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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/07/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela Di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c.
(termine perentorio per il deposito delle note: 8/7/2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al numero 2191/2022 RG, avente ad oggetto
“opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Alfano ed elettivamente domiciliata in Scafati (SA), alla via M. D'Ungheria is. 10 scala A n.102 (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: avv. .salerno.it); Email_1 CP_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f./p. IVA n. Controparte_2
), con sede in Roma, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura speciale in atti, dall'avv. Gabriele Rinaldi (indirizzo di posta elettronica certificata indicato;
Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.; CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
***** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.7.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva formale opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
012202290012201719000, notificata in data 15.6.2022 dall'
[...]
del complessivo importo di euro 4.959,51, limitatamente Controparte_4 agli avvisi di addebito n. 312020120001920513000, asseritamente notificato il
6.3.2013 e n. 31202014000601689000, asseritamente notificato in data
11.7.2014, rassegnando le seguenti conclusioni: “a. accogliere la domanda formulata dalla ricorrente, poiché fondata sia in fatto che in diritto e, per
l'effetto b. annullare l'intimazione di pagamento impugnata nella parte relativa agli avvisi di addebito ivi richiamati e su, analiticamente, indicati, se esistenti, dichiarando le somme richieste alla ricorrente non dovute per inesistenza dei titoli, ovvero per intervenuta prescrizione e/o decadenza e per gli ulteriori motivi esposti in narrativa;
c. in subordine dichiarare non dovuti gli interessi e l' aggio sulla sorta capitale per le motivazioni esposte o rideterminare gli stessi applicando il tasso legale;
d. condannare le parti resistenti, in solido e/o alternativamente, al pagamento di spese e competenze professionali del presente giudizio con clausola di attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario;
e. munire la sentenza di clausola di provvisoria esecutività come per legge”.
In punto di diritto, il ricorrente deduceva l'inesistenza dei titoli rilevando di non aver mai ricevuto alcun atto da parte dell l'intervenuta prescrizione CP_3 quinquennale del credito previdenziale oggetto della impugnata intimazione di pagamento, notificata in data 15.6.2022; la decadenza dei termini di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602/1973; l'erronea applicazione degli oneri di riscossione.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 3.3.2023 si costituiva l' , eccependo il Controparte_2 proprio difetto legittimazione passiva, quale agente della riscossione, in relazione alla debenza del tributo, alla formazione del titolo ed alla notifica dell'avviso di addebito a carico dell'ente creditore CP_3
Pag. 2 di 8 Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione rilevando che gli avvisi di addebito erano stati notificati rispettivamente in data 6.3.2013 e 11.7.2014, cui aveva fatto seguito la comunicazione preventiva di ipoteca di iscrizione ipotecaria n. 01276201500001290000 del 27.04.2015; il fermo amministrativo n. 01280201400003827000 notificato in data 16.12.2015 secondo la procedura prevista per gli irreperibili assoluti;
la comunicazione preventiva di ipoteca n.
0127620160000062600 notificata in data 29.04.2016 secondo la procedura prevista per gli irreperibili assoluti;
l'avviso di intimazione n.
01220199004188975000 del 20.09.2019; l'avviso di intimazione n.
01220219000048724000 del 16.04.2021 ed infine l'avviso di intimazione n.
01220219000172048000, notificato in data 25.11.2021 secondo la procedura prevista per gli irreperibili assoluti, sino alla notifica dell'ingiunzione impugnata. Soggiungeva che nessuna prescrizione poteva dirsi maturata stante la sospensione dei termini ex art. artt. 67 e 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, e dal successivo decreto Sostegni bis
(D.L. n. 73/2021).
L' non si costituiva in giudizio e, pertanto ne veniva dichiarata la CP_3 contumacia con ordinanza del 28.3.2023, emessa all'esito della udienza celebrata alla presenza dei difensori.
Di poi, trattata oralmente (cfr. ordinanza resa alla udienza del 16.2.2024) e a seguito dei rinvii disposti al fine di rispettare il programma di gestione, la causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa come da sentenza in atti.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell' che non CP_3 si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza (notifica alla sede legale e alla sede provinciale del 7.9.2022).
Sempre in via preliminare, sussiste la legittimazione dell' Controparte_2
, essendo il soggetto dal quale promana l'atto impugnato.
[...]
4. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema
Pag. 3 di 8 delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n.
46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99
(Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo
(Cass. 24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009,
17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio,
Pag. 4 di 8 in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c.. In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
Nel caso in cui l'opponente deduca esclusivamente l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale o mancata notifica della cartella di pagamento, introduce una opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'atto successivo che necessariamente presupponga il primo.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 24
D. Lgs. 46/1999, sia un'opposizione ex art 617 c.p.c. sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c..
In primo luogo, contestando la non debenza, nel merito, delle somme ingiunte, per intervenuta prescrizione per assenza di atti interruttivi compiuti dall'Ente impositore ha proposto un'opposizione al ruolo ex art. 24, comma V, d.lgs.
46/99.
Inoltre, l'istante ha sollevato questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato
(nullità dell'intimazione per omessa motivazione, decadenza ex art. 25 del
D.P.R. 602/1973), proponendo, dunque, un'opposizione agli atti esecutivi.
Ancora, l'opponente ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti
Pag. 5 di 8 dall'intimazione di pagamento. Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615,
1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
5. Orbene, deve rilevarsi l'inammissibilità dei motivi proposti ex art 617 c.p.c.. Il presente ricorso risulta proposto in data 12.7.2022, oltre il termine di venti giorni (5.7.2022), previsto dall'art. 617 c.p.c., decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 15.6.2022.
6. Ciò detto, va precisato che il termine di prescrizione quinquennale operante in subiecta materia, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, risulta pacificamente applicabile anche ai contributi I.V.S. di cui all'atto impugnato.
Inoltre, il momento a partire dal quale, ex art. 2935 c.c., il diritto può essere fatto valere viene individuato nella data di scadenza del termine per il versamento dei contributi, il quale coincide, ogni anno, con il termine di scadenza del saldo dell'imposta sui redditi.
Orbene, i contributi per cui è causa sono relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 e risulta fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dalla parte ricorrente.
A ben vedere, in assenza della prova della notifica degli avvisi di addebito, stante anche la contumacia dell' dalla documentazione in atti risulta che il primo CP_3 atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'intimazione di pagamento n.
01220219000172048/000 del 2/9/2021, notificata con deposito presso la casa comunale in data 25/11/2021 e contenente l'indicazione degli avvisi di addebito in questione (cfr. fascicolo di parte resistente).
L' ha affoliato in atti la prova della notifica del documento n. CP_5
0127620160000062600 avvenuta in data 29.4.2016 mediante il deposito presso la casa comunale, tuttavia omettendo di depositare il contenuto del documento, il che non ha consentito di verificare l'indicazione degli avvisi di addebito in questione;
nè si rinvengono in atti gli ulteriori documenti richiamati dalla parte resistente.
Pag. 6 di 8 Ebbene, l'intimazione n. 01220219000172048/000 è stata notificata in data
25.11.2021 quando il termine di prescrizione quinquennale dei contributi I.V.S. relativi all'anno 2011-2012-2013 era già maturato, non essendo stati documentati atti interruttivi ed essendo irrilevante la sospensione dei termini di prescrizione ex artt. 67 e 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, poiché la prescrizione era già maturata nel periodo precedente alla sospensione.
Vale altresì soggiungere che, in considerazione della natura di conseguenza automatica e legalmente predeterminata e della funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva ascritte dalla giurisprudenza alle sanzioni civili connesse all'omesso o tardivo versamento dei contributi, alla prescrizione, per quanto sopra esposto, del credito contributivo relativo agli anni sopra richiamati segue la prescrizione anche delle sanzioni civili applicate (cfr. sul punto
Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2008, n. 8814).
8. In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, complessivamente considerate, il ricorso è inammissibile in relazione ai motivi ex art. 617 c.p.c., ma nondimeno fondato in relazione ai motivi sussumibili nel paradigma dell'opposizione recuperatoria.
Assorbito ogni profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'esito complessivo della lite costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co.2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2191/2022 R.G Lavoro, proposto da nei confronti di in persona del Presidente p.t., e in Parte_1 CP_3 CP_5 persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_3
Pag. 7 di 8 2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti per contributi I.V.S. portati negli avvisi di addebito n.
312020120001920513000 e n. 31202014000601689000;
3) dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
4) compensa integralmente le spese.
Così deciso in Avellino in data 9.7.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Pag. 8 di 8
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela Di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c.
(termine perentorio per il deposito delle note: 8/7/2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al numero 2191/2022 RG, avente ad oggetto
“opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Alfano ed elettivamente domiciliata in Scafati (SA), alla via M. D'Ungheria is. 10 scala A n.102 (indirizzo di posta elettronica certificata indicato: avv. .salerno.it); Email_1 CP_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f./p. IVA n. Controparte_2
), con sede in Roma, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura speciale in atti, dall'avv. Gabriele Rinaldi (indirizzo di posta elettronica certificata indicato;
Email_2
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.; CP_3
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
***** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.7.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva formale opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
012202290012201719000, notificata in data 15.6.2022 dall'
[...]
del complessivo importo di euro 4.959,51, limitatamente Controparte_4 agli avvisi di addebito n. 312020120001920513000, asseritamente notificato il
6.3.2013 e n. 31202014000601689000, asseritamente notificato in data
11.7.2014, rassegnando le seguenti conclusioni: “a. accogliere la domanda formulata dalla ricorrente, poiché fondata sia in fatto che in diritto e, per
l'effetto b. annullare l'intimazione di pagamento impugnata nella parte relativa agli avvisi di addebito ivi richiamati e su, analiticamente, indicati, se esistenti, dichiarando le somme richieste alla ricorrente non dovute per inesistenza dei titoli, ovvero per intervenuta prescrizione e/o decadenza e per gli ulteriori motivi esposti in narrativa;
c. in subordine dichiarare non dovuti gli interessi e l' aggio sulla sorta capitale per le motivazioni esposte o rideterminare gli stessi applicando il tasso legale;
d. condannare le parti resistenti, in solido e/o alternativamente, al pagamento di spese e competenze professionali del presente giudizio con clausola di attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario;
e. munire la sentenza di clausola di provvisoria esecutività come per legge”.
In punto di diritto, il ricorrente deduceva l'inesistenza dei titoli rilevando di non aver mai ricevuto alcun atto da parte dell l'intervenuta prescrizione CP_3 quinquennale del credito previdenziale oggetto della impugnata intimazione di pagamento, notificata in data 15.6.2022; la decadenza dei termini di cui all'art. 25 D.P.R. n. 602/1973; l'erronea applicazione degli oneri di riscossione.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria depositata in data 3.3.2023 si costituiva l' , eccependo il Controparte_2 proprio difetto legittimazione passiva, quale agente della riscossione, in relazione alla debenza del tributo, alla formazione del titolo ed alla notifica dell'avviso di addebito a carico dell'ente creditore CP_3
Pag. 2 di 8 Deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione rilevando che gli avvisi di addebito erano stati notificati rispettivamente in data 6.3.2013 e 11.7.2014, cui aveva fatto seguito la comunicazione preventiva di ipoteca di iscrizione ipotecaria n. 01276201500001290000 del 27.04.2015; il fermo amministrativo n. 01280201400003827000 notificato in data 16.12.2015 secondo la procedura prevista per gli irreperibili assoluti;
la comunicazione preventiva di ipoteca n.
0127620160000062600 notificata in data 29.04.2016 secondo la procedura prevista per gli irreperibili assoluti;
l'avviso di intimazione n.
01220199004188975000 del 20.09.2019; l'avviso di intimazione n.
01220219000048724000 del 16.04.2021 ed infine l'avviso di intimazione n.
01220219000172048000, notificato in data 25.11.2021 secondo la procedura prevista per gli irreperibili assoluti, sino alla notifica dell'ingiunzione impugnata. Soggiungeva che nessuna prescrizione poteva dirsi maturata stante la sospensione dei termini ex art. artt. 67 e 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, e dal successivo decreto Sostegni bis
(D.L. n. 73/2021).
L' non si costituiva in giudizio e, pertanto ne veniva dichiarata la CP_3 contumacia con ordinanza del 28.3.2023, emessa all'esito della udienza celebrata alla presenza dei difensori.
Di poi, trattata oralmente (cfr. ordinanza resa alla udienza del 16.2.2024) e a seguito dei rinvii disposti al fine di rispettare il programma di gestione, la causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa come da sentenza in atti.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell' che non CP_3 si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza (notifica alla sede legale e alla sede provinciale del 7.9.2022).
Sempre in via preliminare, sussiste la legittimazione dell' Controparte_2
, essendo il soggetto dal quale promana l'atto impugnato.
[...]
4. In punto di qualificazione dell'azione proposta, vale preliminarmente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema
Pag. 3 di 8 delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, azioni queste che cadono sotto una delle seguenti tre categorie, la cui individuazione non dipende dalla natura dell'atto contro il quale il contribuente reagisce, ma dai motivi della contestazione: a) opposizione afferente al merito o al diritto all'iscrizione a ruolo. Regolata dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, pur trovando per regola occasione nella notifica della cartella di pagamento, non riguarda la regolarità formale/procedurale dell'atto (motivo invece regolato dall'art. 617 c.p.c. quale richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n.
46/99: Cass. 21080/2015, 15116/2015, 11338/2010, 27019/2008.) e quindi non ha natura propriamente impugnatoria della cartella, la cui caducazione d'altronde non impedirebbe di per sé l'accertamento del credito, ma di accertamento negativo del credito vantato dall'Ente previdenziale o del suo diritto a procedere ad esecuzione forzata. Va proposta nel termine, perentorio, di 40 giorni dalla notifica della cartella prescritto dall'art. 24 del d.lgs. n. 46/99
(Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010. 2835/2009, 17978/2008,
14692/2007). In difetto, il credito si consolida, ossia resta incontestabile sia nel merito che riguardo al diritto a procedere ad esecuzione forzata, alla data della notifica. Tuttavia, ove la notifica della cartella sia stata omessa o sia nulla, il mezzo potrà essere recuperato entro 40 giorni dalla notifica dell'atto successivo
(Cass. 24506/2016); b) opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 615 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. Anche tale opposizione ha ad oggetto non la legittimità di singoli atti della procedura, ma l'accertamento negativo del diritto sostanziale o del diritto di procedere ad esecuzione forzata nel suo complesso. Poiché la mancata opposizione della cartella nel termine, perentorio, di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 rende tali aspetti non ulteriormente contestabili (Cass. 18145/2012, 8931/2011, 21365/2010, 2835/2009,
17978/2008, 14692/2007) con tale opposizione possono essere fatti valere solo fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del diritto sostanziale e del diritto di procedere all'esecuzione forzata che si siano verificati dopo la notifica della cartella;
c) opposizione agli atti esecutivi regolata dall'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 del d.lgs. n. 46/99. E' l'unico rimedio sostanzialmente impugnatorio,
Pag. 4 di 8 in quanto mira puramente e semplicemente all'invalidazione di un atto della procedura per vizi suoi propri, e non produce alcuna altra conseguenza che la caducazione dell'atto, e quindi un impedimento a mettere in esecuzione il ruolo, che di per sé non impedisce la condanna giudiziale del contribuente al pagamento, tanto che se il credito è giudizialmente accertato in via definitiva, le censure di carattere formale/procedimentale restano addirittura carenti di interesse (Cass. 774/2015).
Da quanto premesso, segue che nella materia previdenziale l'azione del contribuente ha natura impugnatoria di atti solo se investe la legittimità di singoli atti del procedimento di riscossione per motivi formali o procedurali, ricadendo quindi nell'ambito dell'art. 617 c.p.c.. In tutti gli altri casi essa ha, in realtà, ad oggetto un accertamento negativo, o del credito dal punto di vista sostanziale, o del diritto a procedere ad esecuzione forzata “tout court”.
Nel caso in cui l'opponente deduca esclusivamente l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale o mancata notifica della cartella di pagamento, introduce una opposizione agli atti esecutivi da proporre nel termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'atto successivo che necessariamente presupponga il primo.
Nella specie, alla stregua di quanto innanzi illustrato, la parte ricorrente ha proposto cumulativamente sia un'opposizione recuperatoria ai sensi dell'art. 24
D. Lgs. 46/1999, sia un'opposizione ex art 617 c.p.c. sia un'opposizione ex art. 615 c.p.c..
In primo luogo, contestando la non debenza, nel merito, delle somme ingiunte, per intervenuta prescrizione per assenza di atti interruttivi compiuti dall'Ente impositore ha proposto un'opposizione al ruolo ex art. 24, comma V, d.lgs.
46/99.
Inoltre, l'istante ha sollevato questioni attinenti vizi formali dell'atto impugnato
(nullità dell'intimazione per omessa motivazione, decadenza ex art. 25 del
D.P.R. 602/1973), proponendo, dunque, un'opposizione agli atti esecutivi.
Ancora, l'opponente ha eccepito la prescrizione che assume maturata in relazione al periodo successivo alla notificazione dei titoli presupposti
Pag. 5 di 8 dall'intimazione di pagamento. Trattasi di opposizione all'esecuzione ex art. 615,
1° co. c.p.c., che non soggiace ad alcun termine decadenziale, investendo detta domanda l'an dell'azione esecutiva, e cioè il diritto del creditore di promuovere l'esecuzione forzata.
5. Orbene, deve rilevarsi l'inammissibilità dei motivi proposti ex art 617 c.p.c.. Il presente ricorso risulta proposto in data 12.7.2022, oltre il termine di venti giorni (5.7.2022), previsto dall'art. 617 c.p.c., decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 15.6.2022.
6. Ciò detto, va precisato che il termine di prescrizione quinquennale operante in subiecta materia, come stabilito dall'art. 3 co. 9 L. 335/1995 in riferimento alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, risulta pacificamente applicabile anche ai contributi I.V.S. di cui all'atto impugnato.
Inoltre, il momento a partire dal quale, ex art. 2935 c.c., il diritto può essere fatto valere viene individuato nella data di scadenza del termine per il versamento dei contributi, il quale coincide, ogni anno, con il termine di scadenza del saldo dell'imposta sui redditi.
Orbene, i contributi per cui è causa sono relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 e risulta fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dalla parte ricorrente.
A ben vedere, in assenza della prova della notifica degli avvisi di addebito, stante anche la contumacia dell' dalla documentazione in atti risulta che il primo CP_3 atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'intimazione di pagamento n.
01220219000172048/000 del 2/9/2021, notificata con deposito presso la casa comunale in data 25/11/2021 e contenente l'indicazione degli avvisi di addebito in questione (cfr. fascicolo di parte resistente).
L' ha affoliato in atti la prova della notifica del documento n. CP_5
0127620160000062600 avvenuta in data 29.4.2016 mediante il deposito presso la casa comunale, tuttavia omettendo di depositare il contenuto del documento, il che non ha consentito di verificare l'indicazione degli avvisi di addebito in questione;
nè si rinvengono in atti gli ulteriori documenti richiamati dalla parte resistente.
Pag. 6 di 8 Ebbene, l'intimazione n. 01220219000172048/000 è stata notificata in data
25.11.2021 quando il termine di prescrizione quinquennale dei contributi I.V.S. relativi all'anno 2011-2012-2013 era già maturato, non essendo stati documentati atti interruttivi ed essendo irrilevante la sospensione dei termini di prescrizione ex artt. 67 e 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, poiché la prescrizione era già maturata nel periodo precedente alla sospensione.
Vale altresì soggiungere che, in considerazione della natura di conseguenza automatica e legalmente predeterminata e della funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva ascritte dalla giurisprudenza alle sanzioni civili connesse all'omesso o tardivo versamento dei contributi, alla prescrizione, per quanto sopra esposto, del credito contributivo relativo agli anni sopra richiamati segue la prescrizione anche delle sanzioni civili applicate (cfr. sul punto
Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2008, n. 8814).
8. In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, complessivamente considerate, il ricorso è inammissibile in relazione ai motivi ex art. 617 c.p.c., ma nondimeno fondato in relazione ai motivi sussumibili nel paradigma dell'opposizione recuperatoria.
Assorbito ogni profilo.
9. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché l'esito complessivo della lite costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co.2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 2191/2022 R.G Lavoro, proposto da nei confronti di in persona del Presidente p.t., e in Parte_1 CP_3 CP_5 persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_3
Pag. 7 di 8 2) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti per contributi I.V.S. portati negli avvisi di addebito n.
312020120001920513000 e n. 31202014000601689000;
3) dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
4) compensa integralmente le spese.
Così deciso in Avellino in data 9.7.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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