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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3765/2023 R.G.
Promossa dalla
con sede in Cagliari, via Lunigiana n. 15 (partita Parte_1
I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso in opposizione, dall'avvocato Stefanino Casti, presso il quale è
elettivamente domiciliata
Opponente
Contro
l' , con sede in Roma, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari
presso lo studio dell'avvocato Valeria Deiana, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione
Opposta
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.11.2023 la società Parte_1
con sede in Cagliari (di seguito, per brevità, opponente) ha proposto
[...]
opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02580202300008091000 (fascicolo n.
pagina 1 2023/000035929), relativa a numerosi atti impositivi.
In particolare, parte opponente ha rilevato che, tra i predetti atti richiamanti nella predetta comunicazione vi era anche l'avviso di addebito n. 325 2022 0005034465 000 notificato in data 17.1.2023, CP_2
relativo a contributi previdenziali ed assistenziali.
Parte opponente ha esposto che in data 23.10.2023 aveva presentato istanza di annullamento del preavviso di fermo amministrativo del veicolo, in quanto avente ad oggetto un bene strumentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, e che con comunicazione del 3.11.2023 (Prot. n. 2023-ADERISC-10213230)
l' (di seguito ) aveva rigettato la Controparte_1 CP_3
richiesta di annullamento.
Ha quindi osservato come il ricorso oggetto della presente causa fosse stato proposto con specifico riferimento al citato avviso di addebito,
siccome avente ad oggetto pretese di natura previdenziale.
Tanto premesso, a fondamento del ricorso ha addotto che, come risultava dalla documentazione prodotta, l'autoveicolo Ford Focus 1.5
Ecoblue 5P targato GJ586CA costituiva un bene strumentale ed era stato regolarmente iscritto nel registro dei beni strumentali.
A tal proposito, ha allegato di svolgere la propria attività aziendale con l'utilizzo del predetto autoveicolo, funzionale all'esercizio della attività d'impresa ed al conseguimento dei connessi ricavi. Poiché
svolgeva la propria attività aziendale in tutto il territorio regionale, essa aveva necessità di utilizzare il predetto autoveicolo per gli spostamenti occorrenti per raggiungere i clienti e i fornitori.
Inoltre, secondo l'opponente, non potevano condividersi le argomentazioni dell' , esposte nella comunicazione del 3.11.2023, CP_3
che aveva disposto il rigetto dell'istanza di annullamento del preavviso di fermo, stante la disponibilità “di altro automezzo” in capo alla società, in quanto il dettato normativo non pone alcuna limitazione al numero dei beni strumentali esenti dal fermo, richiedendo semplicemente la
pagina 2 dimostrazione della natura strumentale del bene, indipendentemente dal numero di beni strumentali a disposizione del contribuente.
2. L' si è costituita in giudizio ed ha richiesto il rigetto del CP_3
ricorso.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con ordinanza del 12.7.2024 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo e degli atti ad essa conseguenti.
La causa è stata quindi tenuta in decisione, previo deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c..
******
4. L'opposizione è infondata, per i motivi di seguito esposti.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 “la
procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata
dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati
iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente
l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il
termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di
ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo
dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel
predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”.
Pertanto, decorsi 30 giorni dalla notifica della comunicazione di preavviso d'iscrizione di fermo amministrativo senza che il contribuente abbia provveduto a corrispondere le somme intimate o a richiedere ed ottenere una rateazione delle somme medesime o a dimostrare che il bene mobile è strumentale all'esercizio della propria attività professionale o d'impresa, il fermo amministrativo viene iscritto dall'Agente della
Riscossione presso il Pubblico Registro Automobilistico.
Come è noto, il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non risulta
pagina 3 specificato dal Legislatore. Tuttavia, la giurisprudenza formatasi sul punto, ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività
professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione, tra il bene ed il suo utilizzatore, nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente (v., tra le varie pronunce, C.T.R.
Milano, 19/05/2021, n. 1919).
La dimostrazione della strumentalità del bene grava sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo.
Alcune pronunce (v. C.T.R. Roma 09/04/2020, n. 1291) hanno precisato che la nozione di bene strumentale non può che essere limitata ai soli casi in cui dal bene in questione dipendano i ricavi caratteristici dell'impresa, atteso che solo in tale ipotesi si giustifica l'esenzione dalla misura cautelativa, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento dell'attività lavorativa e/o dell'attività d'impresa.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato e dimostrato la presenza di sufficienti elementi atti a provare la strumentalità del veicolo oggetto di fermo nei rigorosi termini sopra indicati, non rivelandosi a tal fine sufficiente la mera iscrizione del bene nel registro dei beni strumentali della società.
In particolare, è rimasta indimostrata, in base alle scarne produzioni documentali (sono state prodotte soltanto n. 3 fatture), costituenti l'unico argomento di prova addotto in tal senso, l'affermazione per cui la società
ricorrente svolge la propria attività in tutto il territorio regionale sardo ed ha quindi necessità di utilizzare a tal fine proprio l'autoveicolo sottoposto a fermo per gli spostamenti verso clienti e fornitori.
5. Le spese seguono la soccombenza e liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, con applicazione della vigente tabella per le cause di previdenza di valore da euro 5.200,01 sino ad euro 26.000,00,
pagina 4 avuto riguardo alla somma portata dall'avviso di addebito sopra citato
(euro 6.545,80).
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario dell' , avvocato Valeria CP_3
Deiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso in opposizione;
2) condanna la alla rifusione delle spese processuali Parte_1
in favore dell' , che liquida in euro Controparte_1
3.200,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Valeria Deiana.
Cagliari, 26.3.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 5