Sentenza 14 novembre 2023
Massime • 1
In caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento, per motivi attinenti alla valutazione di attendibilità della prova dichiarativa decisiva, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto funzionale alla maggiore persuasività della sentenza sfavorevole all'imputato, non può risolversi nella conferma delle dichiarazioni già rese in primo grado, ma richiede, nel rispetto dei principi di oralità e immediatezza, che la prova sia assunta secondo le regole dell'esame incrociato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2023, n. 10130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10130 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2023 |
Testo completo
CORTE DI CASSAZIONE 10130-24 V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA AR 2024 big ju IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO REPUBBLICA ITALIANA Carmela Lanzuise In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3031/2023 ROSA PEZZULLO -Presidente - UP 14/11/2023 ENRICO VITTORIO SL LI FRANCESCO CANANZI Relatore R.G.N. 21476/2023 MICHELE CUOCO GIOVANNI FRANCOLINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TE TO nato a [...] il [...] MA AF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso, riportandosi alla memoria depositata;
uditi gli avvocati DOMENICO DI CIAULLA, nell'interesse di TO TE, e ANTONIO PORTINCASA in sostituzione di ANTONIO MARIA LA SCALA, nell'interesse di FA MA, che hanno illustrato i motivi dei rispettivi ricorsi e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza emessa il 1 marzo 2023, accertava la responsabilità penale di TO ON e FA IA in ordine ai reati di sequestro di persona aggravato dall'abuso di poteri da parte di pubblico ufficiale (art. 605, comma 2, n. 2 cod. pen.), perquisizione e ispezioni arbitrarie (art. 609 cod. pen.) e falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), dichiarando l'estinzione del delitto di percosse, così riqualificato quello di lesioni personali aggravate, per difetto di querela. La Corte territoriale riformava, pertanto, la sentenza del Tribunale barese in composizione monocratica che aveva mandato assolti gli imputati per insussistenza del fatto. In particolare, ai due imputati, in servizio presso la stazione dei carabinieri di Modugno, costituenti la pattuglia n. 286 del nucleo operativo, veniva contestato al capo 1) di avere agito, in concorso tra loro e nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di pubblici ufficiali e con abuso dei poteri inerenti le pubbliche funzioni, nel privare della libertà personale OT MI, praticando nei confronti di quest'ultimo una perquisizione arbitraria, percuotendolo e minacciandolo in due occasioni per motivi abbietti. Quanto alla perquisizione arbitraria, eseguita controllando le tasche dei pantaloni e della giacca del MI, IA procedeva materialmente a compierla, mentre ON, ex art. 40, comma 2, cod. pen., non impediva l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire essendo agente di polizia giudiziaria;
IA, inoltre, colpiva poi MI con schiaffi al volto, provocandogli fuoriuscita di sangue dalla bocca, e anche in questo caso ON non avrebbe impedito l'evento; IA, ancora, costringeva MI a salire sull'autovettura di servizio ed entrambi i militari lo trasportavano presso la stazione dei carabinieri di Modugno, così privandolo della libertà e tenendolo in tale stato presso la suddetta stazione;
infine, presso la stazione di Modugno, IA minacciava di morte MI, mettendo mano alla custodia dell'arma senza però estrarla, e lo percuoteva ancora con schiaffi;
condotte tutte aggravate dall'aver compiuto il fatto per motivi abbietti, poiché MI aveva denunciato reati compiuti da altri militari della stazione dei carabinieri di Modugno, per i quali fatti pendeva altro procedimento penale. Al capo 2) veniva contestata la condotta di falso ideologico poiché i militari, per assicurarsi l'impunità dei reati di cui al capo 1), avrebbero formato un atto falso nell'esercizio delle proprie funzioni attestando, nell'ordine di servizio n° 11/9- 2015 e nell'allegato allo stesso, di aver compiuto un intervento nei confronti di OT MI dalle ore 13:00 alle ore 13:40 del 3 settembre 2015, senza allontanarsi dal posto in cui era avvenuto il controllo, omettendo nell'annotazione di aver condotto MI presso la stazione di Modugno, la durata del controllo di circa due ore e di aver operato la perquisizione, falsamente attestando, nello stesso ordine di servizio, di aver vigilato alle ore 14:00 sulla farmacia Calia in Modugno, in quanto obiettivo sensibile, e, nell'allegato all'ordine di servizio, di aver proceduto alle ore 13:40 al controllo di PP D'BR alla guida di una Smart di colore rosso targata BL 641 AA.
2. I ricorsi per cassazione sono proposti nell'interesse di TO ON e FA IA e i relativi motivi saranno enunciati a seguire nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Il ricorso nell'interesse di TO ON consta di nove motivi.
3.1 Il primo motivo del ricorso deduce violazione degli artt. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen., 6 CEDU, 178, comma 1, lett. c), 180, 533, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità in quanto, ribaltando quella di primo grado, non avrebbe provveduto alla rinnovazione integrale dell'istruttoria, limitandola solo alla escussione della persona offesa OT MI, al teste NI MA, nonché a PP D'BR, mai escusso, disponendo altresì anche l'esame degli imputati, pur senza procedere effettivamente all'esame del IA. Il ricorso rappresenta come la rinnovazione istruttoria debba riguardare anche l'escussione dell'imputato, come richiesto dalla Corte Edu (Sez. I., sentenza n. 20903, in data 8 luglio 2021) potendo evitarsi l'atto istruttorio solo nel caso in cui vi sia una espressa e univoca volontà dell'imputato, nel caso in esame del coimputato che ha reso dichiarazioni anche in relazione a ON e le cui dichiarazioni sono state richiamate dalle sentenze di merito, ritenute decisive per escludere in primo grado la credibilità della persona offesa e l'attendibilità- - del relativo narrato.
3.2 Il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione, rappresentando come la parzialità della rinnovazione istruttoria, che non ha riguardato i testi RO e D'ON, oltre che De FR, palesi una scelta selettiva non consentita dalla norma processuale, senza motivare a riguardo.
3.3 Il terzo motivo lamenta violazione degli artt. 533, comma 1, 195, comma 4 e 191 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. In particolare, lamenta il ricorrente che a fronte della diversa valutazione quanto alla attendibilità di MI, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ad una completa e non parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Da ciò deriverebbe la contraddittorietà della sentenza impugnata, che per un verso afferma la superfluità della motivazione rafforzata, dall'altro procede alla escussione di tre testimoni, fra i quali D'BR, mai escusso in precedenza. Il ricorrente, dopo aver ripercorso gli orientamenti delle Sezioni Unite Troise, anche alla luce dell'art. 6 CEDU, che richiedono la «motivazione rafforzata», rappresenta come la rinnovazione si sia risolta in una adempimento formale, con 14 3 la mera conferma delle dichiarazioni già rese, mentre per le dichiarazioni di D'BR, che riferiva di non ricordare di essere stato fermato dai militari, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento, attribuendogli invece di aver negato il controllo, ricorrendo alla valorizzazione delle dichiarazioni rese da D'BR al teste di polizia giudiziaria D'ON, inutilizzabili in ragione della previsione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. Quanto alla motivazione che attribuisce credibilità alla versione di MI e disattende quella di IA, la sentenza risulterebbe viziata da manifesta illogicità, in quanto non spiega perché MI abbia riferito di una richiesta dei militari in ordine alla propria Clio nera dismessa da MI e relativa ai fatti per cui la - stessa persona offesa aveva denunziato nel 2013 altri militari della medesima stazione non risultando invece in alcun modo che la ricerca nella banca dati SDI da parte degli odierni imputati sia avvenuta in relazione alla Clio nera ed avendo, per altro, la Corte di appello escluso che l'intervento nei confronti di MI fosse una vendetta per quanto accaduto ai colleghi nel 2013. Anche viziata da travisamento risulterebbe la sentenza allorquando valuta le dichiarazioni della De FR che aveva chiesto l'intervento dei militari perché oggetto delle attenzioni del MI facendo riferimento anche a condotte del - passato, cosicché illogica è la qualificazione di tali condotte quali molestie o ingiurie come ritiene la Corte territoriale, per le quali non era consentito - l'accompagnamento coatto di MI in caserma-e non anche quali atti persecutori e tentata violenza sessuale, come risulta dalle dichiarazioni della De FR e di IA. Come pure, a differenza di quanto si legge in sentenza, travisata per omissione dalla sentenza impugnata sarebbe la deposizione dello stesso MI, trascurando che la persona offesa riferi che i militari all'atto del controllo gli contestarono di aver seguito due persone dal centro commerciale al centro di Modugno. Inoltre, la Corte avrebbe del tutto pretermesso la valutazione della inattendibilità di MI, fondata su plurimi elementi valutati dal Tribunale: lo stato di depressione in cui era incorso e l'assunzione degli psicofarmaci;
l'aver subito da altri militari nel 2013 condotte abusive, cosicché poteva sentirsi esposto anche in occasione del controllo del 2015, enfatizzandone i contenuti nella percezione e nel proprio racconto dei fatti;
il mancato riconoscimento di IA in fotografia, pur essendo colui che lo aveva percosso, secondo la versione dell'accusa. Anche illogica sarebbe la sentenza nell'aver ritenuto ininfluente, quanto alla attendibilità di MI, che il teste MA, luogotenente, abbia negato di aver visto IA colpire la persona offesa o tracce di percosse sul volto dello stesso MI, in assenza di un referto medico, in quanto la persona offesa non si recò in و 4 ospedale, secondo la Corte territoriale, per timore di dover rendere conto della causa delle lesioni, il che contraddice però la circostanza che MI si sia confidato con RO, ispettore di polizia conosciuto in occasione degli eventi del 2013. Risulterebbe illogica anche l'argomentazione della Corte di appello per cui l'omessa annotazione dell'accompagnamento di MI presso la stazione dei carabinieri risulterebbe tesa a «coprire» gli abusi perpetrati, anche se non troverebbe spiegazione in tale prospettiva l'interrogazione in banca dati operata dai militari riguardo al MI né la circostanza che in caserma vi erano molti militari presenti, cosicché una condotta con abuso delle funzioni sarebbe passata difficilmente inosservata e sarebbe stata riscontrabile con la verifica degli accessi alla banca dati.
3.4 Il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 516 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione al delitto di sequestro di persona. L'imputazione riferisce a ON un ruolo in concorso con IA fino al giungere di MI presso la stazione, in quanto le condotte all'interno della stessa vedevano il ricorrente assente, cosicché il sequestro di persona e le condotte successive risulterebbero attribuite in violazione dell'art. 516 cod. proc. pen.
3.5 Il quinto motivo lamenta violazione degli artt. 605, comma 2, e 609 cod. pen. quanto all'elemento soggettivo e oggettivo e in relazione alla circostanza aggravante dell'art. 61, comma 1, n. 9 cod. pen., oltre che vizio di motivazione. Escluso dalla stessa Corte territoriale il movente ritorsivo, la condotta qualificata come sequestro di persona difetta dell'elemento soggettivo e oggettivo, dovendo rifluire nella fattispecie di arresto illegale, distinguendosi per consolidato orientamento le fattispecie quanto al dolo di tenere la persona offesa sotto il proprio dominio o di metterla a disposizione dell'autorità competente, pur se privata illegalmente della libertà. In vero sussistevano i presupposti per procedere all'arresto o al fermo in flagranza, in relazione alle ipotesi di reato di atti persecutori e tentata violenza sessuale, non potendo gli stessi militari sapere che la De FR non avrebbe formalizzato alcuna successiva denuncia. Anche la perquisizione, oltre a essere stata negata da IA, comunque risulterebbe consentita per il fumus dei reati commessi in danno della De FR.
3.6. Il sesto motivo lamenta violazione dell'art. 61, comma 1, n. 9 cod. pen., in quanto l'aggravante non sarebbe configurabile per i delitti propri dei pubblici ufficiali, nei quali la qualità personale funge da elemento costitutivo o aggravante.
3.7 Il settimo motivo lamenta violazione dell'art. 479 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla attestazione di aver vigilato sulla farmacia Calia. Il ricorrente, richiamando la versione degli imputati, chiarisce come una volta lasciato MI nella stazione dei carabinieri, i due militari si recarono a svolgere l'attività di vigilanza della farmacia, annotata come avvenuto alle ore 14.00, il che 5 corrisponderebbe anche a quanto riferito dal maresciallo MA, che vide i due imputati sopraggiungere poi alle 14.30. Tale dato viene omesso dalla Corte territoriale.
3.8. L'ottavo motivo lamenta sempre violazione dell'art. 479 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al controllo annotato come effettuato nei confronti di PP D'BR, oltre che all'omessa annotazione della durata dell'intervento nei confronti di MI per due ore. Anche in questo caso la Corte avrebbe travisato la deposizione di D'BR, non integrabile con quella di D'ON per il divieto probatoric ex art. 195 cod. proc. pen., risultando invece la versione resa da IA, che riferiva di aver controllato D'BR, confermata da De FR. La tesi che i militari abbiano a posteriori confezionato il controllo, accedendo agli archivi, fatta propria dalla Corte territoriale, sarebbe smentita dalla circostanza che il colore effettivo dell'auto di D'BR, riportato dai militari, era diverso da quello indicato in banca dati, il che viene espresso dalla dicitura N.C≫ nella annotazione, che per la difesa indica «non conforme» o «non compatibile». Anche le dichiarazioni di D'BR, rese dinanzi alla Corte di appello, che riferiva di avere in uso non una Smart ma una Ford, risulterebbero smentite dalle dichiarazioni di D'ON, che de relato riportava che D'BR ebbe a dirgli di avere in uso la Smart del proprio datore di lavoro. Anche illogico risulterebbe aver annotato falsamente il controllo nei confronti di D'BR, al fine di «mascherare» la durata dell'intervento nei confronti di MI. In relazione alla durata delle condotte nei confronti di MI, la Corte di appello non avrebbe dato credibilità alla versione degli imputati che rappresentava come dopo la segnalazione della De FR le attività di verifica durarono dalle 13.00 alle 13.40 e l'accompagnamento dello stesso alla stazione dei carabinieri fu conseguente alla richiesta dello stesso e non ad una iniziativa degli imputati ― poiché voleva interloquire con un superiore, che in realtà era assente, volendogli rappresentare il timore di condotte analoghe a quelle subite nel 2013 da parte di altri militari. In tale contesto la Corte di appello, illogicamente prolunga la durata del controllo, ritenendo falsa l'annotazione; per altro verso, enfatizza la dichiarazione del carabiniere MA, attribuendo a quest'ultimo l'intervento che impedì a IA di continuare a infierire
contro
MI. L'alterazione contestata risulterebbe inidonea a determinare oggettivamente il falso perchè, dando atto dell'intervenuto controllo, non muta radicalmente il significato della annotazione, tanto da poterla ritenere contraria al vero e, quanto all'elemento soggettivo, il dolo richiesto implicherebbe la volontà di celare il 6 controllo, invece palesato dalle verifiche presso la banca dati SDI, oltre che dall'esplicito riferimento nella annotazione al controllo in sé, circostanze che escludono la volontà di alterazione.
3.9 Il nono motivo lamenta la violazione dell'art. 61, comma 1, n. 9 cod. pen. in ordine al capo 2), per le ragioni già esposte con il sesto motivo.
4. Il ricorso nell'interesse di FA IA consta di sei motivi.
4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 603, comma 3- bis, 178, comma 1, lett. c), 180, 533, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ripercorrendo le censure e l'argomentazione dell'analogo primo motivo dell'altro ricorrente, specificando che l'omessa rinnovazione dell'esame di IA, pur deliberato con l'ordinanza istruttoria, non scaturiva dall'assenza dell'imputato, che invece era presente il 1 marzo 2023. In sostanza, l'imputato, escusso in primo grado, non fu riesaminato e la circostanza che non abbia chiesto di essere sottoposto a esame per un verso non integra la inequivoca e espressa volontà di sottrarsi all'esame, per altro verso avrebbe richiesto che la Corte di appello procedesse all'esame, anche solo per acquisire la volontà di astenersi dal rispondere da parte dell'imputato. La necessità della rinnovazione scaturiva dalla rilevanza attribuita dalla sentenza di primo grado alle dichiarazioni dell'imputato, ai fini della decisione.
4.2 Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione all'omessa motivazione rafforzata», ripercorrendo le argomentazioni sostanzialmente proposte dal ricorso ON con il secondo e terzo motivo, lamentando la contraddittorietà della sentenza impugnata, che ha deciso sullo stesso materiale probatorio senza però offrire una motivazione con maggiore forza persuasiva, a fronte di una rinnovazione istruttoria solo parziale e formale. Il motivo lamenta i plurimi travisamenti già rilevati dal ricorso ON, come anche l'assenza di una approfondita valutazione di attendibilità del teste MI, in violazione dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte di un approfondito vaglio da parte del giudice di primo grado.
4.3 I motivi dal terzo al sesto lamentano violazioni di legge e vizio di motivazione correlato, formulati con argomentazioni e censure sovrapponibili a quelle dei motivi dal quinto al nono del ricorso ON.
5. I ricorsi sono stati trattati con intervento delle parti, a seguito di tempestiva richiesta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, lu 7 come modificato dall'art.
5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla 1. 30 dicembre 2022, n. 199. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato memoria alla quale si è riportato in sede di discussione chiedendo il rigetto dei ricorsi.
7. I difensori dei ricorrenti, dopo avere illustrato i motivi di ricorso, anche in replica alla requisitoria della Procura generale, ne hanno chiesto l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno valutati in via preliminare i primi motivi dei ricorsi, che denunciano la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e quanto alle modalità di escussione a mezzo di "conferma" delle precedenti dichiarazioni.
1.1 A ben vedere, la legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha introdotto il citato comma 3-bis, che recita: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». Una prima quanto autorevole interpretazione è quella fornita dalle Sezioni Unite, ric. Troise, che hanno osservato come «il nuovo quadro normativo risultante dai numerosi innesti operati per effetto della legge n. 103 del 2017 non impone affatto di ritenere che il giudice di appello sia obbligato a disporre una rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ben potendo quest'ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello, operando poi, nel caso in cui a seguito di tale rinnovazione dovesse apparire "assolutamente necessario" lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, la disciplina ordinaria prevista dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.». In sostanza, secondo Sez. U, Troise l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria, palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali, ma semplicemente implica una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative 8 ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati nella sentenza Dasgupta. Proseguono le Sezioni Unite rilevando come sia da coordinarsi «la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa», cosicché deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"».
1.2 Tanto premesso, la Corte di appello fa applicazione dei menzionati principi, operando una rinnovazione parziale dell'istruttoria in ordine ai testimoni escussi in primo grado, ma non anche per gli imputati, uno dei quali aveva reso dichiarazioni in primo grado. La Corte territoriale, infatti, rinnovava l'escussione di OT MI, persona offesa, le cui dichiarazioni erano state ritenute inattendibili dal Tribunale, nonché di NI MA, militare della stessa stazione dei carabinieri ove operavano gli imputati, superiore in grado degli stessi, e testimone noh valutato adeguatamente in primo grado come latore dei riscontri la cui assenza aveva anche condotto all'assoluzione. Inoltre, procedeva alla escussione di un testimone mai sentito in primo grado, PP D'BR, in relazione alla contestazione di falso ideologico, sulla circostanza dell'intervenuto (o meno) controllo da parte degli imputati nei confronti dello stesso, risultante dall'ordine di servizio e svoltosi in un arco temporale sovrapponibile a quello in cui ebbero a svolgersi le condotte
contro
MI. Diversamente nessuna rinnovazione veniva disposta quanto ai testi di polizia giudiziaria, appartenenti alla Polizia di Stato, D'ON e RO, né in relazione a IV e Di RO, SS TO e De FR le cui dichiarazioni venivano acquisite sull'accordo delle parti in primo grado. Risulta, pertanto, di tutta evidenza come la Corte di appello abbia effettuato una 'selezione' delle prove da rinnovare, proprio in sintonia con il principio consolidato e declinato da Sez. U, Troise, per cui il giudice dell'appello non è obbligato a disporre una rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, ben potendo quest'ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello (MI e MA), operando poi, nel caso in cui a seguito di tale 14 9 rinnovazione dovesse apparire "assolutamente necessario", una ulteriore rinnovazione, secondo i criteri generali di assoluta necessità previsti dall'art. 603 cod. proc. pen., il che avveniva escutendo per la prima volta il teste D'BR. Ne consegue che la censura rivolta alla rinnovazione parziale, perché selettiva», come con efficacia evidenziano i ricorsi, sia manifestamente infondata.
1.3 D'altro canto, le Sez. U, Troise escludendo la necessità di una rinnovazione generalizzata, richiamano anche l'irragionevolezza di una tale interpretazione, a fronte dell'esigenza esistente, per quanto evidentemente subordinata, di evitare un'automatica dilatazione dei tempi processuali. Quello della ragionevole durata» del processo è certamente un principio subordinato rispetto alla necessità di un recupero dell'immediatezza dell'escussione per il giudice d'appello, quale corollario del contraddittorio nella formazione della prova come miglior metodo epistemologico, per giungere all'eventuale accertamento della responsabilità penale con maggiore forza persuasiva, oltre ogni ragionevole dubbio, a fronte della presunzione di innocenza consolidatasi con la sentenza di assoluzione in primo grado. Il criterio di selezione delle prove da rinnovare è quello «ragionevole» della decisività ai fini dell'accertamento della responsabilità. Soccorre, a tal riguardo, la Corte costituzionale, che escludendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. nella sua applicazione anche alla sentenza conseguente a rito abbreviato in primo grado, chiarisce che [n]essun contrasto può, anzitutto, essere ravvisato tra la disposizione impugnata e il principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost.; [...]. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che il principio della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali, sicché il suo sacrificio non è sindacabile, ove sia frutto di scelte non prive di una valida ratio giustificativa (ex plurimis, sentenza n. 159 del 2014, ordinanze n. 332 e n. 318 del 2008). Da ciò deriva che al principio della ragionevole durata del processo «possono arrecare un vulnus solamente norme procedurali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza (sentenza n. 148 del 2005)» (sentenza n. 23 del 2015; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 12 del 2016, n. 63 e n. 56 del 2009, n. 26 del 2007)».
1.4 In tal senso, quindi, occorre confrontarsi con due criteri di ragionevolezza, con intensità diverse, che vanno bilanciati: la ratio forte e prevalente della necessità della maggiore persuasività della sentenza di secondo grado, alla quale è strumentale il recupero del contraddittorio e dell'immediatezza, che consenta al giudice dell'appello una diretta assunzione della prova, per superare la presunzione di innocenza consolidatasi con la sentenza di assoluzione in primo 10 grado;
la ragionevole durata del processo, che incide sul primo criterio perché richiede una selezione dei mezzi di prova da rinnovare, non in forma massiva, bensì in funzione della verifica dei motivi di appello del pubblico ministero che, quando specifici, possono condurre all'overturning.
1.5 Affermata, quindi, la correttezza del metodo selettivo dei mezzi di prova rinnovati- salvo che per l'esclusione dell'esame dell'imputato, per quanto si leggerà a seguire altre censure vengono poste dai motivi di ricorso in ordine alle modalità di espletamento dell'istruttoria rinnovata. In particolare, lamentano i ricorrenti che gli esami di testi decisivi in primo luogo della persona offesa la cui attendibilità era esclusa dalla sentenza di primo grado e ritenuta dalla sentenza di appello si siano svolti solo con la conferma - delle precedenti dichiarazioni. A ben vedere la doglianza non riguarda il teste D'BR, che fu escusso per la prima volta in appello, bensì MI e MA, che effettivamente hanno solo confermato le dichiarazioni già rese in primo grado, su richiesta della Corte di appello. Infatti, va evidenziato come il giudice relatore abbia chiesto direttamente la conferma di quanto dichiarato in primo grado e, ottenuta la stessa, nessuna ulteriore domanda è stata formulata ai testimoni, come emerge dai verbali allegati a uno dei ricorsi, ai quali ha accesso, comunque, questa Corte vertendosi in tema di error in procedendo (Sez. U, 31 ottobre 2001, Policastro, rv. 220092). La necessità della maggiore persuasività della sentenza di condanna emessa in secondo grado richiede l'espletamento dell'assunzione effettiva del mezzo di prova rinnovato. Occorre, cioè, proprio per quanto evidenziato da Sez. U, Troise a proposito dell'obbligo di rinnovazione, che la prova sia rinnovata non solo con modalità rispettose dei principi di immediatezza e oralità, dinanzi al giudice procedente in appello, bensì anche con la dinamica dell'esame incrociato, che ne garantisca la corretta assunzione e la maggiore attendibilità del risultato probatorio. Le eccezioni alla regola della formazione della prova in contraddittorio sono quelle tassativamente previste dall'art. 111, comma 5, Cost., nel caso in cui le parti acconsentano alla acquisizione di atti formati in precedenza, quindi ai sensi dell'art. 493, comma 3, ovvero ai sensi dell'art. 512, per il caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto, in virtù della generale previsione dell'art. 598 cod. proc. pen. che estende le norme del giudizio di primo grado anche a quello di appello. Si tratta di eccezioni, appunto, che restano tali anche in occasione della rinnovazione in appello, che è funzionale alla «motivazione rafforzata». Non a caso autorevolmente è stato affermato che potrà procedersi alla riforma della sentenza 11 di assoluzione in appello - per impossibilità di rinnovazione, ai sensi dell'art. 111, comma 5, Cost. nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva sia divenuta impossibile per decesso del dichiarante, e tuttavia la relativa decisione deve presentare una motivazione rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio, acquisibili dal giudice anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ivi compresa la possibilità di lettura delle dichiarazioni predibattimentali già rese dal suddetto deceduto (Sez. U, n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808 -01). In sostanza la prova dichiarativa decisiva va assunta in appello secondo le regole del contraddittorio, nel rispetto dei principi di immediatezza e oralità e nelle forme proprie dell'esame incrociato richiesto dagli artt. 111, comma 4, Cost. e dagli artt. 498 e ss. D'altra parte, già Sez. 3, n. 9724 del 03/06/1993, Tettamanti, Rv. 196165 - 01, pur a fronte di un orientamento opposto precedente (mass. difformi N. 7620 del 1992, N. 6916 del 1992) quanto alle regole del contraddittorio e al divieto di domande suggestive in appello, chiariva in motivazione come non esista «alcuna ragione normativa o sistematica perché queste regole per l'esame e il controesame testimoniale non debbano essere applicate anche nella istruzione dibattimentale in sede di appello: sicché vale a tal proposito la regola generale dell'art. 598 cod. proc. pen., che estende al processo di appello la disciplina dettata per quello di primo grado». Successivamente, in ordine alla rinnovazione disposta in appello, Sez. 2, n. 19618 del 12/02/2014, D.G., Rv. 259706 - 01 dopo aver dato atto della tenuta costituzionale del tessuto normativo dell'art. 603 cod. proc. pen., che consentiva l'interpretazione dell'obbligatoria rinnovazione in caso di overturning sfavorevole, come richiesto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 5 luglio 2011, nel caso AN c/ MO -ribadiva in motivazione il principio espresso da Sez. 3, Tettamanti, quanto alla possibilità di operare le contestazioni: [...] nel processo accusatorio è un diritto delle parti quello di contestare il contenuto della deposizione di un testimone (art. 500 c.p.p., comma 1) o di un'altra parte (art. 503 c.p.p., comma 3) sulla base delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone o dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. In virtù del generale rinvio operato con l'art. 598 c.p.p. tale diritto deve poter essere esercitato anche nella istruzione dibattimentale in sede di appello [...]». Da ultimo Cass., Sez. 4, n. 15331, 06/02/2020, ric. C., n.m. censurava la sentenza della Corte di appello che in sede di rinnovazione aveva derogato alle modalità dell'esame incrociato, essendo l'esame stato svolto solo dal giudice relatore e con domande suggestive. 12 12 Nella medesima direzione si è richiesto il metodo di assunzione della prova caratterizzato da oralità e immediatezza, in quanto incontestabilmente più affidabile per l'apprezzamento degli apporti dichiarativi, anche a fronte della sentenza di proscioglimento di primo grado emessa in sede di giudizio abbreviato non condizionato, quindi senza alcuna forma di oralità, proprio perché la sentenza sfavorevole all'imputato sia rispettosa del canone di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio", quindi maggiormente persuasiva (cfr. Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 - 01).
1.6 Pertanto, se la ratio della rinnovazione, come richiesta da Sez. U, Troise, sta proprio nella necessità che il Giudice dell'appello si confronti effettivamente con le fonti dichiarative decisive, al fine di decidere sulle censure portate dall'appello del pubblico ministero su una base probatoria rinnovata, appunto, deve affermarsi che ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di attendibilità della prova dichiarativa decisiva, la rinnovazione della stessa, che è funzionale alla maggiore persuasività della sentenza sfavorevole all'imputato, non può risolversi nella sola conferma delle dichiarazioni rese in primo grado, ma richiede, oltre che il rispetto dei principi dell'oralità e dell'immediatezza, anche che la formazione della prova avvenga con il metodo del contraddittorio, dovendo trovare applicazione, ai sensi dell'art. 598, la disciplina dell'esame incrociato previsto dagli artt. 498 e ss. cod. proc. pen.
1.7 Le censure dei ricorrenti vengono poi rivolte anche alla circostanza che l'esame degli imputati non sia stato rinnovato. Anche questa censura è fondata. IA fu l'unico dei due imputati a sottoporsi a esame in primo grado: la Corte territoriale, con l'ordinanza del 12 dicembre 2022, disponeva rinnovarsi l'esame degli imputati, salvo poi all'udienza del 1 marzo 2023, nonostante la presenza di IA, all'esito dell'escussione degli altri testimoni, non disporne l'esame, senza che emerga dal verbale riassuntivo che costui non volesse sottoporsi all'esame o che, chiamato a deporre, si fosse avvalso della facoltà di non rispondere. E bene, la rilevanza anche di tale escussione emerge dalla circostanza che la sentenza di primo grado aveva ritenuto inattendibile la versione della persona offesa, facendo propria la versione dell'imputato IA, resa all'udienza del 21 ottobre 2021, citandolo anche al fol. 4, ultimo punto della sentenza. D'altro canto, la sentenza di appello, che ribalta quella di primo grado, oltre a effettuare una decisiva rivalutazione delle dichiarazioni della persona offesa, riconoscendole attendibilità, le compara a più riprese con quelle rese in primo grado da IA, riferendola ai due imputati. 13 Se il metodo è corretto, in quanto l'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. richiede anche che la motivazione della sentenza dia conto dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene "non attendibili le prove contrarie", e deve confrontarsi con l'ipotesi alternativa in questo caso prospettata dall'imputato, non di meno occorre che l'assunzione della prova avvenga con la rinnovazione dell'esame dell'imputato. Infatti, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493 - 02: in motivazione, la Corte ha precisato che la riferibilità dell'obbligo di rinnovazione dibattimentale anche a tali dichiarazioni si desume dal testo dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo il sintagma "prove dichiarative" riferibile a tutte le prove provenienti da dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni di sorta). A tal proposito autorevolmente le Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488-01, affermavano che la necessità della rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, in caso di overturning sfavorevole, non consenta distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante, comprendendo anche l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione). D'altro canto, sempre Sez. 3, B., cit. in modo condivisibile evidenzia come il riferimento ai "motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa", «per la sua latitudine semantica, implica un'area di applicazione che comprende anche l'apprezzamento di dichiarazioni contenenti una prospettazione del fatto in linea con la soluzione accolta dalla sentenza di proscioglimento e non espressamente ritenute, da questa decisione, inattendibili o comunque irrilevanti». E' stato anche affermato, in continuità con i principi fin qui enunciati, che in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva, sicché la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie 14 diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno (Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631 - 01). Ma il caso in esame è diverso. Come anche si è affermato che, sempre in caso di appello del pubblico ministero, il giudice di appello ha l'obbligo di procedere all'esame dell'imputato, anche se non sia comparso e non abbia chiesto di essere sentito, nel solo caso in cui effettui un diverso apprezzamento delle dichiarazioni decisive dallo stesso rese 01:in precedenza (Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, Salih, Rv. 283981 - fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta e in linea con la giurisprudenza convenzionale la decisione dei giudici di appello che, ribaltando la sentenza assolutoria di primo grado e senza procedere al suo esame, avevano condannato l'imputato, che era rimasto assente e non aveva mai reso dichiarazioni). Nel caso in esame, quindi, la rilevanza delle dichiarazioni rese da IA, superate in secondo grado attribuendo la Corte di appello maggiore attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa, rispetto a quella difensiva sostenuta dall'imputato, avrebbe richiesto la rinnovazione dell'esame di quest'ultimo, e ha quindi determinato una violazione di legge che vizia l'accertamento di colpevolezza. E dunque, nel caso in esame la sentenza impugnata è stata pronunciata anche in violazione dell'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale dell'esame dell'imputato IA già escusso in primo grado.
2. Ne consegue che i motivi di ricorso ulteriori sono da ritenersi assorbiti, tanto più che la fondatezza di quelli esaminati determina la necessità di rilevare l'intervenuta estinzione per prescrizione a partire dal 3 marzo 2023 per i reati previsti dagli artt. 609 e 479 cod. pen., non risultando contestata la circostanza aggravante della fidefacienza per tale ultimo delitto. Ne consegue l'annullamento senza rinvio in ordine ai già menzionati delitti. Diversamente in ordine al delitto previsto dall'art. 605 cod. pen. deve disporsi l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che dovrà attenersi ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui agli artt. 609 e 479 c.p. perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 605 c.p. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, 14/11/2023 Il Presidente Il Consigliere estensore les Pizzallo Rosa/Pezzullo Francesco Cananzi, 志Foam Cu 15