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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7100 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 1151/2023
All'udienza collegiale del giorno 27/11/2025 ore 11:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere e Relatore
Dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ROSSI STEFANO;
presente
Appellato/i
CP_1
Avv. SANTIROCCHI GIOVANNA;
presente
Controparte_2
Avv . SANTIROCCHI GIOVANNA;
presente
IN Controparte_3
Avv
Controparte_4
Avv VIZZONE DOMENICO
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta. La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Cristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1151/2023 TRA
Parte_1
(Avv. Stefano Rossi - Avv. Caterina Paone)
PARTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE E
CP_1
(Avv.ti Giovanna Santirocchi e Nicola Sabato) PARTE APPELLATA
E
Controparte_5
(Avv. Domenico Vizzone)
PARTE APPELLATA E nella qualità di socio unico e liquidatore di nella Controparte_6 CP_7 qualità di CG di – CP_8 CP_9
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
E LE ASSICURAZIONI - CP_2 Controparte_10
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12301/2022 emessa dal Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12301/2022, ha rigettato la domanda proposta da che aveva agito nei confronti di - che a Parte_1 CP_1 sua volta aveva chiamato in causa l'impresa appaltatrice Controparte_11 [...]
e, per essa, la , in qualità di CP_9 Controparte_12 capogruppo dell' quale impresa appaltatrice della Controparte_13 sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria di Via Terme Di Diocleziano (luogo del sinistro), la quale, costituendosi in giudizio a sua volta chiedeva e veniva autorizzata a chiamare in causa la ni ai fini di essere manlevata in caso di CP_14 condanna, nonché veniva chiamata in causa Controparte_15
, quale compagnia assicuratrice di per la
[...] CP_1 responsabilità civile generale verso terzi - per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti (per € 168.245,24) perché, in data 04.05.2015 ore 12.00, mentre stava percorrendo a piedi Via Terme di Diocleziano in “giunto in prossimità CP_1 dell'obelisco di Dogali, a causa di una buca, coperta da giornali, foglie, cartacce e quant'altro, (…) inciampava e cadeva a terra”. Il Tribunale ha, poi, compensato le spese di lite tra tutte le parti, mentre ha posto le spese di ctu a carico di parte attrice.
ha proposto appello e ha chiesto in riforma 1) di dichiarare Parte_1
responsabile del sinistro;
2) di condannare al CP_1 CP_1 risarcimento “di tutti i danni materiali, fisici e morali subiti e subendi dal sig. Parte_1 nella misura determinata dal ctu a seguito della perizia medico-legale
[...] depositata in atti, o comunque alla diversa misura, anche maggiore, accertata nel corso del procedimento e comunque ritenuta di giustizia, in ogni caso con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'integrale ed effettivo soddisfo”; il tutto con la refusione delle spese del doppio grado.
, costituendosi in giudizio ha: 1) preliminarmente osservato che CP_1
l'impresa nq di CG dell si era cancellata dal registro CP_7 Controparte_13 delle imprese (in data 16.10.2018 come da certificazione della CCIAA depositato); 2) contestato la fondatezza dell'appello e ha domandato “A) in via preliminare di disporre e/o autorizzare la notifica dell'atto di appello principale a Controparte_6 nq di socio unico e liquidatore di nq CG di – B) in CP_7 CP_8 CP_9 via principale rigettare l'appello,con conferma della sentenza e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
C) in via subordinata, “condizionata all'accoglimento dell'appello proposto dal Sig. nei confronti di , ha Parte_1 CP_1 insistito (s'insiste) in via incidentale nell'accoglimento della domanda di manleva già formulata nei confronti dell'impresa appaltatrice . S.r.l. nq CG dell Controparte_8
– in primo grado ed ora nei confronti del socio della stessa Sig. CP_9 CP_6 con conseguente condanna in solido dello stesso e per esso della Controparte_4
a tenere indenne di tutte le somme che questa fosse costretta a
[...] CP_1 corrispondere per sorte o spese di lite relative ai giudizi de quibus (I e II grado) a parte attrice e per effetto condannare al relativo rimborso in favore Controparte_4 di . Con vittoria si spese compensi oltre addizionali come per legge”. CP_1
ha chiesto: 1) in via principale il rigetto dell'appello; 2) in via Controparte_5 subordinata “nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, limitare il risarcimento alla minor somma rivalutata realmente dovuta in relazione all'effettivo valore del danno, tenendo conto del prevalente concorso di colpa in capo all Pt_1 ponendolo comunque a carico della sola e rigettando la chiamata in CP_1 causa della in qualità di capogruppo dell Parte_2 [...]
con vittoria di spese e competenze di questo grado del giudizio”; 3) CP_11 CP_9 in via ulteriormente subordinata, “nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, limitare il risarcimento alla minor somma rivalutata realmente dovuta in relazione all'effettivo valore del danno, tenendo conto del prevalente concorso di colpa in capo all ponendolo a carico della sola Pt_1 Parte_2
in qualità di capogruppo dell – e rigettando la
[...] CP_8 CP_9 chiamata in causa della per difetto di legittimazione passiva, con Controparte_5 vittoria di spese e competenze del presente grado giudizio”; 4) in ogni caso, “limitare la manleva della tenendo conto del franchigia contrattuale di Controparte_5
€ 5.000/00 per ogni singolo sinistro, con compensazione di spese di lite”. Le Assicurazioni di hanno optato per la contumacia. CP_1
Con provvedimento del 30.10.23, a seguito dell'accertamento della cancellazione dal registro delle imprese della , è stata Parte_3 disposta l'interruzione del giudizio. Il giudizio è stato, poi, riassunto nei confronti di , nella qualità di Controparte_6 liquidatore e socio unico della appellata il quale, tuttavia, ha Parte_2 optato per la contumacia. Il primo giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha – così – motivato: “(…) pur ritenendo provato, sulla base delle due testimonianze ( - udienza 18.11.2019 e – udienza del Testimone_1 Testimone_2
5.10.2020) che la parte attrice sia caduta mentre camminava sulla Via delle Terme di Diocleziano ove indicato, perché i testi - da ritenersi attendibili - erano presenti ed hanno riportato l'episodio della caduta, si rileva come il teste abbia visto si, Tes_2 cadere, l' ma non abbia visto come e perché (…). Anche il teste Pt_1 Tes_1 afferma di averlo visto cadere mentre procedeva verso di sé, ma che solo in un secondo momento andava a verificare quale poteva essere stata la causa della caduta, ovvero se vi fosse un'insidia. Conferma la presenza di una buca, ma non riferisce di aver visto l' aderci dentro o metterci dentro il piede”. Ha, poi, osservato che: “Ciò rilevato, Pt_1 non può dirsi che l'attore abbia assolto al proprio onore probatorio ovvero di provare il nesso causale tra le condizioni della strada (la buca in particolare) e l'evento lesivo, ben essendo potuto inciampare per altre ragioni” precisando che: “Volendo in ogni caso approfondire la disamina della fattispecie de quo, la domanda deve respingersi anche sotto il profilo della sussistenza della causa esimente della responsabilità dell' . Infatti, osservando le fotografie prodotte, e tenendo altresì
contro
CP_16 di quanto dallo stesso ffermato, era pieno giorno, la visibilità era buona, l' Pt_1 Pt_1 non aveva nessuno nell'immediatezza davanti a sé che gli impedisse di guardare per terra mentre camminava, non aveva bancarelle o negozi che ugualmente impedissero di vedere quello che è facilmente si apprezza esser un dissesto della strada. Dalle fotografie prodotte, sebbene nella buca, ovvero dove mancava un pezzo di basalto vi sono delle foglie, si vede chiaramente la presenza della buca ovvero del dissesto” e che: “La presenza non di un'unica disconnessione ma di radici, dossi e sconnessioni varie, come emerge dall'istruttoria (…) fa… concludere che l' avrebbe dovuto Pt_1 incedere con maggiore accortezza, guardando dove metteva i piedi, come si richiede al comune utente della strada, considerato in particolare lo stato generale delle strade del convenuto”.Ed ha concluso che: “Si deve quindi concludere che la buca o CP_17 sconnessione, pur presente, debba ridursi “al rango di mera occasione dell'evento: l'attore avrebbe potuto evitare tale evento semplicemente tenendo una condotta più accorta. Se avesse guardato con maggior attenzione dove stava per poggiare il piede, usando “la dovuta diligenza richiesta all'utente medio della strada, nell'uso ordinario e diretto dei beni pubblici o privati ma aperti al pubblico, per salvaguardare la propria incolumità”, avrebbe potuto accorgersi della sua presenza ed evitarla come già argomentato. La c.d. insidia era sicuramente prevedibile e sostanzialmente visibile, in quanto non era buio (…); Non sussiste nel caso di specie neppure una responsabilità ex art. 2043 c.c., la quale impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che il luogo aperto al pubblico non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto: detta responsabilità è pertanto configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso”. La parte appellante ha censurato la sentenza esplicitando i seguenti motivi. Con il primo “violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1227, 2697, 2727 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Errato accertamento dell'inesistenza del nesso causale.” la decisione del Tribunale è stata criticata nella parte in cui ha ritenuto che “l'attore non abbia assolto al proprio onere probatorio ovvero di provare il nesso causale tra le condizioni della strada (la buca in particolare) e l'evento lesivo”. Nello specifico l'appellante ha sostenuto: 1) che non sono state indicate, dal Primo Giudice, quali
“altre ragioni” avrebbero potuto causare la sua caduta (“alcuna ragione alternativa determinante l'incidente occorso all' rimanendo tale asserzione circa la Pt_1 sussistenza di cause alternative che avrebbero determinato l'evento priva di qualunque specificazione. Né del resto sono emersi in atti o sono state ipotizzati dalle controparti fatti o circostanze che avrebbero determinato la caduta”); 2) che sono state valutate in modo parziale ed erroneo le prove testimoniali;
3) che la documentazione fotografica prodotta in giudizio è stata valutata in modo erroneo in quanto le foto non erano state scattate nell'immediatezza dell'incidente, ma in un momento successivo quando la strada era stata ripulita dalla nettezza urbana. Con il secondo motivo “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1227, 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Insussistenza del caso fortuito” la sentenza viene censurata per aver “ritenuto sussistente il caso fortuito prendendo in esame soltanto la condotta della vittima, senza tuttavia tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevedibilità da parte del custode”. Con il terzo motivo “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1227, 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Erronea valutazione di prove documentali. Contraddittorietà della motivazione” l'appellante ha evidenziato l'errore del Tribunale nella valutazione della documentazione fotografica depositata in giudizio in quanto ha sostenuto che le foto (scattate in un momento successivo alla caduta “quando la strada era stata ripulita dalle foglie e dalle carte di cui era completamente ricoperta”) avevano il solo scopo di dimostrare lo stato di dissesto in cui si trovava il marciapiede percorso dall' Pt_1 ribadendo, altresì, che erano stati gli stessi testimoni a confermare che al momento del fatto (caduta) la buca era “totalmente occultata”. Con riguardo alle circostanze fattuali, innanzitutto, da quanto rappresentato, sia dallo stesso attore/appellante (verbale di interrogatorio formale udienza del
25.7.19 “la strada non è in salita, ha degli avvallamenti per il flusso dell'acqua lungo il marciapiede”; “ho percorso altre volte questa strada ma non nei giorni precedenti”) - il quale ha specificato che: “il marciapiede era sufficientemente ampio;
(…) vi erano delle foglie e dei fogli di giornale sparsi sul marciapiede, foglie miste a cartacce” - che dai testi (verbale di udienza del 18.11.19 “la via delle Terme di Diocleziano, Tes_1
è rettilinea ma non può dirsi pianeggiante perché è disconnessa per le radici degli alberi e per la mancata manutenzione. Ci sono avvallamenti e dossi”; “se abbassi la testa e cammini con la testa bassa si poteva vedere il dissesto, se si cammina normalmente si rischia di farsi male tutti i giorni”) e (verbale udienza del 5.10.20 “l'abbiamo Per_1 aiutato a rialzarsi ed abbiamo visto che sulla pavimentazione c'erano delle foglie e carte”) appariva ben visibile l'anomala condizione in cui si trovava il tratto del marciapiede che l stava percorrendo, per la presenza di fogliame e carte (cfr. Pt_1 testimonianze sopra richiamate). La diligenza e la cautela avrebbero dovuto, piuttosto, determinare di evitare di transitarvi;
peraltro, poiché le foglie e le carte avevano ricoperto il marciapiede
“parzialmente” (“Lì (ovvero sia sul luogo del sinistro) ci sono due pavimentazioni diverse. Io ero sul marciapiede di asfalto mentre dove c'è l'obelisco c'è un altro tipo di pavimentazione. Lui (l'appellante) camminava su questo altro tipo di pavimentazione
– testimonianza ) -nulla diversamente è stato eccepito - il restante tratto si Per_1 trovava in condizioni di transito normali per potere essere percorso in sicurezza. Del resto, sotto un diverso profilo, la presenza di fogliame e “cartacce” sulla parte che si stava percorrendo, poiché visibili – i fatti avvenivano il 4 maggio a mezzogiorno - avrebbero dovuto, già di per sé, condurre ad una maggiore “cautela ed accortezza” nel percorrere quel tratto di marciapiede e ciò perché avrebbero dovuto fare prevedere una situazione di pericolo. In tal senso è univoco l'orientamento del Giudice di legittimità che peraltro in una analoga fattispecie ha ritenuto “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” Cass. ordinanza 14228/23; (cfr. anche sentenza sez. 3 n. 2376/2024 “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.”.; ed ancora ordinanza 12663/2024 “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.”. Né dalle dichiarazioni rese dai testi, che hanno soltanto visto cadere l'appellante
(“quando è caduto era a circa 3-4 metri” e “ho visto che ha messo male il piede ed è caduto di peso alla sua sinistra” - teste e “io ricordo che ho visto una persona Tes_1 cadere, le esatte modalità, se inciampo o scivolamento non le ho viste. Non lo ricordo”
– teste ) e solo avvicinandosi avevano visto la buca sul marciapiede, può Per_1 ritenersi provata la dinamica dell fatto e dunque la responsabilità del in CP_17 mancanza, per come rilevato dal primo giudice, della descrizione del punto di caduta o della modalità di caduta, se per il fogliame, per la buca o per “altre ragioni”. E', altresì, evidente che per siffatte ragioni di nessuna rilevanza potrebbe apparire la compatibilità, anche se solo astrattamente, delle lesioni con il fatto descritto. Le ragioni tutte dinanzi esposte, a fronte della contestazione di parte appellata, sin dalla comparsa di costituzione, di infondatezza della domanda, sia ex art. 2051 c.c. sia sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., conducono al rigetto dell'appello. Rimane, pertanto, assorbito ogni altro rilievo e deduzione esposti dalle parti in lite e dunque nessuna pronuncia va resa con riguardo all'appello incidentale subordinato di . CP_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano - a favore delle sole appellate costituite e CP_1 [...]
come da dispositivo, nella misura minima (valore indeterminabile) in relazione CP_5 alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado. Mentre nessuna pronuncia va resa in favore delle restanti parti appellate stante la contumacia. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate e delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si CP_1 CP_18 liquidano in €.3.473,00 ciascuna oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; nulla va disposto in relazione alla posizione delle parti rimaste contumaci. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 1151/2023
All'udienza collegiale del giorno 27/11/2025 ore 11:30
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere e Relatore
Dott.ssa Raffaella Filoni Consigliere
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ROSSI STEFANO;
presente
Appellato/i
CP_1
Avv. SANTIROCCHI GIOVANNA;
presente
Controparte_2
Avv . SANTIROCCHI GIOVANNA;
presente
IN Controparte_3
Avv
Controparte_4
Avv VIZZONE DOMENICO
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta. La Corte, riserva la decisione all'esito della camera di consiglio, come da sentenza di cui darà lettura e che sarà allegata al presente verbale, di cui costituirà parte integrante.
IL CANCELLIERE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Cristina Bruno Dott.ssa Marianna D'Avino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. dr.ssa Raffaella Filoni Consigliera nella composizione collegiale e fra le parti di cui al verbale d'udienza che precede, ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1151/2023 TRA
Parte_1
(Avv. Stefano Rossi - Avv. Caterina Paone)
PARTE APPELLANTE IN RIASSUNZIONE E
CP_1
(Avv.ti Giovanna Santirocchi e Nicola Sabato) PARTE APPELLATA
E
Controparte_5
(Avv. Domenico Vizzone)
PARTE APPELLATA E nella qualità di socio unico e liquidatore di nella Controparte_6 CP_7 qualità di CG di – CP_8 CP_9
PARTE APPELLATA – CONTUMACE
E LE ASSICURAZIONI - CP_2 Controparte_10
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12301/2022 emessa dal Tribunale di Roma RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12301/2022, ha rigettato la domanda proposta da che aveva agito nei confronti di - che a Parte_1 CP_1 sua volta aveva chiamato in causa l'impresa appaltatrice Controparte_11 [...]
e, per essa, la , in qualità di CP_9 Controparte_12 capogruppo dell' quale impresa appaltatrice della Controparte_13 sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria di Via Terme Di Diocleziano (luogo del sinistro), la quale, costituendosi in giudizio a sua volta chiedeva e veniva autorizzata a chiamare in causa la ni ai fini di essere manlevata in caso di CP_14 condanna, nonché veniva chiamata in causa Controparte_15
, quale compagnia assicuratrice di per la
[...] CP_1 responsabilità civile generale verso terzi - per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti (per € 168.245,24) perché, in data 04.05.2015 ore 12.00, mentre stava percorrendo a piedi Via Terme di Diocleziano in “giunto in prossimità CP_1 dell'obelisco di Dogali, a causa di una buca, coperta da giornali, foglie, cartacce e quant'altro, (…) inciampava e cadeva a terra”. Il Tribunale ha, poi, compensato le spese di lite tra tutte le parti, mentre ha posto le spese di ctu a carico di parte attrice.
ha proposto appello e ha chiesto in riforma 1) di dichiarare Parte_1
responsabile del sinistro;
2) di condannare al CP_1 CP_1 risarcimento “di tutti i danni materiali, fisici e morali subiti e subendi dal sig. Parte_1 nella misura determinata dal ctu a seguito della perizia medico-legale
[...] depositata in atti, o comunque alla diversa misura, anche maggiore, accertata nel corso del procedimento e comunque ritenuta di giustizia, in ogni caso con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino all'integrale ed effettivo soddisfo”; il tutto con la refusione delle spese del doppio grado.
, costituendosi in giudizio ha: 1) preliminarmente osservato che CP_1
l'impresa nq di CG dell si era cancellata dal registro CP_7 Controparte_13 delle imprese (in data 16.10.2018 come da certificazione della CCIAA depositato); 2) contestato la fondatezza dell'appello e ha domandato “A) in via preliminare di disporre e/o autorizzare la notifica dell'atto di appello principale a Controparte_6 nq di socio unico e liquidatore di nq CG di – B) in CP_7 CP_8 CP_9 via principale rigettare l'appello,con conferma della sentenza e con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
C) in via subordinata, “condizionata all'accoglimento dell'appello proposto dal Sig. nei confronti di , ha Parte_1 CP_1 insistito (s'insiste) in via incidentale nell'accoglimento della domanda di manleva già formulata nei confronti dell'impresa appaltatrice . S.r.l. nq CG dell Controparte_8
– in primo grado ed ora nei confronti del socio della stessa Sig. CP_9 CP_6 con conseguente condanna in solido dello stesso e per esso della Controparte_4
a tenere indenne di tutte le somme che questa fosse costretta a
[...] CP_1 corrispondere per sorte o spese di lite relative ai giudizi de quibus (I e II grado) a parte attrice e per effetto condannare al relativo rimborso in favore Controparte_4 di . Con vittoria si spese compensi oltre addizionali come per legge”. CP_1
ha chiesto: 1) in via principale il rigetto dell'appello; 2) in via Controparte_5 subordinata “nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, limitare il risarcimento alla minor somma rivalutata realmente dovuta in relazione all'effettivo valore del danno, tenendo conto del prevalente concorso di colpa in capo all Pt_1 ponendolo comunque a carico della sola e rigettando la chiamata in CP_1 causa della in qualità di capogruppo dell Parte_2 [...]
con vittoria di spese e competenze di questo grado del giudizio”; 3) CP_11 CP_9 in via ulteriormente subordinata, “nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, limitare il risarcimento alla minor somma rivalutata realmente dovuta in relazione all'effettivo valore del danno, tenendo conto del prevalente concorso di colpa in capo all ponendolo a carico della sola Pt_1 Parte_2
in qualità di capogruppo dell – e rigettando la
[...] CP_8 CP_9 chiamata in causa della per difetto di legittimazione passiva, con Controparte_5 vittoria di spese e competenze del presente grado giudizio”; 4) in ogni caso, “limitare la manleva della tenendo conto del franchigia contrattuale di Controparte_5
€ 5.000/00 per ogni singolo sinistro, con compensazione di spese di lite”. Le Assicurazioni di hanno optato per la contumacia. CP_1
Con provvedimento del 30.10.23, a seguito dell'accertamento della cancellazione dal registro delle imprese della , è stata Parte_3 disposta l'interruzione del giudizio. Il giudizio è stato, poi, riassunto nei confronti di , nella qualità di Controparte_6 liquidatore e socio unico della appellata il quale, tuttavia, ha Parte_2 optato per la contumacia. Il primo giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha – così – motivato: “(…) pur ritenendo provato, sulla base delle due testimonianze ( - udienza 18.11.2019 e – udienza del Testimone_1 Testimone_2
5.10.2020) che la parte attrice sia caduta mentre camminava sulla Via delle Terme di Diocleziano ove indicato, perché i testi - da ritenersi attendibili - erano presenti ed hanno riportato l'episodio della caduta, si rileva come il teste abbia visto si, Tes_2 cadere, l' ma non abbia visto come e perché (…). Anche il teste Pt_1 Tes_1 afferma di averlo visto cadere mentre procedeva verso di sé, ma che solo in un secondo momento andava a verificare quale poteva essere stata la causa della caduta, ovvero se vi fosse un'insidia. Conferma la presenza di una buca, ma non riferisce di aver visto l' aderci dentro o metterci dentro il piede”. Ha, poi, osservato che: “Ciò rilevato, Pt_1 non può dirsi che l'attore abbia assolto al proprio onore probatorio ovvero di provare il nesso causale tra le condizioni della strada (la buca in particolare) e l'evento lesivo, ben essendo potuto inciampare per altre ragioni” precisando che: “Volendo in ogni caso approfondire la disamina della fattispecie de quo, la domanda deve respingersi anche sotto il profilo della sussistenza della causa esimente della responsabilità dell' . Infatti, osservando le fotografie prodotte, e tenendo altresì
contro
CP_16 di quanto dallo stesso ffermato, era pieno giorno, la visibilità era buona, l' Pt_1 Pt_1 non aveva nessuno nell'immediatezza davanti a sé che gli impedisse di guardare per terra mentre camminava, non aveva bancarelle o negozi che ugualmente impedissero di vedere quello che è facilmente si apprezza esser un dissesto della strada. Dalle fotografie prodotte, sebbene nella buca, ovvero dove mancava un pezzo di basalto vi sono delle foglie, si vede chiaramente la presenza della buca ovvero del dissesto” e che: “La presenza non di un'unica disconnessione ma di radici, dossi e sconnessioni varie, come emerge dall'istruttoria (…) fa… concludere che l' avrebbe dovuto Pt_1 incedere con maggiore accortezza, guardando dove metteva i piedi, come si richiede al comune utente della strada, considerato in particolare lo stato generale delle strade del convenuto”.Ed ha concluso che: “Si deve quindi concludere che la buca o CP_17 sconnessione, pur presente, debba ridursi “al rango di mera occasione dell'evento: l'attore avrebbe potuto evitare tale evento semplicemente tenendo una condotta più accorta. Se avesse guardato con maggior attenzione dove stava per poggiare il piede, usando “la dovuta diligenza richiesta all'utente medio della strada, nell'uso ordinario e diretto dei beni pubblici o privati ma aperti al pubblico, per salvaguardare la propria incolumità”, avrebbe potuto accorgersi della sua presenza ed evitarla come già argomentato. La c.d. insidia era sicuramente prevedibile e sostanzialmente visibile, in quanto non era buio (…); Non sussiste nel caso di specie neppure una responsabilità ex art. 2043 c.c., la quale impone, nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, di far sì che il luogo aperto al pubblico non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto: detta responsabilità è pertanto configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso”. La parte appellante ha censurato la sentenza esplicitando i seguenti motivi. Con il primo “violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1227, 2697, 2727 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Errato accertamento dell'inesistenza del nesso causale.” la decisione del Tribunale è stata criticata nella parte in cui ha ritenuto che “l'attore non abbia assolto al proprio onere probatorio ovvero di provare il nesso causale tra le condizioni della strada (la buca in particolare) e l'evento lesivo”. Nello specifico l'appellante ha sostenuto: 1) che non sono state indicate, dal Primo Giudice, quali
“altre ragioni” avrebbero potuto causare la sua caduta (“alcuna ragione alternativa determinante l'incidente occorso all' rimanendo tale asserzione circa la Pt_1 sussistenza di cause alternative che avrebbero determinato l'evento priva di qualunque specificazione. Né del resto sono emersi in atti o sono state ipotizzati dalle controparti fatti o circostanze che avrebbero determinato la caduta”); 2) che sono state valutate in modo parziale ed erroneo le prove testimoniali;
3) che la documentazione fotografica prodotta in giudizio è stata valutata in modo erroneo in quanto le foto non erano state scattate nell'immediatezza dell'incidente, ma in un momento successivo quando la strada era stata ripulita dalla nettezza urbana. Con il secondo motivo “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1227, 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Insussistenza del caso fortuito” la sentenza viene censurata per aver “ritenuto sussistente il caso fortuito prendendo in esame soltanto la condotta della vittima, senza tuttavia tener conto della necessità di verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevedibilità da parte del custode”. Con il terzo motivo “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 1227, 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Erronea valutazione di prove documentali. Contraddittorietà della motivazione” l'appellante ha evidenziato l'errore del Tribunale nella valutazione della documentazione fotografica depositata in giudizio in quanto ha sostenuto che le foto (scattate in un momento successivo alla caduta “quando la strada era stata ripulita dalle foglie e dalle carte di cui era completamente ricoperta”) avevano il solo scopo di dimostrare lo stato di dissesto in cui si trovava il marciapiede percorso dall' Pt_1 ribadendo, altresì, che erano stati gli stessi testimoni a confermare che al momento del fatto (caduta) la buca era “totalmente occultata”. Con riguardo alle circostanze fattuali, innanzitutto, da quanto rappresentato, sia dallo stesso attore/appellante (verbale di interrogatorio formale udienza del
25.7.19 “la strada non è in salita, ha degli avvallamenti per il flusso dell'acqua lungo il marciapiede”; “ho percorso altre volte questa strada ma non nei giorni precedenti”) - il quale ha specificato che: “il marciapiede era sufficientemente ampio;
(…) vi erano delle foglie e dei fogli di giornale sparsi sul marciapiede, foglie miste a cartacce” - che dai testi (verbale di udienza del 18.11.19 “la via delle Terme di Diocleziano, Tes_1
è rettilinea ma non può dirsi pianeggiante perché è disconnessa per le radici degli alberi e per la mancata manutenzione. Ci sono avvallamenti e dossi”; “se abbassi la testa e cammini con la testa bassa si poteva vedere il dissesto, se si cammina normalmente si rischia di farsi male tutti i giorni”) e (verbale udienza del 5.10.20 “l'abbiamo Per_1 aiutato a rialzarsi ed abbiamo visto che sulla pavimentazione c'erano delle foglie e carte”) appariva ben visibile l'anomala condizione in cui si trovava il tratto del marciapiede che l stava percorrendo, per la presenza di fogliame e carte (cfr. Pt_1 testimonianze sopra richiamate). La diligenza e la cautela avrebbero dovuto, piuttosto, determinare di evitare di transitarvi;
peraltro, poiché le foglie e le carte avevano ricoperto il marciapiede
“parzialmente” (“Lì (ovvero sia sul luogo del sinistro) ci sono due pavimentazioni diverse. Io ero sul marciapiede di asfalto mentre dove c'è l'obelisco c'è un altro tipo di pavimentazione. Lui (l'appellante) camminava su questo altro tipo di pavimentazione
– testimonianza ) -nulla diversamente è stato eccepito - il restante tratto si Per_1 trovava in condizioni di transito normali per potere essere percorso in sicurezza. Del resto, sotto un diverso profilo, la presenza di fogliame e “cartacce” sulla parte che si stava percorrendo, poiché visibili – i fatti avvenivano il 4 maggio a mezzogiorno - avrebbero dovuto, già di per sé, condurre ad una maggiore “cautela ed accortezza” nel percorrere quel tratto di marciapiede e ciò perché avrebbero dovuto fare prevedere una situazione di pericolo. In tal senso è univoco l'orientamento del Giudice di legittimità che peraltro in una analoga fattispecie ha ritenuto “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” Cass. ordinanza 14228/23; (cfr. anche sentenza sez. 3 n. 2376/2024 “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.”.; ed ancora ordinanza 12663/2024 “L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.”. Né dalle dichiarazioni rese dai testi, che hanno soltanto visto cadere l'appellante
(“quando è caduto era a circa 3-4 metri” e “ho visto che ha messo male il piede ed è caduto di peso alla sua sinistra” - teste e “io ricordo che ho visto una persona Tes_1 cadere, le esatte modalità, se inciampo o scivolamento non le ho viste. Non lo ricordo”
– teste ) e solo avvicinandosi avevano visto la buca sul marciapiede, può Per_1 ritenersi provata la dinamica dell fatto e dunque la responsabilità del in CP_17 mancanza, per come rilevato dal primo giudice, della descrizione del punto di caduta o della modalità di caduta, se per il fogliame, per la buca o per “altre ragioni”. E', altresì, evidente che per siffatte ragioni di nessuna rilevanza potrebbe apparire la compatibilità, anche se solo astrattamente, delle lesioni con il fatto descritto. Le ragioni tutte dinanzi esposte, a fronte della contestazione di parte appellata, sin dalla comparsa di costituzione, di infondatezza della domanda, sia ex art. 2051 c.c. sia sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., conducono al rigetto dell'appello. Rimane, pertanto, assorbito ogni altro rilievo e deduzione esposti dalle parti in lite e dunque nessuna pronuncia va resa con riguardo all'appello incidentale subordinato di . CP_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano - a favore delle sole appellate costituite e CP_1 [...]
come da dispositivo, nella misura minima (valore indeterminabile) in relazione CP_5 alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado. Mentre nessuna pronuncia va resa in favore delle restanti parti appellate stante la contumacia. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate e delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si CP_1 CP_18 liquidano in €.3.473,00 ciascuna oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; nulla va disposto in relazione alla posizione delle parti rimaste contumaci. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino