TRIB
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/07/2024, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2714 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
e , genitori esercenti la potestà genitoriale sul Parte_1 Controparte_1 figlio minore , rapp.ti e difesi dall'Avv. Maria Teresa Persona_1
Assunta Petta;
RICORRENTI
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_2
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 1972/22. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, i ricorrenti chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni in favore del figlio minore. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_2
perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza, dopo breve discussione delle parti, il giudicante si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste. Infatti il CTU ha riscontrato che il minore non fosse in condizioni tali da Persona_1 poter riconoscere in suo favore il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento e, parimenti, di accedere ai benefici di cui all'art. 3, comma
3, della Legge 104/92 (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto;
l'elaborato peritale risulta essere condivisibile, analiticamente descrittivo dello stato di salute del periziando (v. esame obiettivo) e, soprattutto, immune da qualsivoglia vizio.
A ciò si aggiunga che le osservazioni proposte dal procuratore di parte ricorrente sono state sufficientemente controdedotte e motivate dal CTU.
Per tali motivi, la domanda non può trovare accoglimento.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa del requisito sanitario secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 1972/22.
Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle liquidate in favore del
CTU nel procedimento n. 1972/22 in sede di ATP, a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da e , disattesa ogni diversa istanza Parte_1 Controparte_1
ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
2 b) condanna i ricorrenti al pagamento della somma di €. 500,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge, se dovute, e spese successive occorrende, in favore dell' resistente;
CP_2
c) pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese in favore del CTU Dott.ssa relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, Persona_2 da questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre
IVA e CPA come per legge, se dovute;
d) pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese liquidate in favore del CTU Dott. relative alla Consulenza Persona_3
Tecnica di Ufficio da questi espletata nel procedimento per ATP n. 1972/22, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 1 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del
Giudice Avv. Francesco Funari, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2714 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. vertente:
TRA
e , genitori esercenti la potestà genitoriale sul Parte_1 Controparte_1 figlio minore , rapp.ti e difesi dall'Avv. Maria Teresa Persona_1
Assunta Petta;
RICORRENTI
E
- Sede di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_2
Marcello Carnovale, Avvocatura dell'ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come da conclusioni delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante proponeva ricorso avverso il mancato riconoscimento della prestazione previdenziale in suo favore a seguito di procedimento per ATP n. 1972/22. Dedotto che gli stati patologici davano diritto alle provvidenze richieste, i ricorrenti chiedeva l'accertamento alle suddette prestazioni in favore del figlio minore. L' resistente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda CP_2
perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'odierna udienza, dopo breve discussione delle parti, il giudicante si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita accoglimento in quanto non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento alle provvidenze richieste. Infatti il CTU ha riscontrato che il minore non fosse in condizioni tali da Persona_1 poter riconoscere in suo favore il diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento e, parimenti, di accedere ai benefici di cui all'art. 3, comma
3, della Legge 104/92 (cfr. relazione peritale).
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto;
l'elaborato peritale risulta essere condivisibile, analiticamente descrittivo dello stato di salute del periziando (v. esame obiettivo) e, soprattutto, immune da qualsivoglia vizio.
A ciò si aggiunga che le osservazioni proposte dal procuratore di parte ricorrente sono state sufficientemente controdedotte e motivate dal CTU.
Per tali motivi, la domanda non può trovare accoglimento.
Con separato provvedimento si procederà all'omologa del requisito sanitario secondo le risultanze di cui all'elaborato formato nella pregressa fase di
Accertamento Tecnico Preventivo di cui al proc. n. 1972/22.
Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle liquidate in favore del
CTU nel procedimento n. 1972/22 in sede di ATP, a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da e , disattesa ogni diversa istanza Parte_1 Controparte_1
ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
2 b) condanna i ricorrenti al pagamento della somma di €. 500,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P come per legge, se dovute, e spese successive occorrende, in favore dell' resistente;
CP_2
c) pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese in favore del CTU Dott.ssa relative alla Consulenza Tecnica di Ufficio, Persona_2 da questi espletata, che si liquidano in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre
IVA e CPA come per legge, se dovute;
d) pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese liquidate in favore del CTU Dott. relative alla Consulenza Persona_3
Tecnica di Ufficio da questi espletata nel procedimento per ATP n. 1972/22, già liquidate in complessivi €. 290,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute.
Castrovillari lì, 1 luglio 2024
Il Giudice del Lavoro
Avv. Francesco Funari
3