Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8735 del R.G. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.06.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Parte_4 C.F._4
Taranto alla via Polibio n. 75 presso lo studio legale degli avv.ti Massimiliano Del
Vecchio e Roberto Iatta che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
ATTORI
E
(C.F: ), in persona del Ministro in carica;
Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate e allegate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da
, , e , rispettivamente Parte_4 Parte_3 Parte_1 Parte_2 moglie e figli di , nei confronti del , quale datore Controparte_2 Controparte_1 di lavoro, per la malattia mortale contratta dallo stretto congiunto nello svolgimento
Militare di Taranto;
mansioni che avrebbero comportato la sua esposizione a massicce quantità di amianto da cui insorgeva un carcinoma alla laringe, causa della sua morte.
Gli attori, dapprima, agivano in giudizio, iure hereditatis, dinanzi al Giudice del lavoro di Taranto, che rigettava la domanda risarcitoria con sentenza n. 1832/2015 del
8.04.2015; detta sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte D'Appello di Lecce che, con sentenza definitiva n. 155/2019 del 12.02.2019 emessa nel giudizio iscritto al n.
1558/2015 R.G., condannava il al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale iure hereditatis.
Nel presente giudizio i medesimi attori hanno agito in giudizio, al fine di ottenere dal difesa il risarcimento del danno iure proprio patito per la perdita del Controparte_1 rapporto parentale a seguito della morte del congiunto.
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'impossibilità di riconoscere l'efficacia di giudicato alla sentenza n. 155/2019 nel presente giudizio e l'intervenuta prescrizione quinquennale;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto come in diritto e, in via gradata, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, di disporre lo scomputo dell'indennizzo già liquidato dall CP_3
Istruita la causa in via documentale e precisate le conclusioni dalle parti processuali con note scritte cui si rinvia, all'udienza del 26.06.2025 la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
*********
La causa attiene al risarcimento del danno invocato dagli attori per la perdita del rapporto parentale con , il quale aveva svolto per diversi anni la Controparte_2 propria attività lavorativa in qualità di operaio civile elettricista fino al 15.09.2010, addetto alle attività manutentive delle navi dell'Arsenale della Marina Militare di
Taranto.
Gli attori hanno rappresentato in particolare che il congiunto, a causa di una prolungata esposizione all'amianto, sviluppò un carcinoma alla laringe che lo portò alla morte.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.
Il ha eccepito che la domanda risarcitoria formulata dagli attori Controparte_1
è di natura extracontrattuale, con conseguente applicazione della norma ex art. 2947 co. 1 cod. civ. e decorrenza del dies a quo a far data dal 2009, anno in cui fu diagnosticata la grave malattia. Sul punto si rileva che, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato
e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947, primo comma c.c., ai sensi del terzo comma, prima parte dello stesso articolo, quest'ultima si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato e non alla condanna penale, che rileva solo ai fini dell'art. 2947, terzo comma, ultima parte del c.c.” (Cass.
3865/2004).
Nella specie, trova, pertanto, applicazione non già il termine prescrizionale quinquennale, bensì il più lungo termine previsto dall'ipotesi di reato connessa al fatto illecito oggetto di causa, in particolare il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 589, secondo comma, c.p., con conseguente applicazione del termine di prescrizione corrispondente al massimo della pena prevista dalla citata norma alla data del fatto (anni 7), raddoppiato giusto il combinato disposto dell'art. 157 comma sesto c.p..
Orbene, considerato che il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione è, senza dubbio, il decesso di avvenuto in data 28.09.2010 (poiché in Controparte_4 precedenza alcun danno avrebbe potuto essere invocato, essendo il rapporto parentale esistente) e che l'atto di citazione è stato notificato al convenuto in data CP_1
17.09.2019, non può sussistere alcun dubbio in ordine alla ritualità dell'azione civile intrapresa dagli attori oggetto del presente giudizio.
Parimenti non può trovare accoglimento l'eccezione formulata dal convenuto CP_1 relativa all'inefficacia della sentenza n. 155/2019 intervenuta tra la vedova del de cuius
e i figli di questi e lo stesso , emessa nel procedimento 1558/2015 Controparte_1
RG iscritto presso la Corte D'Appello di Lecce.
Orbene, nella suddetta sentenza, la Corte D'Appello ha accertato il nesso eziologico intercorrente fra l'esposizione all'amianto (ergo alla condotta omissiva del
[...]
) e la malattia professionale contratta dal congiunto, deceduto a causa degli CP_1 esiti letali della patologia, e il connesso profilo soggettivo colposo del datore di lavoro, con accogliendo della domanda degli attori di risarcimento del danno iure hereditatis.
Dall'esame della suddetta pronuncia è in particolare emerso che:
- è stato assunto il 20.10.1983 con la qualifica di elettricista Controparte_2
(operaio civile) destinato all'Officina Impianti Elettrici;
dal dicembre 2007 al settembre 2010 impiegato come coadiutore ausiliario a bordo di unità navali;
- lo stesso è stato esposto dal 1983 al 2007 all'inalazione di sostanze potenzialmente cancerogene e in particolare “fibre di amianto presenti in ambienti confinanti rappresentati da locali tecnici delle navi per dispersione da materiali friabili ma anche da materiali compatti trattati meccanicamente con attrezzi da lavoro”;
- durante i lavori a bordo delle navi il congiunto era esposto a concentrazioni di amianto superiori a quelle attribuibili alla sola permanenza negli edifici dell'Arsenale, in grado di incrementare la dose cumulativa di fibre inalate, fino a raggiungere un livello efficiente per l'effetto cancerogeno;
- la comunità scientifica ha raggiunto un adeguata conoscenza della relazione eziologica con l'esposizione ad amianto, sospettata già alla fine degli anni 70' ma ritenuta di elevata probabilità tra il 2008 ed il 2014;
- la durata della esposizione all'amianto è stata tale da consentire di ricondurre ad essa, in termini concausali, l'insorgenza del carcinoma della laringe;
- i tempi di latenza tra inalazione di fibre di amianto e la manifestazione della malattia sono ultradecennali e compatibili con quelli relativi al caso di specie;
- l'uso dei DPI non è stato idoneo a preservare il congiunto dall'insorgenza della malattia, accertando la violazione, da parte del datore di lavoro, dell'art. 21 del
D.P.R. 303/1956, avendo aver omesso di predisporre misure idonee a ridurre od impedire la formazione di polveri di amianto.
La sentenza prodotta in atti risulta essere definitiva producendo un effetto di giudicato esterno anche nel presente giudizio in particolare in odine agli accertamenti di fatto comuni ai due giudizi che costituiscono il presupposto logico - giuridico di questa
(Cass.civ., sez. 2, 17 maggio 1997 n. 4393, Cass.civ. sez. 1, 28 aprile 1999 n. 42757).
Secondo infatti un condivisibile orientamento giurisprudenziale “in tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti "iure hereditatis", costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c. per il ristoro del pregiudizio subito "iure proprio", restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento” (Cass. 10587/2018). Tali principi appaiono pienamente applicabili al presente giudizio, atteso che la domanda di risarcimento del danno iure proprio si fonda su questioni già valutate nel giudizio definito in Corte d'Appello con sentenza n. 155/2018 passata in giudicato.
In base a tali rilievi, si ritiene dunque che il convenuto sia tenuto al CP_1 risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per il decesso di , oggetto del Controparte_2 giudizio intentato dai prossimi congiunti iure proprio per perdita del rapporto parentale.
Conseguentemente, non resta che valutare il danno invocato dagli attori, inquadrabile nella categoria di danno da perdita del rapporto parentale, derivante dalla lesione della relazione che legava i parenti al defunto.
Costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui “l'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e
30 cost. Esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione” (ex plurimis, Cass. n. 12124/2003).
Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti, concretandosi nel vuoto costituito dal non poter più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema esistenziale basato sull'affettività, sulla condivisione e su una relazione di vita quotidiana.
Vanno richiamati i principi espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n.
26972/2008.
Il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato e può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che il rapporto di parentela nella famiglia fa presumere la sofferenza del familiare superstite ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza in fatto di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa da prova contraria.
Nel caso di specie il convenuto non ha fornito alcuna prova contraria in merito.
In ordine alla quantificazione del risarcimento si ritiene di utilizzare le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale adottate dal Tribunale di Milano, conformemente all'orientamento giurisprudenziale recentemente espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10579/2021.
Pertanto, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. civ. n. 10579/2021; in questo senso anche Cass. civ. n. 26300/2021 e Cass. civ. n. 33005/2021).
Nel determinare la somma in concreto spettante per ogni singolo danneggiato si dovrà dunque analizzare:
a) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
b) l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
c) l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
d) la convivenza tra la vittima e il congiunto superstite: dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
e) presenza nel nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi
(fino al quarto, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
Ebbene, nel caso di specie va tenuto conto che la vittima è deceduta all'età di 54 anni,
e che gli attori avevano, al tempo del suo decesso la moglie l'età di 48 anni, il figlio convivente 19 anni, il figlio convivente, anni 21 e la figlia , Pt_1 Pt_3 Pt_2 convivente, anni 16. Nel caso di specie devono in particolare essere valorizzati la durata della malattia, il carattere aggressivo delle terapie e il decorso clinico del congiunto.
La domanda è dunque accolta sul valore medio per il coniuge, in ragione della durata del rapporto coniugale e dell'aspettativa di durata del rapporto in futuro e dell'assistenza in età anziana;
per i figli, tenuto conto dell'età degli stessi al momento della morte e della circostanza che gli stessi erano conviventi, si riconosce il danno ai valori medi;
liquidazioni fatte in via equitativa fino all'attualità.
Il danno è dunque liquidato come segue:
a) Coniuge
Secondo i criteri del Tribunale di Milano anno 2024
Valore per punto € 3.911,00
Il deceduto rispetto all'avente diritto era coniuge non separato
Età della vittima del sinistro 54 anni
Età del soggetto avente diritto 48 anni
Altri superstiti 3
Determinazione punteggio
Punti in base all'età del congiunto 20
Punti in base all'età della vittima 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15
Punti totali riconosciuti 63
Importo del risarcimento: 305.058,00.
b) Parte_3
Secondo i criteri del Tribunale di Milano anno 2024
Valore per punto € 3.911,00
Il deceduto rispetto all'avente diritto era figlio
Età della vittima del sinistro 54 anni
Età del soggetto avente diritto 21 anni
Altri superstiti 3
Determinazione punteggio
Punti in base all'età del congiunto 24
Punti in base all'età della vittima 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 9 Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15
Punti totali riconosciuti 67
Importo del risarcimento (medio) € 320.702,00
Al figlio è riconosciuto un danno pari ad € 320.702,00. Parte_3
c) Parte_1
Secondo i criteri del Tribunale di Milano anno 2024
Valore per punto € 3.911,00
Il deceduto rispetto all'avente diritto era figlio
Età della vittima del sinistro 54 anni
Età del soggetto avente diritto 19 anni
Altri superstiti 3
Determinazione punteggio
Punti in base all'età del congiunto 26
Punti in base all'età della vittima 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15
Punti totali riconosciuti 69
Importo del risarcimento (medio) € 328.524,00
Al figlio è riconosciuto un danno pari ad € 328.524,00. Parte_1
d) Parte_2
Età della vittima del sinistro 54 anni
Età del soggetto avente diritto 16 anni
Altri superstiti 3
Determinazione punteggio
Punti in base all'età del congiunto 26
Punti in base all'età della vittima 18
Punti per convivenza tra congiunto e vittima 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15
Punti totali riconosciuti 69
Importo del risarcimento (medio) € 328.524,00
Alla figlia è riconosciuto un danno pari ad € 328.524,00 Parte_2 Gli importi sopra liquidati, calcolati in via equitativa fino all'attualità, devono essere maggiorati soltanto di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Essendo le suddette voci di danno liquidate a titolo di danno non patrimoniale sofferto iure proprio dai congiunti della vittima, non sussiste alcuna ipotesi di compensatio lucri cum damno rispetto alle voci indennitarie e, in generale, agli emolumenti previdenziali riconosciuti dalla legge e riscossi dagli eredi per il medesimo fatto-reato iure hereditatis (Cass. 6306/2017).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione delle fasi del giudizio concretamente espletate e del valore riconosciuto in sentenza. L'aumento per il numero delle parti è ridotto attesa l'identità delle questioni giuridiche affrontate.
Le spese di lite liquidate in favore degli attori non possono essere distratte in favore dei difensori mancando l'attestazione da parte di questi ultimi di averle anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 8735/2019 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
-accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il al Controparte_1 risarcimento del danno in favore degli attori, liquidato in € 305.058,00 in favore di
, in € 320.702,00 in favore di , in € 328.524,00 in Parte_4 Parte_3 favore di , in € 328.524,00 in favore di , oltre interessi Parte_1 Parte_2 legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza al saldo;
-condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli Controparte_1 attori, liquidate in € 1.686,00 per spese vive ed € 28.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 27.6.2025
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta su bozza con la collaborazione del funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Daniela Mauro