662, sub 4; valore quota: euro 153.630,00 con obbligo per l'assegnatario di corrispondere dall'assegnatario della quota B un conguaglio di euro 31.796,66 e all'assegnatario della quota C un conguaglio di euro 32.836,66;
2) B costituita da: CP_8
- box garage sito alla via S. Nicola di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 790, sub
9;
- locale commerciale sito alla piazza Umberto I di DA, censito in Catasto al F. 2,
p.lla 1727, sub 7; valore quota: euro 57.200,00 con diritto per l'assegnatario di ricevere la somma di euro 31.796,66 dall'assegnatario della quota A;
3) C costituita da: CP_8
7 - abitazione in corso di costruzione sita alla via Sant'Antonio Abate di EM, censito in Catasto al F. 4, p.lla 980, sub 3;
- abitazione in corso di costruzione sita alla via Sant'Antonio Abate di EM, censito in Catasto al F. 4, p.lla 980, sub 6; valore quota: euro 56.160,00 con diritto per l'assegnatario di ricevere la somma di euro 32.836,66 dall'assegnatario della quota A.
Le tre quote - di pari valore e corrispondenti a quote uguali in diritto - vanno assegnate ai condividenti mediante estrazione a sorte, da disporsi all'esito dell'istanza delle parti dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza o all'esito della sua impugnazione ed eventuale modifica, giusta il disposto di cui all'art. 791 c.p.c..
Non può darsi corso alle istanze di attribuzione avanzate sia dai germani sia da CP_2 [...]
in relazione al locale commerciale sito alla piazza Umberto I di DA Controparte_1
(ricompreso nella quota B).
Invero, deve farsi applicazione del principio di diritto per cui “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore” (Cass.11857/2021).
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che le contrapposte istanze di attribuzione non appaiono sorrette da alcuna motivazione né di carattere oggettivo né di carattere soggettivo, ragion per cui non si ravvisano motivazioni per derogare alla regula iuris di cui all'art. 729
c.p.c.
I conguagli saranno pagati, considerato il prosieguo delle operazioni di sorteggio da compiersi, nel congruo termine di giorni trenta dalla data di effettuazione del sorteggio, momento in cui si completa la fattispecie attributiva;
a partire da quella data decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo effettivo.
Quanto ai conguagli, va precisato che essi devono essere determinati con riguardo al valore del bene relictum al momento della decisione del giudizio di divisione, trattandosi di debito di valore (Cass. n. 12497/07, n. 4518/01, n. 4369/96, n. 261/96, n. 2474/87, n. 1529/85); rilevato che la stima della CTU può dirsi sostanzialmente espletata con riferimento ai valori di mercato attuali (non essendo state allegate o dedotte variazioni rispetto all'epoca del deposito della CTU), le somme predette spettano i soli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
8 2.- Va ora esaminata la domanda con cui l'attrice hanno chiesto di “condannare la CP_1
al rendimento del conto dei beni di cui ha il possesso, condannandola al pagamento
[...] delle quote di pertinenza dei condividendi ed in favore degli stessi con rivalutazione ed interessi..”. Analoga domanda è stata svolta anche dai germani . CP_2
Sul punto, vanno richiamati i principi di diritto che di seguito si riportano:
“L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo
l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”(Cass. 2423/2015)
“Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. 1738/2022)
“Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.…” (Cass. 17876/2019).
Con precipuo riferimento all'ipotesi in cui il coerede abbia concesso il bene comune in comodato a terzi senza in consenso degli altri, la giurisprudenza ha inoltre precisato che il predetto coerede “è responsabile in proprio dell'occupazione nei confronti degli altri partecipanti, al quale, naturalmente, non potrà opporre il carattere gratuito dell'occupazione” (Cass. 17876/2019).
Orbene, nel caso di specie, risulta incontestato che la convenuta dispone Controparte_1 in via esclusiva degli immobili ricadenti nella comunione ereditaria quantomeno dal 2017.
Di tali immobili sono certamente inidonei a produrre un vantaggio patrimoniale gli appartamenti di EM, ancora allo stato rustico, e pertanto rispetto ad essi il CTU, condivisibilmente, non ha svolto alcuna valutazione.
Quanto agli altri immobili ricadenti nella massa, deve considerarsi che in atti si rinviene mail del difensore della convenuta Avv. Stendardo (datata 14.11.2023, allegata alla comparsa conclusionale dell'Avv. Di Dato) in cui ammette di aver locato Controparte_1 l'appartamento sito in DA via Gramsci a far data dall'1.7.2019 dietro il pagamento di euro 400,00 mensili nonché il box di via San Nicola con decorrenza dall'1.2.2020 dietro pagamento di un canone mensile di euro 75,00.
9 Dalla CTU inoltre risulta acclarato che il locale commerciale ubicato alla piazza Umberto I di DA Il “ è attualmente destinato ad ospitare l'ambulatorio veterinario del dott.
”, convenuta contumace e figlia di . Controparte_4 Controparte_1
Non vi è invece alcuna evidenza o ammissione in ordine all'utilizzo del garage di via Gramsci.
Rebus sic stantibus, in ossequio a criteri di commisurazione indicati dal CTU, vanno calcolati i seguenti frutti civili dovuti dalla convenuta : Controparte_1
a) per l'appartamento di via Gramsci in DA, il canone dovuto come corrispettivo per il godimento del bene può essere fissato in euro 400,00 mensili con decorrenza dall'1.7.2019 (data dell'inizio del rapporto di locazione indicato dalla stessa convenuta) sino all'attualità (febbraio 2025), ovvero per 68 mensilità, per un totale di euro 27.200,00; b) per il box di via San Nicola, il canone dovuto come corrispettivo per il godimento del bene può essere fissato in euro 75,00 mensili con decorrenza dall'1.2.2020 (data dell'inizio del rapporto di locazione indicato dalla stessa convenuta) sino all'attualità (febbraio 2025), ovvero per 60 mensilità, per un totale di euro 4.500,00; c) per il locale commerciale di Piazza Umberto I, concesso in comodato a
[...]
è dovuto un corrispettivo pari ad euro 300,00 mensili con decorrenza CP_4 dalla data della notifica della citazione (agosto 2020) sino all'attualità (febbraio 2025), ovvero per 54 mensilità, per un totale di euro 16.200,00. Nulla spetta per il box di via Gramsci, dato atto che non vi è prova che lo Controparte_1 abbia dato in locazione né vi è prova che ne sia stato richiesto l'uso turnario o il rilascio.
Tenuto conto delle quote di ciascuno dei condividenti sugli immobili in questione, CP_1
è debitrice, a titolo di rendiconto e indennizzo per l'occupazione esclusiva dei beni:
[...]
- nei confronti di (titolare di una quota pari a 1/3) della somma di euro Parte_1
15.966,66 (ovvero 47.900,00/3);
- nei confronti dei germani (titolari di una quota pari a 1/3) della somma di 15.966,66 CP_2
(ovvero 47.900,00/3).
va condannata al pagamento delle predette somme nei confronti Controparte_1 dell'attrice e dei convenuti e , oltre interessi legali dalla data Controparte_2 CP_3 di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
3.- Quanto infine alla domanda avanzata dall'attrice nei confronti di , Controparte_4
(Ordinare alla , figlia di , al rilascio del bene in Controparte_4 Controparte_1
DA alla Piazza Umberto Primo occupato a titolo gratuito e, comunque, condannarla al pagamento di una somma pari al canone di locazione da ripartire secondo i rispettivi diritti in favore dei condividendi nelle rispettive misure, quanto meno dalla data di notifica della presente citazione), la stessa è fondata a va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va osservato che in tema di cessazione, recesso o risoluzione di contratti che hanno ad oggetto l'utilizzazione di un bene comune vige il principio della concorrenza dei poteri gestori, per cui ciascuno dei comproprietari può agire in giudizio anche senza l'autorizzazione degli altri, contro chi pretenda di avere un diritto di godimento sul bene, sulla
10 base della comunanza di interessi tra tutti i partecipanti alla comunione, e sulla presunzione del loro consenso all'iniziativa, volta alla tutela di tutti, salvo il dissenso della maggioranza
(art. 1105 c.c.).
Nella fattispecie agisce in accordo con i germani per far cessare il Parte_1 CP_2 comodato in favore di . Controparte_4
L'attrice è dunque legittimata ad agire per la risoluzione o cessazione di un contratto di godimento del bene comune in quanto, insieme ai germani , rappresenta la CP_2 maggioranza (2/3) della comunione.
Va evidenziato che il rapporto di comodato intercorso tra e Controparte_1 [...] non è contestato e che la continua la permanenza nell'immobile anche CP_4 CP_4 dopo la notifica della citazione.
Secondo quanto previsto dall'art. 1810 c.c., qualora, come nel caso in esame, non venga fissato un termine per la durata del comodato (nulla è stato in proposito dedotto e/o provato dalle parti), il comodante (ovvero, nella specie, l'attrice comproprietaria che agisce per la maggioranza della comunione) può in qualunque momento chiedere la restituzione del bene.
Spettava, dunque, alla parte convenuta, rimasta contumace, comprovare l'esistenza di un valido titolo atto a legittimare la sua permanenza nell'immobile ed il rifiuto del rilascio.
Tale onere probatorio non è stato assolto e pertanto va condannata al Controparte_4 rilascio immediato del bene.
Quanto invece alla domanda risarcitoria, nulla va disposto in quanto l'indennità per l'occupazione è stata già posta a carico di , con condanna di quest'ultima Controparte_1 alla relativa corresponsione in favore degli altri condividenti.
4.- Considerato l'interesse delle parti costituite alla divisione nonché la soccombenza di
[...] rispetto alla domanda di rendiconto, le spese di lite relative al rapporto Controparte_1 processuale tra l'attrice, i germani e vanno compensate per 2/3 e CP_2 Controparte_1 per la residua parte – liquidata come in dispositivo – va poste a carico della soccombente
[...]
tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore (indeterminato- Controparte_1 complessità alta) della causa.
Quanto al rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta contumace , le Controparte_4 spese seguono la soccombenza della convenuta in ordine alla domanda di rilascio e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del bene oggetto di domanda.
Quanto, infine, alle spese di CTU, tenuto conto dell'impegno complessivamente prestato dal consulente in relazione ai diversi quesiti formulati nell'incarico, considerata la preponderanza dell'impegno riguardante la divisione ereditaria, dette spese vanno poste definitivamente a carico di ciascuno dei condividenti della comunione ereditaria in ragione della rispettiva quota.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 3231/2020 RG, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
a) dichiara aperta la successione ab intestato di e di;
Controparte_5 ON
b) dispone che lo scioglimento della comunione ereditaria conseguente al decesso di
[...]
e di avvenga come segue: Controparte_5 ON
11 QUOTA A: costituita da piena proprietà di
- appartamento sito alla via Gramsci di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 1662, sub 25;
- box garage sito alla via Gramsci di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 1662, sub 4; valore quota: euro 153.630,00 con obbligo per l'assegnatario di corrispondere dall'assegnatario della quota B un conguaglio di euro 31.796,66 e all'assegnatario della quota C un conguaglio di euro
32.836,66, oltre accessori come in motivazione;
costituita da piena proprietà di: CP_9
- box garage sito alla via S. Nicola di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 790, sub
9;
- locale commerciale sito alla piazza Umberto I di DA, censito in Catasto al F. 2,
p.lla 1727, sub 7; valore quota: euro 57.200,00 con diritto per l'assegnatario di ricevere la somma di euro 31.796,66 dall'assegnatario della quota A, oltre accessori come in motivazione;
C costituita da piena proprietà di: CP_8
- abitazione in corso di costruzione sita alla via Sant'Antonio Abate di EM, censito in Catasto al F. 4, p.lla 980, sub 3;
- abitazione in corso di costruzione sita alla via Sant'Antonio Abate di EM, censito in Catasto al F. 4, p.lla 980, sub 6; valore quota: euro 56.160,00 con diritto per l'assegnatario di ricevere la somma di euro 32.836,66 dall'assegnatario della quota A, oltre accessori come in motivazione;
c) dispone che le quote A, B e C vengano attribuite per estrazione a sorte fra i condividenti, all'esito dell'istanza delle parti dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza o all'esito della sua impugnazione ed eventuale modifica, fissando il termine di gg. 30 dalla data di effettuazione del sorteggio per il pagamento dei conguagli;
d) condanna i condividenti obbligati al pagamento, in favore dei condividenti aventi titolo, dei succitati conguagli;
e) condanna al pagamento, a titolo di indennizzo: Controparte_1
- in favore di della somma di euro 15.966,66; Parte_1
- in favore di e della somma di euro 15.966,66; Controparte_2 CP_3 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
f) condanna all'immediato rilascio locale commerciale sito alla piazza Controparte_4
Umberto I di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 1727, sub 7, libero da cose e persone;
g) compensa per 2/3 le spese nel rapporto processuale tra l'attrice e e Controparte_1 condanna al pagamento, in favore di , del residuo Controparte_1 Parte_1 terzo, che liquida, in misura già ridotta , in euro 172,00 per spese ed in euro 4.701,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
12 h) compensa per 2/3 le spese nel rapporto processuale tra i germani e Controparte_2
e e condanna al pagamento, in CP_3 Controparte_1 Controparte_1 favore di e , del residuo terzo, che liquida, in misura già Controparte_2 CP_3 ridotta , in euro 4.701,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
i) condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_4 Parte_1 processuali sostenute, che liquida in euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
j) pone le spese di CTU a definitivo carico di ciascuno dei condividenti in ragione della rispettiva quota.
Così deciso in Avellino, il 25 febbraio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona di
G.U. Dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3231/2020 R.G., avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e vertente
TRA
(C.F.: ) rappresenta e difesa dagli Avv.ti Luigi Parte_1 C.F._1
Corrado e Ilaria Corrado;
attrice
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Stendardo Guido;
(C.F.: e (C.F.: Controparte_2 C.F._3 CP_3
), in qualità di eredi di e di C.F._4 Persona_1 Persona_2 rappresentati e difesi dall' Avv. Di Dato Alessandro;
convenuto
E
; Controparte_4
convenuta-contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 9.7.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino Di Fiandra , CP_1 Controparte_2 CP_3 Per_2
e , all'uopo esponendo che:
[...] Controparte_4
- in data 29.12.2009 decedeva in DA , cui succedevano ab intestato ON il coniuge, , nonché i figli , Controparte_5 Controparte_1 Persona_1
e ; Parte_1
- il patrimonio della si componeva dei seguenti immobili: immobile in DA Per_3 in Catasto al Foglio 2 n. 754 sub 7 ctg C/1 cl.8 mq 32,00 per una quota di 500/1000 (in piazza Umberto I di DA) e immobile in DA in Catasto al foglio 2 n. 790 sub.9 ctg. C/6 cl. 4 mq 18. per una quota di 500/1000 (in via S.Nicola di DA);
- in data 29.11.2013, in DA, decedeva altresì , cui Controparte_5 succedevano ab intestato nonché, per Controparte_1 Parte_1 rappresentazione gli eredi della premorta figlia deceduta il Persona_1
24.7.2012, ovvero il coniuge e i due figli e Persona_2 CP_3 CP_2
[...]
- il patrimonio si componeva dei seguenti beni immobili: Controparte_5
a) piena proprietà di immobile in EM (Av) NCEU fol.4 n. 980 sub 3 al
Vicolo chiuso;
b) piena proprietà di immobile in EM (Av) NCEU fol. 4 n. 980 sub 6 al vico
S.Antonio Abate;
c) immobile in DA in NCEU fol.2 n. 754 sub.7 P.zza Umberto I n. 24 ct
C/1classe 8 mq 32, per una quota pari a 6/9;
d) immobile in DA in NCEU fol.2 n. 790 sub.9 via San Nicola ct C/6 cl. 4 mq
18, per una quota pari a 6/9;
e) immobile in DA in NCEU fol. 2 n. 1662 sub. 4, prolungamento via FI
(ora via Gramsci n. 47);
f) immobile in DA in NCEU fol.2 n. 1662 sub 25, prolungamento via FI (ora via Gramsci);
- , dal luglio 2014, per suo stesso riconoscimento, aveva il possesso Controparte_1 delle chiavi di tutti gli immobili caduti in successione di cui riscuoteva anche le rendite, tra cui quelle dell'appartamento di via Gramsci che, senza alcuna autorizzazione degli altri coeredi, aveva concesso in locazione a terzi facendone propri i frutti;
- le spese della comunione ereditaria erano ripartite fra tutti gli eredi;
- il locale terraneo di Piazza Umberto 24 era occupato a titolo gratuito dalla figlia della stessa , cioè ; Controparte_1 Controparte_4
- era stato esperito invano il tentativo di mediazione. Tanto premesso, l'attrice chiedeva all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“- dichiarata aperta la successione del IG. , nel cui patrimonio pro- Controparte_5 quota sono caduti in successione i diritti derivanti dalla successione della moglie IG. Per_3
e, occorrendo, dichiarata aperta la successione anche di , dichiararsi
[...] ON che le quote ereditarie vanno attribuite ex artt. 581 e 540 cc, formando un comodo progetto di divisione ed attribuzione delle relative quote in ragione dei rispettivi diritti disponendo, altresì, gli eventuali conguagli;
- nella ipotesi di indivisibilità, disporsi la vendita giudiziaria con attribuzione del ricavato agli aventi diritto;
- condannare la al Controparte_1 rendimento del conto dei beni di cui ha il possesso, condannandola al pagamento delle quote
2 di pertinenza dei condividendi ed in favore degli stessi con rivalutazione ed interessi. -
Ordinare alla , figlia di , al rilascio del bene in Controparte_4 Controparte_1
DA alla Piazza Umberto Primo occupato a titolo gratuito e, comunque, condannarla al pagamento di una somma pari al canone di locazione da ripartire secondo i rispettivi diritti in favore dei condividendi nelle rispettive misure, quanto meno dalla data di notifica della presente citazione non intendendo consentire la ulteriore occupazione a titolo gratuito e sino all'effettivo rilascio che comunque chiede o, alternativamente, nella ipotesi di assegnazione ad un condividente, disporne il pagamento dalla assegnazione stessa in favore del relativo titolare. - Spese e competenze come per legge a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni che dovessero insorgere durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 17.12.2020 si costituiva in giudizio , la quale a propria volta esponeva quanto segue: Controparte_2
- di essersi attivata per la gestione condivisa dei beni immobili caduti in successione;
- che a tal fine convocava assemblea per esaminare l'inventario dei beni mobili ed immobili, valutare gli immobili caduti in successione ereditaria, nominare un amministratore della comunione, conferire l'incarico alla vendita dei beni immobili ad un'agenzia immobiliare e valutare la permuta o vendita delle quote di proprietà dei beni immobili;
- che alla suddetta assemblea partecipavano solo e e CP_3 Controparte_2 che, di conseguenza, decidevano di aggiornarsi ad altra data;
- che con lettera datata 24.8.2019, indirizzata alla sorella . Pt_1 CP_1 CP_1 riconosceva di essersi arrogata, in autonomia, il diritto di gestire i beni della
[...] comunione, tra l'altro vincolando l'appartamento di Viale Gramsci ad un contratto di locazione appena stipulato, in assenza di preventiva autorizzazione dei comproprietari, deprezzando, di fatto, il valore immobiliare del bene nella trattativa per la vendita;
- che, a seguito della mancata partecipazione della a due assemblee, Controparte_1 si provvedeva a convocare una nuova assemblea che andava deserta e l'odierna attrice tentava la soluzione della vertenza a mezzo la convocazione delle parti in mediazione;
- che all'assemblea del 19.2.2020, a cui ancora una volta, non Controparte_1 partecipava, i coeredi nominavano, quali amm.re p.t. della comunione ereditaria
, e Controparte_6 CP_3 Controparte_2 incaricandoli di attivarsi per la redazione della gestione dell'inventario dei beni ereditari e di contattare i conduttori degli immobili per avere contezza dei contratti di locazione e provvedere al relativo incasso dei canoni di locazione;
- che gli amministratori venivano anche autorizzati ad attivarsi per la liberazione dell'immobile facente parte dell'asse ereditario condotto in comodato da CP_4
, a richiedere le chiavi e a prendere possesso degli immobili liberi per
[...] amministrarli e relazionare alla successiva assemblea;
- che tale delibera, comunicata a in data 16.6.2020, non veniva Controparte_1 impugnata e diveniva definitiva.
Tanto premesso, concludeva associandosi alle richieste formulate da parte Controparte_2 attrice e chiedeva: “1) dichiari aperta la successione del IG. , nel cui Controparte_5 patrimonio pro-quota sono caduti in successione i diritti derivanti dalla successione della moglie IG.ra , e occorrendo, dichiari aperta anche la successione della IG.ra ON
; 2) nomini idonea ctu per la valutazione delle quote ereditarie di spettanza dei ON
3 singoli partecipanti, con incarico di formare un comodo progetto di divisione ed attribuzione delle relative quote in ragione dei rispettivi diritti disponendo, altresì, gli eventuali conguagli;
3) nell'ipotesi di indivisibilità delle quote, una volta valutate, voglia disporsi la vendita giudiziaria dei beni ereditari con attribuzione del ricavato agli aventi diritto secondo quanto di spettanza di ognuno;
4) condanni la SI.ra al rendimento del Controparte_1 conto dei beni di cui ha il possesso, condannandola al pagamento delle quote di pertinenza e spettanza dei condividendi ed in favore degli stessi con rivalutazione ed interessi. 5)
Condanni la SI.ra a consegnare alla IG.ra , quale co Controparte_1 Controparte_2 amministratrice della comunione ereditaria – ”, ON Controparte_5 regolarmente nominata, fin dalla prima udienza, le chiavi degli immobili e la documentazione tutta in suo possesso necessaria per l'amministrazione degli stessi. 6) Spese e competenze, come per legge, a carico della massa e, in caso di infondate contestazioni sul diritto a dividere, ovvero di inaccoglibili contestazioni che dovessero insorgere durante le operazioni divisionali, condannare gli opponenti alle relative spese legali e di procedura.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.12.2020, si costitutiva in giudizio
, il quale confermava le deduzioni svolte da parte attrice e da CP_3 Controparte_2
e si associava alle conclusioni formulate da quest'ultima.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.01.2021 si costituivano, altresì, in giudizio e , in qualità di eredi di , deceduto Controparte_2 CP_3 Persona_2 nelle more in data 24.12.2020.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.01.2021 si costitutiva in giudizio
[...] la quale contestava tutto quanto rappresentato ex adverso dedotto ed Controparte_1 esponeva a propria volta: a) di essere in possesso delle chiavi di tutti gli immobili della comunione ereditaria solo a far data dal 2017, ovvero dopo che la sorella Parte_1 aveva asportato dalla cassaforte posta all'interno della casa paterna gli oggetti preziosi residuati dall'attività di gioielliere condotta dal nel locale sito in Controparte_5
DA alla piazza Umberto I e gli altri oggetti di valore costituenti l'arredo del medesimo immobile;
b) che, in particolare, consegnava copia delle chiavi delle unità Parte_1 immobiliari in DA alla sorella trattenendo però le chiavi della cassaforte CP_1 collocata nella casa paterna;
c) di aver provveduto alla pulizia dell'appartamento sito in via Gramsci ormai in uno stato di degrado e abbandono, e di essersi adoperata per l'eliminazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità dovuto al distacco di una cerniera di un infisso pericolante;
d) che in data 01.07.2019, atteso il totale disinteresse degli altri coeredi alla vendita e locazione dei cespiti agibili caduti in successione, decideva di eliminare parte delle passività dei beni ereditari locando gli immobili e sollevando, così, dai costi di gestione gli altri coeredi.
Tanto premesso, così concludeva: “a) in via preliminare, esaminata la Controparte_1 documentata dichiarazione di decesso del convenuto IG. , emetta Persona_2 ordinanza di rito;
b) in via principale e nel merito dichiarare aperta la successione di
[...]
con ogni effetto di legge, e, previo accertamento della divisibilità dei beni, Controparte_5 accogliere la richiesta di attribuzione formulata da in ordine al bene Controparte_1 immobile sito in DA (AV) alla piazza Umberto I 24 contraddistinto in NCEU del
Comune di DA foglio 2 particella 754 sub 7 categoria C6, con versamento di eventuali conguagli da parte degli altri coeredi e disponendo la divisione del residuo asse ereditario e
4 dei restanti beni mobili pro-quota come per legge;
c) respinte in toto le richieste di condanna della IG.ra porsi le spese del giudizio a carico della massa.”. Controparte_1
Disposta ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'udienza del 9.7.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa veniva riservata in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , cui l'atto di citazione Controparte_4
è stato ritualmente notificato in data 23.7.2020 mediante consegna di copia a mani del padre
, qualificatosi addetto al ritiro, presso la residenza della destinataria. Controparte_7
Invero, va rammentato che “In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente ne' il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - ne' l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo
(Cass. 11228/2021; Cass. 21362/2010; Cass. 5729/2012).
2. Va dichiarata aperta la successione ab intestato di (nata il [...] e ON deceduta in DA il 29.12.2009) nonché quella di (nato a Controparte_5
EM il 2.2.1921 e deceduto in DA il 29.11.2013).
Benchè si tratti di giudizio divisorio avente ad oggetto masse plurime ereditarie provenienti da titoli diversi, nella specie la divisione unitaria può avvenire per effetto del consenso comunque manifestato dai condividenti costituiti nel corso del giudizio, ossia in assenza di una specifica contestazione motivata dalla lesione di un concreto ed effettivo interesse derivante dal procedimento unitario divisionale (cfr. Cass. 18910/2020).
Venendo alla ricostruzione della massa ereditaria unitariamente considerata, dalla relazione elaborata dal c.t.u., Ing. si desume che la stessa è così costituita dai Persona_4 seguenti beni:
1) appartamento sito alla via Gramsci di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 1662, sub
25; valore stimato= euro 146.880,00
2) box garage sito alla via Gramsci di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 1662, sub 4; valore stimato= euro 6.750,00
3) box garage sito alla via S. Nicola di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 790, sub 9; valore stimato= euro 12.870,00
4) locale commerciale sito alla piazza Umberto I di DA, censito in Catasto al F. 2,
p.lla 1727, sub 7; valore stimato= euro 44.330,00
5 5) abitazione in corso di costruzione sita alla via Sant'Antonio Abate di EM, censito in Catasto al F. 4, p.lla 980, sub 3;
valore stimato= euro 38.545,00
6) abitazione in corso di costruzione sita alla via Sant'Antonio Abate di EM, censito in Catasto al F. 4, p.lla 980, sub 6; valore stimato= euro 17.615,00
In conclusione, la massa ereditaria va valutata, all'attualità, in complessivi euro 266.990,00.
Per quanto concerne la determinazione del valore dell'intera consistenza immobiliare, il Tribunale ritiene di far proprie le conclusioni rassegnate nella perizia del CTU, Ing.
in quanto fondate sul metodo sintetico comparativo per coefficienti di merito Persona_4
(stima al mq per superficie utile), tenuto conto dei valori di mercato praticati attualmente nella zona, dell'andamento dei prezzi nonché delle caratteristiche e della destinazione dell'immobile.
Venendo alla concreta identificazione delle quote da assegnare ai condividenti, occorre in primo luogo precisare, con riferimento alla quota spettante a e a Controparte_2 CP_3
, che “Per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria,
[...] quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non
è prevista l'ulteriore formazione di altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti” (ex plurimis, Cass. n.33438/2019)
Pertanto, richiamate le precise indicazioni rese dal CTU alle pp. 11-15 della relazione peritale in relazione ai singoli beni rientranti nelle distinte masse ereditarie, il patrimonio ereditario unitariamente considerato va ripartito – in assenza di testamento e per legge – in parti uguali tra le tre figlie , e e, per , in favore degli aventi causa Pt_1 CP_1 Per_1 Per_1 CP_2
e , come segue:
[...] CP_3
: diritti pari a 1/3 , valore della quota pari euro 88.996,66 ; Parte_1
: diritti pari a 1/3 , valore della quota pari euro 88.996,66 ; Controparte_1
e : diritti pari a 1/3, valore della quota pari euro 88.996,66 ; Controparte_2 CP_3
Occorre ora procedere allo scioglimento della comunione.
Va rammentato che nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente, in sede di formazione delle porzioni, una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo, nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una
6 porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio. (Cass. 17862 del 27/08/2020).
Va altresì evidenziato che, per valutare la consistenza del patrimonio comune ed approntare un progetto divisionale, è stato conferito anche l'incarico di verificare la legittimità urbanistica dei beni. In merito il CTU, esaminata la documentazione inerente i titoli edilizi, ha concluso che “tutti gli immobili oggetto della massa ereditaria presentano i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e che ne consentano la commerciabilità” (p. 27 della CTU).
Venendo dunque allo scioglimento della comunione, ritiene il Tribunale che non può farsi luogo alla vendita all'incanto (come richiesta da parte attrice) atteso che la stessa si configura come rimedio residuale applicabile solo nell'ipotesi in cui non possa procedersi alla divisione e all'attribuzione materiale dei beni in natura.
Nel caso di specie, tale ipotesi non ricorre attesa la presenza di più beni immobili idonei a formare quote di beni e la mancanza di accordo tra tutte le parti circa la vendita dell'intero compendio (come desumibile dalle istanze di attribuzioni avanzate).
Ciò posto, tenuto conto delle indicazioni rinvenienti dal progetto divisionale redatto dal CTU ing. nonché delle indicazioni offerte dalle stesse parti, ritenuta Persona_4
l'opportunità di rispettare il vincolo pertinenziale tra i beni di cui alla quota A (appartamento- garage) nonché di rendere quanto più omogeneo possibile il valore delle singole quote riducendo quello dei conguagli, vanno individuate tre quote di pari valore:
1) QUOTA A: costituita da
- appartamento sito alla via Gramsci di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 1662, sub 25;
- box garage sito alla via Gramsci di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 1662, sub 4; valore quota: euro 153.630,00 con obbligo per l'assegnatario di corrispondere dall'assegnatario della quota B un conguaglio di euro 31.796,66 e all'assegnatario della quota C un conguaglio di euro 32.836,66;
2) B costituita da: CP_8
- box garage sito alla via S. Nicola di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 790, sub
9;
- locale commerciale sito alla piazza Umberto I di DA, censito in Catasto al F. 2,
p.lla 1727, sub 7; valore quota: euro 57.200,00 con diritto per l'assegnatario di ricevere la somma di euro 31.796,66 dall'assegnatario della quota A;
3) C costituita da: CP_8
7 - abitazione in corso di costruzione sita alla via Sant'Antonio Abate di EM, censito in Catasto al F. 4, p.lla 980, sub 3;
- abitazione in corso di costruzione sita alla via Sant'Antonio Abate di EM, censito in Catasto al F. 4, p.lla 980, sub 6; valore quota: euro 56.160,00 con diritto per l'assegnatario di ricevere la somma di euro 32.836,66 dall'assegnatario della quota A.
Le tre quote - di pari valore e corrispondenti a quote uguali in diritto - vanno assegnate ai condividenti mediante estrazione a sorte, da disporsi all'esito dell'istanza delle parti dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza o all'esito della sua impugnazione ed eventuale modifica, giusta il disposto di cui all'art. 791 c.p.c..
Non può darsi corso alle istanze di attribuzione avanzate sia dai germani sia da CP_2 [...]
in relazione al locale commerciale sito alla piazza Umberto I di DA Controparte_1
(ricompreso nella quota B).
Invero, deve farsi applicazione del principio di diritto per cui “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore” (Cass.11857/2021).
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che le contrapposte istanze di attribuzione non appaiono sorrette da alcuna motivazione né di carattere oggettivo né di carattere soggettivo, ragion per cui non si ravvisano motivazioni per derogare alla regula iuris di cui all'art. 729
c.p.c.
I conguagli saranno pagati, considerato il prosieguo delle operazioni di sorteggio da compiersi, nel congruo termine di giorni trenta dalla data di effettuazione del sorteggio, momento in cui si completa la fattispecie attributiva;
a partire da quella data decorreranno gli interessi legali fino al soddisfo effettivo.
Quanto ai conguagli, va precisato che essi devono essere determinati con riguardo al valore del bene relictum al momento della decisione del giudizio di divisione, trattandosi di debito di valore (Cass. n. 12497/07, n. 4518/01, n. 4369/96, n. 261/96, n. 2474/87, n. 1529/85); rilevato che la stima della CTU può dirsi sostanzialmente espletata con riferimento ai valori di mercato attuali (non essendo state allegate o dedotte variazioni rispetto all'epoca del deposito della CTU), le somme predette spettano i soli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
8 2.- Va ora esaminata la domanda con cui l'attrice hanno chiesto di “condannare la CP_1
al rendimento del conto dei beni di cui ha il possesso, condannandola al pagamento
[...] delle quote di pertinenza dei condividendi ed in favore degli stessi con rivalutazione ed interessi..”. Analoga domanda è stata svolta anche dai germani . CP_2
Sul punto, vanno richiamati i principi di diritto che di seguito si riportano:
“L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo
l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”(Cass. 2423/2015)
“Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (Cass. 1738/2022)
“Ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato.…” (Cass. 17876/2019).
Con precipuo riferimento all'ipotesi in cui il coerede abbia concesso il bene comune in comodato a terzi senza in consenso degli altri, la giurisprudenza ha inoltre precisato che il predetto coerede “è responsabile in proprio dell'occupazione nei confronti degli altri partecipanti, al quale, naturalmente, non potrà opporre il carattere gratuito dell'occupazione” (Cass. 17876/2019).
Orbene, nel caso di specie, risulta incontestato che la convenuta dispone Controparte_1 in via esclusiva degli immobili ricadenti nella comunione ereditaria quantomeno dal 2017.
Di tali immobili sono certamente inidonei a produrre un vantaggio patrimoniale gli appartamenti di EM, ancora allo stato rustico, e pertanto rispetto ad essi il CTU, condivisibilmente, non ha svolto alcuna valutazione.
Quanto agli altri immobili ricadenti nella massa, deve considerarsi che in atti si rinviene mail del difensore della convenuta Avv. Stendardo (datata 14.11.2023, allegata alla comparsa conclusionale dell'Avv. Di Dato) in cui ammette di aver locato Controparte_1 l'appartamento sito in DA via Gramsci a far data dall'1.7.2019 dietro il pagamento di euro 400,00 mensili nonché il box di via San Nicola con decorrenza dall'1.2.2020 dietro pagamento di un canone mensile di euro 75,00.
9 Dalla CTU inoltre risulta acclarato che il locale commerciale ubicato alla piazza Umberto I di DA Il “ è attualmente destinato ad ospitare l'ambulatorio veterinario del dott.
”, convenuta contumace e figlia di . Controparte_4 Controparte_1
Non vi è invece alcuna evidenza o ammissione in ordine all'utilizzo del garage di via Gramsci.
Rebus sic stantibus, in ossequio a criteri di commisurazione indicati dal CTU, vanno calcolati i seguenti frutti civili dovuti dalla convenuta : Controparte_1
a) per l'appartamento di via Gramsci in DA, il canone dovuto come corrispettivo per il godimento del bene può essere fissato in euro 400,00 mensili con decorrenza dall'1.7.2019 (data dell'inizio del rapporto di locazione indicato dalla stessa convenuta) sino all'attualità (febbraio 2025), ovvero per 68 mensilità, per un totale di euro 27.200,00; b) per il box di via San Nicola, il canone dovuto come corrispettivo per il godimento del bene può essere fissato in euro 75,00 mensili con decorrenza dall'1.2.2020 (data dell'inizio del rapporto di locazione indicato dalla stessa convenuta) sino all'attualità (febbraio 2025), ovvero per 60 mensilità, per un totale di euro 4.500,00; c) per il locale commerciale di Piazza Umberto I, concesso in comodato a
[...]
è dovuto un corrispettivo pari ad euro 300,00 mensili con decorrenza CP_4 dalla data della notifica della citazione (agosto 2020) sino all'attualità (febbraio 2025), ovvero per 54 mensilità, per un totale di euro 16.200,00. Nulla spetta per il box di via Gramsci, dato atto che non vi è prova che lo Controparte_1 abbia dato in locazione né vi è prova che ne sia stato richiesto l'uso turnario o il rilascio.
Tenuto conto delle quote di ciascuno dei condividenti sugli immobili in questione, CP_1
è debitrice, a titolo di rendiconto e indennizzo per l'occupazione esclusiva dei beni:
[...]
- nei confronti di (titolare di una quota pari a 1/3) della somma di euro Parte_1
15.966,66 (ovvero 47.900,00/3);
- nei confronti dei germani (titolari di una quota pari a 1/3) della somma di 15.966,66 CP_2
(ovvero 47.900,00/3).
va condannata al pagamento delle predette somme nei confronti Controparte_1 dell'attrice e dei convenuti e , oltre interessi legali dalla data Controparte_2 CP_3 di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
3.- Quanto infine alla domanda avanzata dall'attrice nei confronti di , Controparte_4
(Ordinare alla , figlia di , al rilascio del bene in Controparte_4 Controparte_1
DA alla Piazza Umberto Primo occupato a titolo gratuito e, comunque, condannarla al pagamento di una somma pari al canone di locazione da ripartire secondo i rispettivi diritti in favore dei condividendi nelle rispettive misure, quanto meno dalla data di notifica della presente citazione), la stessa è fondata a va accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente va osservato che in tema di cessazione, recesso o risoluzione di contratti che hanno ad oggetto l'utilizzazione di un bene comune vige il principio della concorrenza dei poteri gestori, per cui ciascuno dei comproprietari può agire in giudizio anche senza l'autorizzazione degli altri, contro chi pretenda di avere un diritto di godimento sul bene, sulla
10 base della comunanza di interessi tra tutti i partecipanti alla comunione, e sulla presunzione del loro consenso all'iniziativa, volta alla tutela di tutti, salvo il dissenso della maggioranza
(art. 1105 c.c.).
Nella fattispecie agisce in accordo con i germani per far cessare il Parte_1 CP_2 comodato in favore di . Controparte_4
L'attrice è dunque legittimata ad agire per la risoluzione o cessazione di un contratto di godimento del bene comune in quanto, insieme ai germani , rappresenta la CP_2 maggioranza (2/3) della comunione.
Va evidenziato che il rapporto di comodato intercorso tra e Controparte_1 [...] non è contestato e che la continua la permanenza nell'immobile anche CP_4 CP_4 dopo la notifica della citazione.
Secondo quanto previsto dall'art. 1810 c.c., qualora, come nel caso in esame, non venga fissato un termine per la durata del comodato (nulla è stato in proposito dedotto e/o provato dalle parti), il comodante (ovvero, nella specie, l'attrice comproprietaria che agisce per la maggioranza della comunione) può in qualunque momento chiedere la restituzione del bene.
Spettava, dunque, alla parte convenuta, rimasta contumace, comprovare l'esistenza di un valido titolo atto a legittimare la sua permanenza nell'immobile ed il rifiuto del rilascio.
Tale onere probatorio non è stato assolto e pertanto va condannata al Controparte_4 rilascio immediato del bene.
Quanto invece alla domanda risarcitoria, nulla va disposto in quanto l'indennità per l'occupazione è stata già posta a carico di , con condanna di quest'ultima Controparte_1 alla relativa corresponsione in favore degli altri condividenti.
4.- Considerato l'interesse delle parti costituite alla divisione nonché la soccombenza di
[...] rispetto alla domanda di rendiconto, le spese di lite relative al rapporto Controparte_1 processuale tra l'attrice, i germani e vanno compensate per 2/3 e CP_2 Controparte_1 per la residua parte – liquidata come in dispositivo – va poste a carico della soccombente
[...]
tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore (indeterminato- Controparte_1 complessità alta) della causa.
Quanto al rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta contumace , le Controparte_4 spese seguono la soccombenza della convenuta in ordine alla domanda di rilascio e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore del bene oggetto di domanda.
Quanto, infine, alle spese di CTU, tenuto conto dell'impegno complessivamente prestato dal consulente in relazione ai diversi quesiti formulati nell'incarico, considerata la preponderanza dell'impegno riguardante la divisione ereditaria, dette spese vanno poste definitivamente a carico di ciascuno dei condividenti della comunione ereditaria in ragione della rispettiva quota.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 3231/2020 RG, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
a) dichiara aperta la successione ab intestato di e di;
Controparte_5 ON
b) dispone che lo scioglimento della comunione ereditaria conseguente al decesso di
[...]
e di avvenga come segue: Controparte_5 ON
11 QUOTA A: costituita da piena proprietà di
- appartamento sito alla via Gramsci di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 1662, sub 25;
- box garage sito alla via Gramsci di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 1662, sub 4; valore quota: euro 153.630,00 con obbligo per l'assegnatario di corrispondere dall'assegnatario della quota B un conguaglio di euro 31.796,66 e all'assegnatario della quota C un conguaglio di euro
32.836,66, oltre accessori come in motivazione;
costituita da piena proprietà di: CP_9
- box garage sito alla via S. Nicola di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 790, sub
9;
- locale commerciale sito alla piazza Umberto I di DA, censito in Catasto al F. 2,
p.lla 1727, sub 7; valore quota: euro 57.200,00 con diritto per l'assegnatario di ricevere la somma di euro 31.796,66 dall'assegnatario della quota A, oltre accessori come in motivazione;
C costituita da piena proprietà di: CP_8
- abitazione in corso di costruzione sita alla via Sant'Antonio Abate di EM, censito in Catasto al F. 4, p.lla 980, sub 3;
- abitazione in corso di costruzione sita alla via Sant'Antonio Abate di EM, censito in Catasto al F. 4, p.lla 980, sub 6; valore quota: euro 56.160,00 con diritto per l'assegnatario di ricevere la somma di euro 32.836,66 dall'assegnatario della quota A, oltre accessori come in motivazione;
c) dispone che le quote A, B e C vengano attribuite per estrazione a sorte fra i condividenti, all'esito dell'istanza delle parti dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza o all'esito della sua impugnazione ed eventuale modifica, fissando il termine di gg. 30 dalla data di effettuazione del sorteggio per il pagamento dei conguagli;
d) condanna i condividenti obbligati al pagamento, in favore dei condividenti aventi titolo, dei succitati conguagli;
e) condanna al pagamento, a titolo di indennizzo: Controparte_1
- in favore di della somma di euro 15.966,66; Parte_1
- in favore di e della somma di euro 15.966,66; Controparte_2 CP_3 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
f) condanna all'immediato rilascio locale commerciale sito alla piazza Controparte_4
Umberto I di DA, censito in Catasto al F. 2, p.lla 1727, sub 7, libero da cose e persone;
g) compensa per 2/3 le spese nel rapporto processuale tra l'attrice e e Controparte_1 condanna al pagamento, in favore di , del residuo Controparte_1 Parte_1 terzo, che liquida, in misura già ridotta , in euro 172,00 per spese ed in euro 4.701,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
12 h) compensa per 2/3 le spese nel rapporto processuale tra i germani e Controparte_2
e e condanna al pagamento, in CP_3 Controparte_1 Controparte_1 favore di e , del residuo terzo, che liquida, in misura già Controparte_2 CP_3 ridotta , in euro 4.701,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
i) condanna al pagamento, in favore di delle spese Controparte_4 Parte_1 processuali sostenute, che liquida in euro 3.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
j) pone le spese di CTU a definitivo carico di ciascuno dei condividenti in ragione della rispettiva quota.
Così deciso in Avellino, il 25 febbraio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
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