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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/12/2024, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 4144/2024 V.G. promosso da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in calce C.F._2 al ricorso dall'Avv. Lucia Vichi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via delle Terme, 4, Siena
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1) I coniugi vivranno separati portandosi il reciproco rispetto.
1 2) Il figlio minore affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione familiare posta in Frigento (AV)
Via Piano della Croce n. 23 condotta in locazione.
3) In considerazione della distanza chilometrica (500 chilometri circa) tra il domicilio del padre (dove svolge la propria attività lavorativa) ed il luogo di collocazione prevalente del figlio, il minore frequenterà il padre un fine settimana al mese (indicativamente il secondo fine settimana) durante il quale il padre si recherà presso la casa familiare il venerdì sera e ripartirà la domenica pomeriggio, sempre compatibilmente con le esigenze del minore stesso.
4) I genitori avranno diritto ad un periodo di due settimane consecutive durante l'estate per trascorrere le vacanze con il figlio;
gli stessi si comunicheranno reciprocamente la scelta di tali periodi entro il giorno 30 aprile di ogni anno, per consentire una valida organizzazione anche lavorativa.
5) Le vacanze natalizie verranno trascorse con il criterio dell'alternanza negli anni una settimana con il padre (dal 24 al 31 dicembre) ed una con la madre
(dal 1 al 6 gennaio) mentre la settimana di Pasqua sarà alternata negli anni, salvo diverso e migliore accordo fra i genitori, anche e soprattutto nell'interesse del figlio, che avranno cura di comunicarselo per iscritto mediante posta elettronica
6) I genitori concordano che fino al raggiungimento dei sei anni di età da parte del figlio o, comunque, sino a quando non avrà raggiunto una Per_1 propria autonomia, quest'ultimo non pernotterà da solo con il padre e, pertanto, di ciò si terrà conto per l'adempimento di quanto sopra indicato ai n. 3), 4) e 5). Quanto sopra in ragione dell'attuale dipendenza di Per_1 ancora in tenera età, alla madre soprattutto nel delicato momento dell'addormentamento e/o in caso di risvegli notturni. Ciò renderà graduale il naturale allontanamento dalla madre evitando, peraltro, ogni potenziale motivo di sofferenza per il minore.
2 7) I ricorrenti, pur non imponendo divieti alla frequentazione di partners in compagnia di si impegnano ad evitare contegni potenzialmente Per_1 idonei a ingenerare nel figlio pericoli di “confusione dei ruoli”.
8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
9) A titolo di contributo per il mantenimento del figlio il padre verserà Per_1 mediante bonifico alla madre a titolo di concorso nel mantenimento del minore, la somma mensile di € 600,00= (seicento/00), da corrispondere entro il giorno 20 (venti) di ogni mese su IBAN:
[...] e da adeguare annualmente secondo l'indice I.s.t.a.t., con primo adeguamento automatico decorrente dopo 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto e con riferimento al dato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del mese precedente. L'assegno unico, spetterà in via esclusiva alla signora . Le spese ritenute Parte_2 straordinarie secondo i protocolli applicabili saranno sostenute dal padre nella misura del 50 % e dalla madre nella restante misura e dovranno essere previamente concordate e documentate, ad eccezione di quelle di carattere medico-sanitario, se urgenti e indifferibili. Per l'individuazione delle spese straordinarie si farà riferimento, in caso di contestazione, a quelle individuate dal protocollo d'intesa stipulato dal Tribunale di Siena, nonché nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017.
10) Le previsioni in tema di diritto di visita varranno in difetto di diverso accordo delle parti e compatibilmente ad eventuali impegni improrogabili delle medesime, le quali resteranno libere di accordarsi secondo modalità occasionalmente diverse, purché tali da assicurare il rispetto dei rispettivi diritti nei rapporti con il figlio. A tal proposito esse si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente le ragioni che renderanno eventualmente impossibile il rispetto delle pattuizioni anzidette, così come ogni mutamento di residenza e domicilio.
3 11) Le parti si impegnano sin da ora a prestare il consenso in ordine al rilascio di documento valido per l'espatrio del minore, salva la necessità del consenso scritto in ordine a singoli viaggi che uno dei genitori dovesse effettuare all'estero in compagnia del minore per ragioni turistiche.
12) Con la sottoscrizione del presente ricorso le parti ribadiscono di avere già composto in via definitiva ogni altra questione economica, finanziaria e, più in generale, di carattere personale. Le medesime dichiarano dunque di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra in relazione ai rapporti pregressi.
13) I genitori si impegnano a favorire ed avvantaggiare il rapporto dei minori anche con l'altro genitore, facilitando quanto più possibile l'organizzazione con il figlio e valorizzando sempre la figura dell'altro con quest'ultimo, con il necessario rispetto teso ad una serena e non colpevolizzante crescita dello stesso”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria
4 o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nato il figlio
22.10.2021) e le condizioni relative al minore appaiono rispondenti al Per_1 suo interesse morale e materiale;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Monteriggioni per l'anno 2021 al n. 6 parte 1, il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
27/08/1987 ad RI RP (AV) e , nata il [...] ad [...]
AL (AV) che si sono uniti in matrimonio in data 18/07/2021, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monteriggioni per l'anno 2021 al n. 6 parte 1 alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Monteriggioni in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 27/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott.ssa Marianna Serrao)
5 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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