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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4038/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4038/2021 promossa da:
(C. F. , con il patrocinio dell'avv. CANTAGALLO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA L. EINAIUDI 3/D PESCARA presso il difensore avv.
CANTAGALLO GIUSEPPE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHI FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI N. 6 TERAMO, presso il difensore avv.
FRANCHI FRANCESCO SAVERIO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, con note depositate nel termine assegnato, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
- l'attrice ha chiesto al Tribunale di “- accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1
nella produzione del sinistro occorso alla sig.ra in data 21/08/2018; - per
[...] Pt_1
l'effetto, condannare il in persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni patiti e patiendi dalla sig.ra in conseguenza del sinistro di cui in Parte_1 premessa, pari a € 45.573,00 (QuarantaCinquemilaCinquecento SettantaTre/00) o a quel diverso importo che sarà quantificato nel corso dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, I.V.A. e C.P.A. inclusi. Insiste per l'ammissione della CTU medico legale sulla persona della sig.ra , al fine di valutare i danni Parte_1 subiti dall'infortunata in relazione al sinistro per cui è causa.”
- Il ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA Controparte_1
PRINCIPALE * ACCERTARE e DICHIARARE che il non è Controparte_1
responsabile della verificazione del sinistro lamentato dalla Sig.ra ; e per Parte_1
pagina 1 di 7 l'effetto, * RIGETTARE la domanda attorea in ogni suo capo, poichè infondata, inconferente e improvata per le motivazioni dedotte in narrativa;
* CONDANNARE la controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio. IN VIA SUBORDINATA * DISPORRE nella maniera che riterrà più equa e opportuna, anche per quanto concerne gli oneri di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato il 12.10.2021, la sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio il chiedendo al Tribunale di accertare la Controparte_1 responsabilità dell'Ente, in relazione all'infortunio da lei subito in data 21.8.2018 alle ore 08:30 circa, quando, mentre percorreva a piedi via Renato Paolini angolo via Fonte Romana per recarsi presso l'Ospedale civile cittadino, era caduta a terra a causa della “pavimentazione pericolante formata da alcune mattonelle instabili che creavano un dislivello sulla strada”.
Evidenziava che la pavimentazione sconnessa e instabile si trovava in una zona intrinsecamente pericolosa, in quanto sita in un punto di frequente passaggio, ove “il marciapiede si restringe e forma una strettoia con il cordolo in cemento di un albero”.
Avendo riportato, a seguito del sinistro, la “frattura scomposta del capitello radiale dx con indicazione
a trattamento chirurgico” era stata sottoposta in data 27.8.2018 presso l'ospedale di ad un CP_1 intervento di “protesi capitellare e doccia gessata” e dimessa in data 30.8.2018.
Ritenendo sussistente la responsabilità del , ai sensi del combinato disposto Controparte_1
degli artt. 2043 e 2051 c.c., ha concluso chiedendo la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti e quantificati in € 45.573,00, oltre spese di lite.
2. Con comparsa depositata il 7.1.2022 si è costituito il contestando sia in punto di Controparte_1
fatto che di diritto la fondatezza della domanda, evidenziando in particolare quanto all'an la perfetta visibilità dei luoghi al momento del fatto e l'inesistenza di insidie lungo il marciapiede.
In relazione al quantum ha eccepito la duplicazione risarcitoria, attesa la contemporanea richiesta del danno biologico e del danno non patrimoniale.
3. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, è stata ammessa la prova per testi articolata da parte attrice, assunta all'udienza del 30.6.2023.
All'esito e prima di disporre eventuale CTU per la quantificazione dei danni, ritenuto opportuno pronunciare sentenza parziale sulla sussistenza della responsabilità per l'evento occorso, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 9.10.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter cpc, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
pagina 2 di 7 La domanda spiegata dall'attrice è infondata e va rigettata in ragione di quanto di seguito esposto.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Giova preliminarmente sottolineare in diritto, in relazione alla materia (qui controversa) della responsabilità per danni da insidia stradale, che:
• non vi è dubbio che, in linea di principio, il ha, al pari di altri enti proprietari di strade CP_1 pubbliche, l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (art. 16 legge n. 2248 del 1865, all. F;
art. 14 cod. strada;
art. 28 legge n. 2248 del 1865, all. F;
per i Comuni, art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506) dovendo rispondere nei confronti dell'utente per eventuali violazioni di detti obblighi quale custode delle strade sottoposte alla sua cura e vigilanza, nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia;
• gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 16226 del 03/08/2005 ss. 16.4.1993, n. 4533);
• pertanto, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia prova del caso fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013
e così da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988);
• ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa;
• si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cass. civile sez. III, 08/02/2023 n.3739);
• ne segue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma del “caso fortuito”, quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l'evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento (Cass. 08/07/2024, n. 18528);
• in particolare, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure pagina 3 di 7 dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani). Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia dell'amministrazione e l'evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene pubblico (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/05/2024, n. 14566);
• in ogni caso, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26682).
B. Sul fatto dedotto in giudizio
Nell'atto di citazione l'attrice ha sostenuto di essere caduta il giorno 21 agosto 2018, alle ore 08.30 circa “mentre percorreva a piedi via Renato Paolini, angolo via Fonte Romana, … a causa della presenza nella zona di una pavimentazione pericolante, formata da alcune mattonelle instabili che creavano un dislivello sulla strada altamente rischioso per i passanti”.
Ha aggiunto che: “la pavimentazione sconnessa e instabile si trova in una zona intrinsecamente pericolosa, in quanto sita in un punto di frequente passaggio, ove il marciapiede si restringe e forma una strettoia con il cordolo in cemento di un albero.”
A sostegno delle proprie affermazioni, ha allegato con il doc. 1 tre fotografie del luogo ove il sinistro si sarebbe verificato:
- nella prima fotografia si vede un marciapiede ove è collocato un albero, delimitato da un cordolo in marmo bianco, che appare rialzato rispetto al piano di calpestio, costituito da betonelle di colore scuro comunque a contrasto con il cordolo;
- nella seconda si inquadra il medesimo albero, con il medesimo cordolo, ma da una prospettiva più lunga che consente di visualizzare anche la distanza tra il medesimo cordolo e il muro di cinta che si vede pari a circa 12 betonelle;
pagina 4 di 7 - nella terza foto è inquadrato il solo cordolo bianco con un giornale datato 31.8.2018 a testimoniare che a quella data il cordolo, su cui la signora assume di essere caduta, era già in quelle condizioni.
Dalle fotografie e da quanto dedotto dall'attrice si evince che, il senso di marcia della attrice era quello per cui il muro di cinta, che si vede nel percorrere il marciapiede, resta alla destra del pedone.
Con la I memoria ex art. 183 comma 6 cpc, a precisazione dei fatti di causa, l'attrice ha aggiunto che:
“provenendo da via Renato Paolini, percorreva il tratto iniziale di via Fonte Romana … In quel tratto di strada, il marciapiede si restringe in una strettoia e costringe il pedone a passare accanto al cordolo in cemento che delimita l'area in cui sono piantumati gli alberi … la pavimentazione è sconnessa a causa di alcune mattonelle instabili e del cordolo rialzato, che crea un dislivello di diversi centimetri rispetto al piano strada (cfr. doc.1 già in atti). A causa delle sconnessioni presenti sul marciapiedi …”
Nella II memoria ex art. 183 comma 6 cpc si legge: “il sinistro per cui è causa è avvenuto il
21/08/2018 sul marciapiede del tratto iniziale di via Fonte Romana, che costeggia l'Ospedale Civile di
Pescara (doc.14, foto aerea). Come già precisato nella prima memoria, a distanza di quattro anni lo stato dei luoghi è ancor oggi lo stesso, non avendo il MAI provveduto alla sistemazione del CP_1
marciapiede, come dimostrato dalle fotografie che vengono depositate (doc. 15, n. 7 fotografie). Dalle foto risulta assolutamente innegabile la forte sconnessione della pavimentazione a causa delle radici degli alberi, piantumati peraltro proprio al centro del marciapiede, così da costringere i pedoni a passare accanto al cordolo in cemento che delimita l'area in cui si trovano gli alberi…”
Nei capitoli di prova richiesti ed ammessi e su cui ha risposto affermativamente la teste Testimone_1 all'udienza del 30.6.2023, senza offrire sul punto ulteriori delucidazioni, si legge:
[...]
“
2. Vero che, provenendo a piedi da via Renato Paolini, la sig.ra percorreva il tratto iniziale di Pt_1 via Fonte Romana che costeggia l'Ospedale Civile, rappresentato nella foto (doc.14) che le viene mostrata?;
3. Vero che, in quel tratto di marciapiede, la sig.ra inciampava e cadeva rovinosamente a terra, Pt_1
a causa della presenza della pavimentazione sconnessa, che presentava i blocchetti di cemento rialzati rispetto al piano strada?;
4. Vero che lo stato dei luoghi corrisponde alle fotografie che le vengono mostrate (doc.15?);”
Il doc. 14 richiamato è la foto aerea di via Fonte Romana ed è stata evidenziata l'intera strada unitamente all'isolato ricompreso dalla vegetazione vicina.
Il doc. 15 riporta 7 fotografie:
- la prima raffigura un marciapiede e un albero circondato dal cordolo bianco in parte sollevato e pagina 5 di 7 diverse betonelle sconnesse e sollevate dal piano strada;
- la seconda consente di calcolare la distanza tra il cordolo bianco che circonda l'albero ritratto dal muro della recinzione vicino alla destra del pedone e le betonelle che sono circa 3;
- la terza rappresenta un altro albero (il cui cordolo è meno sollevato di quello di cui alla foto 1) e le betonelle sono meno sconnesse;
- la quarta raffigura lo stesso albero della terza foto ma da visuale opposta;
- la quinta, la sesta e la settima mostrano dal basso e dall'alto in campo lungo un marciapiede in cui gli alberi sono molto vicini al muro e che appare diverso dalla seconda foto allegata in citazione al doc. 1 (e che in citazione viene definita strettoia).
Dalle risultanze probatorie in atti (fotografie allegate e prova per testi) non risulta provato l'esatto luogo della caduta della sig.ra . Pt_1
Nell'atto di citazione l'attrice ha dedotto si essere caduta a causa delle mattonelle instabili, presenti ove il marciapiede si restringe, ma le foto da 1 a 3 del doc. 1 prodotto con l'atto di citazione, ritraggono un cordolo in marmo delimitante l'aiuola di un albero, posizionata all'interno di marciapiede ampio, in cui il passaggio tra il muro di cinta sulla destra delle foto e il cordolo bianco che circonda gli alberi è largo e comodo al passaggio.
Dall'esame delle fotografie allegate alla II memoria ex art. 183 cpc, richiamate nei capitoli di prova sui quali è stata esaminata la teste sentita all'udienza del 30.6.2023, la causa dell'insidia è rappresentata dalla pavimentazione sconnessa, raffigurata nelle fotografie di cui al doc. 15, dove l'ampiezza del marciapiede rispetto al muro di cita risulta notevolmente inferiore a quella della foto 2 del doc. 1 prodotta con l'atto di citazione.
Va inoltre aggiunto che, mentre nell'atto di citazione e nella I memoria ex art. 183 si menziona la strettoia del marciapiede, nelle uniche foto di riferimento presenti in quella fase processuale (foto 2 del doc. 1) il restringimento non si vede.
Solo con la II memoria, deputata alla sola articolazione dei mezzi istruttori del thema decidendum già cristallizzato e definito con la I memoria, compaiono foto che rappresentano il marciapiede che si restringe e comunque luoghi diversi da quelli richiamati in citazione e pure diversi tra loro.
La domanda va quindi rigettata considerato che l'attrice, onerata della relativa prova, non è stata in grado di individuare, con certezza, il luogo del sinistro.
Va perlato evidenziato che il fatto è avvenuto alle ore 8.30 del 21.8.2018, quindi in orario diurno, con ottima visibilità, in quanto l'attrice, che percorreva via Fonte Romana diretta al CUP (direzione mare monti con il sole alle spalle) aveva il sole alle spalle.
Pertanto, anche laddove fosse stato indicato l'esatto luogo del sinistro, l'ottima visibilità e il campo pagina 6 di 7 lungo avrebbero comunque consentito di ricondurre il sinistro alla condotta colposa dell'attrice, che non aveva prestato sufficientemente attenzione al proprio incedere, omettendo di adottare quelle cautele normalmente attese e prevedibili in considerazione dello stato dei luoghi.
C. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore indicato in citazione, secondo i valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1502/2023, così decide:
RIGETTA la domanda formulata dall'attrice, per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA
l'attrice a rifondere al le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 oltre spese Controparte_1
generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P come per legge.
Pescara, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4038/2021 promossa da:
(C. F. , con il patrocinio dell'avv. CANTAGALLO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in VIA L. EINAIUDI 3/D PESCARA presso il difensore avv.
CANTAGALLO GIUSEPPE
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHI FRANCESCO Controparte_1 P.IVA_1
SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIALE MAZZINI N. 6 TERAMO, presso il difensore avv.
FRANCHI FRANCESCO SAVERIO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.10.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, con note depositate nel termine assegnato, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:
- l'attrice ha chiesto al Tribunale di “- accertare e dichiarare la responsabilità del CP_1
nella produzione del sinistro occorso alla sig.ra in data 21/08/2018; - per
[...] Pt_1
l'effetto, condannare il in persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i Controparte_1
danni patiti e patiendi dalla sig.ra in conseguenza del sinistro di cui in Parte_1 premessa, pari a € 45.573,00 (QuarantaCinquemilaCinquecento SettantaTre/00) o a quel diverso importo che sarà quantificato nel corso dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, I.V.A. e C.P.A. inclusi. Insiste per l'ammissione della CTU medico legale sulla persona della sig.ra , al fine di valutare i danni Parte_1 subiti dall'infortunata in relazione al sinistro per cui è causa.”
- Il ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA Controparte_1
PRINCIPALE * ACCERTARE e DICHIARARE che il non è Controparte_1
responsabile della verificazione del sinistro lamentato dalla Sig.ra ; e per Parte_1
pagina 1 di 7 l'effetto, * RIGETTARE la domanda attorea in ogni suo capo, poichè infondata, inconferente e improvata per le motivazioni dedotte in narrativa;
* CONDANNARE la controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio. IN VIA SUBORDINATA * DISPORRE nella maniera che riterrà più equa e opportuna, anche per quanto concerne gli oneri di giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato e depositato il 12.10.2021, la sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio il chiedendo al Tribunale di accertare la Controparte_1 responsabilità dell'Ente, in relazione all'infortunio da lei subito in data 21.8.2018 alle ore 08:30 circa, quando, mentre percorreva a piedi via Renato Paolini angolo via Fonte Romana per recarsi presso l'Ospedale civile cittadino, era caduta a terra a causa della “pavimentazione pericolante formata da alcune mattonelle instabili che creavano un dislivello sulla strada”.
Evidenziava che la pavimentazione sconnessa e instabile si trovava in una zona intrinsecamente pericolosa, in quanto sita in un punto di frequente passaggio, ove “il marciapiede si restringe e forma una strettoia con il cordolo in cemento di un albero”.
Avendo riportato, a seguito del sinistro, la “frattura scomposta del capitello radiale dx con indicazione
a trattamento chirurgico” era stata sottoposta in data 27.8.2018 presso l'ospedale di ad un CP_1 intervento di “protesi capitellare e doccia gessata” e dimessa in data 30.8.2018.
Ritenendo sussistente la responsabilità del , ai sensi del combinato disposto Controparte_1
degli artt. 2043 e 2051 c.c., ha concluso chiedendo la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti e quantificati in € 45.573,00, oltre spese di lite.
2. Con comparsa depositata il 7.1.2022 si è costituito il contestando sia in punto di Controparte_1
fatto che di diritto la fondatezza della domanda, evidenziando in particolare quanto all'an la perfetta visibilità dei luoghi al momento del fatto e l'inesistenza di insidie lungo il marciapiede.
In relazione al quantum ha eccepito la duplicazione risarcitoria, attesa la contemporanea richiesta del danno biologico e del danno non patrimoniale.
3. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc, è stata ammessa la prova per testi articolata da parte attrice, assunta all'udienza del 30.6.2023.
All'esito e prima di disporre eventuale CTU per la quantificazione dei danni, ritenuto opportuno pronunciare sentenza parziale sulla sussistenza della responsabilità per l'evento occorso, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza 9.10.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter cpc, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
pagina 2 di 7 La domanda spiegata dall'attrice è infondata e va rigettata in ragione di quanto di seguito esposto.
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Giova preliminarmente sottolineare in diritto, in relazione alla materia (qui controversa) della responsabilità per danni da insidia stradale, che:
• non vi è dubbio che, in linea di principio, il ha, al pari di altri enti proprietari di strade CP_1 pubbliche, l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (art. 16 legge n. 2248 del 1865, all. F;
art. 14 cod. strada;
art. 28 legge n. 2248 del 1865, all. F;
per i Comuni, art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506) dovendo rispondere nei confronti dell'utente per eventuali violazioni di detti obblighi quale custode delle strade sottoposte alla sua cura e vigilanza, nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia;
• gli obblighi di manutenzione dell'ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l'esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 16226 del 03/08/2005 ss. 16.4.1993, n. 4533);
• pertanto, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia prova del caso fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013
e così da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/05/2024, n. 12988);
• ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa;
• si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno (cfr Cass. civile sez. III, 08/02/2023 n.3739);
• ne segue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma del “caso fortuito”, quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l'evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento (Cass. 08/07/2024, n. 18528);
• in particolare, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure pagina 3 di 7 dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani). Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia dell'amministrazione e l'evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene pubblico (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 24/05/2024, n. 14566);
• in ogni caso, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 15/09/2023, n. 26682).
B. Sul fatto dedotto in giudizio
Nell'atto di citazione l'attrice ha sostenuto di essere caduta il giorno 21 agosto 2018, alle ore 08.30 circa “mentre percorreva a piedi via Renato Paolini, angolo via Fonte Romana, … a causa della presenza nella zona di una pavimentazione pericolante, formata da alcune mattonelle instabili che creavano un dislivello sulla strada altamente rischioso per i passanti”.
Ha aggiunto che: “la pavimentazione sconnessa e instabile si trova in una zona intrinsecamente pericolosa, in quanto sita in un punto di frequente passaggio, ove il marciapiede si restringe e forma una strettoia con il cordolo in cemento di un albero.”
A sostegno delle proprie affermazioni, ha allegato con il doc. 1 tre fotografie del luogo ove il sinistro si sarebbe verificato:
- nella prima fotografia si vede un marciapiede ove è collocato un albero, delimitato da un cordolo in marmo bianco, che appare rialzato rispetto al piano di calpestio, costituito da betonelle di colore scuro comunque a contrasto con il cordolo;
- nella seconda si inquadra il medesimo albero, con il medesimo cordolo, ma da una prospettiva più lunga che consente di visualizzare anche la distanza tra il medesimo cordolo e il muro di cinta che si vede pari a circa 12 betonelle;
pagina 4 di 7 - nella terza foto è inquadrato il solo cordolo bianco con un giornale datato 31.8.2018 a testimoniare che a quella data il cordolo, su cui la signora assume di essere caduta, era già in quelle condizioni.
Dalle fotografie e da quanto dedotto dall'attrice si evince che, il senso di marcia della attrice era quello per cui il muro di cinta, che si vede nel percorrere il marciapiede, resta alla destra del pedone.
Con la I memoria ex art. 183 comma 6 cpc, a precisazione dei fatti di causa, l'attrice ha aggiunto che:
“provenendo da via Renato Paolini, percorreva il tratto iniziale di via Fonte Romana … In quel tratto di strada, il marciapiede si restringe in una strettoia e costringe il pedone a passare accanto al cordolo in cemento che delimita l'area in cui sono piantumati gli alberi … la pavimentazione è sconnessa a causa di alcune mattonelle instabili e del cordolo rialzato, che crea un dislivello di diversi centimetri rispetto al piano strada (cfr. doc.1 già in atti). A causa delle sconnessioni presenti sul marciapiedi …”
Nella II memoria ex art. 183 comma 6 cpc si legge: “il sinistro per cui è causa è avvenuto il
21/08/2018 sul marciapiede del tratto iniziale di via Fonte Romana, che costeggia l'Ospedale Civile di
Pescara (doc.14, foto aerea). Come già precisato nella prima memoria, a distanza di quattro anni lo stato dei luoghi è ancor oggi lo stesso, non avendo il MAI provveduto alla sistemazione del CP_1
marciapiede, come dimostrato dalle fotografie che vengono depositate (doc. 15, n. 7 fotografie). Dalle foto risulta assolutamente innegabile la forte sconnessione della pavimentazione a causa delle radici degli alberi, piantumati peraltro proprio al centro del marciapiede, così da costringere i pedoni a passare accanto al cordolo in cemento che delimita l'area in cui si trovano gli alberi…”
Nei capitoli di prova richiesti ed ammessi e su cui ha risposto affermativamente la teste Testimone_1 all'udienza del 30.6.2023, senza offrire sul punto ulteriori delucidazioni, si legge:
[...]
“
2. Vero che, provenendo a piedi da via Renato Paolini, la sig.ra percorreva il tratto iniziale di Pt_1 via Fonte Romana che costeggia l'Ospedale Civile, rappresentato nella foto (doc.14) che le viene mostrata?;
3. Vero che, in quel tratto di marciapiede, la sig.ra inciampava e cadeva rovinosamente a terra, Pt_1
a causa della presenza della pavimentazione sconnessa, che presentava i blocchetti di cemento rialzati rispetto al piano strada?;
4. Vero che lo stato dei luoghi corrisponde alle fotografie che le vengono mostrate (doc.15?);”
Il doc. 14 richiamato è la foto aerea di via Fonte Romana ed è stata evidenziata l'intera strada unitamente all'isolato ricompreso dalla vegetazione vicina.
Il doc. 15 riporta 7 fotografie:
- la prima raffigura un marciapiede e un albero circondato dal cordolo bianco in parte sollevato e pagina 5 di 7 diverse betonelle sconnesse e sollevate dal piano strada;
- la seconda consente di calcolare la distanza tra il cordolo bianco che circonda l'albero ritratto dal muro della recinzione vicino alla destra del pedone e le betonelle che sono circa 3;
- la terza rappresenta un altro albero (il cui cordolo è meno sollevato di quello di cui alla foto 1) e le betonelle sono meno sconnesse;
- la quarta raffigura lo stesso albero della terza foto ma da visuale opposta;
- la quinta, la sesta e la settima mostrano dal basso e dall'alto in campo lungo un marciapiede in cui gli alberi sono molto vicini al muro e che appare diverso dalla seconda foto allegata in citazione al doc. 1 (e che in citazione viene definita strettoia).
Dalle risultanze probatorie in atti (fotografie allegate e prova per testi) non risulta provato l'esatto luogo della caduta della sig.ra . Pt_1
Nell'atto di citazione l'attrice ha dedotto si essere caduta a causa delle mattonelle instabili, presenti ove il marciapiede si restringe, ma le foto da 1 a 3 del doc. 1 prodotto con l'atto di citazione, ritraggono un cordolo in marmo delimitante l'aiuola di un albero, posizionata all'interno di marciapiede ampio, in cui il passaggio tra il muro di cinta sulla destra delle foto e il cordolo bianco che circonda gli alberi è largo e comodo al passaggio.
Dall'esame delle fotografie allegate alla II memoria ex art. 183 cpc, richiamate nei capitoli di prova sui quali è stata esaminata la teste sentita all'udienza del 30.6.2023, la causa dell'insidia è rappresentata dalla pavimentazione sconnessa, raffigurata nelle fotografie di cui al doc. 15, dove l'ampiezza del marciapiede rispetto al muro di cita risulta notevolmente inferiore a quella della foto 2 del doc. 1 prodotta con l'atto di citazione.
Va inoltre aggiunto che, mentre nell'atto di citazione e nella I memoria ex art. 183 si menziona la strettoia del marciapiede, nelle uniche foto di riferimento presenti in quella fase processuale (foto 2 del doc. 1) il restringimento non si vede.
Solo con la II memoria, deputata alla sola articolazione dei mezzi istruttori del thema decidendum già cristallizzato e definito con la I memoria, compaiono foto che rappresentano il marciapiede che si restringe e comunque luoghi diversi da quelli richiamati in citazione e pure diversi tra loro.
La domanda va quindi rigettata considerato che l'attrice, onerata della relativa prova, non è stata in grado di individuare, con certezza, il luogo del sinistro.
Va perlato evidenziato che il fatto è avvenuto alle ore 8.30 del 21.8.2018, quindi in orario diurno, con ottima visibilità, in quanto l'attrice, che percorreva via Fonte Romana diretta al CUP (direzione mare monti con il sole alle spalle) aveva il sole alle spalle.
Pertanto, anche laddove fosse stato indicato l'esatto luogo del sinistro, l'ottima visibilità e il campo pagina 6 di 7 lungo avrebbero comunque consentito di ricondurre il sinistro alla condotta colposa dell'attrice, che non aveva prestato sufficientemente attenzione al proprio incedere, omettendo di adottare quelle cautele normalmente attese e prevedibili in considerazione dello stato dei luoghi.
C. Sulle spese
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore indicato in citazione, secondo i valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1502/2023, così decide:
RIGETTA la domanda formulata dall'attrice, per le causali di cui in motivazione.
CONDANNA
l'attrice a rifondere al le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 oltre spese Controparte_1
generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P come per legge.
Pescara, 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
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