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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13362 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19301/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 19301/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 24/9/2025 e promosso da:
CO in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in
[...]
Alessandria, via Bergamo n. 67, C.F./P. I.V.A. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Stefano Cresta del Foro di Alessandria, C.F. , presso il cui studio siro in C.F._1
Valenza (AL), via Napoli n. 10, è elettivamente domiciliata, giusta delega allegata depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro on sede in Roma, via Po n. 16/A, C.F. e numero di iscrizione presso Controparte_2 il Registro delle Imprese di Roma iscritta al n.50 dell'albo delle Società di P.IVA_2
Gestione del Risparmio, quale società incorporante, con efficacia dal 1°/1/2015, di
[...]
” in virtù di atto di fusione sottoscritto in data Controparte_3
19 dicembre 2014 a rogito notaio rep. 198062, racc. 70931, in persona Persona_1 dell'avv. Simona Staffieri, in qualità di procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, debitamente munita dei necessari poteri, in forza di procura del 26/6/2018 per atto notaio dott. rep. 6563 rogito n. 3347, che interviene per conto del fondo comune di Persona_1 investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Veneto Casa”, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Padova, piazzale Stazione n. 7
OPPOSTA
OGGETTO: polizza fideiussoria – opposizioni al decreto ingiuntivo n. 2814/2023
CONCLUSIONI: per l'opponente: “previo rigetto delle avverse domande tutte, nel merito: in via principale: accertare e dichiarare, senza alcun'inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e/o, comunque, la liberazione di dagli impegni fideiussori CP_1 per le ragioni tutte esposte, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto dall'odierna opponente;
con condanna di controparte al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse l'attività di rilascio delle fideiussioni riservata soltanto ai soggetti iscritti nell'albo ex art. 106 T.U.B., dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto evidentemente fondato su contratto nullo privo di effetti ex tunc;
con condanna di controparte al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96 c.p.c. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il contratto di fideiussione venisse riqualificato in contratto autonomo di garanzia, solleva exceptio doli per aver controparte abusato CP_1 della “garanzia”, per aver concorso ad aggravare la morosità del conduttore rimanendo inerte, per aver giuridicamente impedito ad il legittimo diritto di regresso nei confronti del CP_1 debitore principale e comunque per tutte le condotte già indicate tanto in atto di citazione in opposizione quanto nelle memorie, e contestualmente chiede la revoca del decreto ingiuntivo;
con condanna di controparte al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96 c.p.c. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse condannata ad adempiere agli CP_1 impegni fideiussori, rideterminare, alla luce di quanto sopra esposto, le somme eventualmente dovute, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
in ogni caso: con il favore delle spese di giudizio, diritti ed onorari di patrocinio, anche ai sensi degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c.; in via istruttoria: si insta per l'acquisizione del fascicolo monitorio R.G. nr. 911/2023.”
per l'opposta: “NEL MERITO: rigettare ogni eccezione avversa e l'eccezione di exceptio doli perchè inammissibile in quanto tardiva e perchè totalmente infondata. Rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Condannare al pagamento a favore di dell'importo di Euro CP_1 Controparte_2 25.000,00 o di quel diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto dal Giudice, oltre agli interessi legali dalla data della richiesta ( 25/7/2022) al saldo. Condannare al pagamento a titolo risarcitorio ex art 96 c.p.c. dell'importo di Euro CP_1 10.000 a favore di o dell'importo che sarà ritenuto o in via subordinata condannarsi CP_2 ex art 96 III comma c.p.c. al pagamento a favore di Veneto CP_1 Controparte_4 Casa dell'importo di Euro 10.000 o dell'importo che sarà ritenuto da Giudice anche in via equitativa. In ogni caso spese e competenze di causa rifuse anche del procedimento monitorio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 15/2/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 2814/2023,
N.R.G. 911/2023, con cui ingiungeva ad Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, quale garante, nonché a e a , in qualità di Parte_1 Parte_2 coobbligati, in solido tra loro, il pagamento in favore della ricorrente della somma di €
25.000,00, oltre ad interessi e spese del procedimento, escutendo la polizza fideiussoria n.
019284 sottoscritta il 10/5/2019 dalla a garanzia delle Controparte_5 obbligazioni assunte dalla verso l'ingiungente con il contratto di locazione avente Parte_3 ad oggetto l'unità immobiliare adibita a Centro Medico sita in Padova, Via Sandelli nn. 26 – 28, censita al catasto del Comune di Padova al foglio 182, mappale 1740, sub 222, sub 223 e sub
105, oltre a due box auto e ad un locale tecnico, a seguito dell'inadempimento della Parte_3 del pagamento del canone, pattuito in misura pari ad € 62.000,00 per le prime tre annualità e
[...] da € 100.000,00 per le successive, con la previsione, all'art.
4.8 del contratto di locazione, della clausola risolutiva espressa per il mancato o ritardato pagamento del canone, cui era seguita l'emissione da parte del Tribunale Ordinario di Padova, su ricorso della locatrice, del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4706/2020 del 14/8/2020, con cui era stato ingiunto alla il pagamento dell'importo di € 59.769,68, oltre ad interessi e spese legali, Parte_3 notificato unitamente al precetto.
2. Con atto di citazione notificato il 27/03/2023 l , in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato
Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo Controparte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2814/2023, N.R.G. 911/2023, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 15/2/2023, eccependo l'estinzione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 1956 c.c. e per effetto della condotta della controparte contraria alla buona fede, evidenziando che la aveva accordato alla senza la speciale autorizzazione Controparte_2 Parte_3 della garante, dilazioni di pagamenti mediante la pattuizione di piani di rientro dell'esposizione debitoria della conduttrice il 15/6/2020 e ad ottobre 2020 ed era rimasta inerte fino alla prima decade di giugno 2020, nonostante che la conduttrice, già nel primo anno di locazione, si fosse resa morosa nel pagamento del canone per la somma di € 59.769,68.
3. Con comparsa del 22/9/2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta ribadiva la fondatezza della pretesa sottesa al ricorso monitorio, eccependo che l' non era iscritta nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993 CP_1 tenuto dalla AN d'LI, iscrizione necessaria per il rilascio di polizze fideiussorie,
l'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c. al caso di specie, trattandosi di una garanzia specifica e, stante la natura autonoma della garanzia, la non ricorrenza nella fattispecie dei presupposti per sollevare, da parte della garante, l'exceptio doli.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 24/9/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era rimessa in decisione.
***
5. E' infondata l'eccezione sollevata dall'opponente di inammissibilità della memoria di replica depositata dalla controparte per l'omesso deposito, da parte della stessa
[...]
della comparsa conclusionale cui CO replicare. Osserva al riguardo la Suprema Corte che, nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa (Cass. civ. n. 6439 del 17/03/2009; Cass. civ. n. 4211 del 2002).
6. Nel merito, con i motivi di opposizione proposti in via principale, da trattarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, la CO eccepisce l'inefficacia della garanzia escussa dalla ai sensi
[...] Controparte_2 dell'art. 1956 c.c. e per l'asserita condotta contraria alla buona fede, che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stata tenuta dalla controparte.
Le censure sono infondate.
E' d'uopo premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, è documentale che il 10/5/2019 le società Controparte_5
quale garante, in qualità di beneficiaria, e
[...] Controparte_2 Parte_3 contraente e debitrice principale, sottoscrivevano la polizza fideiussoria n. 019284 per l'importo massimo garantito di € 25.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte da quest'ultima verso la con il contratto di locazione ad uso commerciale stipulato il 4/6/2019, con Controparte_2 decorrenza dal 1°/8/2019, avente ad oggetto l'immobile destinato a centro medico sito in Padova,
Via Sandelli nn. 26 – 28, distinto al catasto del Comune di Padova al foglio 182, mappale 1740, sub 222, sub 223 e sub 105, oltre a due box per automobili e ad un locale tecnico.
Con il contratto di locazione di cui sopra la si è obbligata a corrispondere alla Parte_3 locatrice il canone annuo di € 62.000,00 per le prime tre annualità, elevato ad € 100.000,00 per le annualità successive, con la previsione, all'art.
4.8 del contratto di locazione, della clausola risolutiva espressa in caso di omesso o ritardato pagamento del canone. Part A seguito dell'inadempienza della al pagamento del canone di locazione, essendo Parte_3 state corrisposte soltanto due delle dieci mensilità maturate dal 1°/8/2019 al 30/5/2020, la agiva in via monitoria per la soddisfazione del proprio credito. Controparte_2
Ebbene, avuto riguardo ai documenti versati in atti, il credito sotteso al monitorio è fondato su idonea prova scritta, mentre le eccezioni sollevate dall'opponente, con particolare riferimento alla violazione, da parte dell'ingiungente, degli obblighi informativi di cui all'art. 1956 c.c. e del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
Si rileva, invero, la non applicabilità al caso in esame dell'art. 1956 c.c., dettato in materia di garanzie per obbligazioni future, venendo in rilievo nella fattispecie una polizza fideiussoria prestata, quale garanzia autonoma, per obbligazioni specifiche sorte contemporaneamente alla prestazione della garanzia, quindi non opera la ratio sottesa alla citata norma, che mira a preservare il garante per obbligazioni future dalla condotta del creditore che, pur essendo consapevole del deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, tale da rendere più difficile il soddisfacimento della propria pretesa creditoria, gli conceda ulteriore credito, esponendo in tal modo il garante al pericolo di dover pagare in sostituzione del debitore e di non poter poi esercitare con fruttuosità l'azione di regresso.
Giova richiamare al riguardo la giurisprudenza relativa ad un caso analogo, secondo cui, in tema di locazioni ad uso non abitativo, la facoltà, attribuita contrattualmente al conduttore, di sostituire il deposito cauzionale, dovuto ai sensi degli artt. 11 e 41 della legge 27 luglio 1978, n.
392, con una fideiussione bancaria a prima richiesta determina l'inapplicabilità dell'art. 1956 cod. civ., che presuppone il carattere futuro dell'obbligazione garantita, avendo tale fideiussione, da qualificarsi, peraltro, come cauzione o polizza fideiussoria, funzione di garanzia di un obbligo immediato, certo, liquido ed esigibile e natura di equivalente del denaro contante (cfr. Cass. civ.
n. 6517 del 20/03/2014).
Non si ravvisa, inoltre, alcuna condotta dell' contraria alla buona fede, né il Controparte_2 suo concorso di colpa ai sensi del capoverso dell'art. 1227 c.c., invocato dalla controparte, non rilevando al riguardo la concessione di dilazioni di pagamento in forma di piani di rientro accordati alla trattandosi di comportamento volto ad agevolare l'adempimento da Parte_3 parte della debitrice principale, nell'interesse anche del garante, che non può, quindi, dolersene.
7. In via subordinata, l eccepisce la nullità della Controparte_5 garanzia prestata per la sua mancata iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.
385/1993, eccezione introdotta con la memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c. per contrastare l'avversa speculare deduzione, secondo cui alla mancata iscrizione dell'opponente nel citato elenco conseguirebbe il rigetto dell'opposizione. La doglianza è infondata.
In base alla normativa dettata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il D.Lgs. l° settembre 1993, n. 385, la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario si snoda lungo una bipartizione. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato, ai sensi dell'art. 106, agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito elenco tenuto dalla AN d'LI (in precedenza, dall'Ufficio italiano cambi). L'iscrizione in tale elenco è subordinata all'accertamento positivo del possesso di terminati requisiti: (a) di forma (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa); (b) di oggetto sociale, che deve essere esclusivo;
(c) di capitale sociale (il capitale sociale versato deve essere non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni); (d) di possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, di requisiti di onorabilità e di professionalità. Qualora, invece, l'attività finanziaria sia svolta in via esclusiva, o anche soltanto prevalente, ma non nei confronti del pubblico, si rientra nell'ambito di operatività dell'art. 113, il quale, nel prevedere che tale esercizio è riservato a soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale, non richiede la sussistenza dei requisiti (relativi al tipo, all'oggetto e all'ammontare del capitale) dettati dall'art. 106 del testo unico bancario. Da tanto deriva che le attività finanziarie non svolte nei confronti del pubblico e non esercitate in via prevalente non sono soggette ad alcuna riserva, ed è legittima la previsione delle stesse in qualità di attività strumentali nell'atto costitutivo di una qualsiasi società. Non è invece consentito che una qualsiasi società abbia per oggetto l'esercizio non prevalente di attività finanziaria nei confronti del pubblico, giacché la possibilità di prevedere la prevalenza o la non prevalenza dell'attività finanziaria è ammessa soltanto con riguardo ad attività svolte non nei confronti del pubblico (cfr. Cass. civ. n. 2220 del 30/01/2013).
Ciò posto, a prescindere dalla questione se anche per la prestazione di garanzie viga l'obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., la Suprema Corte, con riferimento all'attività di riscossione del credito, ha statuito che l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. civ. n. 7243 del 18/03/2024).
Ne discende, mutatis mutandis, la irrilevanza ai fini della valutazione dell'opposizione della mancata iscrizione dell'opponente nell'elenco di cui al citato art. 106 TUB.
L'opposizione proposta dall' avverso la Controparte_5 CP_2 deve essere, quindi, respinta, con conseguente rigetto della sua domanda di condanna
[...] della controparte ex art. 96 c.p.c..
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni giuridiche trattate, non vengono in rilievo i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96, comma I o III c.p.c., quindi la relativa domanda dell'ingiungente deve essere respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 27/03/2023 dall CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: Controparte_2
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2814/2023, N.R.G. 911/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 15/2/2023, e la domanda ex art. 96 c.p.c. proposte dall' avverso la CO
Controparte_2
RIGETTA la domanda proposta dall'opposta ex art. 96 c.p.c.;
CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 25/9/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 19301/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 24/9/2025 e promosso da:
CO in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in
[...]
Alessandria, via Bergamo n. 67, C.F./P. I.V.A. rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Stefano Cresta del Foro di Alessandria, C.F. , presso il cui studio siro in C.F._1
Valenza (AL), via Napoli n. 10, è elettivamente domiciliata, giusta delega allegata depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
OPPONENTE contro on sede in Roma, via Po n. 16/A, C.F. e numero di iscrizione presso Controparte_2 il Registro delle Imprese di Roma iscritta al n.50 dell'albo delle Società di P.IVA_2
Gestione del Risparmio, quale società incorporante, con efficacia dal 1°/1/2015, di
[...]
” in virtù di atto di fusione sottoscritto in data Controparte_3
19 dicembre 2014 a rogito notaio rep. 198062, racc. 70931, in persona Persona_1 dell'avv. Simona Staffieri, in qualità di procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, debitamente munita dei necessari poteri, in forza di procura del 26/6/2018 per atto notaio dott. rep. 6563 rogito n. 3347, che interviene per conto del fondo comune di Persona_1 investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Veneto Casa”, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Padova, piazzale Stazione n. 7
OPPOSTA
OGGETTO: polizza fideiussoria – opposizioni al decreto ingiuntivo n. 2814/2023
CONCLUSIONI: per l'opponente: “previo rigetto delle avverse domande tutte, nel merito: in via principale: accertare e dichiarare, senza alcun'inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e/o, comunque, la liberazione di dagli impegni fideiussori CP_1 per le ragioni tutte esposte, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla è dovuto dall'odierna opponente;
con condanna di controparte al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse l'attività di rilascio delle fideiussioni riservata soltanto ai soggetti iscritti nell'albo ex art. 106 T.U.B., dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto evidentemente fondato su contratto nullo privo di effetti ex tunc;
con condanna di controparte al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96 c.p.c. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il contratto di fideiussione venisse riqualificato in contratto autonomo di garanzia, solleva exceptio doli per aver controparte abusato CP_1 della “garanzia”, per aver concorso ad aggravare la morosità del conduttore rimanendo inerte, per aver giuridicamente impedito ad il legittimo diritto di regresso nei confronti del CP_1 debitore principale e comunque per tutte le condotte già indicate tanto in atto di citazione in opposizione quanto nelle memorie, e contestualmente chiede la revoca del decreto ingiuntivo;
con condanna di controparte al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, ex art. 96 c.p.c. in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse condannata ad adempiere agli CP_1 impegni fideiussori, rideterminare, alla luce di quanto sopra esposto, le somme eventualmente dovute, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
in ogni caso: con il favore delle spese di giudizio, diritti ed onorari di patrocinio, anche ai sensi degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c.; in via istruttoria: si insta per l'acquisizione del fascicolo monitorio R.G. nr. 911/2023.”
per l'opposta: “NEL MERITO: rigettare ogni eccezione avversa e l'eccezione di exceptio doli perchè inammissibile in quanto tardiva e perchè totalmente infondata. Rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. Condannare al pagamento a favore di dell'importo di Euro CP_1 Controparte_2 25.000,00 o di quel diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto dal Giudice, oltre agli interessi legali dalla data della richiesta ( 25/7/2022) al saldo. Condannare al pagamento a titolo risarcitorio ex art 96 c.p.c. dell'importo di Euro CP_1 10.000 a favore di o dell'importo che sarà ritenuto o in via subordinata condannarsi CP_2 ex art 96 III comma c.p.c. al pagamento a favore di Veneto CP_1 Controparte_4 Casa dell'importo di Euro 10.000 o dell'importo che sarà ritenuto da Giudice anche in via equitativa. In ogni caso spese e competenze di causa rifuse anche del procedimento monitorio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 15/2/2023 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 2814/2023,
N.R.G. 911/2023, con cui ingiungeva ad Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, quale garante, nonché a e a , in qualità di Parte_1 Parte_2 coobbligati, in solido tra loro, il pagamento in favore della ricorrente della somma di €
25.000,00, oltre ad interessi e spese del procedimento, escutendo la polizza fideiussoria n.
019284 sottoscritta il 10/5/2019 dalla a garanzia delle Controparte_5 obbligazioni assunte dalla verso l'ingiungente con il contratto di locazione avente Parte_3 ad oggetto l'unità immobiliare adibita a Centro Medico sita in Padova, Via Sandelli nn. 26 – 28, censita al catasto del Comune di Padova al foglio 182, mappale 1740, sub 222, sub 223 e sub
105, oltre a due box auto e ad un locale tecnico, a seguito dell'inadempimento della Parte_3 del pagamento del canone, pattuito in misura pari ad € 62.000,00 per le prime tre annualità e
[...] da € 100.000,00 per le successive, con la previsione, all'art.
4.8 del contratto di locazione, della clausola risolutiva espressa per il mancato o ritardato pagamento del canone, cui era seguita l'emissione da parte del Tribunale Ordinario di Padova, su ricorso della locatrice, del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 4706/2020 del 14/8/2020, con cui era stato ingiunto alla il pagamento dell'importo di € 59.769,68, oltre ad interessi e spese legali, Parte_3 notificato unitamente al precetto.
2. Con atto di citazione notificato il 27/03/2023 l , in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato
Tribunale la in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo Controparte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2814/2023, N.R.G. 911/2023, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma il 15/2/2023, eccependo l'estinzione della garanzia prestata ai sensi dell'art. 1956 c.c. e per effetto della condotta della controparte contraria alla buona fede, evidenziando che la aveva accordato alla senza la speciale autorizzazione Controparte_2 Parte_3 della garante, dilazioni di pagamenti mediante la pattuizione di piani di rientro dell'esposizione debitoria della conduttrice il 15/6/2020 e ad ottobre 2020 ed era rimasta inerte fino alla prima decade di giugno 2020, nonostante che la conduttrice, già nel primo anno di locazione, si fosse resa morosa nel pagamento del canone per la somma di € 59.769,68.
3. Con comparsa del 22/9/2023 si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta ribadiva la fondatezza della pretesa sottesa al ricorso monitorio, eccependo che l' non era iscritta nell'elenco di cui agli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993 CP_1 tenuto dalla AN d'LI, iscrizione necessaria per il rilascio di polizze fideiussorie,
l'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c. al caso di specie, trattandosi di una garanzia specifica e, stante la natura autonoma della garanzia, la non ricorrenza nella fattispecie dei presupposti per sollevare, da parte della garante, l'exceptio doli.
4. Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'udienza del 24/9/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la causa era rimessa in decisione.
***
5. E' infondata l'eccezione sollevata dall'opponente di inammissibilità della memoria di replica depositata dalla controparte per l'omesso deposito, da parte della stessa
[...]
della comparsa conclusionale cui CO replicare. Osserva al riguardo la Suprema Corte che, nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa (Cass. civ. n. 6439 del 17/03/2009; Cass. civ. n. 4211 del 2002).
6. Nel merito, con i motivi di opposizione proposti in via principale, da trattarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, la CO eccepisce l'inefficacia della garanzia escussa dalla ai sensi
[...] Controparte_2 dell'art. 1956 c.c. e per l'asserita condotta contraria alla buona fede, che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stata tenuta dalla controparte.
Le censure sono infondate.
E' d'uopo premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame, è documentale che il 10/5/2019 le società Controparte_5
quale garante, in qualità di beneficiaria, e
[...] Controparte_2 Parte_3 contraente e debitrice principale, sottoscrivevano la polizza fideiussoria n. 019284 per l'importo massimo garantito di € 25.000,00, a garanzia delle obbligazioni assunte da quest'ultima verso la con il contratto di locazione ad uso commerciale stipulato il 4/6/2019, con Controparte_2 decorrenza dal 1°/8/2019, avente ad oggetto l'immobile destinato a centro medico sito in Padova,
Via Sandelli nn. 26 – 28, distinto al catasto del Comune di Padova al foglio 182, mappale 1740, sub 222, sub 223 e sub 105, oltre a due box per automobili e ad un locale tecnico.
Con il contratto di locazione di cui sopra la si è obbligata a corrispondere alla Parte_3 locatrice il canone annuo di € 62.000,00 per le prime tre annualità, elevato ad € 100.000,00 per le annualità successive, con la previsione, all'art.
4.8 del contratto di locazione, della clausola risolutiva espressa in caso di omesso o ritardato pagamento del canone. Part A seguito dell'inadempienza della al pagamento del canone di locazione, essendo Parte_3 state corrisposte soltanto due delle dieci mensilità maturate dal 1°/8/2019 al 30/5/2020, la agiva in via monitoria per la soddisfazione del proprio credito. Controparte_2
Ebbene, avuto riguardo ai documenti versati in atti, il credito sotteso al monitorio è fondato su idonea prova scritta, mentre le eccezioni sollevate dall'opponente, con particolare riferimento alla violazione, da parte dell'ingiungente, degli obblighi informativi di cui all'art. 1956 c.c. e del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, non sono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria.
Si rileva, invero, la non applicabilità al caso in esame dell'art. 1956 c.c., dettato in materia di garanzie per obbligazioni future, venendo in rilievo nella fattispecie una polizza fideiussoria prestata, quale garanzia autonoma, per obbligazioni specifiche sorte contemporaneamente alla prestazione della garanzia, quindi non opera la ratio sottesa alla citata norma, che mira a preservare il garante per obbligazioni future dalla condotta del creditore che, pur essendo consapevole del deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, tale da rendere più difficile il soddisfacimento della propria pretesa creditoria, gli conceda ulteriore credito, esponendo in tal modo il garante al pericolo di dover pagare in sostituzione del debitore e di non poter poi esercitare con fruttuosità l'azione di regresso.
Giova richiamare al riguardo la giurisprudenza relativa ad un caso analogo, secondo cui, in tema di locazioni ad uso non abitativo, la facoltà, attribuita contrattualmente al conduttore, di sostituire il deposito cauzionale, dovuto ai sensi degli artt. 11 e 41 della legge 27 luglio 1978, n.
392, con una fideiussione bancaria a prima richiesta determina l'inapplicabilità dell'art. 1956 cod. civ., che presuppone il carattere futuro dell'obbligazione garantita, avendo tale fideiussione, da qualificarsi, peraltro, come cauzione o polizza fideiussoria, funzione di garanzia di un obbligo immediato, certo, liquido ed esigibile e natura di equivalente del denaro contante (cfr. Cass. civ.
n. 6517 del 20/03/2014).
Non si ravvisa, inoltre, alcuna condotta dell' contraria alla buona fede, né il Controparte_2 suo concorso di colpa ai sensi del capoverso dell'art. 1227 c.c., invocato dalla controparte, non rilevando al riguardo la concessione di dilazioni di pagamento in forma di piani di rientro accordati alla trattandosi di comportamento volto ad agevolare l'adempimento da Parte_3 parte della debitrice principale, nell'interesse anche del garante, che non può, quindi, dolersene.
7. In via subordinata, l eccepisce la nullità della Controparte_5 garanzia prestata per la sua mancata iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.
385/1993, eccezione introdotta con la memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c. per contrastare l'avversa speculare deduzione, secondo cui alla mancata iscrizione dell'opponente nel citato elenco conseguirebbe il rigetto dell'opposizione. La doglianza è infondata.
In base alla normativa dettata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il D.Lgs. l° settembre 1993, n. 385, la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario si snoda lungo una bipartizione. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato, ai sensi dell'art. 106, agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito elenco tenuto dalla AN d'LI (in precedenza, dall'Ufficio italiano cambi). L'iscrizione in tale elenco è subordinata all'accertamento positivo del possesso di terminati requisiti: (a) di forma (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperativa); (b) di oggetto sociale, che deve essere esclusivo;
(c) di capitale sociale (il capitale sociale versato deve essere non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni); (d) di possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, di requisiti di onorabilità e di professionalità. Qualora, invece, l'attività finanziaria sia svolta in via esclusiva, o anche soltanto prevalente, ma non nei confronti del pubblico, si rientra nell'ambito di operatività dell'art. 113, il quale, nel prevedere che tale esercizio è riservato a soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale, non richiede la sussistenza dei requisiti (relativi al tipo, all'oggetto e all'ammontare del capitale) dettati dall'art. 106 del testo unico bancario. Da tanto deriva che le attività finanziarie non svolte nei confronti del pubblico e non esercitate in via prevalente non sono soggette ad alcuna riserva, ed è legittima la previsione delle stesse in qualità di attività strumentali nell'atto costitutivo di una qualsiasi società. Non è invece consentito che una qualsiasi società abbia per oggetto l'esercizio non prevalente di attività finanziaria nei confronti del pubblico, giacché la possibilità di prevedere la prevalenza o la non prevalenza dell'attività finanziaria è ammessa soltanto con riguardo ad attività svolte non nei confronti del pubblico (cfr. Cass. civ. n. 2220 del 30/01/2013).
Ciò posto, a prescindere dalla questione se anche per la prestazione di garanzie viga l'obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., la Suprema Corte, con riferimento all'attività di riscossione del credito, ha statuito che l'art. 2, comma 6, della L. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. civ. n. 7243 del 18/03/2024).
Ne discende, mutatis mutandis, la irrilevanza ai fini della valutazione dell'opposizione della mancata iscrizione dell'opponente nell'elenco di cui al citato art. 106 TUB.
L'opposizione proposta dall' avverso la Controparte_5 CP_2 deve essere, quindi, respinta, con conseguente rigetto della sua domanda di condanna
[...] della controparte ex art. 96 c.p.c..
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni giuridiche trattate, non vengono in rilievo i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96, comma I o III c.p.c., quindi la relativa domanda dell'ingiungente deve essere respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
visti gli artt. 645 e 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 27/03/2023 dall CO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis: Controparte_2
RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2814/2023, N.R.G. 911/2023, emesso dal
Tribunale Ordinario di Roma il 15/2/2023, e la domanda ex art. 96 c.p.c. proposte dall' avverso la CO
Controparte_2
RIGETTA la domanda proposta dall'opposta ex art. 96 c.p.c.;
CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 25/9/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci