Art. 32.
Gli iscritti al Fondo, che non si siano avvalsi della facolta' di riscatto, per i periodi, nei limiti e nei termini indicati dall'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e dagli articoli 12 e 13 della legge 7 dicembre 1949, n. 904 , possono provvedervi per i periodi e nei limiti indicati dall'art. 10, qualora ne facciano domanda, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli iscritti al Fondo, che non si siano avvalsi della facolta' di riscatto, per i periodi, nei limiti e nei termini indicati dall'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e dagli articoli 12 e 13 della legge 7 dicembre 1949, n. 904 , possono provvedervi per i periodi e nei limiti indicati dall'art. 10, qualora ne facciano domanda, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.