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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 745/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GABRIELE Parte_1 C.F._1
SEBASTIANO DANIELE
ATTORE
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: separazione giuiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 contratto in data 25.09.2008, iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Mazara del Vallo
[...] al n. 49 parte II seria C, avanti ai notai del comune di Fes (Marocco), autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) rigettare eventuali ulteriori richieste ex adverso avanzate. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.5.2024, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 con con il 25.9.2008, trascritto nella parte II, serie C, n. 49 presso Controparte_1
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo (TP), ed esponendo che durante il matrimonio non sono nati figli e che i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati a causa di profonde divergenze che hanno condotto i coniugi a interrompere la convivenza già da più di quindici anni, ha chiesto che venga pronunciata la separazione tra i coniugi, con rigetto delle eventuali ulteriori richieste ex adverso avanzate.
La convenuta, regolarmente citata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143, co. 2, c.p.c. e
49 disp. att. c.p.c., non si è costituita, sicché ne è stata dichiarata la contumacia.
In assenza di richieste istruttorie, il giudice delegato ha ordinato la discussione orale della causa e, all'esito, ha rimesso la causa in decisione.
L'unica domanda, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale, va senz'altro accolta, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage familiare il contrasto che traspare dalle difese del ricorrente, l'irreperibilità della convenuta e l'interruzione della convivenza da oltre quindici anni.
Alla luce della funzione costitutiva necessaria del giudizio e della mancata costituzione della parte convenuta, valutate unitamente all'assenza di contrasto tra le parti sotto il profilo patrimoniale, va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 25.9.2008, matrimonio trascritto nella parte II, serie C, n. 49 presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo (TP);
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente ufficiale dello
Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al d.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 30/05/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Paolo Pizzo Giampaolo Bellofiore
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