Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 15/04/2026, n. 6794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6794 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06794/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07136/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7136 del 2024, proposto da
AN SC, rappresentato e difeso dall’avvocato Silvio Pascucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Conservatorio di Musica Gioacchino SS di Pesaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- della Circolare/Nota del MUR del 16 aprile 2024 (prot. registro ufficiale n. U.0005631) recante “Sottoscrizione Contratto Collettivo Nazionale Integrativo AFAM 2024-2027” (di seguito, la “Nota” o “Circolare”) nella parte in cui afferma che “Rappresentano obblighi di servizio esterni al monte ore, ai sensi del CCNL: la partecipazione ad organi collegiali e strutture didattiche, nonché a commissioni di esame (ivi comprese le tesi) e di concorso”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Conservatorio di Musica Gioacchino SS di Pesaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. IE La AL RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-con ricorso notificato il 17 giugno e depositato il 1° luglio 2024 il maestro AN SC impugna la circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca del 16 aprile 2024 indicata in epigrafe, inerente al monte ore dei docenti di conservatorio e in particolare, “a valle” delle previsioni del nuovo contratto collettivo di categoria, alla quantificazione delle ore da destinare a collegi e commissioni di esame, che ad avviso del ricorrente dovrebbero essere escluse dal monte ore oppure pagate in aggiunta rispetto alla retribuzione contrattuale;
-il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:
I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46, CO. 1, 47, CO. 5, E 49, CO. 1, DEL D.LGS. 165/2001; ECCESSO DI POTERE PER INCOMPETENZA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
La circolare sarebbe fonte di disposizioni immediatamente lesive e introdurrebbe obblighi ignoti al contratto collettivo, con riferimento alla partecipazione obbligatoria a collegi e commissioni di esame, nel senso che in base al contratto collettivo applicabile e in senso contrario alle previsioni della circolare tali attività obbligatorie non potrebbero considerarsi estranee al monte ore, trattandosi di illegittima modifica o aggiunta dei contenuti del CCNL;
II. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 2, CO. 6, LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N. 508 E 3, CO. 2, DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 9 E 33 DELLA COSTITUZIONE
Parte ricorrente articola questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, co. 6, l. 508/1999 e 3, co. 2, del d.lgs. 165/2001 che risulterebbero affetti da incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché per violazione della libertà dell’arte e dell’insegnamento riconosciuta dall’art. 33, co. 1, della Costituzione;
-nel costituirsi in giudizio, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha eccepito il difetto di giurisdizione del TAR e documentato che la stessa questione è stata posta dallo stesso ricorrente al Tribunale di Pesaro, in funzione di Giudice del lavoro, che l’ha rigettata, ritenendo sulla base della lettura del contratto collettivo che la retribuzione percepita dall’insegnante remunera non solo le 324 ore desinate ad attività espressamente quantificate su base oraria ma pure ogni altra attività a cui il docente è contrattualmente tenuto e quindi anche quelle indicate da parte ricorrente;
-all’udienza pubblica del 3 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che:
-il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione nel senso eccepito dall’Avvocatura dello Stato;
-la circolare impugnata ha natura puramente illustrativa e ricognitiva dei contenuti del contratto collettivo, per come già peraltro interpretati dal Giudice del lavoro fra le medesime parti, e non è atto di macro-organizzazione in grado di radicare la giurisdizione del Giudice amministrativo in controversie attinenti al pubblico impiego contrattualizzato;
-per come ritenuto in analogo precedente, qui di seguito richiamato ai sensi dell’art. 74 c.p.a. (TAR Campania, 1194/2023) la giurisprudenza ha ritenuto che nell’emanazione di tali atti organizzativi la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro esercita un potere autoritativo in deroga alla generale previsione del successivo art. 5, secondo cui la gestione del rapporto avviene con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
-va precisato che la giurisdizione del Giudice ordinario non soffre deroga per il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato (Cass. Sez. Un. 8821/2018, 16756/2014, 3032/2011, 15904/2006; Cassazione Civile, sezione lavoro, 26 giugno 2019, n. 17140).
Ai fini del riparto della giurisdizione non rileva la circostanza che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento e di conseguente disapplicazione di un atto amministrativo, atteso che l’individuazione della giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda, il quale è da identificarsi in base al criterio del petitum sostanziale e all’effettiva consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio e non avuto riguardo alla prospettazione della parte.
Compete al Giudice ordinario il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell’ente pubblico, qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Sez. Un., 5 giugno 2006, n. 13169; Sez. Un., 16 febbraio 2009, n. 3677).
La giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione civile (vedi ex multis Sez. Un. n. 3052/2009 e n. 4881/2017) e del Consiglio di Stato (vedi sentenza n. 508/2015), ha ricondotto alla giurisdizione del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 165/2001, unicamente quelle controversie nelle quali la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, sempre che l’atto in questione incida su posizioni giuridiche soggettive di diritto soggettivo (per le evenienze di giurisdizione esclusiva) ovvero di interesse legittimo.
In altri termini ha giurisdizione il Giudice amministrativo laddove venga dedotta e lamentata la violazione della situazione soggettiva per la non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione, ossia di quegli atti che definiscono le linee fondamentali degli uffici, ovvero per quei provvedimenti che determinano le modalità di conferimento della titolarità degli incarichi dirigenziali.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la contestazione della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal d. lgs. 165 del 2001, art. 2, comma 1, deve, sempre, collegarsi direttamente ed immediatamente al pregiudizio di una posizione, in questo caso, di interesse legittimo.
La giurisdizione si radica in sede amministrativa solo se la qualificata posizione soggettiva del ricorrente risulta pregiudicata direttamente dall’atto presupposto (Sez. Un., 8 novembre 2005, n. 21592; Sez. Un., 6 novembre 2006, n. 23605; Sez. Un., 1° dicembre 2009, n. 25254), ma non attiene al rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, le censure di parte ricorrente inquadrata come personale docente di conservatorio si risolvono, in sostanza, in rivendicazioni di carattere economico e pretese di carattere retributivo, azionate per il tramite dell’impugnativa di atti e provvedimenti amministrativi, ritenuti contrari rispetto a quanto stabilito dal CCNL di categoria.
La pretesa azionata ha dunque la consistenza del diritto soggettivo e trova titolo nel rapporto di lavoro intercorrente tra le parti (cfr., in questi termini, TAR Campania, 1194/2023), ciò anche prescindendo dalla circostanza per cui la medesima controversia è stata già proposta dal ricorrente dinanzi la giurisdizione civile e ivi definita;
-il difetto di giurisdizione preclude l’esame della questione di legittimità costituzionale, che difetta di rilevanza;
-tenuto conto della natura in rito della decisione e della particolarità della controversia, le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
FF UC, Presidente FF
IE La AL RI, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE La AL RI | FF UC |
IL SEGRETARIO