Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto a carico dei tondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto a carico dei tondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60 per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.