Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01377/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2026, proposto da
HE RT, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Salita di S. Nicola da Tolentino n. 1/b, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
costituito dalla sentenza n. 405/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Luca Gurrieri, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 579/2021, pubblicata in data 10/05/2024 e notificata il 27/11/2024, passata in giudicato
nonché con richiesta di
fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 il dott. Giovanni SE NI DA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con ricorso notificato e depositato in data 24 febbraio 2026 la deducente ha rappresentato quanto segue.
Con sentenza n. 405 del 10 maggio 2024, il Tribunale Ordinario di Siracusa – Sezione Lavoro, ha accolto - nei termini indicati in parte motiva - il ricorso proposto dal deducente così statuendo: “[…] disapplica il decreto di ricostruzione di carriera n. 327 del 4.02.2014; dichiara il diritto di RT HE al riconoscimento della progressione di carriera e degli scatti di anzianità considerando, a decorrere dalla data del 1.09.2012 (nomina in ruolo), dell’inserimento nella fascia stipendiale 15-20 anni, con un’anzianità di 15 anni, 2 mesi e 23 giorni (anziché 14 anni, 9 mesi, 19 giorni); condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore di RT HE degli incrementi stipendiali maturati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, nei limiti della maturata prescrizione ”.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione scolastica in data 27 novembre 2024 e avverso la stessa non è stata proposta impugnazione, come da attestazione di passaggio in giudicato versata nel fascicolo del giudizio.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha dato esecuzione alla sentenza nonostante il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione intimata e ricorrendo il presupposto di cui agli artt. 112 e seguenti c.p.a., la parte ricorrente - con l’atto introduttivo del giudizio - ha avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
IT
1. La parte ricorrente, in particolare, ha chiesto al Tribunale adito:
- di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione alla sentenza in epigrafe del Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione Lavoro, n. 405 pubblicata in data 10 maggio 2024, notificata il 27 novembre 2024, passata in giudicato, così facendo adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per assicurare che sia disposto quanto statuito giudizialmente e, pertanto:
il riconoscimento, in favore della ricorrente, della progressione di carriera e degli scatti di anzianità considerando, a decorrere dalla data del 1 settembre 2012 (nomina in ruolo), dell’inserimento nella fascia stipendiale 15-20 anni, con un’anzianità di 15 anni, 2 mesi e 23 giorni (anziché 14 anni, 9 mesi, 19 giorni);
il pagamento, in favore della ricorrente, degli incrementi stipendiali maturati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, nei limiti della maturata prescrizione;
- qualora occorra, di nominare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), un commissario ad acta che, in sostituzione dell’Amministrazione, provveda a dare esecuzione, a tutti gli effetti, alla sentenza nei confronti dell’inadempiente Ministero dell’Istruzione e del Merito, anche disponendo il pagamento mediante l’emissione di uno speciale ordine di pagamento (S.O.P.), da regolare in “conto sospeso” e rivolto alla Banca d’Italia, qualora emerga l’indisponibilità sul pertinente capitolo di bilancio;
- laddove rilevi la sussistenza di tutti i presupposti stabiliti dall’art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a., di condannare il Ministero intimato al pagamento di una somma di denaro nella misura da determinarsi in via equitativa per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente.
2. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
2.1. Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come si ricava dalla certificazione in data 18 febbraio 2026, versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
2.2. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.3. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Ministero resistente (in particolare, all’indirizzo PEC uffgabinetto@postacert.istruzione.it) della detta sentenza, in data 27 novembre 2024.
2.4. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sussiste in capo alla parte intimata l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe recante:
- l’accertamento del diritto della deducente “ al riconoscimento della progressione di carriera e degli scatti di anzianità considerando, a decorrere dalla data del 1.09.2012 (nomina in ruolo), dell’inserimento nella fascia stipendiale 15-20 anni, con un’anzianità di 15 anni, 2 mesi e 23 giorni (anziché 14 anni, 9 mesi, 19 giorni) ”;
- la condanna del Ministero intimato “ al pagamento, in favore di RT HE degli incrementi stipendiali maturati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, nei limiti della maturata prescrizione ”.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione Quinta di questo Tribunale.
Il commissario ad acta dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo l’ausiliario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 16 febbraio 2026, n. 1116).
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “ può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro ” (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 30 aprile 2026, n. 790; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 28 aprile 2026, n. 1220; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142).
2.6. Il Collegio ritiene, invece, di disattendere la domanda di condanna del Ministero intimato al pagamento della c.d. penalità di mora, in considerazione delle note difficoltà di adempimento connesse anche alla perdurante crisi della finanza pubblica nonché all’ingente ammontare del debito pubblico; tali ultime ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 27 novembre 2025, n. 3398; T.A.R. Umbria, sez. I, 29 dicembre 2023, n. 782).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione a favore dell’avvocato Domenico Naso, antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione - entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati;
- respinge la domanda con cui la parte ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero intimato al pagamento della c.d. penalità di mora.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 500,00 (€. cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avvocato Domenico Naso, antistatario.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE AN Barone, Presidente
Giovanni SE NI DA, Consigliere, Estensore
Paola AN Rizzo, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Giovanni SE NI DA | NE AN Barone |
IL SEGRETARIO