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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/09/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 2062 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Montone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Vietri di Potenza al Corso Vittorio Emanuele n. 52, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Savino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla via del Gallitello n. 177, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
(P.I.: in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Savino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla via del Gallitello n. 177, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
ALTRA CONVENUTA
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ursone ed elettivamente domiciliata in Potenza in Piazza Vittorio Emanuele II n. 10, presso lo studio dell'avv.
Carlo Glinni, giusta procura prodotta in atti del 18/12/2014 Rep. n. 186905 e Racc. n.
30367; TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OLTRE
HOTEL GIORDAN SRL (P.I.: ), in persona del legale rappresentante P.IVA_4
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Grande presso il cui studio in
Vietri di Potenza al C.so Garibaldi n. 15 è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di intervento volontario ex art. 105 cpc;
INTERVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso depositato in data 12/07/2018 chiedeva al Tribunale Parte_1 adito, di accogliere le seguenti conclusioni: “a) condannare le società resistenti al pagamento in solido tra loro di € 23.740.46 oltre iva e competenze di CTP in favore della ricorrente sig.ra per tutti i danni subiti dai suoi immobili siti in Parte_1
Vietri di Potenza alla Contrada Pietrastretta n. 1 individuati catastalmente al foglio
n.27 particella n.106 ed anche del capannone adiacente di mq 234 foglio n. 27 particella
n. 74/1 E 78/1 piano terra;
b) Condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio”.
A sostegno, deduceva che il giorno 30/06/2016 alle ore 13,30, in occasione dei lavori di abbattimento delle travi del viadotto, il fabbricato della ricorrente che si trovava ad una distanza di 175 metri a causa dell'onda d'urto ed alla pioggia di detriti, subiva gravi danni, a seguito della deflagrazione delle campate ad opera della società subappaltatrice
CP_1
I danni causati dalla pioggia dei detriti venivano indicati in: rottura di tegole, vetri, infissi, del portone centrale, del cornicione del gazebo esterno, inoltre, sostiene la ricorrente, si sono verificate microlesioni diffuse su tutta l'abitazione ed il muretto circostante l'abitazione. Con le piogge autunnali ed a causa delle tegole rotte si verificarono anche delle infiltrazioni all'interno dell'immobile.
L'appaltatrice società comunicava il nominativo della compagnia Parte_2
assicuratrice alla quale rivolgersi e dopo contatti con l'Ing. consulente delle Per_1
, venne raggiunta un'intesa per la corresponsione a titolo di Controparte_2 risarcimento danni della somma di € 17.850,00. Somma mai corrisposta dalle CP_2
poiché il danno essendo stato stimato di importo inferiore alla franchigia, la polizza sottoscritta da non era operante. Parte_2
2) Con comparsa del 07/02/2019, si costituiva in giudizio la società Parte_2
la quale così concludeva: “… dichiarare 1) la nullità del ricorso per la mancanza
[...] degli elementi in diritto;
2) l'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 702 bis cpc;
3) in accoglimento della chiamata in causa della in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante p.t. in forza di valida polizza n. 348750422 , disporre lo spostamento della prima udienza di comparizione per consentire la vocatio in ius della stessa e p.to, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente , condannare la stessa compagnia di assicurazione a tenere indenne Controparte_2
e manlevare la per quanto la stessa sia eventualmente tenuta a Parte_2
pagare in favore della ricorrente;
nonché accertare la sussistenza della responsabilità contrattuale della nei confronti della assicurata per “mala gestio” Controparte_2
con conseguente risarcimento del danno da calcolare in via equitativa;
-In via principale, accertare e dichiarare che non sussiste in capo alla Parte_2
alcuna colpa e dunque responsabilità nella causazione del danno lamentato dalla ricorrente;
-Con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze del giudizio”.
Evidenziava l'assenza del nesso di causalità che deve sussistere tra il fatto illecito ed il danno ed il cui onere di prova grava sull'istante. La compagnia assicurativa
[...]
, con la quale la convenuta società aveva sottoscritto una polizza a garanzia di CP_2 eventuali danni, comunicava all'odierno convenuto di non poter procedere al pagamento della somma, come determinata dal consulente per assenza del nesso di causalità Per_2
tra la demolizione delle campate e le lesioni riscontrate ed anche perché gli eventuali danni da proiezione di detriti risultavano essere inferiori alla franchigia pari ad €
10.000,00. Quindi, contestava la richiesta sia in relazione all'an che al quantum ed affermava che il consulente Sig. , aveva accertato che le ampiezze Persona_3
registrate risultavano al di sotto dei valori limite della normativa DIN 4150-3, relativa alla fattispecie manufatti residenziali e, dunque, aveva escluso qualsiasi insorgenza di danno, incluso il lesionamento cosmetico.
Infine, sull'accertamento conservativo del danno evidenziava che lo stesso non aveva valore di una transazione, ma determinava il danno indennizzabile in caso di diritto dell'assicurato.
3) Con comparsa del 07/02/2019, si costituiva in giudizio la società la CP_1 quale in via preliminare chiedeva all'adito Tribunale di “1) Dichiarare la inammissibilità del ricorso in parola per difetto dei presupposti voluti dalla legge (art.
702 bis del c.p.c.), in quanto non supportato da alcuna prova certa, ma neanche presunta, sul nesso di causalità tra il danno eventualmente subito dalla ricorrente e l'evento dannoso che lo ha determinato. In subordine e in via gradata 2) - RIGETTARE tutte le domande attoree e le relative conclusioni, perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese …”.
Deduceva a sostegno che dal monitoraggio sismico-acustico, effettuato il 30 giugno
2016, in occasione dei brillamenti effettuati sul viadotto Pietrastretta, presso il fabbricato di proprietà della famiglia denominato “punto di misura 102”, si legge Pt_1
che le ampiezze registrate risultano al di sotto dei valori limite della normativa DIN
4150-3, relativa alla fattispecie manufatti residenziali e, quindi, possibile escludere qualsiasi insorgenza di danno, incluso il lesionamento cosmetico.
La convenuta società, inoltre, lamentava il ritardo dell'istante nella denuncia dei danni subiti che aveva impedito al Direttore dei lavori di redigere apposita relazione. Infine, contestava la perizia del geom. redatta per conto di , senza Per_2 Controparte_2 alcun contraddittorio e senza l'audizione delle parti interessate ed evidenziava che responsabile di eventuali danni è solo l'appaltatrice , l'unica tenuta a Parte_2
consegnare apposita polizza di assicurazione alla stazione appaltante CP_3
4) Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice , Controparte_2
la stessa si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione risposta del 18/09/2019 chiedendo all'adito Tribunale di “… accertare e dichiarare infondata in fatto e diritto la richiesta risarcitoria avanzata da parte ricorrente sia in ordine all'“an debeatur” e sia in ordine al “quantum debeatur” per le ragioni … esposte al punto 4; - in ogni caso, ridurre la richiesta risarcitoria avanzata da parte ricorrente per le ragioni sopra meglio, anche, esposte al punto 4; - accertare e dichiarare infondata in fatto e diritto la richiesta risarcitoria, avanzata dalla per mala gestio in Parte_2
esecuzione del contratto di assicurazioni di cui trattasi per le ragioni sopra meglio, anche, esposte al punto 5; - in ogni caso, in caso di condanna al risarcimento dei danni della … condannare a rifondere alla predetta parte Parte_2 Controparte_2 processuale assicurata tutte quelle somme risarcitorie che quest'ultima (parte assicurata) sia tenuta a corrispondere (a parte ricorrente) nei limiti (al netto) delle franchigie e della quota solidale accertata e/o imputata per legge dal Giudice adito e, comunque, fatto salvo il diritto di rivalsa/regresso anche ex art. 2055 c.c.; - con vittoria di spese e onorari in favore di ”. Controparte_2
Preliminarmente la terza chiamata in causa eccepiva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, l'infondatezza della chiamata in causa di anche in Controparte_2 relazione all'operatività della polizza, contestava sia l'an che il quanum debeatur non supportato da alcuna prova, poiché l'intercorso accordo conservativo tra il perito di e la parte, non comporta alcun riconoscimento di debito avendo un Controparte_2 valore puramente conservativo lasciando salvo ed impregiudicato l'accertamento della responsabilità.
5) In data 07/10/2019 con atto di intervento volontario principale ex art. 105 comma
1, cpc, interveniva nel procedimento incardinato tra le sopra specificate parti, l'Hotel
Giordan S.r.l., in persona del legale rappresentante, al fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, accertato il danno subito, condannare gli odierni convenuti, in solido , al pagamento della somma complessiva di euro 22.874,92 in favore della Hotel Giordan srl per i danni occorsi all'immobile di cui al fol. 4 p.lla
370 sub 4 e graffate p.lle 553 sub 4 e 550 sub 4; 3) Condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio”.
Assumeva l'interventrice che a seguito della detonazione del 30/06/2016, l'immobile di sua proprietà, situato a circa 950 metri dal luogo dell'esplosione, subiva ingenti danni, riportando un gran numero di lesioni e caduta di calcinacci sul pavimento di alcune camere. I danni venivano quantificati nella somma di € 22.874,92, con perizia di stima redatta dal medesimo CTP di parte ricorrente, Arch. . Persona_4
6) In corso di causa ed a seguito di scioglimento della riserva assunta all'udienza del
24/01/2020 il G.I. ritenendo che la causa necessitasse di attività istruttoria non sommaria, disponeva ai sensi dell'art. 703 ter, 3° comma, cpc, il mutamento di rito fissando udienza ai sensi dell'art. 183 cpc.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma n. 2 CPC, con ordinanza a verbale del
27/11/2020, venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti. La causa istruita per via documentale e prova orale, all'udienza del 09/04/2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
7) Preliminarmente, in riferimento alla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice, l'art. 2050 del c.c. recita: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati,
è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”, detta norma non definisce l'attività pericolosa in sé, ma si limita a precisare che deve esserlo “per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati”. Secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale, sono pericolose le attività che tali sono qualificate dalla legge, ma anche quelle diverse attività che per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, sia quale conseguenza di un'azione che derivante da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza.
Su tale scorta, è ritenuta pericolosa quell'attività che comporta l'uso di esplosivi, come nella fattispecie.
È, comunque, onere di chi agisce per ottenere un ristoro provare il nesso causale, ovvero la riconducibilità dell'evento dannoso all'attività pericolosa.
A propria volta, per andare esente da addebiti, l'esercente l'attività pericolosa deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Più precisamente, il presunto danneggiante deve fornire, da un lato, una prova negativa, consistente nel non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge, regolamentari o di comune diligenza o prudenza e dall'altro lato, una prova positiva, consistente nell'aver impiegato ogni cura o misura, ivi compreso il rispetto delle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all'epoca.
Quindi, nella fattispecie l'attore è tenuto a provare il nesso causale, ovvero la riconducibilità dell'evento dannoso all'attività pericolosa.
8) Parte istante ha allegato in atti, CTP a firma del geom. che quantifica in Per_4
€ 23.740,46 i danni riportati dall'immobile in seguito alla deflagrazione delle campate ed accordo conservativo di quantificazione del danno, intervenuto tra il consulente di
Ing. e l'odierna attrice , per € Controparte_2 Persona_5 Parte_1
17.850,00.
Ora, relativamente al valore probatorio della consulenza tecnica di parte, si evidenzia che recependo l'unanime orientamento giurisprudenziale, la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo. La perizia di parte, non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto. La Suprema Corte, in diverse occasioni, ha avuto cura di affermare che: “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. civ., sez. II, 08.01.2013, n. 259; Cass. civ., sez. II, 26.03.2012, n.
4833). Inoltre “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga
a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. civ., sez. III, 29.01.2010, n. 2063). Quindi la consulenza o la perizia tecnica di parte, se è vero che può essere prodotta senza preclusioni, costituisce pur sempre “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso”.
Deve rilevarsi, inoltre, che la CTP, redatta da soggetti estranei alla controversia pur non avendo valore probatorio in giudizio, in assenza di specifica contestazione da parte del presunto responsabile dell'entità del danno subito dalla controparte, la stessa può assumere valore probatorio (cass. Civ. sez. VI ord. n. 27624/2020). Ed infatti, atteso che l'art. 115 cpc prevede che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Nella fattispecie sono state mosse contestazioni alla consulenza tecnica di parte, sia in relazione al nesso di causalità che in relazione al quantum determinato, quindi, necessitava che l'attore offrisse idonee prove sulle quali fondare la propria domanda.
9) Sul valore dell'accordo conservativo di quantificazione del danno.
Si premette che l'atto conservativo e la constatazione e valutazione dei danni che le parti
(di regola, come nel caso di specie, il perito dell'assicurazione e il danneggiato) effettuano e che prescinde dall'accertamento degli obblighi contrattuali, non realizza una transazione e non configura un riconoscimento di debito, ma fissa un elemento di integrazione dell'eventuale transazione (danno indennizzabile), salvo a stabilire se sussiste il diritto dell'assicurato all'indennizzo (così Corte di Appello di Roma n.
5784/2023). Nella fattispecie il verbale di accertamento conservativo di danno sottoscritto dalla sola attrice datato 17/05/2017, ha quantificato i danni in complessivi € Parte_3
17.850,00, e nel corpo dell'accordo veniva specificato che “Il presente accordo ha valore puramente conservativo e lascia, quindi, salvo ed impregiudicato l'accertamento sia sulla responsabilità che sulla operatività contrattuale”. Inoltre, la successiva mail inviata all'avvocato dell'istante, in data 07/06/2017, chiarisce il motivo del mancato riconoscimento del danno, ovvero, afferma che “Le indagini hanno Controparte_2
confermato che il monitoraggio sismico-acustico effettuato il 30 giugno dalla
[...]
presso il fabbricato di proprietà della sua assistita, in occasione dei Parte_2
brillamenti effettuati sul viadotto Pietrastretta, ha rilevato effetti di vibrazione di molto inferiori al limite previsto dalla normativa UN I9916 e le DIN 4150-3 per l'insorgenza di eventuali danni strutturali a fabbricati rientranti nella tipologia costruttiva della sig.ra e, pertanto, vi è assenza di nesso causale con le lesioni lamentate. Parte_1
I danni conseguenti, invece, alle eventuali proiezioni sono stati stimati dal nostro perito di molto inferiori alla franchigia di polizza di 10.000 euro”.
Quindi, mentre per i danni conseguenti alle lamentate microlesioni del fabbricato le hanno contestato la mancanza di nesso causale tra i brillamenti delle campate CP_2
e le microlesioni, tanto sulla scorta delle relazioni della e del rapporto Parte_2
della ove il valore registrato era stato pari a 3,04 mm/s, con frequenza zero CP_1
crossing di 13,4 Hz, risultante dal rapporto di monitoraggio a data certa redatto dalla
“NTX s.r.l. Esplosives Equipment and Service” su incarico della e nel quale CP_1 si legge che presso il punto di misura 102 abitazione “coord. 40°37'1.41''N.
15°33'23.30'', le ampiezze risultano al di sotto della normativa DIN 4150-3, pertanto, era possibile escludere qualsiasi insorgenza di danno incluso il lesionamento cosmetico;
per i danni da proiezione, invece, non si procedeva al pagamento dei danni, stimati in una somma di molto inferiore alla franchigia della polizza sottoscritta dalla
[...]
di € 10.000,00. Parte_2
10) in corso di causa venivano espletate le prove orali richieste dalle parti. In particolare, il teste di parte attrice , riferiva della presenza di detriti presenti sulla Tes_1 proprietà di e che l' era intervenuta con il proprio personale a Parte_1 CP_3
ripulire, nel pomeriggio, il piazzale dai detriti presenti;
detriti che erano caduti anche sul tetto dell'abitazione. Il teste riferiva di aver sentito dire che Tes_2 Parte_1 la porta d'ingresso era rotta e di aver visto le tegole del tetto rotte, una finestra e davanti casa era pieno di detriti di cemento. Il teste Arch. veniva sentito all'udienza del 04/11/2022, Persona_4
confermando la relazione dallo stesso redatta in ordine ai danni verificatisi alla proprietà di , nonché riferiva di aver effettuato il sopralluogo sui luoghi unitamente Parte_1 all'Ing. perito tecnico incaricato dalla compagnia Persona_6 Controparte_4
Il teste , sentito all'udienza del 04/11/2022, riferiva che Testimone_3
l' aveva imposto alla ed alla , che hanno curato la demolizione del CP_3 Pt_2 CP_1 viadotto, specifici monitoraggi tesi a verificare la stabilità dell'insieme della struttura e del versante roccioso e che i monitoraggi e i rapporti venivano inviati dalle società all' dopo le operazioni di demolizione. Inoltre, precisava che l' non aveva CP_3 CP_3
inviato nessun operaio per la pulizia dei calcinacci, ma erano stati inviati dalle società.
Il teste riferiva di essere stato direttore di cantiere per la e Testimone_4 Pt_2 confermava che “… la demolizione con esplosivo del viadotto Pietrastretta … è stata effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, in quanto tutte le esplosioni sono state monitorate con idonea strumentazione … i monitoraggi effettuati venivano inviati all' con allegata una relazione redatta dalla società che CP_3 CP_1 curava l'esplosione … dai rapporti redatti da e inviati all' non sono CP_1 CP_3 emersi problemi relativi ai valori da rispettare all'interno della soglia fissata dalla normativa di sicurezza …”.
All'udienza del 19/04/2024, è stato escusso il teste che in relazione Persona_3 ai lavori del viadotto Pietrastretta, riferiva “… mi sono interessato e ho eseguito le attività di monitoraggio sismico in relazione alle attività di brillamento delle cariche esplosive … mi sono occupato io personalmente di rilevare le onde sismiche presso
l'abitazione di , e anche alle altre abitazioni e alla struttura del viadotto Parte_1 da salvaguardare … i valori registrati erano al di sotto dei valori limite indicati dalla normativa DIN 4150/3 che è relativa a manufatti residenziali … tutti i monitoraggi eseguiti per le 9 esplosioni, le onde sismiche registrate erano tutte al di sotto dei valori limiti indicati dalla normativa DIN 4150/3”.
11) Dalla prova testimoniale assunta emerge chiaramente che il brillamento delle campate del viadotto hanno determinato nella proprietà , per la sua Parte_1 posizione a valle del viadotto e una distanza di 175 metri in linea d'aria, una pioggia di detriti, confermata anche in sede testimoniale, che hanno causato la rottura di alcune tegole, di qualche vetro, nonché lo squarcio nel telo a copertura del gazebo.
Nessuna prova, invece, è emersa per le lamentate microfessurazioni del fabbricato le cui cause non possono essere considerate le esplosioni delle campate della strada, in quanto di tanto non vi è prova;
anzi, sussiste prova del contrario ovvero che le microfessurazioni non sono conseguenza delle esplosioni e, tanto, non perché così riferito dai testi di parte convenuta escussi alle varie udienze, ma perché tanto emerge dal rapporto di monitoraggio delle onde sismiche e di sovrappressione in aria, eseguito con strumentazione tecnica.
La rilevazione veniva eseguita con geofono triassiale della stazione di monitoraggio allestita presso l'immobile dell'attrice, la strumentazione era dotata di certificato di calibrazione effettuata in data 16/06/2016 con validità fino al 16/06/2017.
Dal monitoraggio eseguito il 30/06/2016 si evince che “Le ampiezze registrate risultano al di sotto dei valori limite della normativa DIN 4150-3 relativa alla fattispecie manufatti residenziali. È, quindi, possibile escludere qualsiasi insorgenza di danno, incluso il lesionamento cosmetico”. Quindi, le convenute hanno adottato tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi del danno, nonché hanno fornito la prova positiva che le esplosioni sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni di legge e le onde sismiche, contenute entro i limiti fissati dalla normativa di riferimento.
Nessuna prova contraria che abbia confutato le risultanze alle quali sono giunti i monitoraggi è stata fornita, quindi, da escludere che le microfessurazioni del fabbricato dell'attrice siano stati causati dalle esplosioni controllate del viadotto.
Tale conclusione – alla quale si giunge sulla scorta delle prove assunte e della documentazione versata in atti – è sufficiente ad escludere anche un qualsiasi nesso causale tra le lesioni lamentate dall'intervenuta e le esplosioni sopra specificate. Infatti, dalla perizia di parte, dell'Hotel Giordan S.r.l. a firma dell'arch. si evince Per_4 chiaramente che la distanza tra il punto di deflagrazione e l'ubicazione dell'hotel è pari a 950 metri in linea d'aria, quindi, se è stata esclusa una possibile connessione tra l'esplosione delle campate e le lesioni nel fabbricato dell'attrice che è posto a circa 175 metri, a fortiori, va esclusa ogni possibile nesso causale tra le lesioni dell'Hotel Giordan con le esplosioni sopradette, se la distanza è superiore di oltre cinque volte.
12) Alla luce di quanto sopra evidenziato ed emerso, la domanda così come proposta da è accoglibile solo parzialmente e nei termini che seguono, non avendo Parte_1
l'accordo di accertamento conservativo di danno, efficacia di un atto transattivo e non costituendo alcun riconoscimento di debito.
, come sopra specificato, da un lato ha contestato l'esistenza della Controparte_2
sussistenza di un nesso causale tra i lamentati danni e le esplosioni delle campate della strada, dall'altra, in relazione ai danni da proiezione dei detriti, non ha proceduto al pagamento poiché il danno sarebbe stato di molto inferiore alla franchigia, pari ad €
10.000,00, prevista dalla polizza sottoscritta dalla società . Parte_2
Infatti, si legge dalla comunicazione del 07/06/2017 che “i danni conseguenti, invece, alle eventuali proiezioni sono stati stimati dal nostro perito di molto inferiori alla franchigia di polizza di 10.000,00 euro”, significando che in assenza di franchigia o di un danno superiore, le , avrebbero liquidato il danno da proiezione. Controparte_2
L'attrice, con la perizia di parte, ha determinato l'ammontare dei danni richiesti con l'atto introduttivo, ma non ha specificamente provato l'ammontare dei soli danni da proiezione, conseguenti all'esplosione delle campate del viadotto e di cui vi è prova in atti.
A tal uopo si osserva, che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione trova applicazione nella fattispecie il principio della valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. All'uopo si osserva che risponde a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), dunque al danno effettivo, valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352 ). L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno, incombe al creditore/danneggiato (art. 2697 c.c.). Peraltro, allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E già Cass., 19/6/1962,
n. 1536) e vi sia impossibilità o estrema difficolta (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E già
Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel relativo preciso ammontare, la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è, peraltro, in alcuni casi possibile anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645;
Cass., 12/6/2015, n. 12211).
Risponde a principio consolidato che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226
c.c., rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (v.
Cass., 4/4/2019, n. 9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass., 17/5/2000, n. 6414. E già
Cass., 4/7/1968, n. 224 7), essendosi al riguardo dalla Suprema Corte precisato che il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003,
n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 ° /4/1980,
n. 2112; Cass., 1/7/1977, n. 3106).
Premesso quanto sopra ed in applicazione del principio di valutazione equitativa del danno, può essere riconosciuto all'attrice un danno da proiezione di Parte_1 detriti pari ad € 3.000,00, da corrispondersi dai convenuti in solido - , Parte_2
in qualità di appaltatrice dei lavori e quale esecutrice dei lavori di CP_1
demolizione del viadotto - operando la franchigia della polizza assicurativa n.
348750422, sottoscritta dalla in data 25/02/2014, per gli importi Parte_2 inferiori a € 10.000,00.
13) Le spese di giustizia seguono la soccombenza tra l'attrice e le convenute, mentre vengono compensate nei confronti di tutte le ulteriori parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 2062/2018 tra (attrice) contro Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e in persona Parte_2 CP_5
del legale rappresentante pro tempore (convenute), , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore (terza chiamata in causa) e Hotel Giordan Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore ( interventore volontario), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Accoglie la domanda di parte attrice, nei limiti indicati in parte motiva e per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_2
qualità di appaltatrice dei lavori e in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, quale esecutrice dei lavori di demolizione del viadotto, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della somma di € 3.000,00, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda e fino al soddisfo;
b) Rigettata e/o assorbita ogni altra domanda formulata dalle parti;
c) Condanna le convenute società, in solido, alla refusione delle spese di lite, in favore dell'attrice, che liquida in € 2.552,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza in data 22/09/2025 Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 2062 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Montone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Vietri di Potenza al Corso Vittorio Emanuele n. 52, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Savino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla via del Gallitello n. 177, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
(P.I.: in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Savino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla via del Gallitello n. 177, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
ALTRA CONVENUTA
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ursone ed elettivamente domiciliata in Potenza in Piazza Vittorio Emanuele II n. 10, presso lo studio dell'avv.
Carlo Glinni, giusta procura prodotta in atti del 18/12/2014 Rep. n. 186905 e Racc. n.
30367; TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OLTRE
HOTEL GIORDAN SRL (P.I.: ), in persona del legale rappresentante P.IVA_4
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Grande presso il cui studio in
Vietri di Potenza al C.so Garibaldi n. 15 è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di intervento volontario ex art. 105 cpc;
INTERVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con ricorso depositato in data 12/07/2018 chiedeva al Tribunale Parte_1 adito, di accogliere le seguenti conclusioni: “a) condannare le società resistenti al pagamento in solido tra loro di € 23.740.46 oltre iva e competenze di CTP in favore della ricorrente sig.ra per tutti i danni subiti dai suoi immobili siti in Parte_1
Vietri di Potenza alla Contrada Pietrastretta n. 1 individuati catastalmente al foglio
n.27 particella n.106 ed anche del capannone adiacente di mq 234 foglio n. 27 particella
n. 74/1 E 78/1 piano terra;
b) Condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio”.
A sostegno, deduceva che il giorno 30/06/2016 alle ore 13,30, in occasione dei lavori di abbattimento delle travi del viadotto, il fabbricato della ricorrente che si trovava ad una distanza di 175 metri a causa dell'onda d'urto ed alla pioggia di detriti, subiva gravi danni, a seguito della deflagrazione delle campate ad opera della società subappaltatrice
CP_1
I danni causati dalla pioggia dei detriti venivano indicati in: rottura di tegole, vetri, infissi, del portone centrale, del cornicione del gazebo esterno, inoltre, sostiene la ricorrente, si sono verificate microlesioni diffuse su tutta l'abitazione ed il muretto circostante l'abitazione. Con le piogge autunnali ed a causa delle tegole rotte si verificarono anche delle infiltrazioni all'interno dell'immobile.
L'appaltatrice società comunicava il nominativo della compagnia Parte_2
assicuratrice alla quale rivolgersi e dopo contatti con l'Ing. consulente delle Per_1
, venne raggiunta un'intesa per la corresponsione a titolo di Controparte_2 risarcimento danni della somma di € 17.850,00. Somma mai corrisposta dalle CP_2
poiché il danno essendo stato stimato di importo inferiore alla franchigia, la polizza sottoscritta da non era operante. Parte_2
2) Con comparsa del 07/02/2019, si costituiva in giudizio la società Parte_2
la quale così concludeva: “… dichiarare 1) la nullità del ricorso per la mancanza
[...] degli elementi in diritto;
2) l'inesistenza dei presupposti di cui all'art. 702 bis cpc;
3) in accoglimento della chiamata in causa della in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante p.t. in forza di valida polizza n. 348750422 , disporre lo spostamento della prima udienza di comparizione per consentire la vocatio in ius della stessa e p.to, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda della ricorrente , condannare la stessa compagnia di assicurazione a tenere indenne Controparte_2
e manlevare la per quanto la stessa sia eventualmente tenuta a Parte_2
pagare in favore della ricorrente;
nonché accertare la sussistenza della responsabilità contrattuale della nei confronti della assicurata per “mala gestio” Controparte_2
con conseguente risarcimento del danno da calcolare in via equitativa;
-In via principale, accertare e dichiarare che non sussiste in capo alla Parte_2
alcuna colpa e dunque responsabilità nella causazione del danno lamentato dalla ricorrente;
-Con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze del giudizio”.
Evidenziava l'assenza del nesso di causalità che deve sussistere tra il fatto illecito ed il danno ed il cui onere di prova grava sull'istante. La compagnia assicurativa
[...]
, con la quale la convenuta società aveva sottoscritto una polizza a garanzia di CP_2 eventuali danni, comunicava all'odierno convenuto di non poter procedere al pagamento della somma, come determinata dal consulente per assenza del nesso di causalità Per_2
tra la demolizione delle campate e le lesioni riscontrate ed anche perché gli eventuali danni da proiezione di detriti risultavano essere inferiori alla franchigia pari ad €
10.000,00. Quindi, contestava la richiesta sia in relazione all'an che al quantum ed affermava che il consulente Sig. , aveva accertato che le ampiezze Persona_3
registrate risultavano al di sotto dei valori limite della normativa DIN 4150-3, relativa alla fattispecie manufatti residenziali e, dunque, aveva escluso qualsiasi insorgenza di danno, incluso il lesionamento cosmetico.
Infine, sull'accertamento conservativo del danno evidenziava che lo stesso non aveva valore di una transazione, ma determinava il danno indennizzabile in caso di diritto dell'assicurato.
3) Con comparsa del 07/02/2019, si costituiva in giudizio la società la CP_1 quale in via preliminare chiedeva all'adito Tribunale di “1) Dichiarare la inammissibilità del ricorso in parola per difetto dei presupposti voluti dalla legge (art.
702 bis del c.p.c.), in quanto non supportato da alcuna prova certa, ma neanche presunta, sul nesso di causalità tra il danno eventualmente subito dalla ricorrente e l'evento dannoso che lo ha determinato. In subordine e in via gradata 2) - RIGETTARE tutte le domande attoree e le relative conclusioni, perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese …”.
Deduceva a sostegno che dal monitoraggio sismico-acustico, effettuato il 30 giugno
2016, in occasione dei brillamenti effettuati sul viadotto Pietrastretta, presso il fabbricato di proprietà della famiglia denominato “punto di misura 102”, si legge Pt_1
che le ampiezze registrate risultano al di sotto dei valori limite della normativa DIN
4150-3, relativa alla fattispecie manufatti residenziali e, quindi, possibile escludere qualsiasi insorgenza di danno, incluso il lesionamento cosmetico.
La convenuta società, inoltre, lamentava il ritardo dell'istante nella denuncia dei danni subiti che aveva impedito al Direttore dei lavori di redigere apposita relazione. Infine, contestava la perizia del geom. redatta per conto di , senza Per_2 Controparte_2 alcun contraddittorio e senza l'audizione delle parti interessate ed evidenziava che responsabile di eventuali danni è solo l'appaltatrice , l'unica tenuta a Parte_2
consegnare apposita polizza di assicurazione alla stazione appaltante CP_3
4) Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicuratrice , Controparte_2
la stessa si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione risposta del 18/09/2019 chiedendo all'adito Tribunale di “… accertare e dichiarare infondata in fatto e diritto la richiesta risarcitoria avanzata da parte ricorrente sia in ordine all'“an debeatur” e sia in ordine al “quantum debeatur” per le ragioni … esposte al punto 4; - in ogni caso, ridurre la richiesta risarcitoria avanzata da parte ricorrente per le ragioni sopra meglio, anche, esposte al punto 4; - accertare e dichiarare infondata in fatto e diritto la richiesta risarcitoria, avanzata dalla per mala gestio in Parte_2
esecuzione del contratto di assicurazioni di cui trattasi per le ragioni sopra meglio, anche, esposte al punto 5; - in ogni caso, in caso di condanna al risarcimento dei danni della … condannare a rifondere alla predetta parte Parte_2 Controparte_2 processuale assicurata tutte quelle somme risarcitorie che quest'ultima (parte assicurata) sia tenuta a corrispondere (a parte ricorrente) nei limiti (al netto) delle franchigie e della quota solidale accertata e/o imputata per legge dal Giudice adito e, comunque, fatto salvo il diritto di rivalsa/regresso anche ex art. 2055 c.c.; - con vittoria di spese e onorari in favore di ”. Controparte_2
Preliminarmente la terza chiamata in causa eccepiva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, l'infondatezza della chiamata in causa di anche in Controparte_2 relazione all'operatività della polizza, contestava sia l'an che il quanum debeatur non supportato da alcuna prova, poiché l'intercorso accordo conservativo tra il perito di e la parte, non comporta alcun riconoscimento di debito avendo un Controparte_2 valore puramente conservativo lasciando salvo ed impregiudicato l'accertamento della responsabilità.
5) In data 07/10/2019 con atto di intervento volontario principale ex art. 105 comma
1, cpc, interveniva nel procedimento incardinato tra le sopra specificate parti, l'Hotel
Giordan S.r.l., in persona del legale rappresentante, al fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, accertato il danno subito, condannare gli odierni convenuti, in solido , al pagamento della somma complessiva di euro 22.874,92 in favore della Hotel Giordan srl per i danni occorsi all'immobile di cui al fol. 4 p.lla
370 sub 4 e graffate p.lle 553 sub 4 e 550 sub 4; 3) Condannare i resistenti al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio”.
Assumeva l'interventrice che a seguito della detonazione del 30/06/2016, l'immobile di sua proprietà, situato a circa 950 metri dal luogo dell'esplosione, subiva ingenti danni, riportando un gran numero di lesioni e caduta di calcinacci sul pavimento di alcune camere. I danni venivano quantificati nella somma di € 22.874,92, con perizia di stima redatta dal medesimo CTP di parte ricorrente, Arch. . Persona_4
6) In corso di causa ed a seguito di scioglimento della riserva assunta all'udienza del
24/01/2020 il G.I. ritenendo che la causa necessitasse di attività istruttoria non sommaria, disponeva ai sensi dell'art. 703 ter, 3° comma, cpc, il mutamento di rito fissando udienza ai sensi dell'art. 183 cpc.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma n. 2 CPC, con ordinanza a verbale del
27/11/2020, venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti. La causa istruita per via documentale e prova orale, all'udienza del 09/04/2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
7) Preliminarmente, in riferimento alla domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attrice, l'art. 2050 del c.c. recita: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati,
è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”, detta norma non definisce l'attività pericolosa in sé, ma si limita a precisare che deve esserlo “per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati”. Secondo il pacifico insegnamento giurisprudenziale, sono pericolose le attività che tali sono qualificate dalla legge, ma anche quelle diverse attività che per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, sia quale conseguenza di un'azione che derivante da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza.
Su tale scorta, è ritenuta pericolosa quell'attività che comporta l'uso di esplosivi, come nella fattispecie.
È, comunque, onere di chi agisce per ottenere un ristoro provare il nesso causale, ovvero la riconducibilità dell'evento dannoso all'attività pericolosa.
A propria volta, per andare esente da addebiti, l'esercente l'attività pericolosa deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Più precisamente, il presunto danneggiante deve fornire, da un lato, una prova negativa, consistente nel non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge, regolamentari o di comune diligenza o prudenza e dall'altro lato, una prova positiva, consistente nell'aver impiegato ogni cura o misura, ivi compreso il rispetto delle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili all'epoca.
Quindi, nella fattispecie l'attore è tenuto a provare il nesso causale, ovvero la riconducibilità dell'evento dannoso all'attività pericolosa.
8) Parte istante ha allegato in atti, CTP a firma del geom. che quantifica in Per_4
€ 23.740,46 i danni riportati dall'immobile in seguito alla deflagrazione delle campate ed accordo conservativo di quantificazione del danno, intervenuto tra il consulente di
Ing. e l'odierna attrice , per € Controparte_2 Persona_5 Parte_1
17.850,00.
Ora, relativamente al valore probatorio della consulenza tecnica di parte, si evidenzia che recependo l'unanime orientamento giurisprudenziale, la perizia di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo. La perizia di parte, non è una fonte di prova, in quanto non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto. La Suprema Corte, in diverse occasioni, ha avuto cura di affermare che: “la consulenza tecnica di parte, costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, può essere prodotta sia da sola che nel contesto delle difese scritte della parte e, nel giudizio di appello celebrato con il rito ordinario, anche dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni” (Cass. civ., sez. II, 08.01.2013, n. 259; Cass. civ., sez. II, 26.03.2012, n.
4833). Inoltre “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga
a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. civ., sez. III, 29.01.2010, n. 2063). Quindi la consulenza o la perizia tecnica di parte, se è vero che può essere prodotta senza preclusioni, costituisce pur sempre “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso”.
Deve rilevarsi, inoltre, che la CTP, redatta da soggetti estranei alla controversia pur non avendo valore probatorio in giudizio, in assenza di specifica contestazione da parte del presunto responsabile dell'entità del danno subito dalla controparte, la stessa può assumere valore probatorio (cass. Civ. sez. VI ord. n. 27624/2020). Ed infatti, atteso che l'art. 115 cpc prevede che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Nella fattispecie sono state mosse contestazioni alla consulenza tecnica di parte, sia in relazione al nesso di causalità che in relazione al quantum determinato, quindi, necessitava che l'attore offrisse idonee prove sulle quali fondare la propria domanda.
9) Sul valore dell'accordo conservativo di quantificazione del danno.
Si premette che l'atto conservativo e la constatazione e valutazione dei danni che le parti
(di regola, come nel caso di specie, il perito dell'assicurazione e il danneggiato) effettuano e che prescinde dall'accertamento degli obblighi contrattuali, non realizza una transazione e non configura un riconoscimento di debito, ma fissa un elemento di integrazione dell'eventuale transazione (danno indennizzabile), salvo a stabilire se sussiste il diritto dell'assicurato all'indennizzo (così Corte di Appello di Roma n.
5784/2023). Nella fattispecie il verbale di accertamento conservativo di danno sottoscritto dalla sola attrice datato 17/05/2017, ha quantificato i danni in complessivi € Parte_3
17.850,00, e nel corpo dell'accordo veniva specificato che “Il presente accordo ha valore puramente conservativo e lascia, quindi, salvo ed impregiudicato l'accertamento sia sulla responsabilità che sulla operatività contrattuale”. Inoltre, la successiva mail inviata all'avvocato dell'istante, in data 07/06/2017, chiarisce il motivo del mancato riconoscimento del danno, ovvero, afferma che “Le indagini hanno Controparte_2
confermato che il monitoraggio sismico-acustico effettuato il 30 giugno dalla
[...]
presso il fabbricato di proprietà della sua assistita, in occasione dei Parte_2
brillamenti effettuati sul viadotto Pietrastretta, ha rilevato effetti di vibrazione di molto inferiori al limite previsto dalla normativa UN I9916 e le DIN 4150-3 per l'insorgenza di eventuali danni strutturali a fabbricati rientranti nella tipologia costruttiva della sig.ra e, pertanto, vi è assenza di nesso causale con le lesioni lamentate. Parte_1
I danni conseguenti, invece, alle eventuali proiezioni sono stati stimati dal nostro perito di molto inferiori alla franchigia di polizza di 10.000 euro”.
Quindi, mentre per i danni conseguenti alle lamentate microlesioni del fabbricato le hanno contestato la mancanza di nesso causale tra i brillamenti delle campate CP_2
e le microlesioni, tanto sulla scorta delle relazioni della e del rapporto Parte_2
della ove il valore registrato era stato pari a 3,04 mm/s, con frequenza zero CP_1
crossing di 13,4 Hz, risultante dal rapporto di monitoraggio a data certa redatto dalla
“NTX s.r.l. Esplosives Equipment and Service” su incarico della e nel quale CP_1 si legge che presso il punto di misura 102 abitazione “coord. 40°37'1.41''N.
15°33'23.30'', le ampiezze risultano al di sotto della normativa DIN 4150-3, pertanto, era possibile escludere qualsiasi insorgenza di danno incluso il lesionamento cosmetico;
per i danni da proiezione, invece, non si procedeva al pagamento dei danni, stimati in una somma di molto inferiore alla franchigia della polizza sottoscritta dalla
[...]
di € 10.000,00. Parte_2
10) in corso di causa venivano espletate le prove orali richieste dalle parti. In particolare, il teste di parte attrice , riferiva della presenza di detriti presenti sulla Tes_1 proprietà di e che l' era intervenuta con il proprio personale a Parte_1 CP_3
ripulire, nel pomeriggio, il piazzale dai detriti presenti;
detriti che erano caduti anche sul tetto dell'abitazione. Il teste riferiva di aver sentito dire che Tes_2 Parte_1 la porta d'ingresso era rotta e di aver visto le tegole del tetto rotte, una finestra e davanti casa era pieno di detriti di cemento. Il teste Arch. veniva sentito all'udienza del 04/11/2022, Persona_4
confermando la relazione dallo stesso redatta in ordine ai danni verificatisi alla proprietà di , nonché riferiva di aver effettuato il sopralluogo sui luoghi unitamente Parte_1 all'Ing. perito tecnico incaricato dalla compagnia Persona_6 Controparte_4
Il teste , sentito all'udienza del 04/11/2022, riferiva che Testimone_3
l' aveva imposto alla ed alla , che hanno curato la demolizione del CP_3 Pt_2 CP_1 viadotto, specifici monitoraggi tesi a verificare la stabilità dell'insieme della struttura e del versante roccioso e che i monitoraggi e i rapporti venivano inviati dalle società all' dopo le operazioni di demolizione. Inoltre, precisava che l' non aveva CP_3 CP_3
inviato nessun operaio per la pulizia dei calcinacci, ma erano stati inviati dalle società.
Il teste riferiva di essere stato direttore di cantiere per la e Testimone_4 Pt_2 confermava che “… la demolizione con esplosivo del viadotto Pietrastretta … è stata effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, in quanto tutte le esplosioni sono state monitorate con idonea strumentazione … i monitoraggi effettuati venivano inviati all' con allegata una relazione redatta dalla società che CP_3 CP_1 curava l'esplosione … dai rapporti redatti da e inviati all' non sono CP_1 CP_3 emersi problemi relativi ai valori da rispettare all'interno della soglia fissata dalla normativa di sicurezza …”.
All'udienza del 19/04/2024, è stato escusso il teste che in relazione Persona_3 ai lavori del viadotto Pietrastretta, riferiva “… mi sono interessato e ho eseguito le attività di monitoraggio sismico in relazione alle attività di brillamento delle cariche esplosive … mi sono occupato io personalmente di rilevare le onde sismiche presso
l'abitazione di , e anche alle altre abitazioni e alla struttura del viadotto Parte_1 da salvaguardare … i valori registrati erano al di sotto dei valori limite indicati dalla normativa DIN 4150/3 che è relativa a manufatti residenziali … tutti i monitoraggi eseguiti per le 9 esplosioni, le onde sismiche registrate erano tutte al di sotto dei valori limiti indicati dalla normativa DIN 4150/3”.
11) Dalla prova testimoniale assunta emerge chiaramente che il brillamento delle campate del viadotto hanno determinato nella proprietà , per la sua Parte_1 posizione a valle del viadotto e una distanza di 175 metri in linea d'aria, una pioggia di detriti, confermata anche in sede testimoniale, che hanno causato la rottura di alcune tegole, di qualche vetro, nonché lo squarcio nel telo a copertura del gazebo.
Nessuna prova, invece, è emersa per le lamentate microfessurazioni del fabbricato le cui cause non possono essere considerate le esplosioni delle campate della strada, in quanto di tanto non vi è prova;
anzi, sussiste prova del contrario ovvero che le microfessurazioni non sono conseguenza delle esplosioni e, tanto, non perché così riferito dai testi di parte convenuta escussi alle varie udienze, ma perché tanto emerge dal rapporto di monitoraggio delle onde sismiche e di sovrappressione in aria, eseguito con strumentazione tecnica.
La rilevazione veniva eseguita con geofono triassiale della stazione di monitoraggio allestita presso l'immobile dell'attrice, la strumentazione era dotata di certificato di calibrazione effettuata in data 16/06/2016 con validità fino al 16/06/2017.
Dal monitoraggio eseguito il 30/06/2016 si evince che “Le ampiezze registrate risultano al di sotto dei valori limite della normativa DIN 4150-3 relativa alla fattispecie manufatti residenziali. È, quindi, possibile escludere qualsiasi insorgenza di danno, incluso il lesionamento cosmetico”. Quindi, le convenute hanno adottato tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi del danno, nonché hanno fornito la prova positiva che le esplosioni sono state eseguite nel rispetto delle disposizioni di legge e le onde sismiche, contenute entro i limiti fissati dalla normativa di riferimento.
Nessuna prova contraria che abbia confutato le risultanze alle quali sono giunti i monitoraggi è stata fornita, quindi, da escludere che le microfessurazioni del fabbricato dell'attrice siano stati causati dalle esplosioni controllate del viadotto.
Tale conclusione – alla quale si giunge sulla scorta delle prove assunte e della documentazione versata in atti – è sufficiente ad escludere anche un qualsiasi nesso causale tra le lesioni lamentate dall'intervenuta e le esplosioni sopra specificate. Infatti, dalla perizia di parte, dell'Hotel Giordan S.r.l. a firma dell'arch. si evince Per_4 chiaramente che la distanza tra il punto di deflagrazione e l'ubicazione dell'hotel è pari a 950 metri in linea d'aria, quindi, se è stata esclusa una possibile connessione tra l'esplosione delle campate e le lesioni nel fabbricato dell'attrice che è posto a circa 175 metri, a fortiori, va esclusa ogni possibile nesso causale tra le lesioni dell'Hotel Giordan con le esplosioni sopradette, se la distanza è superiore di oltre cinque volte.
12) Alla luce di quanto sopra evidenziato ed emerso, la domanda così come proposta da è accoglibile solo parzialmente e nei termini che seguono, non avendo Parte_1
l'accordo di accertamento conservativo di danno, efficacia di un atto transattivo e non costituendo alcun riconoscimento di debito.
, come sopra specificato, da un lato ha contestato l'esistenza della Controparte_2
sussistenza di un nesso causale tra i lamentati danni e le esplosioni delle campate della strada, dall'altra, in relazione ai danni da proiezione dei detriti, non ha proceduto al pagamento poiché il danno sarebbe stato di molto inferiore alla franchigia, pari ad €
10.000,00, prevista dalla polizza sottoscritta dalla società . Parte_2
Infatti, si legge dalla comunicazione del 07/06/2017 che “i danni conseguenti, invece, alle eventuali proiezioni sono stati stimati dal nostro perito di molto inferiori alla franchigia di polizza di 10.000,00 euro”, significando che in assenza di franchigia o di un danno superiore, le , avrebbero liquidato il danno da proiezione. Controparte_2
L'attrice, con la perizia di parte, ha determinato l'ammontare dei danni richiesti con l'atto introduttivo, ma non ha specificamente provato l'ammontare dei soli danni da proiezione, conseguenti all'esplosione delle campate del viadotto e di cui vi è prova in atti.
A tal uopo si osserva, che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione trova applicazione nella fattispecie il principio della valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. All'uopo si osserva che risponde a principio consolidato che il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223, 1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), dunque al danno effettivo, valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n. 1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso (v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352 ). L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno, incombe al creditore/danneggiato (art. 2697 c.c.). Peraltro, allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E già Cass., 19/6/1962,
n. 1536) e vi sia impossibilità o estrema difficolta (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E già
Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel relativo preciso ammontare, la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è, peraltro, in alcuni casi possibile anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645;
Cass., 12/6/2015, n. 12211).
Risponde a principio consolidato che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226
c.c., rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (v.
Cass., 4/4/2019, n. 9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass., 17/5/2000, n. 6414. E già
Cass., 4/7/1968, n. 224 7), essendosi al riguardo dalla Suprema Corte precisato che il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003,
n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 ° /4/1980,
n. 2112; Cass., 1/7/1977, n. 3106).
Premesso quanto sopra ed in applicazione del principio di valutazione equitativa del danno, può essere riconosciuto all'attrice un danno da proiezione di Parte_1 detriti pari ad € 3.000,00, da corrispondersi dai convenuti in solido - , Parte_2
in qualità di appaltatrice dei lavori e quale esecutrice dei lavori di CP_1
demolizione del viadotto - operando la franchigia della polizza assicurativa n.
348750422, sottoscritta dalla in data 25/02/2014, per gli importi Parte_2 inferiori a € 10.000,00.
13) Le spese di giustizia seguono la soccombenza tra l'attrice e le convenute, mentre vengono compensate nei confronti di tutte le ulteriori parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 2062/2018 tra (attrice) contro Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e in persona Parte_2 CP_5
del legale rappresentante pro tempore (convenute), , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore (terza chiamata in causa) e Hotel Giordan Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore ( interventore volontario), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Accoglie la domanda di parte attrice, nei limiti indicati in parte motiva e per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, in Parte_2
qualità di appaltatrice dei lavori e in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, quale esecutrice dei lavori di demolizione del viadotto, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della somma di € 3.000,00, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda e fino al soddisfo;
b) Rigettata e/o assorbita ogni altra domanda formulata dalle parti;
c) Condanna le convenute società, in solido, alla refusione delle spese di lite, in favore dell'attrice, che liquida in € 2.552,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Potenza in data 22/09/2025 Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante