TAR Roma, sez. 3T, sentenza 15/04/2026, n. 6794
TAR
Sentenza 15 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46, co. 1, 47, co. 5, e 49, co. 1, del D.Lgs. 165/2001; eccesso di potere per incompetenza; violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione

    La circolare impugnata ha natura puramente illustrativa e ricognitiva dei contenuti del contratto collettivo, non è un atto di macro-organizzazione in grado di radicare la giurisdizione del Giudice amministrativo in controversie attinenti al pubblico impiego contrattualizzato. La contestazione della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, deve collegarsi direttamente ed immediatamente al pregiudizio di una posizione di interesse legittimo. La giurisdizione si radica in sede amministrativa solo se la qualificata posizione soggettiva del ricorrente risulta pregiudicata direttamente dall’atto presupposto, ma non attiene al rapporto di lavoro. Le censure si risolvono in rivendicazioni di carattere economico e pretese di carattere retributivo, azionate per il tramite dell’impugnativa di atti e provvedimenti amministrativi, ritenuti contrari rispetto a quanto stabilito dal CCNL di categoria. La pretesa azionata ha la consistenza del diritto soggettivo e trova titolo nel rapporto di lavoro intercorrente tra le parti.

  • Inammissibile
    Illegittimità costituzionale degli artt. 2, co. 6, legge 21 dicembre 1999, n. 508 e 3, co. 2, D.Lgs. 165/2001 in relazione agli artt. 3, 9 e 33 della Costituzione

    Il difetto di giurisdizione preclude l'esame della questione di legittimità costituzionale, che difetta di rilevanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 15/04/2026, n. 6794
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6794
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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