Decreto cautelare 24 marzo 2020
Ordinanza cautelare 22 aprile 2020
Ordinanza cautelare 20 maggio 2020
Ordinanza collegiale 26 settembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 16/03/2026, n. 4898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4898 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04898/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fernando Pontecorvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LU IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 13.12.2013 la ricorrente ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 91/1992.
Il Ministero dell’Interno, con decreto n. K10/-OMISSIS- del 2.9.2019, ha respinto la domanda dell’istante ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza, motivando il diniego sulla base delle seguenti vicende penali emerse sul conto del figlio della richiedente:
- in data 05.07.2012 denunciato per il reato di rifiuto delle indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 c.p.);
- in data 23.04.2011 denunciato per lesioni personali in concorso (art.582 c.p.);
- in data 01.09.2010 denunciato per lesioni personali (aggravate in concorso) (art.582 c.p.);
- in data 01.11.2009 denunciato per il reato in materia di stupefacenti di cui all’art. 73, comma 1 bis, d.P.R. n. 309/90;
- in data 22.12.2011 sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per il reato in materia di stupefacenti di cui all’art. 73, comma 1 bis, d.P.R. n. 309/90 e disposti a suo carico “ gli arresti domiciliari ” (poi scarcerato per fine pena in data 17.10.2014);
- in data 21.02.2014 revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 94 d.P.R. 309/90 e furto (art. 624 c.p.);
- in data 23.01.2010 denunciato per ubriachezza (art. 688 comma 1 c.p.).
A fondamento del diniego è stata anche rilevata la carenza del requisito reddituale.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessata, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per carenza della motivazione e difetto di istruttoria, atteso che:
- i precedenti penali a carico del figlio non sono sufficienti a sostenere, sotto il profilo motivazionale, il diniego impugnato, trattandosi di vicende che comunque riguardano un soggetto diverso dalla persona della ricorrente, invocando a sostegno anche il principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost.;
- peraltro, tra le vicende penali sopra indicate – sul conto del figlio - soltanto una consiste effettivamente in una sentenza di condanna, emessa il 22.12.2011 per fatti risalenti al 2009, mentre tutte le altre si risolvono in mere notizie di reato cui non è seguito alcun accertamento della responsabilità penale e, pertanto, non sono comunque idonee a fondare il giudizio di inaffidabilità cui è pervenuta l’Amministrazione;
- sussisterebbe anche una contraddittorietà dell’azione amministrativa, posto che il Ministero, nel valutare lo stato della famiglia della richiedente, ha completamente omesso di considerare come l’altra figlia della richiedente, la giovane-OMISSIS-, risulti aver già acquisito la cittadinanza italiana;
- quanto al requisito reddituale, l’Amministrazione si limita ad affermare genericamente la mancanza di un “reddito sufficiente”, senza neanche specificare le annualità in contestazione e, per altro verso, omette di computare, ai fini dell’integrazione del requisito reddituale in esame, anche il contributo economico dei due figli nonché la somma mensile di €800,00 versata a titolo di mantenimento da parte del padre della figlia -OMISSIS-;
- il diniego è affetto anche da un grave difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto in concreto della complessiva condotta della richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendo incensurata ed ormai compiutamente integrata nel tessuto economico e sociale ed essendo, peraltro, proprietaria della casa familiare nella quale vive in Merano, insieme ai suoi figli.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
L’istanza cautelare formulata dalla ricorrente è stata respinta da questo TAR con ordinanza n. -OMISSIS-.
Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, il Collegio ha onerato l’Amministrazione resistente di fornire ulteriori chiarimenti sulla base della seguente motivazione:
« Rilevato che a fondamento del diniego della cittadinanza risultano richiamati elementi ostativi, consistenti in “precedenti di polizia” e in una condanna, emersi esclusivamente a carico di un figlio della ricorrente;
Rilevato che la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione anche perché in favore dell’altra figlia sarebbe stata invece già concessa la cittadinanza italiana, pur essendo nata, cresciuta e vissuta nel medesimo contesto familiare;
Ritenuto che appare necessario, ai fini della decisione, onerare l’Amministrazione resistente di depositare in giudizio una relazione integrativa di quella già depositata, onde chiarire le ragioni sottese al suddetto asserito trattamento differenziato, assegnando per l’espletamento di detto incombente istruttorio termine fino al 5 dicembre 2025 ».
In data 21.1.2026 l’Amministrazione ha adempiuto l’anzidetto ordine istruttorio, evidenziando nella relazione che la figlia della richiedente avrebbe acquistato la cittadinanza ad altro titolo, segnatamente a seguito di un riconoscimento di paternità ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale “ Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge ”.
All’odierna udienza pubblica, pertanto, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato.
Il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, nn. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022, 20023 del 2023, 10363 del 2024 e 11770 del 2025).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
3.- Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
3.1- Invero, la motivazione che assiste il gravato diniego si fonda sulle plurime vicende penali emerse sul conto del figlio della richiedente, consistenti sia in numerose segnalazioni di polizia che in una sentenza di condanna in materia di disciplina degli stupefacenti.
Al riguardo, valga anzitutto rilevare che, come osservato a più riprese anche da questa Sezione, l’invocato principio della personalità della responsabilità penale ai sensi dell’art. 27 Cost. non appare pertinente (cfr. , ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 4259/2023, confermata da Consiglio di Stato, sez. III, n. 6842/2025), giacché nella fattispecie concreta non si tratta di assoggettare a sanzione – ovvero di punire - un soggetto diverso dall’autore del fatto criminoso, bensì di impedire l’attribuzione di una utilità, segnatamente il conferimento del massimo status ordinamentale – quello appunto di cittadino italiano – ad un soggetto ritenuto potenzialmente idonea a recare, anche indirettamente, un danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari del richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano. Sul punto, infatti, è noto che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari (cfr. art. 30, comma 1, lett. c) del d.lgs. 286/1998).
Pertanto, la valutazione dei pregiudizi penali a carico dei familiari e, più in generale, il contesto familiare in cui l’istante vive stabilmente ben può rientrare nell’ambito del giudizio prognostico che l’Amministrazione è chiamata a compiere in ordine alla compiuta integrazione e affidabilità dell’istante nella comunità nazionale (Tar Lazio, Roma, sez. II Quater n. 1840/2015), dovendosi ribadire che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
A supporto delle argomentazioni innanzi esposte si rende opportuno richiamare anche una recente pronuncia di questa Sezione (Tar Lazio, Roma, sez. V bis, 06/03/2023, n. 3673) che, ponendosi in continuità con l’orientamento giurisprudenziale prevalente sopra descritto, ha avuto modo di evidenziare che l’ambito soggettivo della valutazione di opportunità in merito alla concessione dello status civitatis « non si limita alla sola persona del richiedente, ma investe la cerchia dei familiari, in quanto nucleo elementare in cui si forma, si sviluppa e si manifesta la personalità individuale e che, pertanto, costituisce “l’ambiente” in cui va particolarmente studiato il comportamento dei soggetti », con la conseguenza che « il richiamo al principio della “responsabilità personale” risulta inconferente in quanto nel contenzioso sulla cittadinanza non viene in considerazione solo la condotta del richiedente, ma anche quella dell’intero nucleo familiare, apprezzato in un’ottica oggettiva, tenendo conto delle conseguenze negative che dalla “infelice” concessione della cittadinanza deriverebbero per l’intera collettività (la cui salvaguardia costituisce una finalità di valore preminente rispetto all’aspirazione dell’istante a prendere parte alla vita politica nazionale dato che questo è, in sostanza, il quid pluris conferito con il provvedimento di naturalizzazione) ».
Ed ancora, nella medesima ottica, questa Sezione ha altresì precisato (Tar Lazio, Roma, sez. V bis, 05/12/2022, n. 16216) che « il rapporto filiale è infatti rappresentativo di un chiaro legame stabile, duraturo nel tempo e fondante le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessata ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento nella comunità nazionale. E ciò coerentemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “I due aspetti della convivenza e dello stretto grado di parentela costituiscono … elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati, sull’istante e dunque possono essere legittimamente valorizzati dalla amministrazione ai fini di una motivazione di rigetto della cittadinanza italiana” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 10.12.2020, n. 13300 )».
3.2- Inoltre, si ritiene destituita di fondamento anche la prospettata illegittimità del diniego sul presupposto che la figlia della richiedente avrebbe invece già acquistato la cittadinanza italiana.
Va, innanzitutto, considerato che la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione, è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (Consiglio di Stato sez. V, 09/11/2023, n.9629). Diversamente opinando, si finirebbe per imporre all’Amministrazione di reiterare eventuali illegittimità commesse in precedenza, in aperta violazione dei principi di legalità e di buon andamento che devono orientare l’esercizio dell’azione amministrativa.
Nel caso di specie, difetta in radice il presupposto dell’identità delle situazioni poste a raffronto. Risulta infatti per tabulas che la figlia della ricorrente abbia acquistato la cittadinanza italiana non già per concessione ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992 — istituto che, come si è detto, presuppone una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione — bensì a seguito di un riconoscimento di paternità ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale “ Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge ”.
Le due fattispecie risultano dunque ontologicamente distinte quanto a presupposti e natura del potere esercitato: l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 91/1992 discende da un procedimento a carattere vincolato, nel quale l’Amministrazione è chiamata a verificare la mera sussistenza dei requisiti normativamente tipizzati, senza alcun apprezzabile margine di discrezionalità. Diversamente, la concessione della cittadinanza per naturalizzazione ex art. 9 refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, connotati da ampia discrezionalità in quanto si traduce in una valutazione sull’opportunità del conferimento dello status civitatis sulla base di un complesso di circostanze atte a dimostrare l'affidabilità e la compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale.
In difetto di identità dei presupposti fattuali e del titolo giuridico di acquisto della cittadinanza, non è pertanto configurabile alcuna disparità di trattamento rilevante, né alcuna contraddittorietà dell’azione amministrativa.
La censura deve, pertanto, essere respinta.
4.- Quanto, infine, all’idoneità delle predette vicende penali a sorreggere il gravato diniego, occorre porre in evidenza la gravità dei reati emersi sul conto del figlio della richiedente, atteso che già la sentenza di patteggiamento del 2011 riguarda il grave reato in materia di stupefacenti di cui all’art. 73, comma 1 bis , d.P.R. n. 309/90, indubbiamente fonte di notevole allarme sociale in quanto punito con una pena edittale nel massimo fino a venti anni di reclusione. Sul punto, valga appena evidenziare che, considerato che tra le ipotesi automaticamente ostative all’acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio previste dall’art. 6 della legge n. 91 del 1992 è contemplata anche “ la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione ”, tale fattispecie di reato, rientrando tra quelle preclusive all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, costituisce, a fortiori , circostanza ostativa alla richiesta cittadinanza per naturalizzazione (Cons. Stato, sez. III, n. 52/2011, 1726/2019, 8734/2019, 4151/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 1833/15; 3582/14; n. 9947/2016, 324/2017; TAR Lazio, sez. I ter, n. 11734/2019, 4632/2020; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022; n. 4236/22; n. 4295/2022; 4941/2022; n. 5130/2022; n. 5131/2022; n. 6254/2022; 6604/2022).
Del resto, la condotta di detenzione di stupefacenti in quantitativo superiore ai limiti massimi consentiti, come anche quella parimenti contemplata di cessione, importazione ed esportazione, è volta ad accrescere le sostanze dannose in circolazione con grave pregiudizio per la salute pubblica nonché ad alimentare, tra l’altro, le attività illegali nei circuiti della criminalità organizzata (Consiglio di Stato, sez. III, 21 ottobre 2019, n. 7122).
Inoltre, si rende opportuno rimarcare che la richiamata vicenda è emersa in quell’arco temporale, ossia il decennio anteriore all’istanza nonché il lasso temporale successivo fino all’adozione del provvedimento finale, che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (vedi, tra le tante, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022).
Si aggiunga che, a sostegno del giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione della richiedente, nella motivazione del diniego sono state richiamate plurime notizie di reato emerse a carico del figlio, anche per fattispecie della stessa indole quale, in particolare, il reato di lesione personale di cui all’art. 582 c.p., quest’ultimo fonte di notevole allarme sociale in quanto lesivo di beni costituzionalmente tutelati della persona quale il diritto all’integrità fisica altrui e, infatti, punito con la pena della reclusione fino a tre anni (richiamando sul punto quanto sopra esposto con riguardo ai reati “ostativi”).
Ritiene, pertanto, il Collegio che i suddetti elementi concreti, se valutati non già atomisticamente bensì nel loro intreccio reciproco, assumano rilevanza a fini dell’espressione di un giudizio globale sotto il profilo del contesto di illegalità in cui la richiedente poteva ragionevolmente apparire inserita.
Del resto, in questa prospettiva volta ad annettere rilievo anche a circostanze diverse dalle condanne penali, si rende opportuno evidenziare che, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza prevalente, le valutazioni relative all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano, sul piano amministrativo, valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale in sede penale, e ciò anche in omaggio al generale principio della c.d. pluriqualificazione dei fatti giuridici (cfr., quanto alla legittimità del diniego fondato su mere notizie di reato, non ostandovi il principio di presunzione di innocenza, Cons. St., sez. III, nn. 8364/2023, 4684/2023, 2745/2023, 5569/2023 e 8379/2023; cfr., ancora, TAR Lazio, sez. V-bis, nn. 3482/2022, 3471/2022, 3527/2022, 3620/2022, 4618/2022, 4621/2022, 4625/2022, 4704/2022, 4888/2022, 6490/2022, 7814/2022, 8127/2022, 8131/2022, 9292/2022, 11026/2022, nonché nn. 13313/2023, 14164/2023).
A sostegno di tale conclusione depone, peraltro, anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, che ha avuto modo di precisare che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
In tale ottica, è stato di recente ribadito quanto al procedimento penale rimasto allo stadio di mera denuncia, che “la giurisprudenza in materia ha costantemente affermato che ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019), precisando altresì che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 8379 del 2023; n. 2745 del 2023; n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019).
Ed ancora, più di recente, si è affermato che “ le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, infatti, si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici ” (Cons. St., sez. III, n. 8364/2023; cfr, in senso conforme, anche Cons. St., sez. III, n. 5569/2023 e n. 8379/2023).
Ne consegue, in definitiva, che le suddette vicende penali che hanno interessato il figlio della ricorrente sono state valutate dall’Amministrazione come ostative alla concessione della cittadinanza - tenuto anche conto dei conseguenti benefici indiretti a favore del figlio, segnatamente il divieto di espulsione e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari in virtù delle disposizioni normative sopra esposte – all’esito di un giudizio prognostico che non appare irragionevole o sproporzionato, in quanto l’interesse legittimo pretensivo della richiedente deve ritenersi recessivo rispetto alla preminente esigenza di assicurare la tutela dei principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico ( ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, nn. 6842/2025 e 3896/2021).
Alla luce delle considerazioni che precedono le doglianze dedotte devono essere respinte.
5.- Le assorbenti considerazioni che precedono rendono irrilevante la disamina della doglianza avverso la rilevata carenza del requisito reddituale, in omaggio al costante orientamento della giurisprudenza secondo cui « in presenza di un atto amministrativo cd. " plurimotivato " è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, dal momento che nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento» (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato sez. V, 03/03/2022, n.1529).
6.- In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di "alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità – escluso ogni sindacato sostitutivo - ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
La tesi dell'istante non tiene conto dell'amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che - come già osservato - caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevanti conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l'interesse nazionale in caso di infelice concessione.
Peraltro, considerato che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva (con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche), non appare sproporzionato il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il diniego risulta fondato sugli elementi sopra indicati che – globalmente considerati - appaiono idonei a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Si rende opportuno osservare, inoltre, che la difesa della parte ricorrente si limita ad invocare la sussistenza della residenza in Italia da oltre un decennio e l’asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza; tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
7.- La peculiarità della vicenda concreta giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FL ET, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
LU IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU IC | FL ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.