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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio
(a seguito di cassazione di sentenza d'appello) iscritto al n. 20283/2022 R.G. promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso da se Parte_1 C.F._1
medesimo, domiciliato in Viale Regina Margherita n. 35, Milano (FAX: 0255194932 - PEC:
; Email_1 contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Milano (c.f. , presso la P.IVA_2
quale è domiciliato, in Milano, Via Freguglia 1 (FAX: 02 5468004 – PEC:
; Email_2
con “atto di citazione in riassunzione a seguito di cassazione con rinvio” notificato il
15.5.2022; oggetto: giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza n. 1301 in data 28.11.2016 del Tribunale di Milano (RG 46582/2014), disposta con ordinanza 18.2.2022 n. 5359 della
Corte di Cassazione (RG 9009/2017);
conclusioni di : Parte_1
<
In accoglimento della domanda, applicato il Principio di Diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione, nonché la vigente normativa in materia, per l'effetto, riformare la Sentenza del
Tribunale di Milano n. 13101 / 2016 e riliquidare le spese processuali al minimo edittale.
Condannare il al pagamento delle spese processuali relative al Controparte_1
giudizio di Cassazione, nel minimo edittale, oltre Oneri ed Accessori di Legge, oltre esborsi esenti, pari ad Euro 337,31 (salvo errori e/o omissioni).
Con compensazione delle spese relative al presente giudizio di rinvio.>>
conclusioni del : Controparte_1
< doglianze che si possano eventualmente ritenere avanzate anche in questa sede dal sulla questione di merito già oggetto dei precedenti giudizi e ormai coperta dal Pt_1
giudicato, limitandosi a liquidare le spese dovute al , nel primo e nel secondo grado CP_1
di giudizio, innanzi al Giudice di Pace e innanzi al Tribunale di MILANO, secondo il principio di diritto enunciato dalla S.C. nella sua ordinanza e nel rispetto dei parametri di legge, condannando comunque l'attore in riassunzione al pagamento di (tutte o parte) le spese del giudizio di legittimità (e le attuali)>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
2 A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della
Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n.
9936, Cass. 28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100,
Cass.
9.1.2019 ord. n. 363).
*
Con l'ordinanza pubblicata il 18.2.2022 (n. 5359) la Corte di Cassazione ha definito giudizio istaurato dal ricorrente , nei confronti del , avente a Parte_1 Controparte_1 oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1301 in data 28.11.2016 del Tribunale di Milano.
Con questa sentenza il Tribunale di Milano aveva definito il giudizio in grado di appello iscritto al n. RG 46582/2014. statuendo, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Milano n. 7116/2014 pubblicata il 23.4.2014, < Controparte_1
all'avv. per interessi>> e condannando quest'ultimo a rifondere al
[...] Parte_1
le spese del primo e del secondo grado di giudizio, liquidate Controparte_1
< forfetarie, oltre accessori se dovuti per legge>>.
3 Con l'ordinanza 18.2.2022 n. 5359 (RG 9009/2017) la Corte di Cassazione, rigettati il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto da , accolti il Parte_1
quinto e il sesto, ha cassato con rinvio la sentenza 1301/2016 rinviando al Tribunale di
Milano, in diversa composizione, e statuendo che questo provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
In parte motiva tale ordinanza osserva che il Tribunale, atteso il valore della controversia (€
85,00) e fatta applicazione del DM n. 55/2014, non avrebbe potuto liquidare onorari per €
1.215,00, ma “al massimo € 630,00”.
**
A termini dell'art. 384 co. II c.p.c. questo giudice di rinvio deve uniformarsi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione.
La decisione della Cassazione (ordinanza 18.2.2022 n. 5359 cit.) impone al giudicante di liquidare le spese del giudizio di appello RG 46582/2014 in misura inferiore rispetto a quella liquidata dal Tribunale con la sentenza 1301/2016, e stabilisce che esse debbano essere contenute entro il “massimo” di € 630.
Nulla dispone, invece, l'ordinanza della Cassazione in ordine alla liquidazione delle spese relative al giudizio di primo grado, come contenuta nella sentenza 1301/2016 del Tribunale (€
800,00): tale statuizione deve dunque aversi per intangibile.
Tenuto dunque conto di quanto statuito dalla Corte con l'ordinanza 18.2.2022 n. 5359;
considerato che
ha chiesto la condanna del “al pagamento delle Parte_1 CP_1
spese processuali relative al giudizio di Cassazione, nel minimo edittale” e la “compensazione delle spese relative al presente giudizio di rinvio”; ritenuto che nel pronunciare sulle spese del giudizio di cassazione, atteso l'accoglimento di due motivi su sei di ricorso, debba disporsi la compensazione tra le parti dei due terzi di dette spese, gravando il soccombente solo per il restante terzo di esse;
CP_1
osservato che, nel procedere alla liquidazione delle spese del precedente giudizio di appello e di quelle del giudizio di cassazione, deve applicarsi, ratione temporis, il DM 10.3.204 n. 55;
4 si assumono le statuizioni di cui al dispositivo che segue.
.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio istaurato a seguito della cassazione parziale con rinvio disposta dalla Corte di Cassazione con ordinanza 18.2.2022 n. 5359 (RG
9009/2017):
liquida
le spese relative al giudizio in grado di appello RG 46582/2014 svoltosi avanti il Tribunale di
Milano e definito con sentenza pubblicata il 28.11.2016, n. 1301, che è Parte_1 condannato a rifondere a , in € 630,00 per onorari, da maggiorarsi di Controparte_1
rimborso forfettario spese generali e oneri di legge;
condanna
il a rifondere ad un terzo delle spese relative al Controparte_1 Parte_1
giudizio di cassazione svoltosi tra le parti, iscritto al n. RG 9009/2017, definito con ordinanza
18.2.2022 n. 5359, liquidando tale frazione in € 107,50 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri di legge, e compensando tra le parti i restanti due terzi;
compensa
interamente tra le parti le spese del presente giudizio (RG 20283/22).
Milano, 21.3.2025.
Il giudice
5 Andrea Manlio Borrelli
6
Il Tribunale Ordinario di Milano
PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio
(a seguito di cassazione di sentenza d'appello) iscritto al n. 20283/2022 R.G. promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso da se Parte_1 C.F._1
medesimo, domiciliato in Viale Regina Margherita n. 35, Milano (FAX: 0255194932 - PEC:
; Email_1 contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Milano (c.f. , presso la P.IVA_2
quale è domiciliato, in Milano, Via Freguglia 1 (FAX: 02 5468004 – PEC:
; Email_2
con “atto di citazione in riassunzione a seguito di cassazione con rinvio” notificato il
15.5.2022; oggetto: giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza n. 1301 in data 28.11.2016 del Tribunale di Milano (RG 46582/2014), disposta con ordinanza 18.2.2022 n. 5359 della
Corte di Cassazione (RG 9009/2017);
conclusioni di : Parte_1
<
In accoglimento della domanda, applicato il Principio di Diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione, nonché la vigente normativa in materia, per l'effetto, riformare la Sentenza del
Tribunale di Milano n. 13101 / 2016 e riliquidare le spese processuali al minimo edittale.
Condannare il al pagamento delle spese processuali relative al Controparte_1
giudizio di Cassazione, nel minimo edittale, oltre Oneri ed Accessori di Legge, oltre esborsi esenti, pari ad Euro 337,31 (salvo errori e/o omissioni).
Con compensazione delle spese relative al presente giudizio di rinvio.>>
conclusioni del : Controparte_1
< doglianze che si possano eventualmente ritenere avanzate anche in questa sede dal sulla questione di merito già oggetto dei precedenti giudizi e ormai coperta dal Pt_1
giudicato, limitandosi a liquidare le spese dovute al , nel primo e nel secondo grado CP_1
di giudizio, innanzi al Giudice di Pace e innanzi al Tribunale di MILANO, secondo il principio di diritto enunciato dalla S.C. nella sua ordinanza e nel rispetto dei parametri di legge, condannando comunque l'attore in riassunzione al pagamento di (tutte o parte) le spese del giudizio di legittimità (e le attuali)>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
2 A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della
Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il
5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n.
9936, Cass. 28.5.2014 n. 12002, Cass. 19.8.2016 n. 17214, Cass. 21.1.2018 ord. n. 30100,
Cass.
9.1.2019 ord. n. 363).
*
Con l'ordinanza pubblicata il 18.2.2022 (n. 5359) la Corte di Cassazione ha definito giudizio istaurato dal ricorrente , nei confronti del , avente a Parte_1 Controparte_1 oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1301 in data 28.11.2016 del Tribunale di Milano.
Con questa sentenza il Tribunale di Milano aveva definito il giudizio in grado di appello iscritto al n. RG 46582/2014. statuendo, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Milano n. 7116/2014 pubblicata il 23.4.2014, < Controparte_1
all'avv. per interessi>> e condannando quest'ultimo a rifondere al
[...] Parte_1
le spese del primo e del secondo grado di giudizio, liquidate Controparte_1
< forfetarie, oltre accessori se dovuti per legge>>.
3 Con l'ordinanza 18.2.2022 n. 5359 (RG 9009/2017) la Corte di Cassazione, rigettati il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto da , accolti il Parte_1
quinto e il sesto, ha cassato con rinvio la sentenza 1301/2016 rinviando al Tribunale di
Milano, in diversa composizione, e statuendo che questo provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
In parte motiva tale ordinanza osserva che il Tribunale, atteso il valore della controversia (€
85,00) e fatta applicazione del DM n. 55/2014, non avrebbe potuto liquidare onorari per €
1.215,00, ma “al massimo € 630,00”.
**
A termini dell'art. 384 co. II c.p.c. questo giudice di rinvio deve uniformarsi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione.
La decisione della Cassazione (ordinanza 18.2.2022 n. 5359 cit.) impone al giudicante di liquidare le spese del giudizio di appello RG 46582/2014 in misura inferiore rispetto a quella liquidata dal Tribunale con la sentenza 1301/2016, e stabilisce che esse debbano essere contenute entro il “massimo” di € 630.
Nulla dispone, invece, l'ordinanza della Cassazione in ordine alla liquidazione delle spese relative al giudizio di primo grado, come contenuta nella sentenza 1301/2016 del Tribunale (€
800,00): tale statuizione deve dunque aversi per intangibile.
Tenuto dunque conto di quanto statuito dalla Corte con l'ordinanza 18.2.2022 n. 5359;
considerato che
ha chiesto la condanna del “al pagamento delle Parte_1 CP_1
spese processuali relative al giudizio di Cassazione, nel minimo edittale” e la “compensazione delle spese relative al presente giudizio di rinvio”; ritenuto che nel pronunciare sulle spese del giudizio di cassazione, atteso l'accoglimento di due motivi su sei di ricorso, debba disporsi la compensazione tra le parti dei due terzi di dette spese, gravando il soccombente solo per il restante terzo di esse;
CP_1
osservato che, nel procedere alla liquidazione delle spese del precedente giudizio di appello e di quelle del giudizio di cassazione, deve applicarsi, ratione temporis, il DM 10.3.204 n. 55;
4 si assumono le statuizioni di cui al dispositivo che segue.
.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio istaurato a seguito della cassazione parziale con rinvio disposta dalla Corte di Cassazione con ordinanza 18.2.2022 n. 5359 (RG
9009/2017):
liquida
le spese relative al giudizio in grado di appello RG 46582/2014 svoltosi avanti il Tribunale di
Milano e definito con sentenza pubblicata il 28.11.2016, n. 1301, che è Parte_1 condannato a rifondere a , in € 630,00 per onorari, da maggiorarsi di Controparte_1
rimborso forfettario spese generali e oneri di legge;
condanna
il a rifondere ad un terzo delle spese relative al Controparte_1 Parte_1
giudizio di cassazione svoltosi tra le parti, iscritto al n. RG 9009/2017, definito con ordinanza
18.2.2022 n. 5359, liquidando tale frazione in € 107,50 per onorari, da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e oneri di legge, e compensando tra le parti i restanti due terzi;
compensa
interamente tra le parti le spese del presente giudizio (RG 20283/22).
Milano, 21.3.2025.
Il giudice
5 Andrea Manlio Borrelli
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