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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 5547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5547 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 4654/2025
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giudice istruttore, dott.ssa CA D'RO,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 3.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalla parte ricorrente,
precisate le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
CA D'RO
R.G. 4654/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CA D'RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4654/2025 del ruolo affari contenziosi civili e promossa da
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa Avv.ti Gloria Marchetto e Paolo Marchetto entrambi del Foro Parte_2
di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Gambara (BS), Via Campo Fiera
n.37,
RICORRENTE contro
in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_2
, (C.F. ;primo P.IVA: ), contumace,
[...] C.F._1 P.IVA_2
RESISTENTE
Oggetto: risoluzione contratto di compravendita.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, in via principale e nel merito: accertato e dichiarato l'avvenuto pagamento, da parte della ricorrente, del prezzo della compravendita e l'inadempimento di parte convenuta/resistente all'obbligo di consegna del bene compravenduto, pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita, per inadempimento della convenuta, e per l'effetto condannare quest'ultima a restituire alla ricorrente la somma di €.45.851,50,(quarantacinquemilaottocento cinquantuno/50), corrisposta quale prezzo della compravendita, oltre interessi sino al saldo;
condanna re par te convenuta/resistente al pagamento de lla somma di €.18.787,50 (diciottomilasettecentoottantasette/50) a titolo di risarcimento del danno subito da per la perdita del credito d'imposta previsto per Parte_1 gli investimenti in beni 4.0. (ai sensi dell'art. 1, commi 1054-1058 L. 178/2020). Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato in data 30.4.2025 la ricorrente società ha chiesto al Tribunale di Brescia di accertare e dichiarare la risoluzione Parte_1
del contratto di compravendita del 16.12.2021 relativo all'acquisto della macchina da ricamo “Happy
HCR3E-X1504-45” sottoscritto con il resistente , in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1
individuale , a causa dell'inadempimento del venditore all'obbligo di Controparte_2
consegna del bene compravenduto, nonché la restituzione del prezzo pagato ed il risarcimento del danno. Con il favore delle spese.
A tal fine esponeva che:
- con contratto di compravendita del 15.12.2021 (doc.1) la ricorrente acquistava da
[...]
una macchina da ricamo, modello Happy mod. HCR3EX1504- 45 Serial Number CP_1
Ren1100007, completamente accessoriata, comprensiva dei telai, con 4 teste e 15 colori, al prezzo di €.45.841,50 IVA inclusa;
- in forza del predetto contratto le parti prevedevano il pagamento di un primo acconto dell'importo di €8.875,00 oltre IVA al 22%, come da fattura n.86/E del 15.12.2021, di un secondo acconto di € 10.700,00 oltre IVA, come da fattura n.13/E del 25.01.2022 ed, infine,
un saldo di € 18.000,00 oltre IVA, come da fattura n.22/E del 15.02.2022 (doc.3); - il ricorrente provvedeva al pagamento dell'intero prezzo di acquisto mediante: bonifico bancario della somma di € 10.827,50, in data 15.12.2021; bonifico bancario della somma di €
13.054,00, in data 25.01.2022; bonifico bancario della somma di € 21.960,00, in data
18.03.2022; per complessivi € 45.841,50, come da contabili prodotte (doc.2);
- in forza del contratto di compravendita del 16.12.2021 la venditrice si impegnava alla consegna del macchinario entro la data del 28.03.2022;
- con mail del 01 aprile 2022 (doc.4) la venditrice rappresentava all'acquirente che, a dispetto degli impegni assunti, il macchinario sarebbe stato consegnato nel corso della settimana successiva, salvo poi comunicare, con mail del 06 aprile 2024 (doc.4), che la consegna sarebbe avvenuta in data da destinarsi;
- nonostante i ripetuti solleciti, la venditrice non provvedeva alla consegna del bene, ragione per cui la ricorrente, con lettera a mezzo pec del 27 novembre 2024 (doc.5) invocava la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita, chiedendo alla venditrice la restituzione del prezzo di € 45.851,50, oltre interessi di legge e risarcimento del danno subito.
Il resistente, regolarmente citato in giudizio, non si costituiva.
Alla prima udienza il Giudice, constatata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia di parte resistente.
Alla medesima udienza, il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione,
fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI
Parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della resistente al contratto di compravendita del 15.12.2021 e conseguente dichiarazione di risoluzione dello stesso,
con condanna del resistente alla restituzione del prezzo.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Sussiste, anzitutto, la prova del titolo contrattuale attestata dal contratto di compravendita del
15.12.2021 (doc.1) avente ad oggetto la macchina da ricamo, modello Happy mod. HCR3EX1504-
45 Serial Number Ren1100007, completamente accessoriata, comprensiva dei telai, con 4 teste e 15
colori, al prezzo di €.45.841,50 IVA inclusa, contratto riconducibile al resistente.
Invero, tale documento contrattuale reca quale intestazione il nome del resistente, unitamente all'indicazione di P.IVA, e-mail e indirizzo, tutti elementi riconducibili a , con la Controparte_1
conseguenza che il documento è certamente di provenienza del resistente.
In esso viene descritto il modello di macchina da ricamo oggetto di causa e il corrispettivo, elementi essenziali e sufficienti per ritenere dimostrato l'accordo inter partes.
Tali circostanze sono state altresì confermate dalla corrispondenza prodotta in atti (doc. 3), di provenienza del convenuto, da cui emergono e le credenziali bancarie della resistente indicate per il pagamento e le modalità di pagamento accordate tra le parti.
Tanto basta per ritenere provato il titolo giustificativo negoziale posto alla base della domanda della ricorrente.
Sussiste altresì la prova del pagamento del corrispettivo da parte della ricorrente dell'intero prezzo di acquisto mediante: bonifico bancario della somma di € 10.827,50, in data 15.12.2021; bonifico bancario della somma di € 13.054,00, in data 25.01.2022; bonifico bancario della somma di €
21.960,00, in data 18.03.2022; per complessivi € 45.841,50, come da contabili prodotte (doc.2).
Sussiste infine la prova dell'inadempimento grave posto in essere dalla resistente società, la quale non ha consegnato la macchina da ricamo oggetto della compravendita de qua.
Invero, la consegna era stata concordata nella data del 28.3.2022, come emerge dalla mai del 16 marzo
2022 inviata personalmente dal resistente (doc.3).
La mancata consegna del macchinario pure confermata dalle mail prodotte e di provenienza del resistente (doc. 3) e, in particolare:
- mail del 25.3.2022: “Abbiamo appena parlato con lo spedizioiere, come dicevo sono andati
un po' lunghi con lo sdoganamento, lunedì mi diranno meglio ma la consegna avverrà nella seconda metà di settimana prossima, Appena abbiamo il giorno fisso ci sentiamo e vediamo
se a voi va bene”;
- mail del 1.4.2022: “Buongiorno, di seguito la conferma dello svuotamento del container
contenente la vostra macchina, lunedì ci diranno il giorno esatto di consegna, che sarà, salvo
vostre indicazioni, sempre in settimana. Grazie e scusate per il ritardo”;
- mail del 6.4.2022: “Ieri lo spedizioniere ci ha confermato arrivo presso il suo magazzino di
Segrate, siamo in attesa del giorno della consegna presso di voi, a breve seguiranno info.”
Da tali comunicazioni emerge ictu oculi, il riconoscimento del ritardo nella consegna da parte dello stesso resistente venditore.
Di fatto, poi, la macchina non è stata mai consegnata con conseguente mancata ottemperanza all'obbligazione principale del venditore.
Deve altresì porsi rilievo al comportamento processuale dello stesso resistente che, scegliendo di restare contumace, nulla ha dedotto né provato in merito alla consegna della macchina da ricamo oggetto di compravendita né tantomeno della restituzione delle somme ricevute in corrispettivo dalla ricorrente.
Trattandosi della mancata esecuzione della prestazione principale pattuita, evidente è la sussistenza del requisito della gravità ex art. 1455 cc. che giustifica la risoluzione del contratto.
Deve pertanto accertarsi la risoluzione del contratto del 15.12.2021, con la conseguenza che, venuto meno il titolo negoziale, le somme versate in corrispettivo dalla ricorrente risultano indebitamente trattenute dal resistente.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, accertata la risoluzione del contratto di compravendita oggetto di causa per fatto e colpa del resistente-venditore, deve essere conseguentemente dichiarato il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme versate in corrispettivo.
Il resistente deve essere pertanto condannato al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 45.841,50 a titolo di restituzione del corrispettivo ricevuto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Quanto alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente si osserva quanto segue.
Il ricorrente sostiene di aver sofferto un danno patrimoniale, consistente nella mancata fruizione del macchinario e nella perdita del credito di imposta, pari al 50% dell'imponibile esposto nelle fatture di acquisto, per € 18.787,50 a causa dell'impossibilità di usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa 4.0.
La domanda non può essere accolta, in difetto della prova del danno.
Parte ricorrente deduce genericamente l'asserito danno, senza provare di aver avuto effettivo accesso al beneficio fiscale di cui si duole.
Non è sufficiente, ai fini della prova del danno, invocare la presenza in fattura della dicitura: “Bene
agevolabile ai sensi dell'art. 1 commi 1054-1058 legge 178/2020”.
Né risulta prodotto alcun documento attestante la volontà dell'acquirente di accedere al beneficio
(corrispondenza con il commercialista, domanda di accesso al contributo).
La domanda risulta pertanto indimostrata sotto il profilo dell'an debeatur, con la conseguenza che deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base del decisum, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per la fase decisoria (attesa la contumacia ed il rito), omessa l'istruttoria non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accertato il grave inadempimento del resistente , al contratto di compravendita Controparte_1
del 15.12.2021 stipulato con la ricorrente,
dichiara la risoluzione del predetto contratto per inadempimento del resistente , Controparte_1
condanna il resistente al pagamento in favore della società Controparte_1 Pt_1 Parte_1
della somma di € 45.841,50 a titolo di restituzione delle somme ricevute in corrispettivo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente;
condanna il resistente, a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento che liquida in € 759,00
per anticipazioni ed € 4.358,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA di legge.
Brescia, 15 dicembre 2025.
Il giudice
CA D'RO
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il giudice istruttore, dott.ssa CA D'RO,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 3.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalla parte ricorrente,
precisate le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
CA D'RO
R.G. 4654/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa CA D'RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4654/2025 del ruolo affari contenziosi civili e promossa da
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa Avv.ti Gloria Marchetto e Paolo Marchetto entrambi del Foro Parte_2
di Brescia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Gambara (BS), Via Campo Fiera
n.37,
RICORRENTE contro
in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_2
, (C.F. ;primo P.IVA: ), contumace,
[...] C.F._1 P.IVA_2
RESISTENTE
Oggetto: risoluzione contratto di compravendita.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, in via principale e nel merito: accertato e dichiarato l'avvenuto pagamento, da parte della ricorrente, del prezzo della compravendita e l'inadempimento di parte convenuta/resistente all'obbligo di consegna del bene compravenduto, pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita, per inadempimento della convenuta, e per l'effetto condannare quest'ultima a restituire alla ricorrente la somma di €.45.851,50,(quarantacinquemilaottocento cinquantuno/50), corrisposta quale prezzo della compravendita, oltre interessi sino al saldo;
condanna re par te convenuta/resistente al pagamento de lla somma di €.18.787,50 (diciottomilasettecentoottantasette/50) a titolo di risarcimento del danno subito da per la perdita del credito d'imposta previsto per Parte_1 gli investimenti in beni 4.0. (ai sensi dell'art. 1, commi 1054-1058 L. 178/2020). Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato in data 30.4.2025 la ricorrente società ha chiesto al Tribunale di Brescia di accertare e dichiarare la risoluzione Parte_1
del contratto di compravendita del 16.12.2021 relativo all'acquisto della macchina da ricamo “Happy
HCR3E-X1504-45” sottoscritto con il resistente , in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1
individuale , a causa dell'inadempimento del venditore all'obbligo di Controparte_2
consegna del bene compravenduto, nonché la restituzione del prezzo pagato ed il risarcimento del danno. Con il favore delle spese.
A tal fine esponeva che:
- con contratto di compravendita del 15.12.2021 (doc.1) la ricorrente acquistava da
[...]
una macchina da ricamo, modello Happy mod. HCR3EX1504- 45 Serial Number CP_1
Ren1100007, completamente accessoriata, comprensiva dei telai, con 4 teste e 15 colori, al prezzo di €.45.841,50 IVA inclusa;
- in forza del predetto contratto le parti prevedevano il pagamento di un primo acconto dell'importo di €8.875,00 oltre IVA al 22%, come da fattura n.86/E del 15.12.2021, di un secondo acconto di € 10.700,00 oltre IVA, come da fattura n.13/E del 25.01.2022 ed, infine,
un saldo di € 18.000,00 oltre IVA, come da fattura n.22/E del 15.02.2022 (doc.3); - il ricorrente provvedeva al pagamento dell'intero prezzo di acquisto mediante: bonifico bancario della somma di € 10.827,50, in data 15.12.2021; bonifico bancario della somma di €
13.054,00, in data 25.01.2022; bonifico bancario della somma di € 21.960,00, in data
18.03.2022; per complessivi € 45.841,50, come da contabili prodotte (doc.2);
- in forza del contratto di compravendita del 16.12.2021 la venditrice si impegnava alla consegna del macchinario entro la data del 28.03.2022;
- con mail del 01 aprile 2022 (doc.4) la venditrice rappresentava all'acquirente che, a dispetto degli impegni assunti, il macchinario sarebbe stato consegnato nel corso della settimana successiva, salvo poi comunicare, con mail del 06 aprile 2024 (doc.4), che la consegna sarebbe avvenuta in data da destinarsi;
- nonostante i ripetuti solleciti, la venditrice non provvedeva alla consegna del bene, ragione per cui la ricorrente, con lettera a mezzo pec del 27 novembre 2024 (doc.5) invocava la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita, chiedendo alla venditrice la restituzione del prezzo di € 45.851,50, oltre interessi di legge e risarcimento del danno subito.
Il resistente, regolarmente citato in giudizio, non si costituiva.
Alla prima udienza il Giudice, constatata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia di parte resistente.
Alla medesima udienza, il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione,
fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
MOTIVI
Parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della resistente al contratto di compravendita del 15.12.2021 e conseguente dichiarazione di risoluzione dello stesso,
con condanna del resistente alla restituzione del prezzo.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Sussiste, anzitutto, la prova del titolo contrattuale attestata dal contratto di compravendita del
15.12.2021 (doc.1) avente ad oggetto la macchina da ricamo, modello Happy mod. HCR3EX1504-
45 Serial Number Ren1100007, completamente accessoriata, comprensiva dei telai, con 4 teste e 15
colori, al prezzo di €.45.841,50 IVA inclusa, contratto riconducibile al resistente.
Invero, tale documento contrattuale reca quale intestazione il nome del resistente, unitamente all'indicazione di P.IVA, e-mail e indirizzo, tutti elementi riconducibili a , con la Controparte_1
conseguenza che il documento è certamente di provenienza del resistente.
In esso viene descritto il modello di macchina da ricamo oggetto di causa e il corrispettivo, elementi essenziali e sufficienti per ritenere dimostrato l'accordo inter partes.
Tali circostanze sono state altresì confermate dalla corrispondenza prodotta in atti (doc. 3), di provenienza del convenuto, da cui emergono e le credenziali bancarie della resistente indicate per il pagamento e le modalità di pagamento accordate tra le parti.
Tanto basta per ritenere provato il titolo giustificativo negoziale posto alla base della domanda della ricorrente.
Sussiste altresì la prova del pagamento del corrispettivo da parte della ricorrente dell'intero prezzo di acquisto mediante: bonifico bancario della somma di € 10.827,50, in data 15.12.2021; bonifico bancario della somma di € 13.054,00, in data 25.01.2022; bonifico bancario della somma di €
21.960,00, in data 18.03.2022; per complessivi € 45.841,50, come da contabili prodotte (doc.2).
Sussiste infine la prova dell'inadempimento grave posto in essere dalla resistente società, la quale non ha consegnato la macchina da ricamo oggetto della compravendita de qua.
Invero, la consegna era stata concordata nella data del 28.3.2022, come emerge dalla mai del 16 marzo
2022 inviata personalmente dal resistente (doc.3).
La mancata consegna del macchinario pure confermata dalle mail prodotte e di provenienza del resistente (doc. 3) e, in particolare:
- mail del 25.3.2022: “Abbiamo appena parlato con lo spedizioiere, come dicevo sono andati
un po' lunghi con lo sdoganamento, lunedì mi diranno meglio ma la consegna avverrà nella seconda metà di settimana prossima, Appena abbiamo il giorno fisso ci sentiamo e vediamo
se a voi va bene”;
- mail del 1.4.2022: “Buongiorno, di seguito la conferma dello svuotamento del container
contenente la vostra macchina, lunedì ci diranno il giorno esatto di consegna, che sarà, salvo
vostre indicazioni, sempre in settimana. Grazie e scusate per il ritardo”;
- mail del 6.4.2022: “Ieri lo spedizioniere ci ha confermato arrivo presso il suo magazzino di
Segrate, siamo in attesa del giorno della consegna presso di voi, a breve seguiranno info.”
Da tali comunicazioni emerge ictu oculi, il riconoscimento del ritardo nella consegna da parte dello stesso resistente venditore.
Di fatto, poi, la macchina non è stata mai consegnata con conseguente mancata ottemperanza all'obbligazione principale del venditore.
Deve altresì porsi rilievo al comportamento processuale dello stesso resistente che, scegliendo di restare contumace, nulla ha dedotto né provato in merito alla consegna della macchina da ricamo oggetto di compravendita né tantomeno della restituzione delle somme ricevute in corrispettivo dalla ricorrente.
Trattandosi della mancata esecuzione della prestazione principale pattuita, evidente è la sussistenza del requisito della gravità ex art. 1455 cc. che giustifica la risoluzione del contratto.
Deve pertanto accertarsi la risoluzione del contratto del 15.12.2021, con la conseguenza che, venuto meno il titolo negoziale, le somme versate in corrispettivo dalla ricorrente risultano indebitamente trattenute dal resistente.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, accertata la risoluzione del contratto di compravendita oggetto di causa per fatto e colpa del resistente-venditore, deve essere conseguentemente dichiarato il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme versate in corrispettivo.
Il resistente deve essere pertanto condannato al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 45.841,50 a titolo di restituzione del corrispettivo ricevuto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Quanto alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente si osserva quanto segue.
Il ricorrente sostiene di aver sofferto un danno patrimoniale, consistente nella mancata fruizione del macchinario e nella perdita del credito di imposta, pari al 50% dell'imponibile esposto nelle fatture di acquisto, per € 18.787,50 a causa dell'impossibilità di usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa 4.0.
La domanda non può essere accolta, in difetto della prova del danno.
Parte ricorrente deduce genericamente l'asserito danno, senza provare di aver avuto effettivo accesso al beneficio fiscale di cui si duole.
Non è sufficiente, ai fini della prova del danno, invocare la presenza in fattura della dicitura: “Bene
agevolabile ai sensi dell'art. 1 commi 1054-1058 legge 178/2020”.
Né risulta prodotto alcun documento attestante la volontà dell'acquirente di accedere al beneficio
(corrispondenza con il commercialista, domanda di accesso al contributo).
La domanda risulta pertanto indimostrata sotto il profilo dell'an debeatur, con la conseguenza che deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base del decisum, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per la fase decisoria (attesa la contumacia ed il rito), omessa l'istruttoria non tenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
accertato il grave inadempimento del resistente , al contratto di compravendita Controparte_1
del 15.12.2021 stipulato con la ricorrente,
dichiara la risoluzione del predetto contratto per inadempimento del resistente , Controparte_1
condanna il resistente al pagamento in favore della società Controparte_1 Pt_1 Parte_1
della somma di € 45.841,50 a titolo di restituzione delle somme ricevute in corrispettivo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente;
condanna il resistente, a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento che liquida in € 759,00
per anticipazioni ed € 4.358,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA di legge.
Brescia, 15 dicembre 2025.
Il giudice
CA D'RO
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.
35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209”