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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 23/07/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1648/2024
Tribunale Ordinario di Savona
SEZIONE CIVILE agraria
VERBALE DI CAUSA
Oggi 23 luglio 2025, alle ore 10.40, innanzi al Collegio, composto da:
dr. Alberto Princiotta Presidente
dr. Luigi Acquarone Giudice
dr. Laura Serra Giudice rel.
dott. Walter Orsi esperto (collegato da remoto)
geom. Simone Falco esperto sono comparsi:
Per L' l'avv. FIORI VITTORIA Parte_1
Per l'avv. GIANNELLI RENATO Controparte_1
L'avv. Fiori reitera l'istanza di ammissione delle prove dedotte con rimessione in istruttoria della causa. Insiste per l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale avversaria. Precisa le conclusioni come da memoria difensiva in riscontro alla domanda riconvenzionale.
L'avv. Giannelli, preso atto che in effetti manca la preventiva contestazione in quanto non era ancora maturata l'annata agraria, modifica le conclusioni nel senso di rigettare le domande avversarie, e di modificare con emendatio la
Pagina nr. 1 domanda riconvenzionale, in eccezione riconvenzionale funzionale unicamente a paralizzare eventualmente la domanda avversaria ove ritenuta fondata. Mantiene ferma la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuario, avente ad oggetto la modifica non autorizzata dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno pari ai costi di ripristino dell'impianto di riscaldamento ed elettrico.
Chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Confida nell'accoglimento delle conclusioni come modificate. Reitera le istanze istruttorie solo ove accolte quelle di controparte.
L'avv. Fiori non accetta il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove.
Il Collegio
Si ritira in camera di consiglio e, con l'accordo delle parti, autorizza le stesse a non presenziare alla lettura della decisione.
Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il Presidente
Dr. Alberto Princiotta
Pagina nr. 2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE - AGRARIA - in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alberto PRINCIOTTA Presidente dott. Luigi ACQUARONE Giudice dott.ssa Laura SERRA Giudice rel. est.
e degli esperti:
Dott. Walter ORSI
Geom. Simone FLACO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1648/2024, promossa con ricorso
DA
(C.F./P.IVA ) Parte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to FIORI VITTORIA, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. GIANNELLI RENATO, come da procura allegata alla memoria di costituzione depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione contratto di affitto agrario - risarcimento dei danni
Pagina nr. 3 *********************************************
Pagina nr. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, , in proprio e in Parte_1 qualità di titolare di , ha adito il Tribunale di Savona – Parte_2
Sezione Agraria esponendo che:
• In data 3.10.2023 aveva sottoscritto un contratto di affitto agrario ai sensi della l.
203/1982 per la conduzione di un terreno di proprietà di , con serra Controparte_1 agricola in struttura metallica e copertura in vetro, per la durata di anni due, al canone di 450 euro mensili, per la destinazione del fondo a coltivazione di ortaggi e/o fiori in vaso;
• Solo a seguito dell'avvenuta pulizia integrale del terreno e delle serre si erano palesate problematiche relative all'impossibilità di “preparazione del fondo” per la coltivazione programmata di ortaggi, sia per le carenze della pompa irrigua esistente, sottodimensionata rispetto alle necessità, sia per la copertura della serra carente per la mancanza di vetri in molte porzioni;
• Pertanto, egli aveva immediatamente segnalato i vizi dopo la presa del possesso del terreno, ed il proprietario, dapprima aveva sostituito parte dei verti e si era manifestato disponibile a fornire al conduttore un nuovo motore elettrico per pompaggio, salvo poi non dar seguito agli impegni assunti;
• Durante la pulizia, egli aveva altresì smaltito a rifiuto i bruciatori dell'impianto di riscaldamento, inattivo e non funzionante, mentre i motori elettrici e le ventole dell'impianto erano stati mantenuti in loco;
• Con comunicazione del 23.10.2023, aveva contestato al Controparte_1 conduttore di aver rimosso i bruciatori dell'impianto di riscaldamento e chiesto il risarcimento del danno cagionato, nella misura di 3.084,00 euro;
• Con raccomandata del 13.12.2023, egli aveva riscontrato la missiva contestando al proprietario l'impossibilità di preparare il fondo, invitandolo a provvedere immediatamente alla sostituzione della pompa e delle vetrine rotte;
• Il conduttore aveva versato il canone dovuto dal mese di ottobre 2023 al mese di gennaio 2024, dopo di che aveva sospeso i pagamenti in considerazione dell'impossibilità di utilizzo del fondo per la semina. Inoltre, aveva versato cauzione di euro 1.350,00 pari a tre mensilità;
Pagina nr. 5 • Per non rischiare di perdere i requisiti necessari a mantenere l'iscrizione nel registro degli imprenditori agricoli, in data 2.1.2024 aveva sottoscritto altro contratto di affitto di fondo rustico con il sig. . Persona_1
• Inoltre, a seguito di una lunga trattativa svolta nell'autunno 2023, in data 1.2.2024 aveva concluso un accordo quadro commerciale con grossista nel Controparte_2 ramo dei supermercati, per la durata di un anno per la fornitura di prodotti agricoli.
Tuttavia, a causa dell'indisponibilità del fondo di proprietà del convenuto, su cui egli aveva fatto affidamento, era stato costretto ad acquistare le verdure da altro grossista, con conseguente danno da mancato guadagno. Egli aveva altresì sostenuto i costi per l'acquisto di ortaggi, che non avrebbe dovuto spendere ove nella disponibilità del fondo affittato, e per il canone di affitto di un altro terreno.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto accertare la risoluzione del contratto di affitto stipulato tra le parti per grave inadempimento del proprietario e conseguentemente condannare al pagamento della somma di euro Controparte_1
18.814,45.
Si è costituito ritualmente in giudizio , il quale in via preliminare ha Controparte_1 eccepito l'improcedibilità della domanda avversaria, considerato che nella fase anteriore al processo, nell'obbligato tentativo di conciliazione, il convenuto si era limitato a proporre domanda risarcitoria e non già quella di risoluzione, tant'è vero che ancora ad oggi egli stava occupando il fondo.
Nel merito, ha replicato alle domande avversarie che:
• la ricostruzione dei fatti operata dal sig. non era veritiera. Parte_1
• Egli aveva condotto in affitto il fondo consapevole fin dall'origine delle caratteristiche e dello stato. In particolare, la mancanza di vetri di copertura era del tutto nota e il proprietario non aveva assunto alcun impegno alla sostituzione.
• Inoltre, anche il funzionamento della pompa era stato verificato dal conduttore, prima dell'affitto, come emergeva chiaramente dal contratto. In ogni caso, il costo di sostituzione di una pompa si aggirava intorno ai 300-400 euro, inferiore ad una mensilità di affitto, per cui il conduttore ben avrebbe potuto provvedere in autonomia alla sostituzione per poter intraprendere la coltivazione.
Pagina nr. 6 • il proprietario non aveva mai assolutamente concesso un'autorizzazione verbale a rimuovere i bruciatori dalle serre. Tale allegazione avversaria contrastava con la clausola n. 17 del contratto di affitto. I bruciatori erano funzionanti e non arrugginiti.
• Il sig. aveva sottoscritto il contratto con per la fornitura di Parte_1 CP_2 ortaggi solo nel febbraio 2024 quando a suo stesso dire era già ben consapevole dell'inidoneità del fondo all'utilizzo per il quale era destinato. Pertanto, egli non poteva addossare all'affittante le conseguenze di una scelta autonomamente assunta, nella piena cognizione di non poter far fronte all'impegno contrattuale assunto.
• I costi che controparte allegava aver sostenuto per l'acquisto degli ortaggi erano sproporzionati e non pertinenti;
• Anche la domanda diretta ad ottenere il rimborso dei costi per l'affitto di un altro terreno era del tutto infondata: il ricorrente aveva infatti continuato ad occupare il fondo di proprietà , senza pagare il canone, e pretendendo anzi che il CP_1 proprietario gli rifondesse il canone di affitto di un altro terreno, così da produrre ortaggi a costo zero con la disponibilità di due fondi.
• In via riconvenzionale, il proprietario aveva interesse a far accertare la risoluzione del contratto di affitto, per inadempimento dell'affittuario, il quale era rimasto moroso dal gennaio 2024, pur continuando ad occupare il fondo. Il ricorrente era peraltro inadempiente rispetto ad una ulteriore obbligazione contrattuale, prevista dalla clausola 14, secondo cui le trasformazioni del fondo erano vietate senza il previo consenso scritto del concedente. Egli aveva infatti rimosso l'intero impianto di riscaldamento, smantellandolo senza motivazione ed in assenza del suo consenso, cagionando un danno di circa 3.000,00 euro.
Conclusivamente, il convenuto ha chiesto dichiarare improcedibile la domanda avversaria, in subordine rigettarla nel merito e in via riconvenzionale accertare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del ricorrente con conseguente condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento del canone di affitto dal mese di febbraio 2024 al rilascio, nonché al risarcimento del danno quantificato in euro 3.000,00 quale costo da sostenere per il ripristino dell'impianto di riscaldamento.
Pagina nr. 7 Differita l'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale, il procuratore del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale in via pregiudiziale ha eccepito l'improcedibilità della domanda riconvenzionale avversaria relativa alla morosità e alla condanna al pagamento dei canoni in quanto mai contestata anteriormente alla proposizione del giudizio. Nel merito ha contestato tutte le difese di parte convenuta.
Alla prima udienza, verificata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza, il Collegio si è riservato di provvedere.
A scioglimento della riserva assunta, ritenute le istanze istruttorie inammissibili, la causa è stata rinviata per la discussione orale alla odierna udienza, ove i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione orale ed hanno precisato le conclusioni. In tale ambito, il procuratore di parte ricorrente si è richiamato all'ultimo scritto difensivo, mentre il procuratore di parte convenuta, aderendo all'eccezione preliminare sollevata dalla difesa , ha precisato che la domanda riconvenzionale di pagamento dei Parte_1 canoni doveva essere qualificata come mera eccezione riconvenzionale, diretta a paralizzare la domanda avversaria. Ha invece insistito per la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore e per il risarcimento del danno.
Il Collegio, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decide pronunciando sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza.
**********************
In via preliminare, deve rilevarsi che parte convenuta, all'udienza odierna, a fronte dell'eccezione pregiudiziale di improcedibilità sollevata dal ricorrente, ha precisato la propria domanda riconvenzionale, facendo valere la richiesta di pagamento dei canoni omessi solo come eccezione riconvenzionale, atta a paralizzare la pretesa avversaria ove ritenuta fondata.
Il Collegio ritiene: - in primis, che la precisazione relativa alla domanda di pagamento sia ammissibile in quanto costituente mera emendatio libelli;
- inoltre, che la morosità del conduttore costituisce un fatto storico non contestato, che, come tale, ben può essere considerato, quale mera difesa, nella valutazione complessiva delle condotte reciproche tenute dalle parti, al fine di accertare l'imputabilità della risoluzione contrattuale.
Pagina nr. 8 In altri termini, l'omesso pagamento dei canoni, seppure non può porsi a diretto fondamento della domanda di risoluzione formulata in via riconvenzionale da parte convenuta, deve invece essere valutato al fine di vagliare la fondatezza della domanda di risoluzione proposta dallo stesso ricorrente, posto che la stessa muove necessariamente dall'esame contemperato delle obbligazioni reciprocamente rimaste inadempiute.
Tanto chiarito in via preliminare, nel merito risulta prioritario, in ordine logico, rilevare che entrambe le parti hanno proposto reciprocamente domanda di risoluzione del contratto di affitto tra le medesime stipulato, allegando il grave inadempimento nel quale sarebbe incorsa la controparte negoziale.
Le due manifestazioni di volontà, seppur contrapposte, sono dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto contrattuale, che pertanto deve essere dichiarato risolto
(in termini ex multis Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19706 del 21/09/2020).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei contratti a prestazioni corrispettive in cui siano allegati dalle parti inadempimenti reciproci ai sensi dell'art. 1453 e dell'art. 1460 c.c., al fine di individuare il contraente che abbia dato causa alla risoluzione del contratto, deve procedersi alla valutazione della colpa dell'inadempimento, avente carattere unitario, “dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (Cass. Sez. 2 -,
Sentenza n. 3455 del 12/02/2020).
Nel caso di specie, si ritiene che la risoluzione del contratto sia addebitabile all'inadempimento di . Parte_1
Ed infatti:
- in primo luogo, è incontestato che l'affittuario, in data 22.10.2023 e dunque a meno di un mese dalla stipula del contratto, aveva provveduto a rimuovere i bruciatori a gasolio presenti nella serra, facenti parte dell'impianto di riscaldamento, con rimozione dei fili elettrici collegati agli stessi e rimozione delle condutture in rame. La condotta si pone in aperta violazione rispetto all'art. 14 del contratto, secondo cui il conduttore “si obbliga a non eseguire a sua volta miglioramenti, trasformazioni e/o addizioni senza il consenso scritto della parte proprietaria, rinunciando espressamente a tutti i diritti previsti dagli artt. 16-17-18-19 e 20 della Legge n. 203/82”.
Pagina nr. 9 Tale pattuizione, in deroga alla legge sui contratti agrari, è stata assunta nella piena consapevolezza dei contraenti, assistiti dall'associazione di categoria proprio in relazione alle clausole derogatorie della norma primaria.
Orbene, è del tutto evidente che l'asportazione dei bruciatori, che sono parte integrante dell'impianto di riscaldamento della serra, costituisce una modifica sostanziale dello stato del fondo, poiché va ad incidere sulle condizioni d'uso del bene, e pertanto avrebbe dovuto essere previamente assentita dal proprietario per iscritto.
Ai fini della colpevolezza della condotta, è poi del tutto irrilevante che i bruciatori fossero o meno funzionanti o vetusti. Infatti, sulla base del chiaro dettato contrattuale, ciò che conta è che la loro asportazione avrebbe richiesto l'autorizzazione scritta del proprietario.
A giustificare il proprio comportamento, l'affittuario ha affermato, oltre appunto al cattivo stato dei beni, che il sig. avrebbe autorizzato oralmente la relativa CP_1 asportazione. Sennonché, l'avvenuta autorizzazione, sotto un primo profilo, è contestata, non è provata e neppure può essere dimostrata per testimoni (come richiesto dal ricorrente), stante la necessità di forma scritta prevista pattiziamente dalle parti;
sotto altro profilo, è sconfessata dalla immediata reazione del proprietario, il quale, non appena scoperto quanto accaduto, ha immediatamente trasmesso una lettera di messa in mora dell'affittuario per il danno arrecato ed ha sporto querela nei confronti di quest'ultimo.
Si ritiene che tale comportamento, tenuto a neppure un mese dalla stipulazione del contratto di affitto, costituisca un inadempimento di significativa rilevanza, ai sensi dell'art. 5 l. 203/1982, in quanto denotante l'incapacità del conduttore di rispettare gli impegni assunti contrattualmente, in relazione alla manutenzione del fondo e alle attrezzature ivi presenti.
- a ciò si aggiunga che, sempre per affermazione comune delle parti, il sig. ha Parte_1 omesso il pagamento del canone a decorrere dal mese di gennaio 2024 e che stia tutt'ora, a distanza di oltre un anno, occupando il fondo di proprietà del convenuto.
La gravità dell'inadempimento è insita nello stesso perdurare temporale dell'omissione di pagamento, nelle more del procedimento divenuto ultrannuale e quindi tale da inficiare irrimediabilmente il sinallagma contrattuale, per espressa previsione normativa
(art. 5 l. 203/1982).
Pagina nr. 10 L'affittuario ha sostenuto di aver interrotto il versamento dei canoni a causa dell'inadempimento imputato alla controparte, sostanzialmente formulando (in prevenzione, mediante il promovimento del ricorso) un'eccezione ai sensi dell'art. 1460
c.c.
Tuttavia, in primo luogo, occorre rilevare che, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità dettato in materia di locazione e applicabile per analogia al contratto di affitto agrario, il conduttore è legittimato a sospendere l'obbligazione principale di pagamento del canone o quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, oppure nell'ipotesi in cui l'inadempimento di quest'ultimo sia di rilevanza tale da collocarsi in termini proporzionali rispetto all'interruzione, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede ed avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte.
Alla luce di tale principio, ritiene il Collegio che nel caso di specie la sospensione del pagamento dei canoni da parte dell'affittuario non trovi alcuna proporzionalità rispetto all'inadempimento imputato alla controparte.
Ed invero, va considerato che ha lamentato l'inadempimento del Parte_1 proprietario sotto due diversi aspetti: per un primo verso, ha contestato che nella serra sita nel fondo mancavano numerose vetrate a copertura della struttura, che CP_1 impedivano una corretta coltivazione degli ortaggi a terra. Per altro verso, ha allegato che la pompa sommersa in dotazione e collegata al pozzo era inidonea perché non sufficientemente potente e sottodimensionata per le necessità irrigue del conduttore.
Dunque, relativamente al primo, dalla perizia di parte depositata dal ricorrente, risulta che erano mancanti 219 lastre di vetro.
Ebbene, deve evidenziarsi che le parti hanno sottoscritto un contratto, nel quale l'affittuario dichiarava espressamente, dopo averlo visionato, che il fondo era in buono stato ed idoneo all'uso convenuto. Non è né possibile né credibile ritenere che egli, come sostenuto, si sia avveduto del vizio lamentato solo nella fase di pulizia del terreno.
Per stessa affermazione del ricorrente, la pulizia ha interessato la rimozione di arbusti, sterpaglie, rifiuti e scarti delle coltivazioni precedenti, che non hanno pertanto interessato la parte di copertura.
Evidentemente, e non si potrebbe diversamente opinare, l'affittuario era conscio dello stato del tetto della serra fin dalla sottoscrizione del contratto e ha ciononostante
Pagina nr. 11 ritenuto il fondo idoneo allo scopo convenuto. L'eventuale erroneità di tale valutazione non può essere fatta ricadere sul proprietario, che ha affittato il fondo in quello stato, ben visibile e percepibile da chiunque, con una pur minimale diligenza. Del resto, non è contestato che anche i precedenti affittuari erano riusciti a coltivare il fondo che si trovava nelle medesime condizioni (lo stesso ricorrente fa riferimento alla presenza di scarti delle coltivazioni precedenti, pertanto presumibilmente recenti)
Il ricorrente sostiene, allora, di aver accettato di sottoscrivere il contratto nella consapevolezza della mancanza delle lastre di copertura poiché il proprietario si era impegnato al relativo ripristino. Tuttavia, in primo luogo, tale impegno non risulta dal contratto, dove invece è espressamente affermato che il fondo è in buono stato e idoneo all'uso. Si ritiene che, se il vizio già originariamente esistente avesse effettivamente rivestito una qualsivoglia rilevanza ai fini della coltivazione, l'obbligo di messa in pristino sarebbe stato o avrebbe dovuto essere previsto per iscritto, unitamente a tutte le altre pattuizioni.
In ogni caso, tale asserito impegno non risulta altrimenti dimostrato, posto che la prova per testi richiesta sul punto dal ricorrente si scontra con il divieto imposto dall'art. 2722
c.c., essendo l'allegato patto di ripristino della copertura della serra, da qualificare come aggiunto, necessariamente contemporaneo alla stipula del contratto.
Relativamente alla seconda contestazione, ancora una volta è opportuno muovere dal dettato contrattuale, nel quale è espressamente menzionata l'esistenza della pompa sommersa collegata al pozzo, di cui deve pertanto supporsi che l'affittuario avesse verificato l'idoneità allo scopo e che comunque era suo onere verificare.
In ogni caso, è dirimente osservare che il conduttore non ha lamentato la mancanza di acqua proveniente dal pozzo, ma soltanto il cattivo funzionamento della pompa irrigua ad esso collegata, in quanto a suo dire non sufficientemente potente. Orbene, non è contestato quanto affermato dal convenuto, ossia che la sostituzione della pompa costituiva un intervento del valore economico di circa 300/400 euro, comunque inferiore al costo di una mensilità di canone. In ragione della modestia, si ritiene, pertanto, che – anche laddove non eseguito tempestivamente dall'affittante – l'intervento avrebbe potuto essere svolto direttamente e liberamente dall'affittuario, in quanto rientrante nelle opere di manutenzione ordinaria e in ogni caso in analogia a quanto disposto dall'art. 1577 c.c. in materia di locazioni.
Pagina nr. 12 Del resto, non è neppure sostenibile che la poca potenza della pompa abbia impedito le coltivazioni, tanto da rendere il fondo sostanzialmente inservibile all'uso convenuto.
Infatti, la circostanza non è provata: al riguardo è anzi significativo considerare che il perito di parte ricorrente non si è spinto ad avvalorare tale tesi.
Ed infatti, in una prima parte della perizia, si è limitato a riferire le lamentele del ricorrente, in relazione alla poca pressione della pompa e alla mancanza di vetri di copertura, ma nel momento di prendere posizione sulle stesse, egli ha sintetizzato che
“quanto affermato dall'affittuario è stato effettivamente constatato per la numerosa mancanza di vetri in copertura e per l'assenza di coltivazioni”. Dunque, il perito, nell'esprimere la propria valutazione tecnica, non ha in alcun modo confermato che la mancanza di coltivazioni sarebbe addebitabile alla insufficienza della pompa di irrigazione.
Inoltre, sempre il tecnico ha concluso la propria relazione sostenendo che il complesso serricolo, da quanto “riferito e parzialmente constatato”, non consentirebbe lo sfruttamento non già del terreno in toto, ma solo dell'anticipazione/ritardo delle coltivazioni in periodo autunnale. Resterebbe invece intatta la possibilità di coltivare in stagione e a pieno campo.
A fronte di tali indicative risultanze, sotto il profilo istruttorio, è stato ritenuto superfluo procedere ad un accertamento tecnico d'ufficio, in quanto dalle stesse conclusioni della perizia di parte si evince, per un verso, che il fondo era – seppur in tesi soltanto parzialmente – sfruttabile e coltivabile;
per altro verso, che il perito non ha potuto confermare l'insufficiente funzionamento della pompa irrigua, e neppure specificarne la concreta incidenza sulle coltivazioni.
Ne discende che la determinazione dell'affittuario di interrompere il pagamento dei canoni per oltre un anno, pur senza rilasciare il fondo, è contraria a buona fede, ai sensi dell'art. 1460 c.c. in quanto in alcun modo proporzionata all'inadempimento imputato alla controparte.
Pertanto, deve essere accertato che la risoluzione contrattuale è addebitabile a parte ricorrente, con le seguenti conseguenze:
1) l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta può ritenersi assorbita dal rigetto nel merito delle domande avversarie;
Pagina nr. 13 2) l'affittuario ricorrente non ha diritto al risarcimento dei danni richiesti, in quanto la cessazione degli effetti del contratto è dipesa da condotte inadempienti al medesimo imputabili.
3) A fronte del rigetto di tale domanda, resta superata l'eccezione riconvenzionale di parte convenuta relativa al pagamento dei canoni;
4) ha invece diritto al rilascio del fondo, al termine dell'annata Controparte_1 agraria, ai sensi dell'art. 11 d.lgs 150/2011;
5) Il convenuto ha altresì diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della rimozione dei bruciatori, pacificamente avvenuta ad opera del conduttore.
Relativamente al quantum, si ritiene sufficiente procedere alla determinazione del pregiudizio subito dal convenuto sulla base del preventivo depositato (doc.
4), considerato che esso prevede specificamente le lavorazioni da effettuare, descrive lo stato dei luoghi e non è stato in alcun modo contestato dal ricorrente.
Pertanto, deve essere condannato a pagare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 3.000,00. Su tale somma capitale, da qualificare come debito di valore, devono essere computati rivalutazione monetaria ed interessi compensativi al tasso legale dalla data dell'evento (da collocare al 23.10.2023) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte ricorrente, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sulla base della domanda risarcitoria del conduttore), della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi di riferimento per le fasi di esame, introduttiva, decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
2) Accerta la risoluzione del contratto di affitto agrario stipulato dalle parti in data
3.10.2023 a causa del grave inadempimento del ricorrente;
3) Condanna a rilasciare il fondo di proprietà di parte convenuta, Parte_1 libero da cose e persone, al termine dell'annata agraria;
Pagina nr. 14 4) Condanna a pagare in favore di l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
3.000,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 23.10.2023 al saldo;
5) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 3.397,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 23/07/2025 Il Presidente
Dr. Alberto Princiotta
Il Giudice est. Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 15
Tribunale Ordinario di Savona
SEZIONE CIVILE agraria
VERBALE DI CAUSA
Oggi 23 luglio 2025, alle ore 10.40, innanzi al Collegio, composto da:
dr. Alberto Princiotta Presidente
dr. Luigi Acquarone Giudice
dr. Laura Serra Giudice rel.
dott. Walter Orsi esperto (collegato da remoto)
geom. Simone Falco esperto sono comparsi:
Per L' l'avv. FIORI VITTORIA Parte_1
Per l'avv. GIANNELLI RENATO Controparte_1
L'avv. Fiori reitera l'istanza di ammissione delle prove dedotte con rimessione in istruttoria della causa. Insiste per l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale avversaria. Precisa le conclusioni come da memoria difensiva in riscontro alla domanda riconvenzionale.
L'avv. Giannelli, preso atto che in effetti manca la preventiva contestazione in quanto non era ancora maturata l'annata agraria, modifica le conclusioni nel senso di rigettare le domande avversarie, e di modificare con emendatio la
Pagina nr. 1 domanda riconvenzionale, in eccezione riconvenzionale funzionale unicamente a paralizzare eventualmente la domanda avversaria ove ritenuta fondata. Mantiene ferma la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuario, avente ad oggetto la modifica non autorizzata dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno pari ai costi di ripristino dell'impianto di riscaldamento ed elettrico.
Chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Confida nell'accoglimento delle conclusioni come modificate. Reitera le istanze istruttorie solo ove accolte quelle di controparte.
L'avv. Fiori non accetta il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove.
Il Collegio
Si ritira in camera di consiglio e, con l'accordo delle parti, autorizza le stesse a non presenziare alla lettura della decisione.
Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il Presidente
Dr. Alberto Princiotta
Pagina nr. 2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE - AGRARIA - in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alberto PRINCIOTTA Presidente dott. Luigi ACQUARONE Giudice dott.ssa Laura SERRA Giudice rel. est.
e degli esperti:
Dott. Walter ORSI
Geom. Simone FLACO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1648/2024, promossa con ricorso
DA
(C.F./P.IVA ) Parte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv.to FIORI VITTORIA, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. GIANNELLI RENATO, come da procura allegata alla memoria di costituzione depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione contratto di affitto agrario - risarcimento dei danni
Pagina nr. 3 *********************************************
Pagina nr. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, , in proprio e in Parte_1 qualità di titolare di , ha adito il Tribunale di Savona – Parte_2
Sezione Agraria esponendo che:
• In data 3.10.2023 aveva sottoscritto un contratto di affitto agrario ai sensi della l.
203/1982 per la conduzione di un terreno di proprietà di , con serra Controparte_1 agricola in struttura metallica e copertura in vetro, per la durata di anni due, al canone di 450 euro mensili, per la destinazione del fondo a coltivazione di ortaggi e/o fiori in vaso;
• Solo a seguito dell'avvenuta pulizia integrale del terreno e delle serre si erano palesate problematiche relative all'impossibilità di “preparazione del fondo” per la coltivazione programmata di ortaggi, sia per le carenze della pompa irrigua esistente, sottodimensionata rispetto alle necessità, sia per la copertura della serra carente per la mancanza di vetri in molte porzioni;
• Pertanto, egli aveva immediatamente segnalato i vizi dopo la presa del possesso del terreno, ed il proprietario, dapprima aveva sostituito parte dei verti e si era manifestato disponibile a fornire al conduttore un nuovo motore elettrico per pompaggio, salvo poi non dar seguito agli impegni assunti;
• Durante la pulizia, egli aveva altresì smaltito a rifiuto i bruciatori dell'impianto di riscaldamento, inattivo e non funzionante, mentre i motori elettrici e le ventole dell'impianto erano stati mantenuti in loco;
• Con comunicazione del 23.10.2023, aveva contestato al Controparte_1 conduttore di aver rimosso i bruciatori dell'impianto di riscaldamento e chiesto il risarcimento del danno cagionato, nella misura di 3.084,00 euro;
• Con raccomandata del 13.12.2023, egli aveva riscontrato la missiva contestando al proprietario l'impossibilità di preparare il fondo, invitandolo a provvedere immediatamente alla sostituzione della pompa e delle vetrine rotte;
• Il conduttore aveva versato il canone dovuto dal mese di ottobre 2023 al mese di gennaio 2024, dopo di che aveva sospeso i pagamenti in considerazione dell'impossibilità di utilizzo del fondo per la semina. Inoltre, aveva versato cauzione di euro 1.350,00 pari a tre mensilità;
Pagina nr. 5 • Per non rischiare di perdere i requisiti necessari a mantenere l'iscrizione nel registro degli imprenditori agricoli, in data 2.1.2024 aveva sottoscritto altro contratto di affitto di fondo rustico con il sig. . Persona_1
• Inoltre, a seguito di una lunga trattativa svolta nell'autunno 2023, in data 1.2.2024 aveva concluso un accordo quadro commerciale con grossista nel Controparte_2 ramo dei supermercati, per la durata di un anno per la fornitura di prodotti agricoli.
Tuttavia, a causa dell'indisponibilità del fondo di proprietà del convenuto, su cui egli aveva fatto affidamento, era stato costretto ad acquistare le verdure da altro grossista, con conseguente danno da mancato guadagno. Egli aveva altresì sostenuto i costi per l'acquisto di ortaggi, che non avrebbe dovuto spendere ove nella disponibilità del fondo affittato, e per il canone di affitto di un altro terreno.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto accertare la risoluzione del contratto di affitto stipulato tra le parti per grave inadempimento del proprietario e conseguentemente condannare al pagamento della somma di euro Controparte_1
18.814,45.
Si è costituito ritualmente in giudizio , il quale in via preliminare ha Controparte_1 eccepito l'improcedibilità della domanda avversaria, considerato che nella fase anteriore al processo, nell'obbligato tentativo di conciliazione, il convenuto si era limitato a proporre domanda risarcitoria e non già quella di risoluzione, tant'è vero che ancora ad oggi egli stava occupando il fondo.
Nel merito, ha replicato alle domande avversarie che:
• la ricostruzione dei fatti operata dal sig. non era veritiera. Parte_1
• Egli aveva condotto in affitto il fondo consapevole fin dall'origine delle caratteristiche e dello stato. In particolare, la mancanza di vetri di copertura era del tutto nota e il proprietario non aveva assunto alcun impegno alla sostituzione.
• Inoltre, anche il funzionamento della pompa era stato verificato dal conduttore, prima dell'affitto, come emergeva chiaramente dal contratto. In ogni caso, il costo di sostituzione di una pompa si aggirava intorno ai 300-400 euro, inferiore ad una mensilità di affitto, per cui il conduttore ben avrebbe potuto provvedere in autonomia alla sostituzione per poter intraprendere la coltivazione.
Pagina nr. 6 • il proprietario non aveva mai assolutamente concesso un'autorizzazione verbale a rimuovere i bruciatori dalle serre. Tale allegazione avversaria contrastava con la clausola n. 17 del contratto di affitto. I bruciatori erano funzionanti e non arrugginiti.
• Il sig. aveva sottoscritto il contratto con per la fornitura di Parte_1 CP_2 ortaggi solo nel febbraio 2024 quando a suo stesso dire era già ben consapevole dell'inidoneità del fondo all'utilizzo per il quale era destinato. Pertanto, egli non poteva addossare all'affittante le conseguenze di una scelta autonomamente assunta, nella piena cognizione di non poter far fronte all'impegno contrattuale assunto.
• I costi che controparte allegava aver sostenuto per l'acquisto degli ortaggi erano sproporzionati e non pertinenti;
• Anche la domanda diretta ad ottenere il rimborso dei costi per l'affitto di un altro terreno era del tutto infondata: il ricorrente aveva infatti continuato ad occupare il fondo di proprietà , senza pagare il canone, e pretendendo anzi che il CP_1 proprietario gli rifondesse il canone di affitto di un altro terreno, così da produrre ortaggi a costo zero con la disponibilità di due fondi.
• In via riconvenzionale, il proprietario aveva interesse a far accertare la risoluzione del contratto di affitto, per inadempimento dell'affittuario, il quale era rimasto moroso dal gennaio 2024, pur continuando ad occupare il fondo. Il ricorrente era peraltro inadempiente rispetto ad una ulteriore obbligazione contrattuale, prevista dalla clausola 14, secondo cui le trasformazioni del fondo erano vietate senza il previo consenso scritto del concedente. Egli aveva infatti rimosso l'intero impianto di riscaldamento, smantellandolo senza motivazione ed in assenza del suo consenso, cagionando un danno di circa 3.000,00 euro.
Conclusivamente, il convenuto ha chiesto dichiarare improcedibile la domanda avversaria, in subordine rigettarla nel merito e in via riconvenzionale accertare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del ricorrente con conseguente condanna al rilascio dell'immobile e al pagamento del canone di affitto dal mese di febbraio 2024 al rilascio, nonché al risarcimento del danno quantificato in euro 3.000,00 quale costo da sostenere per il ripristino dell'impianto di riscaldamento.
Pagina nr. 7 Differita l'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale, il procuratore del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale in via pregiudiziale ha eccepito l'improcedibilità della domanda riconvenzionale avversaria relativa alla morosità e alla condanna al pagamento dei canoni in quanto mai contestata anteriormente alla proposizione del giudizio. Nel merito ha contestato tutte le difese di parte convenuta.
Alla prima udienza, verificata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza, il Collegio si è riservato di provvedere.
A scioglimento della riserva assunta, ritenute le istanze istruttorie inammissibili, la causa è stata rinviata per la discussione orale alla odierna udienza, ove i procuratori delle parti hanno proceduto alla discussione orale ed hanno precisato le conclusioni. In tale ambito, il procuratore di parte ricorrente si è richiamato all'ultimo scritto difensivo, mentre il procuratore di parte convenuta, aderendo all'eccezione preliminare sollevata dalla difesa , ha precisato che la domanda riconvenzionale di pagamento dei Parte_1 canoni doveva essere qualificata come mera eccezione riconvenzionale, diretta a paralizzare la domanda avversaria. Ha invece insistito per la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore e per il risarcimento del danno.
Il Collegio, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, decide pronunciando sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza.
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In via preliminare, deve rilevarsi che parte convenuta, all'udienza odierna, a fronte dell'eccezione pregiudiziale di improcedibilità sollevata dal ricorrente, ha precisato la propria domanda riconvenzionale, facendo valere la richiesta di pagamento dei canoni omessi solo come eccezione riconvenzionale, atta a paralizzare la pretesa avversaria ove ritenuta fondata.
Il Collegio ritiene: - in primis, che la precisazione relativa alla domanda di pagamento sia ammissibile in quanto costituente mera emendatio libelli;
- inoltre, che la morosità del conduttore costituisce un fatto storico non contestato, che, come tale, ben può essere considerato, quale mera difesa, nella valutazione complessiva delle condotte reciproche tenute dalle parti, al fine di accertare l'imputabilità della risoluzione contrattuale.
Pagina nr. 8 In altri termini, l'omesso pagamento dei canoni, seppure non può porsi a diretto fondamento della domanda di risoluzione formulata in via riconvenzionale da parte convenuta, deve invece essere valutato al fine di vagliare la fondatezza della domanda di risoluzione proposta dallo stesso ricorrente, posto che la stessa muove necessariamente dall'esame contemperato delle obbligazioni reciprocamente rimaste inadempiute.
Tanto chiarito in via preliminare, nel merito risulta prioritario, in ordine logico, rilevare che entrambe le parti hanno proposto reciprocamente domanda di risoluzione del contratto di affitto tra le medesime stipulato, allegando il grave inadempimento nel quale sarebbe incorsa la controparte negoziale.
Le due manifestazioni di volontà, seppur contrapposte, sono dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto contrattuale, che pertanto deve essere dichiarato risolto
(in termini ex multis Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19706 del 21/09/2020).
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei contratti a prestazioni corrispettive in cui siano allegati dalle parti inadempimenti reciproci ai sensi dell'art. 1453 e dell'art. 1460 c.c., al fine di individuare il contraente che abbia dato causa alla risoluzione del contratto, deve procedersi alla valutazione della colpa dell'inadempimento, avente carattere unitario, “dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte” (Cass. Sez. 2 -,
Sentenza n. 3455 del 12/02/2020).
Nel caso di specie, si ritiene che la risoluzione del contratto sia addebitabile all'inadempimento di . Parte_1
Ed infatti:
- in primo luogo, è incontestato che l'affittuario, in data 22.10.2023 e dunque a meno di un mese dalla stipula del contratto, aveva provveduto a rimuovere i bruciatori a gasolio presenti nella serra, facenti parte dell'impianto di riscaldamento, con rimozione dei fili elettrici collegati agli stessi e rimozione delle condutture in rame. La condotta si pone in aperta violazione rispetto all'art. 14 del contratto, secondo cui il conduttore “si obbliga a non eseguire a sua volta miglioramenti, trasformazioni e/o addizioni senza il consenso scritto della parte proprietaria, rinunciando espressamente a tutti i diritti previsti dagli artt. 16-17-18-19 e 20 della Legge n. 203/82”.
Pagina nr. 9 Tale pattuizione, in deroga alla legge sui contratti agrari, è stata assunta nella piena consapevolezza dei contraenti, assistiti dall'associazione di categoria proprio in relazione alle clausole derogatorie della norma primaria.
Orbene, è del tutto evidente che l'asportazione dei bruciatori, che sono parte integrante dell'impianto di riscaldamento della serra, costituisce una modifica sostanziale dello stato del fondo, poiché va ad incidere sulle condizioni d'uso del bene, e pertanto avrebbe dovuto essere previamente assentita dal proprietario per iscritto.
Ai fini della colpevolezza della condotta, è poi del tutto irrilevante che i bruciatori fossero o meno funzionanti o vetusti. Infatti, sulla base del chiaro dettato contrattuale, ciò che conta è che la loro asportazione avrebbe richiesto l'autorizzazione scritta del proprietario.
A giustificare il proprio comportamento, l'affittuario ha affermato, oltre appunto al cattivo stato dei beni, che il sig. avrebbe autorizzato oralmente la relativa CP_1 asportazione. Sennonché, l'avvenuta autorizzazione, sotto un primo profilo, è contestata, non è provata e neppure può essere dimostrata per testimoni (come richiesto dal ricorrente), stante la necessità di forma scritta prevista pattiziamente dalle parti;
sotto altro profilo, è sconfessata dalla immediata reazione del proprietario, il quale, non appena scoperto quanto accaduto, ha immediatamente trasmesso una lettera di messa in mora dell'affittuario per il danno arrecato ed ha sporto querela nei confronti di quest'ultimo.
Si ritiene che tale comportamento, tenuto a neppure un mese dalla stipulazione del contratto di affitto, costituisca un inadempimento di significativa rilevanza, ai sensi dell'art. 5 l. 203/1982, in quanto denotante l'incapacità del conduttore di rispettare gli impegni assunti contrattualmente, in relazione alla manutenzione del fondo e alle attrezzature ivi presenti.
- a ciò si aggiunga che, sempre per affermazione comune delle parti, il sig. ha Parte_1 omesso il pagamento del canone a decorrere dal mese di gennaio 2024 e che stia tutt'ora, a distanza di oltre un anno, occupando il fondo di proprietà del convenuto.
La gravità dell'inadempimento è insita nello stesso perdurare temporale dell'omissione di pagamento, nelle more del procedimento divenuto ultrannuale e quindi tale da inficiare irrimediabilmente il sinallagma contrattuale, per espressa previsione normativa
(art. 5 l. 203/1982).
Pagina nr. 10 L'affittuario ha sostenuto di aver interrotto il versamento dei canoni a causa dell'inadempimento imputato alla controparte, sostanzialmente formulando (in prevenzione, mediante il promovimento del ricorso) un'eccezione ai sensi dell'art. 1460
c.c.
Tuttavia, in primo luogo, occorre rilevare che, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità dettato in materia di locazione e applicabile per analogia al contratto di affitto agrario, il conduttore è legittimato a sospendere l'obbligazione principale di pagamento del canone o quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, oppure nell'ipotesi in cui l'inadempimento di quest'ultimo sia di rilevanza tale da collocarsi in termini proporzionali rispetto all'interruzione, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede ed avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte.
Alla luce di tale principio, ritiene il Collegio che nel caso di specie la sospensione del pagamento dei canoni da parte dell'affittuario non trovi alcuna proporzionalità rispetto all'inadempimento imputato alla controparte.
Ed invero, va considerato che ha lamentato l'inadempimento del Parte_1 proprietario sotto due diversi aspetti: per un primo verso, ha contestato che nella serra sita nel fondo mancavano numerose vetrate a copertura della struttura, che CP_1 impedivano una corretta coltivazione degli ortaggi a terra. Per altro verso, ha allegato che la pompa sommersa in dotazione e collegata al pozzo era inidonea perché non sufficientemente potente e sottodimensionata per le necessità irrigue del conduttore.
Dunque, relativamente al primo, dalla perizia di parte depositata dal ricorrente, risulta che erano mancanti 219 lastre di vetro.
Ebbene, deve evidenziarsi che le parti hanno sottoscritto un contratto, nel quale l'affittuario dichiarava espressamente, dopo averlo visionato, che il fondo era in buono stato ed idoneo all'uso convenuto. Non è né possibile né credibile ritenere che egli, come sostenuto, si sia avveduto del vizio lamentato solo nella fase di pulizia del terreno.
Per stessa affermazione del ricorrente, la pulizia ha interessato la rimozione di arbusti, sterpaglie, rifiuti e scarti delle coltivazioni precedenti, che non hanno pertanto interessato la parte di copertura.
Evidentemente, e non si potrebbe diversamente opinare, l'affittuario era conscio dello stato del tetto della serra fin dalla sottoscrizione del contratto e ha ciononostante
Pagina nr. 11 ritenuto il fondo idoneo allo scopo convenuto. L'eventuale erroneità di tale valutazione non può essere fatta ricadere sul proprietario, che ha affittato il fondo in quello stato, ben visibile e percepibile da chiunque, con una pur minimale diligenza. Del resto, non è contestato che anche i precedenti affittuari erano riusciti a coltivare il fondo che si trovava nelle medesime condizioni (lo stesso ricorrente fa riferimento alla presenza di scarti delle coltivazioni precedenti, pertanto presumibilmente recenti)
Il ricorrente sostiene, allora, di aver accettato di sottoscrivere il contratto nella consapevolezza della mancanza delle lastre di copertura poiché il proprietario si era impegnato al relativo ripristino. Tuttavia, in primo luogo, tale impegno non risulta dal contratto, dove invece è espressamente affermato che il fondo è in buono stato e idoneo all'uso. Si ritiene che, se il vizio già originariamente esistente avesse effettivamente rivestito una qualsivoglia rilevanza ai fini della coltivazione, l'obbligo di messa in pristino sarebbe stato o avrebbe dovuto essere previsto per iscritto, unitamente a tutte le altre pattuizioni.
In ogni caso, tale asserito impegno non risulta altrimenti dimostrato, posto che la prova per testi richiesta sul punto dal ricorrente si scontra con il divieto imposto dall'art. 2722
c.c., essendo l'allegato patto di ripristino della copertura della serra, da qualificare come aggiunto, necessariamente contemporaneo alla stipula del contratto.
Relativamente alla seconda contestazione, ancora una volta è opportuno muovere dal dettato contrattuale, nel quale è espressamente menzionata l'esistenza della pompa sommersa collegata al pozzo, di cui deve pertanto supporsi che l'affittuario avesse verificato l'idoneità allo scopo e che comunque era suo onere verificare.
In ogni caso, è dirimente osservare che il conduttore non ha lamentato la mancanza di acqua proveniente dal pozzo, ma soltanto il cattivo funzionamento della pompa irrigua ad esso collegata, in quanto a suo dire non sufficientemente potente. Orbene, non è contestato quanto affermato dal convenuto, ossia che la sostituzione della pompa costituiva un intervento del valore economico di circa 300/400 euro, comunque inferiore al costo di una mensilità di canone. In ragione della modestia, si ritiene, pertanto, che – anche laddove non eseguito tempestivamente dall'affittante – l'intervento avrebbe potuto essere svolto direttamente e liberamente dall'affittuario, in quanto rientrante nelle opere di manutenzione ordinaria e in ogni caso in analogia a quanto disposto dall'art. 1577 c.c. in materia di locazioni.
Pagina nr. 12 Del resto, non è neppure sostenibile che la poca potenza della pompa abbia impedito le coltivazioni, tanto da rendere il fondo sostanzialmente inservibile all'uso convenuto.
Infatti, la circostanza non è provata: al riguardo è anzi significativo considerare che il perito di parte ricorrente non si è spinto ad avvalorare tale tesi.
Ed infatti, in una prima parte della perizia, si è limitato a riferire le lamentele del ricorrente, in relazione alla poca pressione della pompa e alla mancanza di vetri di copertura, ma nel momento di prendere posizione sulle stesse, egli ha sintetizzato che
“quanto affermato dall'affittuario è stato effettivamente constatato per la numerosa mancanza di vetri in copertura e per l'assenza di coltivazioni”. Dunque, il perito, nell'esprimere la propria valutazione tecnica, non ha in alcun modo confermato che la mancanza di coltivazioni sarebbe addebitabile alla insufficienza della pompa di irrigazione.
Inoltre, sempre il tecnico ha concluso la propria relazione sostenendo che il complesso serricolo, da quanto “riferito e parzialmente constatato”, non consentirebbe lo sfruttamento non già del terreno in toto, ma solo dell'anticipazione/ritardo delle coltivazioni in periodo autunnale. Resterebbe invece intatta la possibilità di coltivare in stagione e a pieno campo.
A fronte di tali indicative risultanze, sotto il profilo istruttorio, è stato ritenuto superfluo procedere ad un accertamento tecnico d'ufficio, in quanto dalle stesse conclusioni della perizia di parte si evince, per un verso, che il fondo era – seppur in tesi soltanto parzialmente – sfruttabile e coltivabile;
per altro verso, che il perito non ha potuto confermare l'insufficiente funzionamento della pompa irrigua, e neppure specificarne la concreta incidenza sulle coltivazioni.
Ne discende che la determinazione dell'affittuario di interrompere il pagamento dei canoni per oltre un anno, pur senza rilasciare il fondo, è contraria a buona fede, ai sensi dell'art. 1460 c.c. in quanto in alcun modo proporzionata all'inadempimento imputato alla controparte.
Pertanto, deve essere accertato che la risoluzione contrattuale è addebitabile a parte ricorrente, con le seguenti conseguenze:
1) l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta può ritenersi assorbita dal rigetto nel merito delle domande avversarie;
Pagina nr. 13 2) l'affittuario ricorrente non ha diritto al risarcimento dei danni richiesti, in quanto la cessazione degli effetti del contratto è dipesa da condotte inadempienti al medesimo imputabili.
3) A fronte del rigetto di tale domanda, resta superata l'eccezione riconvenzionale di parte convenuta relativa al pagamento dei canoni;
4) ha invece diritto al rilascio del fondo, al termine dell'annata Controparte_1 agraria, ai sensi dell'art. 11 d.lgs 150/2011;
5) Il convenuto ha altresì diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della rimozione dei bruciatori, pacificamente avvenuta ad opera del conduttore.
Relativamente al quantum, si ritiene sufficiente procedere alla determinazione del pregiudizio subito dal convenuto sulla base del preventivo depositato (doc.
4), considerato che esso prevede specificamente le lavorazioni da effettuare, descrive lo stato dei luoghi e non è stato in alcun modo contestato dal ricorrente.
Pertanto, deve essere condannato a pagare a Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 3.000,00. Su tale somma capitale, da qualificare come debito di valore, devono essere computati rivalutazione monetaria ed interessi compensativi al tasso legale dalla data dell'evento (da collocare al 23.10.2023) al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte ricorrente, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sulla base della domanda risarcitoria del conduttore), della complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi medi di riferimento per le fasi di esame, introduttiva, decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
2) Accerta la risoluzione del contratto di affitto agrario stipulato dalle parti in data
3.10.2023 a causa del grave inadempimento del ricorrente;
3) Condanna a rilasciare il fondo di proprietà di parte convenuta, Parte_1 libero da cose e persone, al termine dell'annata agraria;
Pagina nr. 14 4) Condanna a pagare in favore di l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
3.000,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 23.10.2023 al saldo;
5) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali che liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 3.397,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 23/07/2025 Il Presidente
Dr. Alberto Princiotta
Il Giudice est. Dr.ssa Laura Serra
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