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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta BONAUDI Presidente .
Dott. Natalia FIORELLO Giudice rel
Dott. Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1922/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. BRANDI RITA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato pres- Parte_2 so l'Avv. CHIAPELLA GABRIELLA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente richiesto la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori nati dalla loro relazione more uxorio come da condizioni che si trascrivono
“i figli minori nata a [...] il [...], CF;
Persona_1 C.F._1
nato a [...] il [...], CF;
CP_1 C.F._2 CP_2
1 nato a [...] il [...] CF , saranno affidati in maniera condi- C.F._3 visa ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con resi- denza anagrafica e dimora abituale presso il padre. I genitori, al fine di permettere e garanti- re ai figli una crescita serena ed equilibrata, promuoveranno un'adeguata partecipazione di entrambi alla vita, educazione e crescita dei figli, con la responsabile assunzione dei relativi sacrifici. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior in- teresse per i figli, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione le decisioni verranno prese, comunque nell'interesse esclusivo dei minori, dal genitore con il quale gli stessi si tro- veranno.
I genitori s'impegnano, pertanto, ad assumere in maniera condivisa e nell'interesse esclusivo dei figli, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salu- te degli stessi.
I genitori, fatte salve le ripartizioni temporali relative alla tenuta dei minori di cui al punto successivo, potranno, nelle giornate nelle quali, pur avendo l'altro genitore i figli con sé, ac- cordarsi diversamente.
La permanenza dei figli , e presso ciascun genitore, di comune accordo e Per_1 CP_1 CP_2 compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ricreative dei figli, avverrà come se- gue: il padre terrà con sé i figli a weekend alterni, dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina quando
i minori verranno accompagnati dallo stesso a scuola;
il padre terrà altresì con sé i figli, il lunedì e il martedì di ciascuna settimana, pernottamento compreso
la madre terrà con sé i minori a weekend alterni dalle ore 16.30 circa del venerdì al lunedì mattina quando i minori verranno accompagnati dalla stessa a scuola;
la madre terrà altresì con sé i figli, il mercoledì e il giovedì di ciascuna settimana (escluso il pranzo nel periodo scolastico), pernottamento compreso
durante il periodo scolastico, i minori consumeranno il pranzo del lunedì, martedì, mercoledì e vener- dì presso il padre, e si fermeranno dallo stesso fino alle 16.30 circa quando la madre nei giorni di sua spettanza avrà cura di prenderli con sé;
i genitori, d'accordo tra loro, potranno determinare e variare l'alternanza dei periodi e dei pernotta- menti dei figli a seconda dei propri impegni lavorativi, tenuto conto della disponibilità dell'altro geni- tore, avendo cura di privilegiare l'altro genitore, se libero, prima di interpellare altri soggetti. durante il periodo estivo i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, periodo da concordare entro il 15 del mese di maggio di ciascun anno. Per il Con 2024 il terrà con sé i figli l'ultima settimana di luglio e prima di agosto, mentre la Pt_1 bena la prima settimana di luglio e la prima di settembre;
i ricorrenti si impegnano a darsi reciproca comunicazione delle località in cui i minori verranno eventualmente condotti nei
2 periodi di vacanza. In tali periodi come in ,tutti i periodi straordinari relativi alle festività e/o alle vacanze, verranno sospesi gli ordinari diritti reciproci di visita;
durante le vacanze natalizie la madre e il padre terranno con sé i figli, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche ovvero dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio pernottamento compreso. durante le vacanze Pasquali i figli trascorreranno con i due genitori due giorni consecutivi comprensivi alternativamente o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. per i restanti giorni festivi da calendario, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° no- vembre e 8 dicembre, saranno altresì alternati tra i genitori consentendo ai figli di trascorrere le festività con entrambi i genitori;
i genitori, stante la ripartizione temporale dell'affidamento, si faranno carico del manteni- mento ordinario dei minori, ovvero di ogni esigenza ordinaria e frequente del minore nei ri- spettivi periodi di tenuta esclusiva;
le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, di trasporto, sportive e ricreative, pre- viamente concordate e successivamente documentate, o comunque sostenute nell'esclusivo interesse dei figli così come individuate da Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del
Tribunale di Torino, che con il presente ricorso le parti dichiarano di accettare, saranno so- stenute al 50% da ciascun genitore, con rimborso della quota al genitore che le ha anticipate entro 15 gg dalla richiesta o comunque come regolato dal ridetto protocollo. Le spese ludiche non comprese nel ridetto protocollo o ritenute comunque non necessarie nell'interesse esclu- sivo dei figli o comunque sulle quali non si è raggiunto un previo accordo saranno sostenute per intero dal genitore che vi consentirà o provvederà a tali spese salvo diverso accordo tra i genitori. Qualora sia possibile usufruire di bonus scuola e/o similari in favore dei figli, gli stessi verranno attivati e utilizzati nell'interesse dei figli;
i genitori sosterranno altresì nella misura del 50%, cercando di alternarsi tra di loro, le spese relative all'abbigliamento, i farmaci da banco, il materiale di cancelleria necessario per i figli minori e le ricariche del cellulare: tali spese, in particolare quelle relative al vestiario, do- vranno essere previamente concordate anche relativamente al budget di spesa e successiva- mente documentate con scontrino e rimborsate nella misura del 50% entro 15 gg al genitore che ha anticipato la spesa;
i ricorrenti si accordano affinché l'assegno unico per i figli, per tutta la durata della sua ero- gazione, sarà percepito nella misura del 100% dal padre, presso il quale avranno la residenza i minori, mentre le detrazioni familiari spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50% in ragione del disposto affidamento;
la signora si impegna fin d'ora a sottoscrivere la Pt_2 documentazione necessaria a tal fine;
3 i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo;
le decisioni relative alle que- stioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, dovranno essere adottate dai genitori con- giuntamente, tenuto conto delle capacità e delle aspirazioni dei minori;
i genitori si impegnano ad evitare che la loro crisi di coppia possa incidere negativamente sulla crescita dei minori, e si comporteranno nel mutuo e reciproco rispetto, invitando anche i propri ascendenti al rispetto della bigenitorialità e dei minori;
le parti si concedono vicendevole assenso per il rilascio del passaporto e/o documento equi- pollente valido per l'espatrio dei figli;
le parti si accordano affinchè il conto cointestato su cui grava il mutuo ipotecario per l'acquisto della casa familiare, venga utilizzato esclusivamente dal e la si Pt_1 Pt_2 asterrà da effettuare qualsiasi operazione;
la casa familiare completa di mobili e arredi viene assegnata al signor , Parte_1 presso il quale avranno residenza anagrafica i figli minori;
la signora a fronte dell'accollo del mutuo residuo sull'immobile in compro- Parte_2 prietà, di circa € 153.000,00 si impegna a vendere al signor entro 90 gg Parte_1 dalla delibera di accoglimento della richiesta di accollo, la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Fossano, Via Cuneo 15, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comu- ne di Fossano al Foglio 121 mappale 148 sub 49, s1-1 scala A cat A/2 classe a2, vani 6,5 con cantina di pertinenza, facendosi carico esclusivo, la signora delle spese notarili (com- Pt_2 penso ed imposte) per il trasferimento della quota nei confronti del Eventuali spese Pt_1 legate alla intestazione del mutuo al saranno di sua esclusiva competenza. Pt_1
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
Il collegio, nel prendere atto che le parti nel ricorso hanno inserito accordi afferenti ai loro rapporti patrimoniali, rileva che ricorso può trovare accoglimento quanto alle condizioni previste dai coniugi per i minori, in quanto conformi alla legge e rispondenti agli interessi della prole minore di età..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento e il mantenimento dei figli minori , Per_1 CP_1 CP_4 alle condizioni concordate dalle parti e ribadite nel ricorso, come sopra trascritte, e che qui si hanno per integralmente richiamate.
Nulla sulle spese.
4 Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott .Natalia Fiorello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta BONAUDI Presidente .
Dott. Natalia FIORELLO Giudice rel
Dott. Chiara MARTELLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1922/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. BRANDI RITA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato pres- Parte_2 so l'Avv. CHIAPELLA GABRIELLA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e hanno Parte_1 Parte_2 congiuntamente richiesto la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori nati dalla loro relazione more uxorio come da condizioni che si trascrivono
“i figli minori nata a [...] il [...], CF;
Persona_1 C.F._1
nato a [...] il [...], CF;
CP_1 C.F._2 CP_2
1 nato a [...] il [...] CF , saranno affidati in maniera condi- C.F._3 visa ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con resi- denza anagrafica e dimora abituale presso il padre. I genitori, al fine di permettere e garanti- re ai figli una crescita serena ed equilibrata, promuoveranno un'adeguata partecipazione di entrambi alla vita, educazione e crescita dei figli, con la responsabile assunzione dei relativi sacrifici. In particolare, i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior in- teresse per i figli, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione le decisioni verranno prese, comunque nell'interesse esclusivo dei minori, dal genitore con il quale gli stessi si tro- veranno.
I genitori s'impegnano, pertanto, ad assumere in maniera condivisa e nell'interesse esclusivo dei figli, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salu- te degli stessi.
I genitori, fatte salve le ripartizioni temporali relative alla tenuta dei minori di cui al punto successivo, potranno, nelle giornate nelle quali, pur avendo l'altro genitore i figli con sé, ac- cordarsi diversamente.
La permanenza dei figli , e presso ciascun genitore, di comune accordo e Per_1 CP_1 CP_2 compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ricreative dei figli, avverrà come se- gue: il padre terrà con sé i figli a weekend alterni, dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina quando
i minori verranno accompagnati dallo stesso a scuola;
il padre terrà altresì con sé i figli, il lunedì e il martedì di ciascuna settimana, pernottamento compreso
la madre terrà con sé i minori a weekend alterni dalle ore 16.30 circa del venerdì al lunedì mattina quando i minori verranno accompagnati dalla stessa a scuola;
la madre terrà altresì con sé i figli, il mercoledì e il giovedì di ciascuna settimana (escluso il pranzo nel periodo scolastico), pernottamento compreso
durante il periodo scolastico, i minori consumeranno il pranzo del lunedì, martedì, mercoledì e vener- dì presso il padre, e si fermeranno dallo stesso fino alle 16.30 circa quando la madre nei giorni di sua spettanza avrà cura di prenderli con sé;
i genitori, d'accordo tra loro, potranno determinare e variare l'alternanza dei periodi e dei pernotta- menti dei figli a seconda dei propri impegni lavorativi, tenuto conto della disponibilità dell'altro geni- tore, avendo cura di privilegiare l'altro genitore, se libero, prima di interpellare altri soggetti. durante il periodo estivo i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, periodo da concordare entro il 15 del mese di maggio di ciascun anno. Per il Con 2024 il terrà con sé i figli l'ultima settimana di luglio e prima di agosto, mentre la Pt_1 bena la prima settimana di luglio e la prima di settembre;
i ricorrenti si impegnano a darsi reciproca comunicazione delle località in cui i minori verranno eventualmente condotti nei
2 periodi di vacanza. In tali periodi come in ,tutti i periodi straordinari relativi alle festività e/o alle vacanze, verranno sospesi gli ordinari diritti reciproci di visita;
durante le vacanze natalizie la madre e il padre terranno con sé i figli, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche ovvero dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio pernottamento compreso. durante le vacanze Pasquali i figli trascorreranno con i due genitori due giorni consecutivi comprensivi alternativamente o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. per i restanti giorni festivi da calendario, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° no- vembre e 8 dicembre, saranno altresì alternati tra i genitori consentendo ai figli di trascorrere le festività con entrambi i genitori;
i genitori, stante la ripartizione temporale dell'affidamento, si faranno carico del manteni- mento ordinario dei minori, ovvero di ogni esigenza ordinaria e frequente del minore nei ri- spettivi periodi di tenuta esclusiva;
le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, di trasporto, sportive e ricreative, pre- viamente concordate e successivamente documentate, o comunque sostenute nell'esclusivo interesse dei figli così come individuate da Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del
Tribunale di Torino, che con il presente ricorso le parti dichiarano di accettare, saranno so- stenute al 50% da ciascun genitore, con rimborso della quota al genitore che le ha anticipate entro 15 gg dalla richiesta o comunque come regolato dal ridetto protocollo. Le spese ludiche non comprese nel ridetto protocollo o ritenute comunque non necessarie nell'interesse esclu- sivo dei figli o comunque sulle quali non si è raggiunto un previo accordo saranno sostenute per intero dal genitore che vi consentirà o provvederà a tali spese salvo diverso accordo tra i genitori. Qualora sia possibile usufruire di bonus scuola e/o similari in favore dei figli, gli stessi verranno attivati e utilizzati nell'interesse dei figli;
i genitori sosterranno altresì nella misura del 50%, cercando di alternarsi tra di loro, le spese relative all'abbigliamento, i farmaci da banco, il materiale di cancelleria necessario per i figli minori e le ricariche del cellulare: tali spese, in particolare quelle relative al vestiario, do- vranno essere previamente concordate anche relativamente al budget di spesa e successiva- mente documentate con scontrino e rimborsate nella misura del 50% entro 15 gg al genitore che ha anticipato la spesa;
i ricorrenti si accordano affinché l'assegno unico per i figli, per tutta la durata della sua ero- gazione, sarà percepito nella misura del 100% dal padre, presso il quale avranno la residenza i minori, mentre le detrazioni familiari spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50% in ragione del disposto affidamento;
la signora si impegna fin d'ora a sottoscrivere la Pt_2 documentazione necessaria a tal fine;
3 i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo;
le decisioni relative alle que- stioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, dovranno essere adottate dai genitori con- giuntamente, tenuto conto delle capacità e delle aspirazioni dei minori;
i genitori si impegnano ad evitare che la loro crisi di coppia possa incidere negativamente sulla crescita dei minori, e si comporteranno nel mutuo e reciproco rispetto, invitando anche i propri ascendenti al rispetto della bigenitorialità e dei minori;
le parti si concedono vicendevole assenso per il rilascio del passaporto e/o documento equi- pollente valido per l'espatrio dei figli;
le parti si accordano affinchè il conto cointestato su cui grava il mutuo ipotecario per l'acquisto della casa familiare, venga utilizzato esclusivamente dal e la si Pt_1 Pt_2 asterrà da effettuare qualsiasi operazione;
la casa familiare completa di mobili e arredi viene assegnata al signor , Parte_1 presso il quale avranno residenza anagrafica i figli minori;
la signora a fronte dell'accollo del mutuo residuo sull'immobile in compro- Parte_2 prietà, di circa € 153.000,00 si impegna a vendere al signor entro 90 gg Parte_1 dalla delibera di accoglimento della richiesta di accollo, la propria quota di proprietà dell'immobile sito in Fossano, Via Cuneo 15, identificato al Catasto dei Fabbricati del Comu- ne di Fossano al Foglio 121 mappale 148 sub 49, s1-1 scala A cat A/2 classe a2, vani 6,5 con cantina di pertinenza, facendosi carico esclusivo, la signora delle spese notarili (com- Pt_2 penso ed imposte) per il trasferimento della quota nei confronti del Eventuali spese Pt_1 legate alla intestazione del mutuo al saranno di sua esclusiva competenza. Pt_1
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
Il collegio, nel prendere atto che le parti nel ricorso hanno inserito accordi afferenti ai loro rapporti patrimoniali, rileva che ricorso può trovare accoglimento quanto alle condizioni previste dai coniugi per i minori, in quanto conformi alla legge e rispondenti agli interessi della prole minore di età..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento e il mantenimento dei figli minori , Per_1 CP_1 CP_4 alle condizioni concordate dalle parti e ribadite nel ricorso, come sopra trascritte, e che qui si hanno per integralmente richiamate.
Nulla sulle spese.
4 Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott .Natalia Fiorello
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