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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/12/2025, n. 11479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11479 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 5609/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
FA DI Presidente
EV TI DI
IO FÈ DI rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio tra:
(C.F. , con l'Avv. IORIO Parte_1 C.F._1
AL e l'Avv. VISONE GIOVANNA;
e
(C.F. , con l'Avv. APPELLA ALDO;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in parte motiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/04/1996 (atto n. 37, parte II, serie A, anno
1996) e i loro figli (nato a [...] il [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Massa di Somma il 15.05.1998) sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Alla prima udienza di comparizione le parti hanno conciliato la causa e hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni: pagherà, entro e non Parte_1 oltre il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di assegno divorzile, in favore di , Controparte_1 la somma mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
le parti rinunciano a ogni altra domanda e istanza;
spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Spese compensate interamente tra le parti come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nt. a SAN Parte_1
IO A NO (NA) il 02/01/1968) e (nt. a TI Controparte_1
(NA) il 15/08/1971), prendendo atto degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025.
Il DI estensore Il Presidente
IO FÈ FA DI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 5609/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
FA DI Presidente
EV TI DI
IO FÈ DI rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio tra:
(C.F. , con l'Avv. IORIO Parte_1 C.F._1
AL e l'Avv. VISONE GIOVANNA;
e
(C.F. , con l'Avv. APPELLA ALDO;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate in parte motiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 22/04/1996 (atto n. 37, parte II, serie A, anno
1996) e i loro figli (nato a [...] il [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Massa di Somma il 15.05.1998) sono maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Alla prima udienza di comparizione le parti hanno conciliato la causa e hanno chiesto la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni: pagherà, entro e non Parte_1 oltre il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di assegno divorzile, in favore di , Controparte_1 la somma mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
le parti rinunciano a ogni altra domanda e istanza;
spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Spese compensate interamente tra le parti come da accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (nt. a SAN Parte_1
IO A NO (NA) il 02/01/1968) e (nt. a TI Controparte_1
(NA) il 15/08/1971), prendendo atto degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025.
Il DI estensore Il Presidente
IO FÈ FA DI
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