CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IE NN, Presidente
LA VI, RE
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo N.14 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175024 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1143/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Latina ha emesso avviso di accertamento notificato il 12 novembre del 2024, relativo alla maggiore TARI dovuta per l'anno 2022, per le utenze relative al locale destinato ad attività di pub ed intrattenimento sito in Indirizzo_1. L'immobile distinto in catasto al Foglio 133 particella 181 sub.3 categoria D/8, con una superfice dichiarata Mq.20; Superfice accertata Mq.533.
L'Ufficio ha accertato un mancato pagamento della tassa di euro 19.714,16 e sanzioni per infedele dichiarazione di euro 9.387,70.
Il ricorrente premette di aver esercitato fino al 31 dicembre del 2018 esclusivamente attività di pub, come da autorizzazione amministrativa n. 2615 rilasciata dal Comune di Latina il 10 novembre del 2008 di mq.20.
Il Comune di Latina in data 28 dicembre del 2018, prendendo atto dell'autorizzazione amministrativa sopra indicata, ha accertato anche l'esercizio di attività di intrattenimento ed ha avviato il procedimento per la regolarizzazione dell'autorizzazione amministrativa.
Dal 1 gennaio del 2019 l'istante avrebbe presentato una SCIA al SPUAP del Comune di Latina avente ad oggetto l'esercizio di attività di intrattenimento per complessivi mq. 450; l'iter di autorizzazione dell'attività di intrattenimento si è chiuso con il rilascio della autorizzazione del Comune di Latina del 7.9.2023.
Avverso gli atti epigrafe ha proposto quindi ricorso l'interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Mancanza e/o carente motivazione
L'avviso di accertamento non riporterebbe alcuna motivazione, nessun riferimento alle modalità di determinazione delle superfici tassabili, nessun richiamo ad altri elementi presi a base del calcolo, nessun elemento motivazionale in grado di supportare la determinazione dei valori accertati rispetto a quelli dichiarati;
1) Mancato contraddittorio preventivo
L'amministrazione avrebbe violato l'art.
6-bis Legge n. 212/2000, che prevede l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, a pena di invalidità, per gli accertamenti notificati dopo la data del 18/01/2024;
2) Errata determinazione della superfice tassabile e della determinazione della tariffa. Superfice da autorizzazione amministrativa.
Per l'anno 2022, in base agli artt. 2 e 7 del regolamento, in materia di autorizzazione amministrativa, la SCIA presentata al Comune di Latina avrebbe riportato mq. 450, comprensiva sia dell'attività di pub che dell'attività di intrattenimento, ancorché i titoli autorizzativi sono stati rilasciati in periodi diversi. il Comune di Latina non avrebbe considerato che, la superfice oggetto di accertamento, in parte è utilizzata ad attività di somministrazione ed in parte ad attività di intrattenimento musicale;
3) Applicazione sanzione, determinata sulla base della differenza di imposta dovuta, tenendo conto dei precedenti motivi di ricorso, considerando la continuazione di cui all'articolo 12, comma 5, D. Lgs. n. 472/1997.
Il Comune di Latina si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
In vista della udienza di merito è stato depositato verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 18.11.2025, con il quale le stesse dichiarano la cessazione della materia del contendere con richiesta di compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 19 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione a quanto precede appare evidente come la pretesa della deducente risulti, allo stato, completamente soddisfatta dalla suddetta Amministrazione, onde non resta al collegio che dichiarare l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, come del resto concordato tra le parti nel menzionato verbale di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Latina 19/12/2025
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IE NN, Presidente
LA VI, RE
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 97/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo N.14 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175024 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1143/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Latina ha emesso avviso di accertamento notificato il 12 novembre del 2024, relativo alla maggiore TARI dovuta per l'anno 2022, per le utenze relative al locale destinato ad attività di pub ed intrattenimento sito in Indirizzo_1. L'immobile distinto in catasto al Foglio 133 particella 181 sub.3 categoria D/8, con una superfice dichiarata Mq.20; Superfice accertata Mq.533.
L'Ufficio ha accertato un mancato pagamento della tassa di euro 19.714,16 e sanzioni per infedele dichiarazione di euro 9.387,70.
Il ricorrente premette di aver esercitato fino al 31 dicembre del 2018 esclusivamente attività di pub, come da autorizzazione amministrativa n. 2615 rilasciata dal Comune di Latina il 10 novembre del 2008 di mq.20.
Il Comune di Latina in data 28 dicembre del 2018, prendendo atto dell'autorizzazione amministrativa sopra indicata, ha accertato anche l'esercizio di attività di intrattenimento ed ha avviato il procedimento per la regolarizzazione dell'autorizzazione amministrativa.
Dal 1 gennaio del 2019 l'istante avrebbe presentato una SCIA al SPUAP del Comune di Latina avente ad oggetto l'esercizio di attività di intrattenimento per complessivi mq. 450; l'iter di autorizzazione dell'attività di intrattenimento si è chiuso con il rilascio della autorizzazione del Comune di Latina del 7.9.2023.
Avverso gli atti epigrafe ha proposto quindi ricorso l'interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Mancanza e/o carente motivazione
L'avviso di accertamento non riporterebbe alcuna motivazione, nessun riferimento alle modalità di determinazione delle superfici tassabili, nessun richiamo ad altri elementi presi a base del calcolo, nessun elemento motivazionale in grado di supportare la determinazione dei valori accertati rispetto a quelli dichiarati;
1) Mancato contraddittorio preventivo
L'amministrazione avrebbe violato l'art.
6-bis Legge n. 212/2000, che prevede l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, a pena di invalidità, per gli accertamenti notificati dopo la data del 18/01/2024;
2) Errata determinazione della superfice tassabile e della determinazione della tariffa. Superfice da autorizzazione amministrativa.
Per l'anno 2022, in base agli artt. 2 e 7 del regolamento, in materia di autorizzazione amministrativa, la SCIA presentata al Comune di Latina avrebbe riportato mq. 450, comprensiva sia dell'attività di pub che dell'attività di intrattenimento, ancorché i titoli autorizzativi sono stati rilasciati in periodi diversi. il Comune di Latina non avrebbe considerato che, la superfice oggetto di accertamento, in parte è utilizzata ad attività di somministrazione ed in parte ad attività di intrattenimento musicale;
3) Applicazione sanzione, determinata sulla base della differenza di imposta dovuta, tenendo conto dei precedenti motivi di ricorso, considerando la continuazione di cui all'articolo 12, comma 5, D. Lgs. n. 472/1997.
Il Comune di Latina si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
In vista della udienza di merito è stato depositato verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 18.11.2025, con il quale le stesse dichiarano la cessazione della materia del contendere con richiesta di compensazione delle spese del giudizio.
All'udienza del 19 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione a quanto precede appare evidente come la pretesa della deducente risulti, allo stato, completamente soddisfatta dalla suddetta Amministrazione, onde non resta al collegio che dichiarare l'estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, come del resto concordato tra le parti nel menzionato verbale di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Latina 19/12/2025