Art. 10.
In attuazione dell' art. 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , la provincia di Bolzano e' autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.
Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del ((coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione))
La provincia, per il trasporto dei programmi, puo' utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.
Al fine della ricezione di cui al primo comma, la provincia e' autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.
L'esercizio della rete di cui al primo comma e' sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non puo' essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo Comma.
La provincia e' responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell' art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.
Le condizioni concordate tra la provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.
((In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facolta' di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonche' per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 novembre 1973
LEONE
RUMOR - MALFATTI -
TOGNI - ZAGARI -
COLOMBO - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 43. - CARUSO
In attuazione dell' art. 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , la provincia di Bolzano e' autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.
Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del ((coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione))
La provincia, per il trasporto dei programmi, puo' utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.
Al fine della ricezione di cui al primo comma, la provincia e' autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.
L'esercizio della rete di cui al primo comma e' sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non puo' essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo Comma.
La provincia e' responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell' art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.
Le condizioni concordate tra la provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.
((In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facolta' di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonche' per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 novembre 1973
LEONE
RUMOR - MALFATTI -
TOGNI - ZAGARI -
COLOMBO - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 43. - CARUSO