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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/09/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 562/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 562/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
via San Andrea n. 56, attualmente domiciliato in Collesalvetti (LI), via Valle a
Bugno n. 8/a (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia C.F._1
Carradori, con studio in Pistoia, Ripa Castel Traetti, 1 presso cui è elettivamente domiciliato
appellante contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (C.F. Piazza dell'Unità d'Italia, 1 P.IVA_1
57123 Livorno, rappresentata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nei cui uffici domiciliano ope legis alla via degli Arazzieri n. 4
appellata
Con oggetto: appello avverso la sentenza n. 267/2024 del 26.09.2024 del G.d.P. di
1 Livorno
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 18.09.2025
dal procuratore di parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in accoglimento del presente appello e in riforma totale riforma della
sentenza n. 267/2024 del Giudice di Pace di Livorno depositata il 26/9/2024 nella
causa n. 568/2024 R.G, così provvedere: Previa sospensione, in via provvisoria,
dell'esecuzione del provvedimento opposto per le ragioni esposte in narrativa e
per il grave pregiudizio derivante dalla revoca della patente, nonché dal divieto di
sostenere gli esami per n. 553 giorni dal ritiro e quindi fino al 20/07/2025, in via
preliminare dichiarare la nullità della sentenza per omessa pronuncia parziale sul
motivo sub II) opposizione e nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità e/o
invalidità, annullare il provvedimento di revoca delle patente Fasc. n.
4787/2021/WA/PAT. III prot. uscita 0054300 del 10/7/2023, notificato in CP_2
data 14/1/24 della di Livorno con ogni presupposta e/o conseguente CP_1
statuizione per i motivi esposti. In subordine annullare il suddetto decreto nella
parte in cui dispone che il ricorrente potrà sostenere gli esami di guida decorsi n.
553 giorni dal ritiro della patente di guida e in ogni caso revocare la condanna al
pagamento delle spese “vive.” Con vittoria di spese e competenze di entrambi i
gradi del giudizio”.
dal procuratore di parte appellata:
2 “In via preliminare, dichiarare inammissibile e/o rigettare la richiesta di sospen-
sione dell'esecuzione del provvedimento opposto;
- Nel merito, rigettare l'appello
avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il
provvedimento emesso dalla Prefettura di Livorno. Con vittoria di spese e compe-
tenze di entrambi i gradi del giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza Parte_1
ha proposto appello dinanzi a questo Tribunale avverso la sentenza del
[...]
Giudice di Pace di Livorno n. 267/2024, depositata il 26.09.2024, nella causa n.
568/2024 R.G., la quale rigettava l'opposizione proposta dallo stesso contro il decreto di revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura di Livorno n.
4787/2021/WA/PAT/AREAIII in data 10.07.2023, condannando il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in euro 100,00 per spese vive.
In precedenza, a seguito della violazione di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) C.d.S.,
rilevata in costanza di sinistro stradale e contestata dal Comando di Polizia
Municipale di Livorno in data 12.01.16 all'odierno appellante, la aveva CP_1
emesso decreto di sospensione della patente di guida prov. N. NumeroDi_1
/PAT/IS/AREA III per il periodo di mesi diciotto. Successivamente, il Tribunale di
Livorno – sez. penale, in data 06.06.2017, con la sentenza n. 761/2017,
condannava il per il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. C) 2 bis e 2 Parte_1
sexies C.D.S.
3 Tale sentenza era impugnata dal di fronte alla Corte di Appello di Parte_1
Firenze, la quale, con pronuncia n. 1902/20, confermava la condanna con riferimento al reato ascrittogli e all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, diminuendo tuttavia la pena in forza del novellato art. 442 c.p.p.
Avverso tale pronuncia, il proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Parte_1
cassazione, la quale, con ordinanza del 17.02.2021, lo dichiarava inammissibile.
In data 29.06.2023, tale sentenza veniva comunicata alla Prefettura, la quale emetteva il decreto di revoca della patente di guida n. NumeroDiPatente_2
III oggetto di impugnazione.
Il Giudice di Pace di Livorno con sentenza n. 267/2024 del 26.09.2024,
confermava la legittimità del provvedimento opposto e condannava il ricorrente al pagamento in favore della delle spese di lite calcolate in euro 100,00. CP_1
Si costituiva l'appellata , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
In esito alla prima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava udienza di discussione, previa concessione di termini per note difensive.
All'udienza del 18.09.2025 veniva data lettura del dispositivo di sentenza.
2. L'appello è infondato.
Viene qui in rilievo la disposizione di cui ai primi due commi dell'art. 224 C.d.S.,
secondo cui “
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato
e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il
prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo
4 provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della
patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del
decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca
comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri”.
Emerge dai documenti riversati in causa che l'ordinanza della Corte di cassazione veniva comunicata alla Prefettura di Livorno il 29.06.2023 e che l'emissione del provvedimento di revoca della patente di guidata, n. NumeroDiPatente_2
III risaliva al 10.07.2023. Di un tanto costituisce prova sufficiente il documento,
riversato in atti dalla appellata e denominato “attestato di ricezione”. CP_1
Ma, pur volendo non considerare ciò, dirimente è la considerazione che il termine di cui al citato art. 224 C.d.S. non si può in alcun modo ritenere perentorio e,
dunque, la sua eventuale violazione non comporterebbe decadenza alcuna da parte della nel potere conferitole di revocare la patente (sul punto si vedano, CP_1
ad esempio, le condivisibili pronunce di Tribunale Perugia, Sentenza n. 397/2021
del 10.03.2021, nonché Tribunale Forlì, Sentenza n. 386 del 26.04.2022).
****
Per quanto riguarda il motivo di appello relativo al fatto che la pena inflitta al veniva sospesa, trattasi di fatto ai nostri fini irrilevanti, atteso che è lo Parte_1
stesso art. 224 C.d.S., sopra citato, a disporre espressamente che (parte in grassetto evidenziata dal redattore) “Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento
5 del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente
sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente”.
Anche tale doglianza non coglie dunque nel segno.
****
Sul terzo motivo di appello è venuto a cessare l'interesse dell'appellante.
Asserisce parte appellante che, nel provvedimento opposto, la , CP_1
nonostante affermi di attenersi alle circolari e alla giurisprudenza richiamati,
secondo cui l'accertamento del reato coincide con il passaggio in giudicato della
sentenza, nel dispositivo fa decorrere il residuo del triennio dal momento del ritiro
della patente, precludendo così al ricorrente la possibilità di conseguire la nuova
patente fino al 20/07/25, data alla quale saranno decorsi quasi dieci anni dal fatto
e quattro e mezzo dall'irrevocabilità della sentenza.
Essendo, comunque, la data del 20 luglio 2025 decorsa, su tale motivo non vi è più
alcun interesse ad ottenere una pronuncia da parte dell'appellante.
3. Coglie nel segno, invece, il motivo di appello riguardante le spese di lite, atteso il condivisibile e consolidato principio secondo cui “l'autorità amministrativa che
ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o
avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la
condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di
procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel
funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore
dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che
6 esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita
nota (così, tra le altre, Cass. Sez. 2, 04/08/2023, n. 23825, Rv. 668721 - 01).
L'appello, dunque, dovrà essere integralmente rigettato, salvo per ciò che riguarda il profilo delle spese su cui appena si è detto.
Per lo stesso principio, nulla andrà disposto in questa sede circa le spese di lite da rifondere all'appellata , difesasi anche nel presente grado do giudizio CP_1
tramite proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Conferma l'appellata sentenza n. 267/2024 del G.d.P. di Livorno nella parte in cui rigetta il ricorso dell'odierno appellante;
Parte_1
2) Riforma il capo delle spese della predetta sentenza, nel senso che nulla deve essere disposto sulle spese;
3) Nulla viene disposto sulle spese in relazione al presente grado di giudizio.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale di Livorno, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 562/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
via San Andrea n. 56, attualmente domiciliato in Collesalvetti (LI), via Valle a
Bugno n. 8/a (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia C.F._1
Carradori, con studio in Pistoia, Ripa Castel Traetti, 1 presso cui è elettivamente domiciliato
appellante contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (C.F. Piazza dell'Unità d'Italia, 1 P.IVA_1
57123 Livorno, rappresentata ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nei cui uffici domiciliano ope legis alla via degli Arazzieri n. 4
appellata
Con oggetto: appello avverso la sentenza n. 267/2024 del 26.09.2024 del G.d.P. di
1 Livorno
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 18.09.2025
dal procuratore di parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione, in accoglimento del presente appello e in riforma totale riforma della
sentenza n. 267/2024 del Giudice di Pace di Livorno depositata il 26/9/2024 nella
causa n. 568/2024 R.G, così provvedere: Previa sospensione, in via provvisoria,
dell'esecuzione del provvedimento opposto per le ragioni esposte in narrativa e
per il grave pregiudizio derivante dalla revoca della patente, nonché dal divieto di
sostenere gli esami per n. 553 giorni dal ritiro e quindi fino al 20/07/2025, in via
preliminare dichiarare la nullità della sentenza per omessa pronuncia parziale sul
motivo sub II) opposizione e nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità e/o
invalidità, annullare il provvedimento di revoca delle patente Fasc. n.
4787/2021/WA/PAT. III prot. uscita 0054300 del 10/7/2023, notificato in CP_2
data 14/1/24 della di Livorno con ogni presupposta e/o conseguente CP_1
statuizione per i motivi esposti. In subordine annullare il suddetto decreto nella
parte in cui dispone che il ricorrente potrà sostenere gli esami di guida decorsi n.
553 giorni dal ritiro della patente di guida e in ogni caso revocare la condanna al
pagamento delle spese “vive.” Con vittoria di spese e competenze di entrambi i
gradi del giudizio”.
dal procuratore di parte appellata:
2 “In via preliminare, dichiarare inammissibile e/o rigettare la richiesta di sospen-
sione dell'esecuzione del provvedimento opposto;
- Nel merito, rigettare l'appello
avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il
provvedimento emesso dalla Prefettura di Livorno. Con vittoria di spese e compe-
tenze di entrambi i gradi del giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza Parte_1
ha proposto appello dinanzi a questo Tribunale avverso la sentenza del
[...]
Giudice di Pace di Livorno n. 267/2024, depositata il 26.09.2024, nella causa n.
568/2024 R.G., la quale rigettava l'opposizione proposta dallo stesso contro il decreto di revoca della patente di guida emesso dalla Prefettura di Livorno n.
4787/2021/WA/PAT/AREAIII in data 10.07.2023, condannando il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in euro 100,00 per spese vive.
In precedenza, a seguito della violazione di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) C.d.S.,
rilevata in costanza di sinistro stradale e contestata dal Comando di Polizia
Municipale di Livorno in data 12.01.16 all'odierno appellante, la aveva CP_1
emesso decreto di sospensione della patente di guida prov. N. NumeroDi_1
/PAT/IS/AREA III per il periodo di mesi diciotto. Successivamente, il Tribunale di
Livorno – sez. penale, in data 06.06.2017, con la sentenza n. 761/2017,
condannava il per il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. C) 2 bis e 2 Parte_1
sexies C.D.S.
3 Tale sentenza era impugnata dal di fronte alla Corte di Appello di Parte_1
Firenze, la quale, con pronuncia n. 1902/20, confermava la condanna con riferimento al reato ascrittogli e all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, diminuendo tuttavia la pena in forza del novellato art. 442 c.p.p.
Avverso tale pronuncia, il proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Parte_1
cassazione, la quale, con ordinanza del 17.02.2021, lo dichiarava inammissibile.
In data 29.06.2023, tale sentenza veniva comunicata alla Prefettura, la quale emetteva il decreto di revoca della patente di guida n. NumeroDiPatente_2
III oggetto di impugnazione.
Il Giudice di Pace di Livorno con sentenza n. 267/2024 del 26.09.2024,
confermava la legittimità del provvedimento opposto e condannava il ricorrente al pagamento in favore della delle spese di lite calcolate in euro 100,00. CP_1
Si costituiva l'appellata , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
In esito alla prima udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava udienza di discussione, previa concessione di termini per note difensive.
All'udienza del 18.09.2025 veniva data lettura del dispositivo di sentenza.
2. L'appello è infondato.
Viene qui in rilievo la disposizione di cui ai primi due commi dell'art. 224 C.d.S.,
secondo cui “
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato
e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il
prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo
4 provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della
patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del
decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca
comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri”.
Emerge dai documenti riversati in causa che l'ordinanza della Corte di cassazione veniva comunicata alla Prefettura di Livorno il 29.06.2023 e che l'emissione del provvedimento di revoca della patente di guidata, n. NumeroDiPatente_2
III risaliva al 10.07.2023. Di un tanto costituisce prova sufficiente il documento,
riversato in atti dalla appellata e denominato “attestato di ricezione”. CP_1
Ma, pur volendo non considerare ciò, dirimente è la considerazione che il termine di cui al citato art. 224 C.d.S. non si può in alcun modo ritenere perentorio e,
dunque, la sua eventuale violazione non comporterebbe decadenza alcuna da parte della nel potere conferitole di revocare la patente (sul punto si vedano, CP_1
ad esempio, le condivisibili pronunce di Tribunale Perugia, Sentenza n. 397/2021
del 10.03.2021, nonché Tribunale Forlì, Sentenza n. 386 del 26.04.2022).
****
Per quanto riguarda il motivo di appello relativo al fatto che la pena inflitta al veniva sospesa, trattasi di fatto ai nostri fini irrilevanti, atteso che è lo Parte_1
stesso art. 224 C.d.S., sopra citato, a disporre espressamente che (parte in grassetto evidenziata dal redattore) “Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento
5 del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente
sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente”.
Anche tale doglianza non coglie dunque nel segno.
****
Sul terzo motivo di appello è venuto a cessare l'interesse dell'appellante.
Asserisce parte appellante che, nel provvedimento opposto, la , CP_1
nonostante affermi di attenersi alle circolari e alla giurisprudenza richiamati,
secondo cui l'accertamento del reato coincide con il passaggio in giudicato della
sentenza, nel dispositivo fa decorrere il residuo del triennio dal momento del ritiro
della patente, precludendo così al ricorrente la possibilità di conseguire la nuova
patente fino al 20/07/25, data alla quale saranno decorsi quasi dieci anni dal fatto
e quattro e mezzo dall'irrevocabilità della sentenza.
Essendo, comunque, la data del 20 luglio 2025 decorsa, su tale motivo non vi è più
alcun interesse ad ottenere una pronuncia da parte dell'appellante.
3. Coglie nel segno, invece, il motivo di appello riguardante le spese di lite, atteso il condivisibile e consolidato principio secondo cui “l'autorità amministrativa che
ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o
avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la
condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di
procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel
funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore
dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che
6 esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita
nota (così, tra le altre, Cass. Sez. 2, 04/08/2023, n. 23825, Rv. 668721 - 01).
L'appello, dunque, dovrà essere integralmente rigettato, salvo per ciò che riguarda il profilo delle spese su cui appena si è detto.
Per lo stesso principio, nulla andrà disposto in questa sede circa le spese di lite da rifondere all'appellata , difesasi anche nel presente grado do giudizio CP_1
tramite proprio funzionario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa e respinta ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) Conferma l'appellata sentenza n. 267/2024 del G.d.P. di Livorno nella parte in cui rigetta il ricorso dell'odierno appellante;
Parte_1
2) Riforma il capo delle spese della predetta sentenza, nel senso che nulla deve essere disposto sulle spese;
3) Nulla viene disposto sulle spese in relazione al presente grado di giudizio.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto all'udienza del 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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