Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7912/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 02.12.2024 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nato a Sesto San Giovanni in [...]_2 C.F._2
20.01.1984 entrambi rappresentati dall'Avv. Francesca Paterni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 13.01.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
Per_
2. I figli e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_2 dell'affido condiviso, e si impegnano a far mantenere ai minori un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro. Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei minori, (scuola, sport, tempo libero etc…) verranno presa in accordo tra i due genitori;
Per_
3. A tal fine i coniugi concordano che e , vivano con la madre presso la casa Per_2
coniugale, sita in Sesto San Giovanni (MI) 20099, Via Marzabotto n. 251, di proprietà esclusiva del Signor che sarà assegnata alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
compimento del ventiseiesimo anno di età del figlio . Per_2
4. La madre si impegna, altresì, a non ospitare e/o a far prendere la residenza presso la casa coniugale a nessuno senza la previa autorizzazione del Sig. Parte_2
5. Per quanto concerne il box pertinenziale alla casa coniugale, sempre di proprietà esclusiva del marito, rimarrà nella sua disponibilità e lo stesso, se lo ritenesse opportuno, potrà venderlo in ogni momento;
6. Il Signor lascerà l'abitazione coniugale entro e non oltre quindici Parte_2 giorni dall'udienza Presidenziale, asportando dalla stessa tutti i propri beni ed effetti personali, e si trasferirà nella nuova abitazione che reperirà. Per_
7. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli e due sere a settimana, Per_2
preferibilmente il martedì e il giovedì, prelevandoli dalla casa coniugale entro le ore 18,00 e riaccompagnandoli la mattina dopo a scuola, ciò in considerazione degli impegni scolastici e sportivi dei medesimi. In merito ai fine settimana, il padre potrà trascorrere i minori con sé
a week end alternati con la mamma: nei fine settimana di competenza del padre, quest'ultimo terrà con sé i figli dal venerdì sera fino alla domenica sera, quando verranno riaccompagnati dalla mamma.
8. Le festività natalizie saranno così suddivise: trascorreranno con i genitori ad anni alterni il giorno di Natale e S. Stefano. Per quanto concerne l'anno in corso i minori trascorreranno il giorno 25/12/2022 con il padre, il giorno 26/12/2022 con la madre;
Il periodo di ferie scolastiche natalizie seguiranno la turnazione ordinaria in quanto la madre starà a casa dal lavoro per tutto il periodo. Passeranno inoltre ad anni alterni con i genitori la notte del 31/12
e il giorno del 06/01;
9. Per quanto concerne le festività pasquali trascorreranno con i genitori ad anni alterni il giorno di Pasqua e Pasquetta. I restanti Ponti (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ponte dei morti e Sant'Ambrogio) verranno trascorsi ad anni alterni con i genitori;
10. Il signor trascorrerà altresì con i figli 15 giorni durante le vacanze estive, anche Parte_2
non consecutivi. I coniugi concordano affinchè si comunichino reciprocamente il periodo scelto per le vacanze entro il 30 maggio di goni anno, onde consentire un'agevole prenotazione delle vacanze;
11. I genitori si impegnano a comunicare sempre, quando sono con i figli, il proprio recapito,
anche telefonico, e gli spostamenti in altre località e si impegnano a mantenere buoni rapporti tra di loro e con le rispettive famiglie d'origine. Durante il periodo di vacanze i coniugi si impegnano a far sentire l'altro genitore almeno una volta al giorno;
12. I coniugi convengono di porre a carico del Signor l'obbligo di Parte_2
corrispondere alla Signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli Parte_1
Per_ minorenni e , la somma mensile di € 250,00 per entrambi i figli, da Per_2
corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_ 13. I coniugi concordano altresì che l'assegno unico famigliare per i figli e venga Per_2
percepito dalla Signora Parte_1
14. Il padre e la madre contribuiranno al 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, così come previsto e stabilito dalle Linee Guida Condivise concernenti le spese per i figli sottoscritto in data 07.05.2018 dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza. Le detrazioni spetteranno alla Signora Parte_1
15. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, si ribadisce che il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.;
16. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
17. In caso di spese superiori a € 500 ciascuno dei genitori si impegna ad anticipare – e quindi a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di propria spettanza.
18. Il conto corrente n. 100572527717 in essere presso la Controparte_1
cointestato tra i coniugi, verrà chiuso entro quindici giorni dall'udienza Presidenziale dopo che i coniugi avranno diviso al 50% quanto in deposito sullo stesso alla data di chiusura;
19. L'autovettura modello Volkswagen Polo TG. FT 905 NM, di proprietà del marito resterà allo stesso mentre l'autovettura modello Citroen Picasso C4 TG. ET135JV intestata alla moglie rimarrà alla stessa.
20. La moto Honda cbr 600 rr TG ck 96003, di proprietà esclusiva del marito resterà allo stesso;
21. Ad esclusione di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver già regolamentato ogni aspetto dei beni in comune e di non aver ulteriori beni e pendenze economiche da disciplinare e di rinunciare al mantenimento.
22. Le parti si autorizzano reciprocamente per il rilascio dei documenti necessari per l'espatrio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata. Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Pantigliate in data 19.05.2012;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Pantigliate per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (Atto n. 1, Parte II, Serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 16.01.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti