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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2025, n. 7470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7470 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40171/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 40171/2024
Tra
(C.F. ), e per essa, in qualità di mandataria-procuratrice, Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Via Visconti di Parte_2 P.IVA_2 Modrone n. 8/10, presso lo studio dell'avv. CAPRINO GAETANO
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 7 ottobre 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per è presente l'Avv. in sostituzione dell'Avv. CAPRINO GAETANO sost. Parte_2 dall'avv. Marco Del Campo.
Per essuno è presente Controparte_1
L'avv. Del Campo si rimette ai propri atti ed insiste nelle relative conclusioni con vittoria di spese.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente precisa come segue:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa, rilevato che, ai sensi della normativa contrattuale, il contratto di locazione finanziaria n.866468 tra le parti sottoscritto si è risolto anticipatamente di diritto, condannare (già Controparte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 all'immediato rilascio e restituzione nei confronti di e per essa la sua Parte_1 mandataria degli immobili concessile in locazione finanziaria, liberi e sgombri da Parte_2 persone e cose, e precisamente:
“unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Sant'Antimo alla Via dei Gelsomini n.4 e precisamente:
pagina 1 di 7 - appartamento adibito ad uso ufficio posto al primo piano composto da dieci vani catastali;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla 662 sub 14 ctg.A10 cl.2 vani 10 con rendita di euro 2.349,88
- appartamento adibito ad uso ufficio posto al primo piano composto da quattordici vani catastali;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2 p.lla 662 sub 15 ctg.A10 cl.2 vani 14 con rendita di euro 3.289,83
- locale in piano secondo adibito ad opificio industriale;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla 662 sub 16 ctg.D4 con rendita di euro 4.320,00
- due locali in piano seminterrato adibiti ad opificio industriale;
riportati nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla 662 sub 17 catg.D4 con rendita di euro 4.320,00 e fg.2, p.lla 662 sub 103 ctg.D1 con rendita di euro 72,30 (…) Il fabbricato di cui sono parte gli immobili in oggetto confina con Viale degli Oleandri, con Via dei Gelsomini, proprietà . Parte_3
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Viola Nobili
pagina 2 di 7 N. R.G. 40171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 40171/2024, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
DA
(C.F. ), e per essa, in qualità di mandataria-procuratrice, Parte_1 P.IVA_1 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Via Visconti di Parte_2 P.IVA_2 Modrone n. 8/10, presso lo studio dell'avv. CAPRINO GAETANO
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: leasing
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in data 27.01.25, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, alla società –con notifica a mezzo pec inviata Controparte_1 all'indirizzo di posta elettronica certificata corretto, come risultante dalla visura prodotta al doc. 13 da parte ricorrente, eseguita nel termine perentorio assegnato dal Giudice– l'istituto Parte_1 tramite la mandataria ha chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di Parte_2 diritto del contratto di leasing n. 866468, concluso in data 09.10.2006 per l'inadempimento dell'utilizzatrice al pagamento dei canoni e, conseguentemente, condannare la resistente al rilascio, in favore della ricorrente, delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Sant'Antimo alla Via dei Gelsomini n. 4.
A fondamento della propria pretesa restitutoria la ricorrente ha dedotto:
- Che, in data 09.10.2006, Intesa Leasing s.p.a. stipulava con la società Controparte_3 il contratto di leasing n. 866468 (doc. 9), avente ad oggetto talune unità
[...]
pagina 3 di 7 immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Sant'Antimo alla Via dei Gelsomini n. 4, di proprietà della stessa società Controparte_3
- Che, in pari data, Intesa Leasing s.p.a., in esecuzione del contratto e al fine di concedere gli immobili in locazione finanziaria alla società acquistava Controparte_3 dalla stessa, per atto pubblico a rogito del notaio dott.ssa rep. n.93987, racc. Persona_1
n.33418 (doc. 8) i seguenti immobili così descritti nel contratto: “unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Sant'Antimo alla Via dei Gelsomini n.4 e precisamente:
• appartamento adibito ad uso ufficio posto al primo piano composto da dieci vani catastali;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla
662 sub 14 ctg.A10 cl.2 vani 10 con rendita di euro 2.349,88
• appartamento adibito ad uso ufficio posto al primo piano composto da quattordici vani catastali;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2 p.lla 662 sub 15 ctg.A10 cl.2 vani 14 con rendita di euro 3.289,83
• locale in piano secondo adibito ad opificio industriale;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla 662 sub 16 ctg.D4 con rendita di euro 4.320,00
• due locali in piano seminterrato adibiti ad opificio industriale;
riportati nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla 662 sub 17 catg.D4 con rendita di euro 4.320,00 e fg.2, p.lla 662 sub 103 ctg.D1 con rendita di euro 72,30 (…)
Il fabbricato di cui sono parte gli immobili in oggetto confina con Viale degli Oleandri, con Via dei
Gelsomini, proprietà ; Parte_3
- Che gli immobili, oggetto del contratto di leasing, erano stati regolarmente consegnati alla società utilizzatrice in data 09.10.2006, come si evince dal verbale di consegna (doc. 10);
- Che con atto del 19.12.2007 si è fusa per incorporazione in Intesa Leasing Controparte_4
s.p.a., la quale, per effetto della fusione, ha modificato la denominazione in (doc. Parte_4
4);
- Che il contratto di locazione finanziaria veniva rinegoziato una prima volta in data 22.06.2012
(doc.11);
- Che con atto del 20.05.2014, iscritto presso il Registro delle Imprese il 16.06.2014, la società ha variato la propria denominazione in Controparte_3 [...]
(doc.13); Controparte_2
- Che con atto del 20.12.2013, veniva incorporata da Parte_4 Controparte_5
(doc. 6);
- Che il contratto di locazione finanziaria veniva rinegoziato una seconda volta in data 03.05.2017
(doc.12);
- Che, con atto del 30.10.2019, si è fusa per incorporazione in Controparte_5 [...]
(doc. 7); Controparte_6
- Che l'utilizzatrice si era resa inadempiente al pagamento dei canoni di locazione, degli oneri accessori e degli interessi di mora, per un importo complessivo indicato al 08.08.2022 in Euro
1.494.119,92 (doc. 14);
- Che pertanto la società di leasing, in conseguenza dell'inadempimento dell'utilizzatrice, con pec del 08.08.2022, risolveva il contratto di leasing ai sensi dell'art. 1456 c.c., intimando al debitore pagina 4 di 7 la restituzione degli immobili concessi in leasing, nonché il pagamento degli oneri scaduti (doc.
14).
Parte ricorrente chiedeva, quindi, l'immediata restituzione degli immobili di sua proprietà liberi da persone e cose.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, ed è stata pertanto dichiarata contumace.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda formulata dalla società ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Nel caso di specie risulta provato il diritto allegato da per i seguenti motivi. Parte_1
In data 09.10.2006, l'allora Intesa Leasing s.p.a. ha acquistato dalla stessa utilizzatrice le unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Sant'Antimo alla Via dei Gelsomini n. 4, come individuate nell'atto di compravendita (doc. 8), al sol fine di concederle in locazione finanziaria alla medesima;
infatti, sempre in data 08.06.2006, la concedente ha stipulato, con l'allora società
[...]
il contratto di leasing n. 895239, avente ad oggetto gli immobili Controparte_3 sopra indicati (doc. 9), che contestualmente venivano regolarmente consegnati alla società utilizzatrice, come da verbale di consegna allegato al fascicolo di parte ricorrente e sottoscritto dalle parti interessate (doc. 10).
L'odierna ricorrente ha, poi, provato - in seguito al susseguirsi di incorporazioni societarie e di intervenuti cambi di denominazione- la propria titolarità del diritto che vanta nei confronti della società
[...]
Controparte_1
In particolare, come emerge dalla documentazione versata in atti, Intesa Leasing s.p.a., in seguito alla fusione per incorporazione con ha cambiato la propria denominazione in Controparte_7 Pt_4
(doc. 4); successivamente quest'ultima è stata incorporata da (doc. 5),
[...] Controparte_5 che a sua volta è stata incorporata da (doc. 7). Inoltre, la società Parte_1 [...] ha variato la propria denominazione in Controparte_3 Controparte_2 come si evince dal fatto che detta ultima società ha il medesimo codice fiscale della precedente n.
(visura doc.13). P.IVA_3
La ricorrente ha, altresì, allegato l'inadempimento della società rispetto al Controparte_1 pagamento dei canoni di locazione, degli oneri accessori e degli interessi di mora, per un importo complessivo indicato al 08.08.2022 in Euro 1.494.119,92, importo che deriva dal prospetto rateale (doc. 14) che evidenzia ritardi parziali e poi totali -a far data del 2014 fino alla data di risoluzione di diritto-, relativamente a rate rinegoziate nel 2017 e rimaste inadempiute.
Si rammenta in questa sede il principio sancito dalla Suprema Corte (SS.UU. n. 13533/2001) secondo cui è onere del creditore che agisce tanto per l'adempimento, quanto per il risarcimento o la risoluzione del contratto, provare l'esistenza del diritto fatto valere, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo, costituito dall'adempimento.
L'utilizzatrice non si è costituita e non ha quindi provato di aver adempiuto all'obbligo di corresponsione dei canoni mensili.
La ricorrente ha documentato di aver risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione a pagina 5 di 7 mezzo pec inviata il 08.08.22 (doc. 14). Dalla documentazione contrattuale (doc. 9) risulta infatti che le parti abbiano previsto la facoltà per la concedente di considerare risolto di diritto il contratto e di intimare l'immediata restituzione degli immobili nel caso, tra l'altro, di inadempimento anche parziale da parte dell'utilizzatrice all'obbligazione di pagamento del corrispettivo (“art. 11 - Risoluzione del contratto – decadenza dal beneficio del termine. Le parti convengono espressamente che, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la Concedente con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata potrà determinare la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi: -inadempimento totale o parziale dell'Utilizzatore anche ad una sola delle obbligazioni contenute negli articoli (…) 5 (corrispettivo della locazione finanziaria e suo adeguamento)…”).
La domanda del ricorrente merita dunque accoglimento e, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto per cui è causa a far data dal 08.08.2022, la resistente contumace deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore della società ricorrente, degli immobili oggetto del contratto stipulato tra le parti.
Nonostante l'intimazione di rilascio, i beni risultano ad oggi nella materiale disponibilità dell'utilizzatrice che appunto non costituendosi non ha provato la circostanza positiva della riconsegna a fronte di una richiesta anche giudiziale di consegna dell'immobile.
Pertanto, deve ritenersi provato che la resistente continui a detenere gli immobili.
Considerata la correttezza della risoluzione stragiudiziale di diritto tale detenzione risulta sine titulo, anche in forza dell'art. 12, lett. B, delle Condizioni generali del contratto di leasing, secondo cui
“Qualora la risoluzione del contratto intervenga dopo la consegna (…), l'Utilizzatore dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla data di risoluzione, al rilascio dell'immobile nella libera disponibilità della Concedente”.
Pertanto, è obbligata a restituirli al concedente, liberi da cose e persone, in quanto Controparte_1 solo così il concedente può riacquistare il pieno godimento e la piena disponibilità dei beni (art. 1375 c.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014. Ai sensi degli artt. 4 e 5, ultimo comma, D.M. 55/2014, considerata la natura seriale nonché contumaciale del presente giudizio, con istruttoria solamente documentale, si ritiene adeguato prendere a riferimento i valori minimi delle tabelle e medi solo per la fase di studio;
lo scaglione rilevante è quello di valore indeterminabile, trattandosi di domanda per la risoluzione (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 27.07.2021, n. 21534).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- Accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 866468 stipulato in data 09.10.2006 tra Intesa Leasing s.p.a. e l'allora denominata società Controparte_3
e, per l'effetto, condanna la società in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, al rilascio immediato, in favore della ricorrente Parte_1
e, per essa, in qualità di mandataria-procuratrice, dei seguenti immobili, liberi Parte_2 da cose e persone, siti nel Comune di Sant'Antimo alla Via dei Gelsomini n. 4 e così identificati:
“unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Sant'Antimo alla Via dei Gelsomini
pagina 6 di 7 n.4 e precisamente:
- appartamento adibito ad uso ufficio posto al primo piano composto da dieci vani catastali;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla 662 sub 14 ctg.A10 cl.2 vani 10 con rendita di euro 2.349,88
- appartamento adibito ad uso ufficio posto al primo piano composto da quattordici vani catastali;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2 p.lla 662 sub 15 ctg.A10 cl.2 vani 14 con rendita di euro 3.289,83
- locale in piano secondo adibito ad opificio industriale;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla 662 sub 16 ctg.D4 con rendita di euro 4.320,00
- due locali in piano seminterrato adibiti ad opificio industriale;
riportati nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla 662 sub 17 catg.D4 con rendita di euro 4.320,00 e fg.2, p.lla 662 sub 103 ctg.D1 con rendita di euro 72,30 (…)
Il fabbricato di cui sono parte gli immobili in oggetto confina con Viale degli Oleandri, con Via dei Gelsomini, proprietà .”; Parte_3
- Condanna la società n persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimborsare alla società e per essa alla in qualità Parte_1 Parte_2 di mandataria-procuratrice, le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 264,00 per esborsi ed euro 4.659 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, lì 7 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 40171/2024
Tra
(C.F. ), e per essa, in qualità di mandataria-procuratrice, Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Via Visconti di Parte_2 P.IVA_2 Modrone n. 8/10, presso lo studio dell'avv. CAPRINO GAETANO
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 7 ottobre 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per è presente l'Avv. in sostituzione dell'Avv. CAPRINO GAETANO sost. Parte_2 dall'avv. Marco Del Campo.
Per essuno è presente Controparte_1
L'avv. Del Campo si rimette ai propri atti ed insiste nelle relative conclusioni con vittoria di spese.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte ricorrente precisa come segue:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa, rilevato che, ai sensi della normativa contrattuale, il contratto di locazione finanziaria n.866468 tra le parti sottoscritto si è risolto anticipatamente di diritto, condannare (già Controparte_2 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 all'immediato rilascio e restituzione nei confronti di e per essa la sua Parte_1 mandataria degli immobili concessile in locazione finanziaria, liberi e sgombri da Parte_2 persone e cose, e precisamente:
“unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Sant'Antimo alla Via dei Gelsomini n.4 e precisamente:
pagina 1 di 7 - appartamento adibito ad uso ufficio posto al primo piano composto da dieci vani catastali;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla 662 sub 14 ctg.A10 cl.2 vani 10 con rendita di euro 2.349,88
- appartamento adibito ad uso ufficio posto al primo piano composto da quattordici vani catastali;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2 p.lla 662 sub 15 ctg.A10 cl.2 vani 14 con rendita di euro 3.289,83
- locale in piano secondo adibito ad opificio industriale;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla 662 sub 16 ctg.D4 con rendita di euro 4.320,00
- due locali in piano seminterrato adibiti ad opificio industriale;
riportati nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla 662 sub 17 catg.D4 con rendita di euro 4.320,00 e fg.2, p.lla 662 sub 103 ctg.D1 con rendita di euro 72,30 (…) Il fabbricato di cui sono parte gli immobili in oggetto confina con Viale degli Oleandri, con Via dei Gelsomini, proprietà . Parte_3
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice
dott. Viola Nobili
pagina 2 di 7 N. R.G. 40171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 40171/2024, promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
DA
(C.F. ), e per essa, in qualità di mandataria-procuratrice, Parte_1 P.IVA_1 (C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Via Visconti di Parte_2 P.IVA_2 Modrone n. 8/10, presso lo studio dell'avv. CAPRINO GAETANO
RICORRENTE
CONTRO
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: leasing
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in data 27.01.25, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, alla società –con notifica a mezzo pec inviata Controparte_1 all'indirizzo di posta elettronica certificata corretto, come risultante dalla visura prodotta al doc. 13 da parte ricorrente, eseguita nel termine perentorio assegnato dal Giudice– l'istituto Parte_1 tramite la mandataria ha chiesto di accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione di Parte_2 diritto del contratto di leasing n. 866468, concluso in data 09.10.2006 per l'inadempimento dell'utilizzatrice al pagamento dei canoni e, conseguentemente, condannare la resistente al rilascio, in favore della ricorrente, delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Sant'Antimo alla Via dei Gelsomini n. 4.
A fondamento della propria pretesa restitutoria la ricorrente ha dedotto:
- Che, in data 09.10.2006, Intesa Leasing s.p.a. stipulava con la società Controparte_3 il contratto di leasing n. 866468 (doc. 9), avente ad oggetto talune unità
[...]
pagina 3 di 7 immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Sant'Antimo alla Via dei Gelsomini n. 4, di proprietà della stessa società Controparte_3
- Che, in pari data, Intesa Leasing s.p.a., in esecuzione del contratto e al fine di concedere gli immobili in locazione finanziaria alla società acquistava Controparte_3 dalla stessa, per atto pubblico a rogito del notaio dott.ssa rep. n.93987, racc. Persona_1
n.33418 (doc. 8) i seguenti immobili così descritti nel contratto: “unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Sant'Antimo alla Via dei Gelsomini n.4 e precisamente:
• appartamento adibito ad uso ufficio posto al primo piano composto da dieci vani catastali;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla
662 sub 14 ctg.A10 cl.2 vani 10 con rendita di euro 2.349,88
• appartamento adibito ad uso ufficio posto al primo piano composto da quattordici vani catastali;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2 p.lla 662 sub 15 ctg.A10 cl.2 vani 14 con rendita di euro 3.289,83
• locale in piano secondo adibito ad opificio industriale;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla 662 sub 16 ctg.D4 con rendita di euro 4.320,00
• due locali in piano seminterrato adibiti ad opificio industriale;
riportati nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla 662 sub 17 catg.D4 con rendita di euro 4.320,00 e fg.2, p.lla 662 sub 103 ctg.D1 con rendita di euro 72,30 (…)
Il fabbricato di cui sono parte gli immobili in oggetto confina con Viale degli Oleandri, con Via dei
Gelsomini, proprietà ; Parte_3
- Che gli immobili, oggetto del contratto di leasing, erano stati regolarmente consegnati alla società utilizzatrice in data 09.10.2006, come si evince dal verbale di consegna (doc. 10);
- Che con atto del 19.12.2007 si è fusa per incorporazione in Intesa Leasing Controparte_4
s.p.a., la quale, per effetto della fusione, ha modificato la denominazione in (doc. Parte_4
4);
- Che il contratto di locazione finanziaria veniva rinegoziato una prima volta in data 22.06.2012
(doc.11);
- Che con atto del 20.05.2014, iscritto presso il Registro delle Imprese il 16.06.2014, la società ha variato la propria denominazione in Controparte_3 [...]
(doc.13); Controparte_2
- Che con atto del 20.12.2013, veniva incorporata da Parte_4 Controparte_5
(doc. 6);
- Che il contratto di locazione finanziaria veniva rinegoziato una seconda volta in data 03.05.2017
(doc.12);
- Che, con atto del 30.10.2019, si è fusa per incorporazione in Controparte_5 [...]
(doc. 7); Controparte_6
- Che l'utilizzatrice si era resa inadempiente al pagamento dei canoni di locazione, degli oneri accessori e degli interessi di mora, per un importo complessivo indicato al 08.08.2022 in Euro
1.494.119,92 (doc. 14);
- Che pertanto la società di leasing, in conseguenza dell'inadempimento dell'utilizzatrice, con pec del 08.08.2022, risolveva il contratto di leasing ai sensi dell'art. 1456 c.c., intimando al debitore pagina 4 di 7 la restituzione degli immobili concessi in leasing, nonché il pagamento degli oneri scaduti (doc.
14).
Parte ricorrente chiedeva, quindi, l'immediata restituzione degli immobili di sua proprietà liberi da persone e cose.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, ed è stata pertanto dichiarata contumace.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda formulata dalla società ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento.
Nel caso di specie risulta provato il diritto allegato da per i seguenti motivi. Parte_1
In data 09.10.2006, l'allora Intesa Leasing s.p.a. ha acquistato dalla stessa utilizzatrice le unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Sant'Antimo alla Via dei Gelsomini n. 4, come individuate nell'atto di compravendita (doc. 8), al sol fine di concederle in locazione finanziaria alla medesima;
infatti, sempre in data 08.06.2006, la concedente ha stipulato, con l'allora società
[...]
il contratto di leasing n. 895239, avente ad oggetto gli immobili Controparte_3 sopra indicati (doc. 9), che contestualmente venivano regolarmente consegnati alla società utilizzatrice, come da verbale di consegna allegato al fascicolo di parte ricorrente e sottoscritto dalle parti interessate (doc. 10).
L'odierna ricorrente ha, poi, provato - in seguito al susseguirsi di incorporazioni societarie e di intervenuti cambi di denominazione- la propria titolarità del diritto che vanta nei confronti della società
[...]
Controparte_1
In particolare, come emerge dalla documentazione versata in atti, Intesa Leasing s.p.a., in seguito alla fusione per incorporazione con ha cambiato la propria denominazione in Controparte_7 Pt_4
(doc. 4); successivamente quest'ultima è stata incorporata da (doc. 5),
[...] Controparte_5 che a sua volta è stata incorporata da (doc. 7). Inoltre, la società Parte_1 [...] ha variato la propria denominazione in Controparte_3 Controparte_2 come si evince dal fatto che detta ultima società ha il medesimo codice fiscale della precedente n.
(visura doc.13). P.IVA_3
La ricorrente ha, altresì, allegato l'inadempimento della società rispetto al Controparte_1 pagamento dei canoni di locazione, degli oneri accessori e degli interessi di mora, per un importo complessivo indicato al 08.08.2022 in Euro 1.494.119,92, importo che deriva dal prospetto rateale (doc. 14) che evidenzia ritardi parziali e poi totali -a far data del 2014 fino alla data di risoluzione di diritto-, relativamente a rate rinegoziate nel 2017 e rimaste inadempiute.
Si rammenta in questa sede il principio sancito dalla Suprema Corte (SS.UU. n. 13533/2001) secondo cui è onere del creditore che agisce tanto per l'adempimento, quanto per il risarcimento o la risoluzione del contratto, provare l'esistenza del diritto fatto valere, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo, costituito dall'adempimento.
L'utilizzatrice non si è costituita e non ha quindi provato di aver adempiuto all'obbligo di corresponsione dei canoni mensili.
La ricorrente ha documentato di aver risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione a pagina 5 di 7 mezzo pec inviata il 08.08.22 (doc. 14). Dalla documentazione contrattuale (doc. 9) risulta infatti che le parti abbiano previsto la facoltà per la concedente di considerare risolto di diritto il contratto e di intimare l'immediata restituzione degli immobili nel caso, tra l'altro, di inadempimento anche parziale da parte dell'utilizzatrice all'obbligazione di pagamento del corrispettivo (“art. 11 - Risoluzione del contratto – decadenza dal beneficio del termine. Le parti convengono espressamente che, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la Concedente con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata potrà determinare la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi: -inadempimento totale o parziale dell'Utilizzatore anche ad una sola delle obbligazioni contenute negli articoli (…) 5 (corrispettivo della locazione finanziaria e suo adeguamento)…”).
La domanda del ricorrente merita dunque accoglimento e, accertata l'intervenuta risoluzione del contratto per cui è causa a far data dal 08.08.2022, la resistente contumace deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore della società ricorrente, degli immobili oggetto del contratto stipulato tra le parti.
Nonostante l'intimazione di rilascio, i beni risultano ad oggi nella materiale disponibilità dell'utilizzatrice che appunto non costituendosi non ha provato la circostanza positiva della riconsegna a fronte di una richiesta anche giudiziale di consegna dell'immobile.
Pertanto, deve ritenersi provato che la resistente continui a detenere gli immobili.
Considerata la correttezza della risoluzione stragiudiziale di diritto tale detenzione risulta sine titulo, anche in forza dell'art. 12, lett. B, delle Condizioni generali del contratto di leasing, secondo cui
“Qualora la risoluzione del contratto intervenga dopo la consegna (…), l'Utilizzatore dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla data di risoluzione, al rilascio dell'immobile nella libera disponibilità della Concedente”.
Pertanto, è obbligata a restituirli al concedente, liberi da cose e persone, in quanto Controparte_1 solo così il concedente può riacquistare il pieno godimento e la piena disponibilità dei beni (art. 1375 c.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014. Ai sensi degli artt. 4 e 5, ultimo comma, D.M. 55/2014, considerata la natura seriale nonché contumaciale del presente giudizio, con istruttoria solamente documentale, si ritiene adeguato prendere a riferimento i valori minimi delle tabelle e medi solo per la fase di studio;
lo scaglione rilevante è quello di valore indeterminabile, trattandosi di domanda per la risoluzione (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., 27.07.2021, n. 21534).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- Accerta l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. 866468 stipulato in data 09.10.2006 tra Intesa Leasing s.p.a. e l'allora denominata società Controparte_3
e, per l'effetto, condanna la società in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, al rilascio immediato, in favore della ricorrente Parte_1
e, per essa, in qualità di mandataria-procuratrice, dei seguenti immobili, liberi Parte_2 da cose e persone, siti nel Comune di Sant'Antimo alla Via dei Gelsomini n. 4 e così identificati:
“unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Sant'Antimo alla Via dei Gelsomini
pagina 6 di 7 n.4 e precisamente:
- appartamento adibito ad uso ufficio posto al primo piano composto da dieci vani catastali;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla 662 sub 14 ctg.A10 cl.2 vani 10 con rendita di euro 2.349,88
- appartamento adibito ad uso ufficio posto al primo piano composto da quattordici vani catastali;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2 p.lla 662 sub 15 ctg.A10 cl.2 vani 14 con rendita di euro 3.289,83
- locale in piano secondo adibito ad opificio industriale;
riportato nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla 662 sub 16 ctg.D4 con rendita di euro 4.320,00
- due locali in piano seminterrato adibiti ad opificio industriale;
riportati nel NCEU del Comune di Sant'Antimo, in ditta alla società venditrice, al fg.2, p.lla 662 sub 17 catg.D4 con rendita di euro 4.320,00 e fg.2, p.lla 662 sub 103 ctg.D1 con rendita di euro 72,30 (…)
Il fabbricato di cui sono parte gli immobili in oggetto confina con Viale degli Oleandri, con Via dei Gelsomini, proprietà .”; Parte_3
- Condanna la società n persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimborsare alla società e per essa alla in qualità Parte_1 Parte_2 di mandataria-procuratrice, le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 264,00 per esborsi ed euro 4.659 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, lì 7 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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