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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/07/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 392/2025 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in VIA ENRICO Parte_1 C.F._1
COSENZ 51, MILAZZO presso lo studio dell'Avv. ROSA AMADDEO che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 C.F._2
BENEDETTO CROCE 24, BARCELLONA POZZO DI GOTTO presso lo studio dell'Avv.
MELANGELA SCOLARO che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4 aprile 2025 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
e premetteva:
- di aver intrattenuto con la resistente una relazione more uxorio dalla quale, in data 22 marzo
2023 nasceva il figlio;
Per_1
- ci aver svolto, entrambi, attività lavorativa quali infermieri professionali in Lipari, finché la
, in gravidanza a rischio, decideva di rientrare a Barcellona Pozzo di Gotto;
CP_1
- Che il rapporto era caratterizzato da contiui litigi a causa della immotivata gelosia della resistente che si manifestava in comportamenti aggressivi e offensivi;
- che la nascita di acuiva le incomprensioni, la convivenza diveniva sempre più Per_1
difficile e i rapporti sempre più conflittuali;
- che al ricorrente veniva preclusa la possibilità di accudire il figlio e veniva accusato di non essere capace di provvedere alle comuni esigenze del minore;
- che nel settembre 2024 riceveva un video dalla compagna che ritraeva il minore intento a piangere e sbattere la testa sul bordo della culla;
- che il 19 novembre 2024 il ricorrente lasciava la casa familiare a causa dei comportamenti ancora più aggressivi e mortificanti tenuti dalla;
CP_1
- che da quel momento il ruolo di genitore veniva ulteriormente compromesso, gli era precluso pranzare con il minore o prenderlo all'asilo senza la presenza della resistente;
- che la resistente decideva unilateralmente di sottoporre il minore a visite specialistiche ritenendo che soffrisse di qualche disturbo;
- che il DSM sede NPIA di Milazzo diagnosticava a :“Pattern comportamentale. Per_1
Fugace il contatto oculare. Necessita di guida dell'adulto per strutturare un gioco.
Incostante la risposta al nome”, e suggeriva delle sedute di neuropsicomotricità tre volte alla settimana;
- che la resistente imponeva la presentazione dell'istanza ex lege 104/1992 al quale il sig.
si opponeva, rendendosi disponibile a sostenere in via esclusiva i costi della terapia;
Pt_1 ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “affidare il minore in Per_1 via condivisa ad entrambi i genitori, con domiciliazione dello stesso presso l'abitazione della madre;
b) disporre che il ricorrente possa vedere e tenere con sè il figlio minore, come in parte narrativa rappresentato, dal primo giorno smontante dal turno, per tre notti consecutive al mese per tre settimane e per due notti nella quarta settimana del mese. Oltre alle ulteriori previsioni di cui a pag. 8 del presente ricorso: - nel periodo estivo, il minore potrà permanere con il Per_1 padre per otto giorni consecutivi, incluso il pernotto, per il primo anno;
dal secondo anno il periodo sarà esteso a giorni 15 consecutivi con pernotto, anche da suddividere in due soluzione. - durante il periodo natalizio, fermo il diritto ordinario di visita e salvo diversi accordi tra genitori, il minore trascorrerà il 24 ed il 25 Dicembre con un genitore ed il 31 Dicembre e l'1 gennaio con
l'altro, ad anni alterni. - il minore trascorrerà Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore alternativamente. - il minore trascorrerà i giorni evidenziati in rosso sul calendario ( 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) con l'uno o con l'altro genitore, alternativamente. - festeggerà il proprio compleanno con entrambi i genitori. In Per_1 caso di disaccordo, il minore permarrà, ad anni alterni, a pranzo con l'uno, a cena con l'altro genitore. - Il minore trascorrerà con la sig.ra il giorno del compleanno di quest'ultima e CP_1 la festa della mamma, mentre trascorrerà col sig. il giorno del compleanno di quest'ultimo e Pt_1 la festa del papà. c) Disporre, in forza della eguale posizione reddituale e dei genitori e dei paritari tempi di permanenza dello stesso con entrambi i genitori, che ciascuno di essi provveda al mantenimento diretto di e) Disporre, inoltre, che ciascuno dei genitori sopporti, in Per_1 ragione del 50%, le spese straordinarie necessarie per il minore”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio , la quale contestava la Controparte_1 ricostruzione fattuale prospettata dal ricorrente in punto di disgregazione del nucleo familiare.
Rappresentava l'impossibilità di continuare la convivenza a causa del difficile carattere del ricorrente, solito urlare affermazioni violente e minacciose. Adduceva che il video del settembre
2024 era stato inviato al ricorrente per renderlo partecipe dei comportamenti autolesionistici che stava assumendo il minore e per convincerlo che lo stesso avesse bisogno di accertamenti immediati. Confermava di averlo sottoposto il minore a visita neuropsichiatrica, all'esito della quale veniva redatto un progetto riabilitativo con la previsione di tre trattamenti settimanali per il competo recupero sul lungo termine. Tale progetto dovrebbe essere svolto presso una struttura autorizzata previo accertamento delle condizioni di cui alla legge 104/1992, accertamento che allo stato non è stato effettuato non avendo il ricorrente prestato il consenso all'inoltro della richiesta di accertamento. Rappresentava, inoltre, che il minore conviveva stabilmente con la resistente dall'inizio della disgregazione del nucleo familiare, mentre con il padre era solito innervosirsi e piangere e che, pur non volendo negare nessun diritto al padre, sarebbe stato opportuno posticipare il pernotto del minore con il ricorrente almeno fino al compimento del quarto anno di età.
Ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle conclusioni di seguito compendiate: “1) l'affido condiviso del figlio con residenza prevalente presso la madre assegnazione della Persona_2 casa familiare a quest'ultima che ne è proprietaria;
2) che la sig.ra sia Controparte_1 autorizzata ad avviare il procedimento amministrativo necessario al riconoscimento delle condizioni di cui alla Legge 104/1992 e alla presa in carico del bimbo presso il Centro riabilitativo
Società Servizi Riabilitativi S.p.A, sito in Barcellona P.G., ex art. 26 Legge 833/1978, così come prescritto dai servizi di NPIA Milazzo- Lipari. Voglia altresì il Tribunale, nelle more, ed eventualmente anche successivamente ad integrazione, autorizzare la madre, sig.ra CP_1
, alle scelta e all'avvio del percorso di terapia individuale;
che il ricorrente possa vedere e
[...] tenere con sé il figlio minore mercoledì e venerdì dalle 17:00, alle ore 20:00, con esclusione del pernottamento presso il padre almeno fino al compimento del quarto anno di età; 4) che nel fine settimana il bimbo stia con il padre a settimane alterne o il sabato o la domenica dalle 9:00 alle
17:00, pranzo incluso, con esclusione del pernottamento presso il padre almeno fino al compimento del quarto anno di età; 5) che nel periodo estivo il minore possa permanere con il padre Per_1 per 5 giorni, anche consecutivi con esclusione del pernottamento presso il padre almeno fino al compimento del quarto anno di età e compatibilmente con le esigenze del minore;
6) che durante il periodo natalizio, il minore trascorra le festività alternandole, ovvero il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro; il 31 dicembre con un genitore e l'1 gennaio con l'altro, con esclusione del pernottamento presso il padre almeno fino al compimento del quarto anno di età; 7) che analoga previsione sia disposta per il periodo pasquale, con esclusione del pernottamento presso il padre almeno fino al compimento del quarto anno di età; 8) che il sig. sia Parte_1 tenuto al versamento di un assegno mensile per l'ordinario mantenimento del figlio, pari ad €
400,00 mensili, a decorrere dalla domanda giudiziale, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istata, da versarsi mediante bonifico entro il 5 di ogni mese;
9) che dell'assegno unico familiare usufruisca interamente la si.,ra ; 10) che le spese straordinarie siano sopportate Controparte_1 da entrambi i genitori in ragione del 50%”.
Depositate le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c., all'udienza tenuta in data 15.07.2025, le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice delegato e hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni di affidamento del minore;
pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Va osservato che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., il giudice “prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi procuratori e depositato all'udienza del 15.07.2025 possa essere recepito nella presente sentenza. Infatti, le condizioni concordate non sono in contrasto con norme imperative di legge, disciplinano in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e il figlio e non risulta in alcun modo che possano essere di pregiudizio per il minore.
Considerato che il procedimento si è concluso con accordo, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 392/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- dispone che le condizioni di affidamento e mantenimento del minore siano Persona_3 regolate secondo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 15.07.2025;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 16 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Anna Smedile dott. Antonino Orifici Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.