Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2544/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 2544/2024 V.G. promossa da:
, (c.f. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
, (c.f. ), nato a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Cristina BECCARIA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e , dato atto Parte_1 Parte_2 dell'interruzione del loro rapporto di convivenza avviato nell'anno 2012, hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento minori delle figlie minori
, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...] Persona_1 Persona_2
1
a) Le figlie sono affidate ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza prevalente ed anagrafica presso la madre, sig.ra , che continuerà ad abitare la Parte_1 casa familiare, che le viene assegnata, sita in Mondovì, Via San Bernardo n. 69; il sig. Parte_2 si impegna a trasferirsi in altra abitazione nel minor tempo possibile e, in ogni caso, entro e non
[...] oltre il 31 dicembre 2024.
b) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
c) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, in modo tale da consentire loro di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori.
d) La casa familiare sita in Mondovì, Via San Bernardo n. 69, è assegnata alla sig.ra Parte_1 con tutti gli arredi. Il sig. potrà portare con sé il mobilio e gli oggetti personali come Parte_2 da separato accordo tra le parti.
e) Le minori e vedranno liberamente i genitori e dimoreranno con Persona_1 Persona_2 gli stessi nei tempi e con le modalità di seguito indicate:
- A week end alterni;
- Dal lunedì mattina sino al giovedì mattina resteranno con la madre;
il giovedì ed il venerdì, fino al sabato mattina, resteranno con il padre;
- In ogni caso i genitori potranno liberamente e concordemente modificare tali orari in base alle loro esigenze lavorative e/o a quelle delle figlie stesse;
- Le figlie trascorreranno inoltre con i genitori 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, nonché una settimana durante le vacanze Natalizie, comprendente – ad anni alterni – il Natale e il Capodanno;
analogamente le minori trascorreranno con i genitori alternativamente la Pasqua e la Pasquetta.
f) I genitori si impegnano ad aprire un conto corrente bancario comune, sul quale verrà accreditato l'assegno unico relativo alle figlie minori;
ciascuno dei genitori verserà mensilmente su detto conto corrente l'importo di € 200. Le somme giacenti su tale conto corrente verranno utilizzate dai genitori esclusivamente per il mantenimento ordinario e straordinario delle figlie minore;
g) qualora tali somme non risultassero sufficienti per provvedere al mantenimento ordinario e/o straordinario delle figlie, i genitori verseranno sullo stesso gli ulteriori necessari importi nella percentuale
2 del 50% a carico di ciascuno di essi;
h) le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, fatta eccezione per quelle urgenti.
i) Le detrazioni fiscali spettanti per legge in relazione ai figli minori verranno godute al 50% dai genitori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 c. 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto in data
10 ottobre 2024 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e Per_ rispondenti agli interessi delle figlie minori e nate dalla relazione non coniugale tra le parti, di cui Per_2 si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento delle figlie minori Per_1
, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], nonché
[...] Persona_2 sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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