Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2025, proposto da
LO S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Viglietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Bio Watt S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Viticuso, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 sul progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica dalla potenza nominale massima di 30 MW elettrici da realizzarsi nei comuni di Cervaro e San Vittore del Lazio - Ottemperanza alla sentenza del TAR Sezione Quinta n. 11870 del 15/9/2022, e alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1170 del 05/02/2024 - Proponente Società Bio Watt S.r.l. Registro elenco progetti n. 36/2020 - Determinazione n. G13041 del 03.10.2024;
- nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Bio Watt S.r.l., della Regione Lazio e del Comune di Viticuso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa MA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 29 novembre 2024 e depositato presso il TAR Lazio, sede di Roma, il successivo 23 dicembre 2024, la società LO S.r.l. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Regione Lazio, Direzione Regionale - Area Valutazione Impatto Ambientale, ha autorizzato la società Bio Watt S.r.l. alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica nel Comune di Cervaro (FR), in località Greci e Monte Ischiaturo, in area limitrofa ad analogo impianto di sua proprietà ubicato, invece, nel Comune di Viticuso, il quale ha stabilito che l’accesso all’area di pertinenza del realizzando impianto avverrà attraverso un collegamento viario preesistente, individuato quale «strada esistente ad uso pubblico dell’impianto di Viticuso» ma, in realtà, nella sua esclusiva disponibilità, non essendo peraltro ivi configurabile alcuna strada pubblica ovvero servitù di passaggio pubbliche e/o private validamente costituite in favore di fondi interpoderali, quali sarebbero quelli di pertinenza dei due impianti.
2. Parte ricorrente allega, in particolare, di avere il possesso e l’esclusiva disponibilità dell’area in questione in virtù di specifici atti concessori (Rep. n. 270/00 del 31.10.2000, Rep. n. 272/01 del 26.01.2001, Rep. n. 301/03 dell’11.7.2003 e relativi Addendum) in quanto la stessa sarebbe parte di una più vasta area, posta ad una quota di circa 1200 mt. s.l.m., sita in agro del Comune di Viticuso (FR) ove, come detto, essa ha realizzato e gestisce un impianto eolico; afferma inoltre che, trattandosi di beni agresti, gli stessi non sarebbero collegati al vicino centro di Viticuso da alcuna strada, posto che l’unica via pubblica (proveniente) da tale Comune terminerebbe ben prima dell’attuale sbarra di accesso all’impianto, tanto che essa stessa avrebbe eseguito a propria cura e spese le attività di riparazione della preesistente via pubblica nonché realizzato delle “piste di servizio” e/o “stradelli” all’interno del proprio impianto, tuttora destinate al servizio di manutenzione; nel provvedimento di VIA relativo quest’ultimo sarebbe stata, inoltre, data la seguente prescrizione: «…. in fase di esercizio dell’impianto, il traffico locale sarà limitato per il solo tratto fino alla Forcella - Sabatino, dove verrà posta una chiusura in ferro per impedire al traffico locale di percorrere la zona boschiva e raggiungere la vetta di Monte Maio - Piani di Monte Maio e Colle Aquilone. Con la chiusura, il traffico sarà consentito solo al personale addetto al controllo dell’impianto eolico privato. LO S.r.l. deve provvedere al ripristino ambientale quo ante »; per altro verso, l’accesso veicolare indiscriminato ai luoghi sarebbe rischioso per la sicurezza degli impianti alla luce dell’esistenza di una complessa impiantistica nel sottosuolo, tarata in relazione alle sole esigenze del proprio impianto e inadeguata al carico di un flusso veicolare più intenso; ciononostante la società Bio Watt avrebbe individuato tale viabilità in questione come zona di transito per raggiungere il proprio realizzando insediamento produttivo e la Regione Lazio, all’esito di un complesso iter procedimentale, ha autorizzazione la Bio Watt S.r.l. alla realizzazione del citato impianto eolico, ai sensi dell’art. 27-bis d.lgs. 152/2006, in spregio alle risultanze istruttorie e senza motivazione alcuna, prevedendo appunto che: « ……l’area dell’impianto eolico è accessibile dalla strada esistente ad uso pubblico dell’impianto di Viticuso….. ».
2.1. Parte ricorrente espone inoltre che, a seguito dell’emanazione del provvedimento impugnato, il Comune di Viticuso ha emanato, in data 4 novembre 2024, un’Ordinanza con la quale, in relazione ai luoghi di causa, ha disposto che « la viabilità di accesso e interna al “parco eolico” della Società LO è assolutamente preclusa al transito veicolare e/o con qualunque altro mezzo meccanico da parte di “terzi” non autorizzati mentre. È consentito fruire delle aree di sosta nella vicinanza degli aereogeneratori, realizzate dalla LO in ossequio alle Convenzioni raggiungendole esclusivamente a piedi nell’ambito delle ordinarie attività libere in montagna (passeggiate) ».
3. Premesso quanto sopra, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, lamentandone l’illegittimità in quanto lo stesso, emanato all’esito di una insufficiente istruttoria, le cui risultanze sarebbero state peraltro travisate, comprimerebbe e pregiudicherebbe i propri diritti dominicali.
4. Nel giudizio così introdotto si sono costituite in resistenza la Regione Lazio e la controinteressata Bio Watt S.r.l.
4.1. La Regione ha, in particolare, eccepito l’infondatezza del ricorso, facendo presente come il provvedimento impugnato sia stato emanato in ottemperanza alle sentenza del TAR Lazio n. 11870 del 15 settembre 2022, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n.1170 del 5 febbraio 2024, recante l’annullamento del diniego dalla stessa precedentemente opposto all’istanza di rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto in questione presentata dalla Bio Watt nel 2020, motivato con riferimento ad alcune manifestazioni di dissenso espresse nel corso della conferenza di servizi istruttoria, con particolare riguardo proprio alla viabilità di progetto.
4.2. La controinteressata ha invece eccepito, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso, in quanto assoggettato al rito ex art. 119 c.p.a. e depositato oltre il termine di legge, nonché la relativa improcedibilità in ragione della mancata impugnazione della determinazione della Provincia di Frosinone n. 2464 del 14 agosto 2024, recante l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell’impianto ai sensi dell’art. 12, comma, del d.lgs. 387/2003, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ivi previste; la stessa ha, inoltre, sostenuto l’infondatezza del ricorso nel merito.
5. Con ordinanza n. 263 del 21 luglio 2025 il Presidente del TAR Lazio, considerati gli effetti del provvedimento impugnato « non suscettibili di estendersi fuori dall’ambito territoriale coincidente con la cognizione giurisdizionale rimessa alla Sezione staccata di Latina », ha dichiarato che il ricorso dovesse essere deciso da quest’ultima.
5.1. Il giudizio è stato, quindi, iscritto nel registro di questa Sezione staccata in data 6 agosto2025, con il numero 671/2025 di RG.
6. È stata, successivamente, fissata al 28 gennaio 2026 la pubblica udienza di discussione, per la trattazione congiunta del presente ricorso con il n. 597/2025 R.G., avente ad oggetto l’impugnazione, da parte della Bio Watt S.r.l., dell’ordinanza adottata dal Comune di Viticuso in data 4 novembre 2024 (citata al superiore punto 2.1.).
7. All’esito della disposta trasposizione del ricorso presso questa Sezione, si è, inoltre, costituito in giudizio il Comune di Viticuso, aderendo alla posizione ed alle domande formulate dalla ricorrente.
8. In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato copiosa documentazione e memorie difensive nelle quali hanno ulteriormente argomentato le opposte tesi sostenute.
8.1. In tal sede la ricorrente ha, altresì, eccepito l’inapplicabilità al ricorso in esame del rito di cui all’art. 119 c.p.a. chiedendo, in via subordinata, di essere rimessa in termini per errore scusabile relativamente al deposito del ricorso.
8.2. All’udienza indicata, all’esito di ampia discussione, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Reputa il Collegio che il ricorso, previa disposizione in ordine al mutamento del rito ai sensi dell’art. 119 c.p.a., debba essere dichiarato irricevibile, manifestandosi fondata l’eccezione formulata dalla controinteressata (cfr. punto 4.2. che precede).
9.1. Occorre premettere che l’atto impugnato è un provvedimento autorizzatorio unico (“P.A.U.R.”) emanato dalla Regione Lazio ai sensi dell’art. 27- bis del d.lgs. 152/2006, riguardante il progetto di « costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica dalla potenza nominale massima di 30 MW elettrici, da realizzarsi nei comuni di Cervaro e San Vittore del Lazio » proposto dall’odierna controinteressata, Bio Watt S.r.l. (registro elenco progetti n. 36/2020).
9.2. La norma indicata dispone che « Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto (…) » (comma 1).
Il procedimento così attivato, all’esito della pubblicazione del progetto, della verifica della completezza della documentazione nonché dello svolgimento della conferenza di servizi -. alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto - si conclude, quindi, con l’adozione di una « determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi », la quale « costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale » (comma 7, ultima parte).
È infine previsto, al comma 7- ter della norma citata, che « laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto ».
9.3. Nel caso in esame è stata emanata nel corso del procedimento, da parte della Provincia di Frosinone, la Determinazione dirigenziale n. 2464 del 14 agosto 2024 la quale ha, tra l’altro, ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e ss. mm. ii., dichiarato l’impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dello stesso, ivi autorizzate, « di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti », avendo la Bio Watt, nel documento denominato «02a 18-05-2020.pdf» facente parte della documentazione allegata all’Istanza di V.I.A., richiesto, in quanto atto necessario alla realizzazione e all’esercizio del progetto, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e la conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. n. 327/2001.
Risulta infatti allegato al progetto, e prodotto in giudizio, un piano particellare « di esproprio e servitù » che prevede la necessità, ai fini della realizzazione dell’impianto e del relativo esercizio, di procedere sia all’occupazione temporanea necessaria per il montaggio dei componenti, sia all’esproprio del suolo dell’area di fondazione, dell’eventuale strada di accesso e della piazzola di sosta per eseguire le manutenzioni, sia delle servitù « di sorvolo della torre » che di « strade e cavidotto ».
9.4. Da quanto appena esposto deriva, in primo luogo, l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità del ricorso in ragione dell’omessa impugnazione della determinazione provinciale citata, considerato che la stessa è confluita nel P.A.U.R. costituente l’atto conclusivo del procedimento, non avendo, nel particolare schema procedimentale delineato dall’art. 27- bis del d.lgs. 152/2006, una propria autonomia, così che parte ricorrente non era tenuta a effettuarne una specifica impugnazione.
9.5. Deriva, altresì, che la realizzazione e l’esercizio dell’impianto presuppongono l’avvio di una procedura espropriativa, autorizzata dallo stesso P.A.U.R., nella parte in cui lo stesso richiama la determinazione della Provincia di Frosinone n. 2464 del 14 agosto 2024.
9.5.1. Come noto l’art. 119 c.p.a. prevede un rito speciale, caratterizzato da particolare celerità (denominato infatti « rito abbreviato », il quale prevede, tra l’altro, al comma 2, che « Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo »), il quale trova applicazione, tra l’altro, ai giudizi aventi ad oggetto f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale ».
9.5.2. Occorre a questo punto evidenziare che, secondo consolidata affermazione della giurisprudenza, pronunciatasi con riferimento all’impugnativa di provvedimenti analoghi a quello oggi all’esame, nel caso in cui «( …)per realizzare le opere occorre non solo il rilascio del titolo abilitativo, ma anche l’attivazione delle fasi del procedimento espropriativo (perché il progetto riguarda un bene immobile “altrui”) deve trovare applicazione l’art. 119, comma 1, lettera f) » (TAR Lazio, Roma, sez. V, 30 giugno 2023 n. 10958; Cons. di Stato, sez. IV, 28 marzo 2022 n. 2242).
È stato inoltre, a tale proposito, più precisamente affermato che « nel caso in cui – come in quello oggetto di esame – sia prevista ab origine l’attivazione del procedimento espropriativo, cioè sin dall’avvio del procedimento di autorizzazione unica, con riguardo alle aree destinate all’installazione delle opere connesse (…..) qualora l’atto autorizzatorio venga impugnato – come nel caso di specie - senza limitare il richiesto effetto demolitorio ad una o più parti di esso, si è in presenza di più domande connesse di annullamento - ciascuna avente ad oggetto i singoli provvedimenti racchiusi nel provvedimento complesso - assoggettate a riti diversi: quello ordinario per quanto riguarda l’autorizzazione dell’impianto, quello abbreviato per i terreni di proprietà altrui soggetti a procedura ablativa, in attuazione dell’art. 119 co. 1 lett. f) c.p.a. (…..). In presenza di domande plurime soggette in parte a rito ordinario ed in parte a rito abbreviato, va accordata prevalenza a quest’ultimo, stante l’espressa previsione di cui all’art. 32, comma 1, secondo periodo, c.p.a., ai sensi del quale: “Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV”, all’interno del quale è collocato proprio l’art. 119 c.p.a. » (TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia, 1° settembre 2025, nn.783 e 784).
9.5.3. Nel caso in esame, avendo il ricorso ad oggetto la richiesta di annullamento di un provvedimento di natura complessa, il quale, in ragione della confluenza nello stesso della determinazione provinciale recante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui l’impianto eolico si compone, comporta altresì l’avvio della relativa procedura espropriativa, in mancanza peraltro di una impugnazione dello stesso solo in parte qua ed avente, invece, ad oggetto la caducazione integrale del provvedimento, deve, in applicazione dei riferiti principi giurisprudenziali, trovare applicazione il rito abbreviato.
9.5.4. Pertanto, considerato che il ricorso è stato notificato in data 29 novembre 2024, in applicazione del citato comma 2 dell’art, 119 c.p.a., il deposito dello stesso sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla notificazione, cioè entro il 16 dicembre 2024; esso, tuttavia, è stato effettuato solo il 23 dicembre 2024, quindi oltre il citato termine decadenziale.
9.5.5. Non può, peraltro, essere accolta l’istanza di rimessione in termini formulata da parte ricorrente nelle proprie memorie ex art. 73 c.p.a., motivata con riferimento alla « patente incertezza interpretativa che investe l’ambito applicativo dell’art 119 c.p.a. ».
Come noto, infatti, la rimessione in termini per errore scusabile disciplinata dall’art. 37 c.p.a. « è un istituto di carattere eccezionale che deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione. Per tale ragione, è di stretta interpretazione e applicabile solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria, che l’istituto presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe comportare un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti relativamente al rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2022 n. 6816; 20 dicembre 2021, n. 8458; 3 giugno 2021, n. 4257; 6 aprile 2021, n. 2764; sez. IV, 2 novembre 2021, n. 7292; 16 novembre 2020, n. 7042; 28 agosto 2018, n. 5066)” (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 8889 del 18 ottobre 2022). La giurisprudenza amministrativa ha, poi, anche chiarito che la rimessione in termini per errore scusabile è un istituto di stretta interpretazione, la cui operatività deve ritenersi limitata “alle ipotesi in cui sussista effettivamente un impedimento oggettivo ovvero un errore scusabile in cui sia incorsa la parte processuale, determinato da fatti oggettivi, rappresentati - di regola – dall’oscurità del testo normativo, dalla sussistenza di contrasti giurisprudenziali o da erronee rassicurazioni fornite da soggetti pubblici istituzionalmente competenti all’applicazione della normativa violata” (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 8726 del 6 ottobre 2023) » (TAR Lazio, Roma, sez. III, 16 settembre 2025, n. 16295).
Il Collegio reputa che, nella specie, non emergano i presupposti di un impedimento oggettivo né di un errore scusabile, essendo la normativa di riferimento affatto chiara e la sopra richiamata giurisprudenza consolidata; l’istanza non può, pertanto, essere accolta.
10. Il ricorso deve, in conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, essere dichiarato irricevibile in relazione a quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della Regione Lazio e della Bio Watt S.r.l.; sono invece compensate nei confronti del Comune di Viticuso, avendo lo stesso aderito alle domande di parte ricorrente e non potendosi, quindi, ritenere una parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dispone il mutamento del rito da ordinario ad abbreviato ex art. 119 c.p.a.;
- dichiara il ricorso irricevibile nei termini di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione Lazio e della Bio Watt S.r.l., liquidando le stesse nella somma di euro 3.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte; spese compensate nei confronti del Comune di Viticuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL AL, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
MA IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IN | EL AL |
IL SEGRETARIO