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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/07/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II SEZIONE CIVILE
ESECUZIONI E FALLIMENTI
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3344 R.G. Cont. Anno 2023,
VERTENTE TRA
- La in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Lombardi, Parte_1
Attore/Opponente
CONTRO
- in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Controparte_1
Tiberi;
Convenuto/Opposto
- in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano alla Piazza Gae Controparte_2
Aulenti n. 3, Contumace;
Controparte_3
OGGETTO: ricorso ex art. 615 comma II c.p.c., avverso l'esecuzione N. 164/2023 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte. IN FATTO
con atto di pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis del D.P.R. 602/73, n. Controparte_1 prot. PTER/19-2022-1487 del 18/11/2022, in virtù degli avvisi di accertamento TARI n. 6185, n.
10918 e n. 387, pignorava le somme dovute da a per Controparte_4 Parte_1 un importo di € 13.405,81.
Successivamente, in data 14.12.2022, sempre in forza dei citati titoli esecutivi, Controparte_1 notificava un secondo atto di pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis del D.P.R. 602/73,
[...] avente n. Prot. PTER/46-2022-1487, con il quale dichiaratasi creditrice della Parte_1 dell'importo di € 13.405,81, sottoponeva a pignoramento le somme dovute da CP_2
a quest'ultima.
[...]
In data 12.01.2023, pertanto, terzo pignorato destinatario dell'ordine di Controparte_4 pagamento contenuto nel primo atto pignoramento, corrispondeva ad la Controparte_1 somma di € 13.837,26 estinguendo, in tal modo, integralmente la pretesa creditoria nei confronti di Parte_1
Pertanto, in data 18.01.2023, invitava, a mezzo pec, a Parte_1 Controparte_1 rinunciare al secondo atto di pignoramento avente n. prot. PTER/46-2022-1487 del 14.12.2022.
però, proseguiva l'azione esecutiva presso terzo Controparte_1 Controparte_2 pignorato destinatario dell'ordine di pagamento contenuto nel secondo atto di pignoramento e, pertanto, in data 9/02/2023, proponeva ricorso in opposizione, ex art. 615 II Parte_1 comma c.p.c., avverso l'esecuzione mobiliare intrapresa in suo danno, con il secondo atto di pignoramento n. PTER/46-2022-1487, contestando il diritto di a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata essendo intervenuta l'estinzione del credito.
S'incardinava, pertanto, la procedura esecutiva N. 164/2023 R.G.E.M. ed il G.E., con provvedimento del 16.02.2023, ravvisato il fumus boni iuris ed il periculum in mora, sospendeva l'esecuzione inaudita altera parte.
Nel periodo intercorrente tra l'iscrizione a ruolo del suindicato ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. ed il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del 16/02/2023, però, il terzo pignorato pagava in favore di l'ulteriore somma di € 8.089,49, Controparte_2 Controparte_1 tuttora in suo possesso.
Con successivo provvedimento del 12.09.2023, il G.E. nella fase cautelare della citata procedura esecutiva N. 164 del 2023 R.G.E., confermava la sospensione dell'esecuzione, concedendo i termini per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 20.10.2023, l'opponente introduceva, così, l'odierno Parte_1 giudizio di merito n. 3344/2023 R.A.C., nel quale si costituiva chiedendo al Tribunale di voler “accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della di procedere Controparte_1 nell'esecuzione forzata intrapresa e proseguita con il secondo pignoramento (n. prot. PTER/46-
2022-1487), eseguito ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. n. 602/73… condannare Controparte_1 alla restituzione della somma di € 8.089,49 pagata dal terzo pignorato in virtù dell'ordine di pagamento contenuto nel pignoramento opposto, nonché di condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno in favore della er aver proseguito l'esecuzione forzata in Parte_1 carenza della normale prudenza e/o per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave ai sensi dell'art. 96, primo e secondo comma c.p.c., oltre che condannare essa al Controparte_1 pagamento delle spese di lite”.
Si costituiva, altresì, in data 18.03.2024, che chiedeva “- in via Controparte_1 preliminare l'Organo odiernamente adito non deve pronunciarsi nel merito attesa la promozione di giudizi di merito innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Benevento giudizio R.G.R. n.
158/2023 e giudizio R.G.R. n. 246/2023 - nel merito respingere ogni domanda formulata e per
l'effetto: - accertare e dichiarare impedita ogni prescrizione e decadenza. - confermare e dichiarare valida e legittima la promozione di pignoramenti presso terzi e CodiceFiscale_1
PTER/46-2023-1307; - confermare e dichiarare la legittimità e la fondatezza dell'operato della
dichiarare dovuta (c.f.: ) la somma così Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1 come richiesta nell'atto atto di pignoramento di crediti verso terzi e contestuale ordine di versamento al concessionario della riscossione art. 72 d.p.r. 29 settembre 1973-602 pter/46-
2023-1307; rigettare eventuale richiesta di rimborso di parte ricorrente - rigettare e dichiarare non dovuta la richiesta di risarcimento danni. - condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CNAP come per legge”.
Nel corso del presente giudizio, concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., all'udienza del
19/03/2025, la causa veniva riservava in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente, si evidenzia che, in data 15/11/2023, veniva dichiarata la contumacia del terzo pignorato Controparte_2
La domanda attorea è fondata sia in fatto che in diritto e deve essere, pertanto, accolta.
Orbene, occorre preliminarmente sottolineare la giurisdizione del giudice adito, pur trattandosi di opposizione relativa a crediti tributari, nonché l'ininfluenza sull'odierno giudizio della pendenza dinanzi alla dei giudizi di merito n. 158/2023 Controparte_5
R.G.R. e n. 246/2023 R.G.R. Sul punto, occorre richiamare il disposto combinato degli articoli 57 comma 1 lettera a del
D.P.R. n. 602/1973 e 2 del d. lgs n. 546/1992.
La prima delle due norme, infatti, preclude l'esercizio dell'opposizione all'esecuzione in relazione ai crediti tributari, ad eccezione di quelle concernenti la impignorabilità dei beni, mentre la seconda attribuisce alle Commissioni Tributarie la giurisdizione in materia di tributi di ogni specie, con la sola eccezione delle contestazioni relative alla espropriabilità delle somme pignorate.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre
1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L.vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
La Cassazione SS.UU. (sent. n. 7822 del 14 aprile 2020) ha chiarito che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e, comunque, una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
Tale pronuncia ha chiarito, inoltre, con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato,
l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti” (v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Tale argomentazione è stata di recente confermata dall'ordinanza n. 16986/2022, con la quale
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che nelle “ipotesi in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno della cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione della vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 D. Lgs. n. 546/1992, alla cui stregua restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”
(Cass. SS.UU. Ord. n. 16986/2022).
Da ultimo, infine, con l'ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della
Corte di Cassazione hanno confermato la giurisdizione del giudice tributario relativamente a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria.
L'impianto sopra descritto è stato, sia pure incidentalmente, “avallato” dalla Corte Costituzionale allorché, con la sentenza n. 114 del 2018, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 57,
d.p.r. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile.
Anche quando le difese del debitore siano articolate sul “merito” della pretesa fatta valere o azionata in via esecutiva, il limite esterno della giurisdizione tributaria è, pur sempre, rappresentato dall'art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, già citato. Sul versante della giurisdizione tributaria, per far valere l'inesistenza della pretesa tributaria, sarà necessario impugnare taluno degli atti di cui all'art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, nel termine all'uopo previsto.
Sul versante della giurisdizione ordinaria, quando si versa al di là del limite esterno disegnato dal citato art. 2, i fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere in via esecutiva vanno dedotti in sede di opposizione all'esecuzione.
È questo il portato essenziale della rilevante (ed attesa) pronuncia della Corte Costituzionale che, come anticipato, è intervenuta sull'art. 57, d.p.r. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile
Orbene, come si evince dal contenuto dell'opposizione ex art. 615 II comma c.p.c., oggetto dell'odierno giudizio di merito, il ricorrente non si duole del contenuto, né della notifica dell'atto di pignoramento, né tantomeno del merito della pretesa creditoria.
Come evidenziato sopra, è stato provato in corso di causa che con un Controparte_1 primo atto di pignoramento (n. prot. PTER/19-2022-1487 del 18/11/2022) ha pignorato le somme dovute da alla fino alla concorrenza di € 13.405,81 e Controparte_4 Parte_1 che, successivamente, con un secondo atto di pignoramento (n. prot. prot. PTER/46-2022- 1487 del 14/12/2022), in virtù dei medesimi titoli esecutivi (avvisi di accertamento TARI. nn. 6185,
10918 e 387) ha pignorato altre somme dovute da alla Controparte_2 Parte_1 fino alla concorrenza di € 13.837,81.
in data 12.01.2023, pertanto, ha corrisposto in favore di Controparte_4 Controparte_1
la somma di € 13.837,26, pari all'intera pretesa creditoria vantata da quest'ultima, con la
[...] conseguente estinzione del debito portato dai titoli azionati.
Nonostante l'intervenuta estinzione del credito, però, ha proseguito Controparte_1 nell'azione esecutiva, attraverso il secondo atto di pignoramento (n. prot. PTER/46-2022-1487 del 14/12/2022) oggetto della presente opposizione, incamerando illegittimamente l'ulteriore somma di € 8.089,49, pagata dal terzo pignorato Controparte_2
È di tutta evidenza come nel caso di specie il danno patito dall'attore opponente sia diretta conseguenza dell'acclarata, sopravvenuta, inesistenza del credito azionato e dell'illegittima apprensione di somme non dovute dal creditore che ha incassato e continua a trattenere somme ad esso non dovute. Orbene, è evidente l'assoluta inconferenza delle deduzioni del creditore opposto
[...]
circa la pendenza dei sopra citati giudizi innanzi alla CP_1 [...]
, recanti i nn. 158/2023 R.G.R. e 246/2023 R.G.R., che imporrebbero la Controparte_5 sospensione del presente giudizio.
Come documentato dall'attore opponente e non contestato dal convenuto Parte_1 opposto le richiamate opposizioni pendenti dinanzi alla Commissione Controparte_1
Tributaria di Benevento, infatti, hanno ad oggetto il merito e la legittimità della pretesa tributaria, mentre con il presente giudizio chiede accertarsi e dichiararsi la illegittimità Parte_1 della prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa in suo danno dalla con Controparte_1 il secondo pignoramento, nonostante l'estinzione del debito e, pertanto, circostanze estintive del credito intervenute successivamente alla notifica del titolo esecutivo.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 comma I e II, la stessa deve essere accolta.
Nonostante la formale richiesta, formulata con nota PEC del 18.01.2023, rivoltole da Parte_1 di rinunciare al secondo pignoramento, illegittimamente proseguiva
[...] Controparte_1 nell'azione esecutiva intrapresa, insistendo fin nelle note conclusive del presente giudizio, così riscuotendo dal terzo pignorato indebitamente l'ulteriore somma di € 8.089,49. Controparte_2
Tale contegno integra, evidentemente, la fattispecie prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c. che sancisce che: “Il Giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata [..] iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento del danno l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza”.
Il contegno descritto, reiterato con pervicacia da parte di integra, inoltre, Controparte_1 con tutta evidenza, anche il requisito della mala fede o colpa grave previsto dal comma I del citato art. 96 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- ACCOGLIE l'opposizione ex art. 615 II comma c.p.c., formulata da in Parte_1 persona del l.r.p.t. e, pertanto, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto della
[...]
a procedere nell'esecuzione forzata intrapresa con il pignoramento ex 72 bis del CP_1
D.P.R. 602/73 n. prot. PTER/46-2022-1487, notificato il 14.12.2022, con tutte le conseguenze di legge;
- ACCOGLIE la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 comma c.p.c., formulata da in persona del l.r.p.t. e, pertanto, condanna a Parte_1 Controparte_1 corrispondere a in persona del l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno, la Parte_1 somma di € 2.500,00, calcolata in via equitativa;
- CONDANNA la parte convenuta opposta in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore dell'attore opponente in persona de l.r.p.t., che liquida nella complessiva somma di € 2.540,00, oltre Parte_1 spese generali al 15% ed oneri di legge, con attribuzione all'avv. Luigi Lombardi che si è dichiarato antistatario.
Benevento, lì 23 Luglio 2025 Il Giudice
Dott. Michele Lanna
II SEZIONE CIVILE
ESECUZIONI E FALLIMENTI
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3344 R.G. Cont. Anno 2023,
VERTENTE TRA
- La in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Lombardi, Parte_1
Attore/Opponente
CONTRO
- in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Controparte_1
Tiberi;
Convenuto/Opposto
- in persona del l.r.p.t., con sede legale in Milano alla Piazza Gae Controparte_2
Aulenti n. 3, Contumace;
Controparte_3
OGGETTO: ricorso ex art. 615 comma II c.p.c., avverso l'esecuzione N. 164/2023 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte. IN FATTO
con atto di pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis del D.P.R. 602/73, n. Controparte_1 prot. PTER/19-2022-1487 del 18/11/2022, in virtù degli avvisi di accertamento TARI n. 6185, n.
10918 e n. 387, pignorava le somme dovute da a per Controparte_4 Parte_1 un importo di € 13.405,81.
Successivamente, in data 14.12.2022, sempre in forza dei citati titoli esecutivi, Controparte_1 notificava un secondo atto di pignoramento presso terzi, ex art. 72 bis del D.P.R. 602/73,
[...] avente n. Prot. PTER/46-2022-1487, con il quale dichiaratasi creditrice della Parte_1 dell'importo di € 13.405,81, sottoponeva a pignoramento le somme dovute da CP_2
a quest'ultima.
[...]
In data 12.01.2023, pertanto, terzo pignorato destinatario dell'ordine di Controparte_4 pagamento contenuto nel primo atto pignoramento, corrispondeva ad la Controparte_1 somma di € 13.837,26 estinguendo, in tal modo, integralmente la pretesa creditoria nei confronti di Parte_1
Pertanto, in data 18.01.2023, invitava, a mezzo pec, a Parte_1 Controparte_1 rinunciare al secondo atto di pignoramento avente n. prot. PTER/46-2022-1487 del 14.12.2022.
però, proseguiva l'azione esecutiva presso terzo Controparte_1 Controparte_2 pignorato destinatario dell'ordine di pagamento contenuto nel secondo atto di pignoramento e, pertanto, in data 9/02/2023, proponeva ricorso in opposizione, ex art. 615 II Parte_1 comma c.p.c., avverso l'esecuzione mobiliare intrapresa in suo danno, con il secondo atto di pignoramento n. PTER/46-2022-1487, contestando il diritto di a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata essendo intervenuta l'estinzione del credito.
S'incardinava, pertanto, la procedura esecutiva N. 164/2023 R.G.E.M. ed il G.E., con provvedimento del 16.02.2023, ravvisato il fumus boni iuris ed il periculum in mora, sospendeva l'esecuzione inaudita altera parte.
Nel periodo intercorrente tra l'iscrizione a ruolo del suindicato ricorso ex art. 615 II comma c.p.c. ed il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del 16/02/2023, però, il terzo pignorato pagava in favore di l'ulteriore somma di € 8.089,49, Controparte_2 Controparte_1 tuttora in suo possesso.
Con successivo provvedimento del 12.09.2023, il G.E. nella fase cautelare della citata procedura esecutiva N. 164 del 2023 R.G.E., confermava la sospensione dell'esecuzione, concedendo i termini per l'instaurazione del giudizio di merito.
Con atto di citazione del 20.10.2023, l'opponente introduceva, così, l'odierno Parte_1 giudizio di merito n. 3344/2023 R.A.C., nel quale si costituiva chiedendo al Tribunale di voler “accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della di procedere Controparte_1 nell'esecuzione forzata intrapresa e proseguita con il secondo pignoramento (n. prot. PTER/46-
2022-1487), eseguito ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. n. 602/73… condannare Controparte_1 alla restituzione della somma di € 8.089,49 pagata dal terzo pignorato in virtù dell'ordine di pagamento contenuto nel pignoramento opposto, nonché di condannare la Controparte_1 al risarcimento del danno in favore della er aver proseguito l'esecuzione forzata in Parte_1 carenza della normale prudenza e/o per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave ai sensi dell'art. 96, primo e secondo comma c.p.c., oltre che condannare essa al Controparte_1 pagamento delle spese di lite”.
Si costituiva, altresì, in data 18.03.2024, che chiedeva “- in via Controparte_1 preliminare l'Organo odiernamente adito non deve pronunciarsi nel merito attesa la promozione di giudizi di merito innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Benevento giudizio R.G.R. n.
158/2023 e giudizio R.G.R. n. 246/2023 - nel merito respingere ogni domanda formulata e per
l'effetto: - accertare e dichiarare impedita ogni prescrizione e decadenza. - confermare e dichiarare valida e legittima la promozione di pignoramenti presso terzi e CodiceFiscale_1
PTER/46-2023-1307; - confermare e dichiarare la legittimità e la fondatezza dell'operato della
dichiarare dovuta (c.f.: ) la somma così Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1 come richiesta nell'atto atto di pignoramento di crediti verso terzi e contestuale ordine di versamento al concessionario della riscossione art. 72 d.p.r. 29 settembre 1973-602 pter/46-
2023-1307; rigettare eventuale richiesta di rimborso di parte ricorrente - rigettare e dichiarare non dovuta la richiesta di risarcimento danni. - condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CNAP come per legge”.
Nel corso del presente giudizio, concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., all'udienza del
19/03/2025, la causa veniva riservava in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Preliminarmente, si evidenzia che, in data 15/11/2023, veniva dichiarata la contumacia del terzo pignorato Controparte_2
La domanda attorea è fondata sia in fatto che in diritto e deve essere, pertanto, accolta.
Orbene, occorre preliminarmente sottolineare la giurisdizione del giudice adito, pur trattandosi di opposizione relativa a crediti tributari, nonché l'ininfluenza sull'odierno giudizio della pendenza dinanzi alla dei giudizi di merito n. 158/2023 Controparte_5
R.G.R. e n. 246/2023 R.G.R. Sul punto, occorre richiamare il disposto combinato degli articoli 57 comma 1 lettera a del
D.P.R. n. 602/1973 e 2 del d. lgs n. 546/1992.
La prima delle due norme, infatti, preclude l'esercizio dell'opposizione all'esecuzione in relazione ai crediti tributari, ad eccezione di quelle concernenti la impignorabilità dei beni, mentre la seconda attribuisce alle Commissioni Tributarie la giurisdizione in materia di tributi di ogni specie, con la sola eccezione delle contestazioni relative alla espropriabilità delle somme pignorate.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre
1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L.vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
La Cassazione SS.UU. (sent. n. 7822 del 14 aprile 2020) ha chiarito che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e, comunque, una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
Tale pronuncia ha chiarito, inoltre, con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato,
l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti” (v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Tale argomentazione è stata di recente confermata dall'ordinanza n. 16986/2022, con la quale
Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che nelle “ipotesi in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno della cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione della vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 D. Lgs. n. 546/1992, alla cui stregua restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”
(Cass. SS.UU. Ord. n. 16986/2022).
Da ultimo, infine, con l'ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della
Corte di Cassazione hanno confermato la giurisdizione del giudice tributario relativamente a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria.
L'impianto sopra descritto è stato, sia pure incidentalmente, “avallato” dalla Corte Costituzionale allorché, con la sentenza n. 114 del 2018, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 57,
d.p.r. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile.
Anche quando le difese del debitore siano articolate sul “merito” della pretesa fatta valere o azionata in via esecutiva, il limite esterno della giurisdizione tributaria è, pur sempre, rappresentato dall'art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, già citato. Sul versante della giurisdizione tributaria, per far valere l'inesistenza della pretesa tributaria, sarà necessario impugnare taluno degli atti di cui all'art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, nel termine all'uopo previsto.
Sul versante della giurisdizione ordinaria, quando si versa al di là del limite esterno disegnato dal citato art. 2, i fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere in via esecutiva vanno dedotti in sede di opposizione all'esecuzione.
È questo il portato essenziale della rilevante (ed attesa) pronuncia della Corte Costituzionale che, come anticipato, è intervenuta sull'art. 57, d.p.r. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile
Orbene, come si evince dal contenuto dell'opposizione ex art. 615 II comma c.p.c., oggetto dell'odierno giudizio di merito, il ricorrente non si duole del contenuto, né della notifica dell'atto di pignoramento, né tantomeno del merito della pretesa creditoria.
Come evidenziato sopra, è stato provato in corso di causa che con un Controparte_1 primo atto di pignoramento (n. prot. PTER/19-2022-1487 del 18/11/2022) ha pignorato le somme dovute da alla fino alla concorrenza di € 13.405,81 e Controparte_4 Parte_1 che, successivamente, con un secondo atto di pignoramento (n. prot. prot. PTER/46-2022- 1487 del 14/12/2022), in virtù dei medesimi titoli esecutivi (avvisi di accertamento TARI. nn. 6185,
10918 e 387) ha pignorato altre somme dovute da alla Controparte_2 Parte_1 fino alla concorrenza di € 13.837,81.
in data 12.01.2023, pertanto, ha corrisposto in favore di Controparte_4 Controparte_1
la somma di € 13.837,26, pari all'intera pretesa creditoria vantata da quest'ultima, con la
[...] conseguente estinzione del debito portato dai titoli azionati.
Nonostante l'intervenuta estinzione del credito, però, ha proseguito Controparte_1 nell'azione esecutiva, attraverso il secondo atto di pignoramento (n. prot. PTER/46-2022-1487 del 14/12/2022) oggetto della presente opposizione, incamerando illegittimamente l'ulteriore somma di € 8.089,49, pagata dal terzo pignorato Controparte_2
È di tutta evidenza come nel caso di specie il danno patito dall'attore opponente sia diretta conseguenza dell'acclarata, sopravvenuta, inesistenza del credito azionato e dell'illegittima apprensione di somme non dovute dal creditore che ha incassato e continua a trattenere somme ad esso non dovute. Orbene, è evidente l'assoluta inconferenza delle deduzioni del creditore opposto
[...]
circa la pendenza dei sopra citati giudizi innanzi alla CP_1 [...]
, recanti i nn. 158/2023 R.G.R. e 246/2023 R.G.R., che imporrebbero la Controparte_5 sospensione del presente giudizio.
Come documentato dall'attore opponente e non contestato dal convenuto Parte_1 opposto le richiamate opposizioni pendenti dinanzi alla Commissione Controparte_1
Tributaria di Benevento, infatti, hanno ad oggetto il merito e la legittimità della pretesa tributaria, mentre con il presente giudizio chiede accertarsi e dichiararsi la illegittimità Parte_1 della prosecuzione dell'azione esecutiva intrapresa in suo danno dalla con Controparte_1 il secondo pignoramento, nonostante l'estinzione del debito e, pertanto, circostanze estintive del credito intervenute successivamente alla notifica del titolo esecutivo.
Quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 comma I e II, la stessa deve essere accolta.
Nonostante la formale richiesta, formulata con nota PEC del 18.01.2023, rivoltole da Parte_1 di rinunciare al secondo pignoramento, illegittimamente proseguiva
[...] Controparte_1 nell'azione esecutiva intrapresa, insistendo fin nelle note conclusive del presente giudizio, così riscuotendo dal terzo pignorato indebitamente l'ulteriore somma di € 8.089,49. Controparte_2
Tale contegno integra, evidentemente, la fattispecie prevista dall'art. 96, comma 2, c.p.c. che sancisce che: “Il Giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata [..] iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanna al risarcimento del danno l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza”.
Il contegno descritto, reiterato con pervicacia da parte di integra, inoltre, Controparte_1 con tutta evidenza, anche il requisito della mala fede o colpa grave previsto dal comma I del citato art. 96 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- ACCOGLIE l'opposizione ex art. 615 II comma c.p.c., formulata da in Parte_1 persona del l.r.p.t. e, pertanto, accerta e dichiara l'inesistenza del diritto della
[...]
a procedere nell'esecuzione forzata intrapresa con il pignoramento ex 72 bis del CP_1
D.P.R. 602/73 n. prot. PTER/46-2022-1487, notificato il 14.12.2022, con tutte le conseguenze di legge;
- ACCOGLIE la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 comma c.p.c., formulata da in persona del l.r.p.t. e, pertanto, condanna a Parte_1 Controparte_1 corrispondere a in persona del l.r.p.t., a titolo di risarcimento del danno, la Parte_1 somma di € 2.500,00, calcolata in via equitativa;
- CONDANNA la parte convenuta opposta in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore dell'attore opponente in persona de l.r.p.t., che liquida nella complessiva somma di € 2.540,00, oltre Parte_1 spese generali al 15% ed oneri di legge, con attribuzione all'avv. Luigi Lombardi che si è dichiarato antistatario.
Benevento, lì 23 Luglio 2025 Il Giudice
Dott. Michele Lanna